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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 21/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 342/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DALLA CHIESA MAURO;
per parte convenuta, l'avv. BORASO in sostituzione dell'avv. BATTAGLIESE
ROSA.
L'avv. DALLA CHIESA chiede la rinnovazione della CTU, facendo proprie le osservazioni del proprio CTP. Chiede comunque l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. BORASO si riporta agli atti.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 342/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 342/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla
Chiesa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Vedano Olona via Monte
Grappa n. 11, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
, (c.f. con sede legale in Roma, via IV Novembre, n. 144, in persona
[...] P.IVA_1
del Direttore Regionale pro-tempore del Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa
BATTAGLIESE per procura generale alle liti notaio di Chivasso del Persona_1
03.06.2024 Rep. n.67190, con elezione di domicilio in Gravellona Toce, via G. Marconi, n. 99
– sede del VCO CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Piaccia a Cod.Ill.mo Tribunale di Verbania adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di CP_2 indennizzo della patologia di natura professionale da asbestosi per in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti a seguito della malattia professionale di cui è ricorso nella misura di 20 punti, ovvero in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.;
3. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della rendita da infortunio assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 20% con pagamento della prestazione ex lege o a quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
Interessi legali dal dovuto al saldo;
Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Parte resistente: Nel merito: Voglia il sig. Giudice adìto, contrariis rejectis, respingere la domanda. Disponendo per le spese secondo Legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, esponeva: Parte_1
- di avere iniziato a lavorare all'età di 15 anni e per circa tre anni in qualità di idraulico e successivamente fino al 1973 in qualità di lattoniere presso la ditta Metallurgica Ossola di
Belli Mario con sede in Gravellona Toce;
- di avere maneggiato frequentemente nell'ambito di tale attività lavorativa lana di roccia;
- quindi, di avere lavorato dal 1973 e fino al 2002, anno del pensionamento, in qualità di tubista industriale manutentore oleodinamico dapprima in acciaieria laminatoio e successivamente con funzione di capo responsabile tubista, in principio presso la ditta
Industriale Ceretti con sede in Pallanzeno e poi a seguito di passaggio diretto dalla procedura concorsuale alla ditta Eurocolfer Acciai spa poi ditta Duferdofin spa;
- che, in particolare, si occupava della manutenzione dei forni industriali ove si lavora con fasce di amianto per la coibentazione - senza dispositivi di protezione individuale;
- che nelle lavorazioni specifiche eseguite all'interno dello e poi Parte_2
Duferdofin era esposto alla presenza ed all'utilizzo di materiali contenenti amianto era esposto ad amianto;
- di essere affetto da asbestosi polmonare;
- di avere inoltrato domanda all' per il riconoscimento della natura professionale CP_2 della malattia, domanda non accolta neppure a seguito di opposizione.
Sulla base di tali premesse, sostenendo la genesi professionale della malattia e facendo presente che l' aveva già riconosciuto l'esposizione professionale ad asbesto, CP_2 chiedeva condannarsi l' alla corresponsione della rendita da inabilità permanente CP_1
corrispondente al grado di invalidità del 20% ovvero da accertarsi in causa mediante C.T.U.
Costituendosi in giudizio l' convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso contestando la CP_1
sussistenza della malattia e quindi di postumi permanenti, richiamando, in tal senso, il parere della SSD Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “ Maggiore della Carità” di Novara secondo cui “il quadro radiologico del sig. evidenzia reperti Parte_1 di interpretazione non univoca, mentre le prove di funzionalità respiratoria e la DLCO non manifestano alterazioni funzionali compatibili con sospetta asbestosi”. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU;
quindi, all'odierna udienza veniva decisa, all'esito di discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda deve ritenersi infondata e va pertanto respinta. ha allegato di essere stato esposto per la sua attività lavorativa ad Controparte_3
amianto per un periodo almeno ventennale e di essere, ora, affetto da asbestosi polmonare.
Mentre la circostanza dell'esposizione ad amianto durante la vita lavorativa non è in contestazione, l' nega la sussistenza di elementi patognomonici che consentano la CP_2
diagnosi di asbestosi polmonare.
IL CTU incaricato ha osservato che: “la documentazione permette di evidenziare che il soggetto presenta una sintomatologia respiratoria cronica. (…) il sig. presenta, dal 2013, Parte_1 bronchiti recidivanti associate a segni aspecifici di ostruzione bronchiale. La prima TC ad alta risoluzione (HRCT) risulta effettuata ad ottobre 2020: come si evince dal referto, essa dava conto della comparsa di aree a vetro smerigliato prevalentemente nel lobo medio e nel lobo inferiore;
nei segmenti basali del lobo inferiore si riconosce, inoltre, ispessimento irregolare dei setti interlobulari e dell'interstizio intralobulare. A sinistra isolate aree di ridotta trasparenza a vetro smerigliato in corrispondenza della lingula e nel lobo inferiore, focali ispessimenti della grande scissura.
Presa visione della TC il dott. pneumologo curante del Periziando, descriveva un quadro Per_2 flogistico polmonare “di verosimile natura asbestosica” con “recente riacutizzazione”.
Successivamente si evince che il Paziente presentò ulteriori episodi di infezioni respiratorie recidivanti. A ottobre 2021 il ripeteva la TC torace ad alta risoluzione, che questa Parte_1 volta dava conto di un quadro di tipo “bronchiolitico”. Sempre a ottobre 2021 il Paziente effettuava anche una spirometria, che evidenziava una sindrome ostruttiva di grado lieve in assenza di alterazioni della diffusione alveolo- capillare (pertanto, non compatibili con una sindrome restrittiva quale l'asbestosi).
A novembre 2021 lo Pneumologo dava conto di BPCO (broncopneumopatia ostruttiva cronica) associata ad esposizione ad asbesto”.
La rivalutazione specialistica Radiologica effettuata nel contesto della CTU (con l'assistenza dell'Ausiliario specialista), permetteva di evidenziare che “il quadro polmonare non è andato incontro ad una apprezzabile evolutività da ottobre 2020 a ottobre 2021. Al contrario, le aree interessate dalle alterazioni sono diverse fra le due TC ed è rilevabile, nel complesso, un sensibile miglioramento. Ciò contrasta con l'ipotesi diagnostica di asbestosi.
Le alterazioni “interstiziali” già segnalate nel 2020 nel 2021 sono sostanzialmente stabili e sono da considerarsi del tutto aspecifiche e compatibili con numerosi diversi quadri di interstiziopatia.
Non sono apprezzabili placche pleuriche nè calcificazioni linfonodali tipiche.
Il CTU quindi concludeva: “Nonostante sia documentata una pregressa esposizione lavorativa ad amianto, la non evolutività del quadro radiologico e la mancanza di segni tipici (o anche suggestivi) di asbestosi, tenendo in considerazione, altresì, i dati clinico- anamnestici, anch'essi non compatibili con l'ipotesi di asbestosi (con particolare riferimento alla recente spirometria), possiamo affermare che il quadro polmonare ad oggi presentato dal Periziando non è, con ogni probabilità, ascrivibile ad asbestosi”.
Ritiene questo Giudice di non doversi discostare dalle conclusioni della CTU in quanto completa, correttamente motivata dal punto di vista tecnico-scientifico in perfetta adesione alla documentazione clinica disponibile dettagliatamente esaminata, laddove il consulente tecnico di parte resistente si è limitato a contrapporre una diversa valutazione senza evidenziare specifiche carenze o affermazioni illogiche o scientificamente errate della CTU.
Le risultanze della CTU espletata possono pertanto essere poste a fondamento della presente decisione, trovando le diverse valutazioni del CTP la propria confutazione nell'elaborato depositato oltre che nelle risposte formulate dal CTU.
Ne deriva che il ricorso non può trovare accoglimento dal momento che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo fornito dimostrazione di essere affetto dalla patologia della cui origine professionale ha chiesto il riconoscimento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Rilevato che all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la costituzione della rendita richiesta si è giunti solo attraverso CTU medico legale specialistica in presenza peraltro di una situazione riconosciuta di esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, vi sono ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di CTU liquidate con separato provvedimento vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come liquidate separatamente, a carico del ricorrente.
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice
dott. Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 21/05/2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi: per parte ricorrente, l'avv. DALLA CHIESA MAURO;
per parte convenuta, l'avv. BORASO in sostituzione dell'avv. BATTAGLIESE
ROSA.
L'avv. DALLA CHIESA chiede la rinnovazione della CTU, facendo proprie le osservazioni del proprio CTP. Chiede comunque l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
L'avv. BORASO si riporta agli atti.
Il Giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle cause della mattina.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza con motivazione contestuale scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro
Claudio Michelucci
N. 342/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRI BUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 342/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Dalla
Chiesa ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore Vedano Olona via Monte
Grappa n. 11, giusta delega in atti
PARTE RICORRENTE
C O N T R O
Controparte_1
, (c.f. con sede legale in Roma, via IV Novembre, n. 144, in persona
[...] P.IVA_1
del Direttore Regionale pro-tempore del Piemonte, rappresentato e difeso dall'avv. Rosa
BATTAGLIESE per procura generale alle liti notaio di Chivasso del Persona_1
03.06.2024 Rep. n.67190, con elezione di domicilio in Gravellona Toce, via G. Marconi, n. 99
– sede del VCO CP_2
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
Piaccia a Cod.Ill.mo Tribunale di Verbania adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento del presente ricorso:
1. Accertata e dichiarata l'illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza di CP_2 indennizzo della patologia di natura professionale da asbestosi per in premessa indicato;
2. riconoscere la sussistenza dei postumi invalidanti a seguito della malattia professionale di cui è ricorso nella misura di 20 punti, ovvero in quella percentuale che verrà determinata previa necessaria ed in via istruttoria declaranda C.T.U.;
3. Per l'effetto, condannare l' in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al CP_2 pagamento in favore del ricorrente della rendita da infortunio assumendo come parametro la percentuale di invalidità del 20% con pagamento della prestazione ex lege o a quella che sarà accertata previa espletanda Consulenza Tecnica d'Ufficio medico-legale e con la relativa decorrenza, e comunque la prestazione ex lege dovuta;
Interessi legali dal dovuto al saldo;
Rifuse le spese di giudizio in favore del procuratore antistatario ex art.93 c.p.c.
Parte resistente: Nel merito: Voglia il sig. Giudice adìto, contrariis rejectis, respingere la domanda. Disponendo per le spese secondo Legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.7.2024, esponeva: Parte_1
- di avere iniziato a lavorare all'età di 15 anni e per circa tre anni in qualità di idraulico e successivamente fino al 1973 in qualità di lattoniere presso la ditta Metallurgica Ossola di
Belli Mario con sede in Gravellona Toce;
- di avere maneggiato frequentemente nell'ambito di tale attività lavorativa lana di roccia;
- quindi, di avere lavorato dal 1973 e fino al 2002, anno del pensionamento, in qualità di tubista industriale manutentore oleodinamico dapprima in acciaieria laminatoio e successivamente con funzione di capo responsabile tubista, in principio presso la ditta
Industriale Ceretti con sede in Pallanzeno e poi a seguito di passaggio diretto dalla procedura concorsuale alla ditta Eurocolfer Acciai spa poi ditta Duferdofin spa;
- che, in particolare, si occupava della manutenzione dei forni industriali ove si lavora con fasce di amianto per la coibentazione - senza dispositivi di protezione individuale;
- che nelle lavorazioni specifiche eseguite all'interno dello e poi Parte_2
Duferdofin era esposto alla presenza ed all'utilizzo di materiali contenenti amianto era esposto ad amianto;
- di essere affetto da asbestosi polmonare;
- di avere inoltrato domanda all' per il riconoscimento della natura professionale CP_2 della malattia, domanda non accolta neppure a seguito di opposizione.
Sulla base di tali premesse, sostenendo la genesi professionale della malattia e facendo presente che l' aveva già riconosciuto l'esposizione professionale ad asbesto, CP_2 chiedeva condannarsi l' alla corresponsione della rendita da inabilità permanente CP_1
corrispondente al grado di invalidità del 20% ovvero da accertarsi in causa mediante C.T.U.
Costituendosi in giudizio l' convenuto ha chiesto il rigetto del ricorso contestando la CP_1
sussistenza della malattia e quindi di postumi permanenti, richiamando, in tal senso, il parere della SSD Medicina del Lavoro dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria “ Maggiore della Carità” di Novara secondo cui “il quadro radiologico del sig. evidenzia reperti Parte_1 di interpretazione non univoca, mentre le prove di funzionalità respiratoria e la DLCO non manifestano alterazioni funzionali compatibili con sospetta asbestosi”. La causa veniva istruita mediante espletamento di CTU;
quindi, all'odierna udienza veniva decisa, all'esito di discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
La domanda deve ritenersi infondata e va pertanto respinta. ha allegato di essere stato esposto per la sua attività lavorativa ad Controparte_3
amianto per un periodo almeno ventennale e di essere, ora, affetto da asbestosi polmonare.
Mentre la circostanza dell'esposizione ad amianto durante la vita lavorativa non è in contestazione, l' nega la sussistenza di elementi patognomonici che consentano la CP_2
diagnosi di asbestosi polmonare.
IL CTU incaricato ha osservato che: “la documentazione permette di evidenziare che il soggetto presenta una sintomatologia respiratoria cronica. (…) il sig. presenta, dal 2013, Parte_1 bronchiti recidivanti associate a segni aspecifici di ostruzione bronchiale. La prima TC ad alta risoluzione (HRCT) risulta effettuata ad ottobre 2020: come si evince dal referto, essa dava conto della comparsa di aree a vetro smerigliato prevalentemente nel lobo medio e nel lobo inferiore;
nei segmenti basali del lobo inferiore si riconosce, inoltre, ispessimento irregolare dei setti interlobulari e dell'interstizio intralobulare. A sinistra isolate aree di ridotta trasparenza a vetro smerigliato in corrispondenza della lingula e nel lobo inferiore, focali ispessimenti della grande scissura.
Presa visione della TC il dott. pneumologo curante del Periziando, descriveva un quadro Per_2 flogistico polmonare “di verosimile natura asbestosica” con “recente riacutizzazione”.
Successivamente si evince che il Paziente presentò ulteriori episodi di infezioni respiratorie recidivanti. A ottobre 2021 il ripeteva la TC torace ad alta risoluzione, che questa Parte_1 volta dava conto di un quadro di tipo “bronchiolitico”. Sempre a ottobre 2021 il Paziente effettuava anche una spirometria, che evidenziava una sindrome ostruttiva di grado lieve in assenza di alterazioni della diffusione alveolo- capillare (pertanto, non compatibili con una sindrome restrittiva quale l'asbestosi).
A novembre 2021 lo Pneumologo dava conto di BPCO (broncopneumopatia ostruttiva cronica) associata ad esposizione ad asbesto”.
La rivalutazione specialistica Radiologica effettuata nel contesto della CTU (con l'assistenza dell'Ausiliario specialista), permetteva di evidenziare che “il quadro polmonare non è andato incontro ad una apprezzabile evolutività da ottobre 2020 a ottobre 2021. Al contrario, le aree interessate dalle alterazioni sono diverse fra le due TC ed è rilevabile, nel complesso, un sensibile miglioramento. Ciò contrasta con l'ipotesi diagnostica di asbestosi.
Le alterazioni “interstiziali” già segnalate nel 2020 nel 2021 sono sostanzialmente stabili e sono da considerarsi del tutto aspecifiche e compatibili con numerosi diversi quadri di interstiziopatia.
Non sono apprezzabili placche pleuriche nè calcificazioni linfonodali tipiche.
Il CTU quindi concludeva: “Nonostante sia documentata una pregressa esposizione lavorativa ad amianto, la non evolutività del quadro radiologico e la mancanza di segni tipici (o anche suggestivi) di asbestosi, tenendo in considerazione, altresì, i dati clinico- anamnestici, anch'essi non compatibili con l'ipotesi di asbestosi (con particolare riferimento alla recente spirometria), possiamo affermare che il quadro polmonare ad oggi presentato dal Periziando non è, con ogni probabilità, ascrivibile ad asbestosi”.
Ritiene questo Giudice di non doversi discostare dalle conclusioni della CTU in quanto completa, correttamente motivata dal punto di vista tecnico-scientifico in perfetta adesione alla documentazione clinica disponibile dettagliatamente esaminata, laddove il consulente tecnico di parte resistente si è limitato a contrapporre una diversa valutazione senza evidenziare specifiche carenze o affermazioni illogiche o scientificamente errate della CTU.
Le risultanze della CTU espletata possono pertanto essere poste a fondamento della presente decisione, trovando le diverse valutazioni del CTP la propria confutazione nell'elaborato depositato oltre che nelle risposte formulate dal CTU.
Ne deriva che il ricorso non può trovare accoglimento dal momento che parte ricorrente non ha assolto al proprio onere probatorio non avendo fornito dimostrazione di essere affetto dalla patologia della cui origine professionale ha chiesto il riconoscimento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
Rilevato che all'accertamento dell'insussistenza dei presupposti per la costituzione della rendita richiesta si è giunti solo attraverso CTU medico legale specialistica in presenza peraltro di una situazione riconosciuta di esposizione all'amianto durante l'attività lavorativa, vi sono ragioni per la compensazione delle spese di lite tra le parti, mentre le spese di CTU liquidate con separato provvedimento vanno poste a carico del ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, - rigetta il ricorso;
- dichiara compensate le spese di lite tra le parti;
- pone le spese di CTU, come liquidate separatamente, a carico del ricorrente.
Verbania, 21.5.2025
Il Giudice
dott. Claudio Michelucci