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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 30/10/2025, n. 724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 724 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 182/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30.10.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per l'avv. VISSI GIANLUCA Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia della parte convenuta intimata e invita la parte attrice intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Vissi precisa le conclusioni richiamando quelle assunte nelle note conclusive depositate il 20.10.2025, alle quali si riporta integralmente. Alle ore 13.05 il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vissi Gianluca del Parte_1 C.F._1
Foro di Varese
PARTE ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.10.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ex art. 658 c.p.c. la parte attrice intimante conveniva in giudizio la Parte_1 convenuta intimata , chiedendo la convalida dello sfratto per morosità, stante il Controparte_1 mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio 2024 per complessivi € 1.170,00, dovuti in forza del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria stipulato il 15.12.2023, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Venegono Superiore (VA), via Matteotti n. 20, contraddistinta al NCEU del detto Comune al mappale 2042, sub. 5.
All'udienza di comparizione l'intimante dava atto della sanatoria della morosità relativa ai canoni di locazione, con pagamento successivo alla notifica dell'intimazione, ma rilevava che l'intimata non aveva corrisposto gli interessi e le spese legali.
pagina 2 di 4 L'intimata non si costituiva in giudizio, ma compariva dichiarando la sua disponibilità al pagamento delle dette somme.
Dopo due differimenti d'udienza disposti per consentire il pagamento, il Giudice, preso atto del comportamento omissivo dell'intimata, rigettava l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc, convertiva il rito, invitava le parti ad introdurre il procedimento di mediazione e fissava i termini per il deposito delle memorie integrative.
Nel giudizio merito l'intimata non si costituiva e la parte intimante depositava la memoria integrativa, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione e chiedendo la condanna dell'intimata al pagamento delle spese del procedimento di convalida e di quello di mediazione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del
30.10.2025, nella quale, previa declaratoria della contumacia della parte convenuta intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
È pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte intimata e confermato dall'intimante all'udienza di convalida, che la morosità per canoni ed oneri accessori sia stata sanata prima dell'udienza, ma dopo la notifica dell'intimazione di sfratto.
È indubbio, pertanto, che l'intimata fosse tenuta al pagamento delle spese di lite, atteso che il procedimento di convalida era stato promosso a seguito del ritardato pagamento delle somme contrattuali;
per altro, l'intimata è comparsa nel detto giudizio, dichiarando disponibile al pagamento delle spese del procedimento nella misura prevista dal Protocollo di questo Tribunale, riconoscendo, quindi, di essere debitrice delle dette somme.
La detta parte, poi, non si è costituita nel procedimento di merito, dimostrando di non avere alcuna eccezione da opporre alla prospettazione dell'intimante.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1° aprile 1995, n. 3822).
La somma dovuta viene quantificata dal Tribunale, tenendo conto delle spese liquidabili nel procedimento di convalida e quelle del successivo procedimento obbligatorio di mediazione, sulla pagina 3 di 4 base, quanto alle prime, del Protocollo di Liquidazione concordato con l'Ordine degli Avvocati di
Varese e quanto alle seconde, sulla base dei valori minimi previsti dal DM 147/2022, così come modificato dal DM 147/2022, considerando come compiuta la sola Fase di Attivazione del procedimento;
complessivamente, pertanto, la somma dovuta viene quantificata in € 1.192,00, di cui €
430,00 per anticipazioni, comprensiva degli accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenendo conto delle spese generali, sulla base dei valori minimi del detto DM, in considerazione della limitata attività professionale svolta, per lo scaglione da € 1,101,00 ad € 5.201,00, ridotti per l'assenza della Fase
Istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
Le domande svolte dalla parte attrice intimante e, per l'effetto,
NN
la parte convenuta intimata a corrispondere alla parte attrice intimante la complessiva somma di €
1.192,00.
NN
la parte convenuta intimata al pagamento, in favore della parte attrice intimante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.268,00, di cui € 43,00 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Varese, 30.10.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
pagina 4 di 4
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 182/2025 tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 30.10.2025 ad ore 13.00 innanzi al dott. Fabio Iacopini, sono comparsi:
Per l'avv. VISSI GIANLUCA Parte_1 Per nessuno Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia della parte convenuta intimata e invita la parte attrice intimante a precisare le conclusioni. L'avv. Vissi precisa le conclusioni richiamando quelle assunte nelle note conclusive depositate il 20.10.2025, alle quali si riporta integralmente. Alle ore 13.05 il Giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 15.50 il Giudice esce dalla camera di consiglio e pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Fabio Iacopini
pagina 1 di 4 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario di Pace dott. Fabio Iacopini, ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 182/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Vissi Gianluca del Parte_1 C.F._1
Foro di Varese
PARTE ATTRICE INTIMANTE contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA INTIMATA CONTUMACE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 30.10.2025 la parte attrice intimante concludeva come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto ex art. 658 c.p.c. la parte attrice intimante conveniva in giudizio la Parte_1 convenuta intimata , chiedendo la convalida dello sfratto per morosità, stante il Controparte_1 mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile, maggio 2024 per complessivi € 1.170,00, dovuti in forza del contratto di locazione ad uso abitativo di natura transitoria stipulato il 15.12.2023, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Venegono Superiore (VA), via Matteotti n. 20, contraddistinta al NCEU del detto Comune al mappale 2042, sub. 5.
All'udienza di comparizione l'intimante dava atto della sanatoria della morosità relativa ai canoni di locazione, con pagamento successivo alla notifica dell'intimazione, ma rilevava che l'intimata non aveva corrisposto gli interessi e le spese legali.
pagina 2 di 4 L'intimata non si costituiva in giudizio, ma compariva dichiarando la sua disponibilità al pagamento delle dette somme.
Dopo due differimenti d'udienza disposti per consentire il pagamento, il Giudice, preso atto del comportamento omissivo dell'intimata, rigettava l'emissione dell'ordinanza ex art. 665 cpc, convertiva il rito, invitava le parti ad introdurre il procedimento di mediazione e fissava i termini per il deposito delle memorie integrative.
Nel giudizio merito l'intimata non si costituiva e la parte intimante depositava la memoria integrativa, dando atto dell'esito negativo del procedimento di mediazione e chiedendo la condanna dell'intimata al pagamento delle spese del procedimento di convalida e di quello di mediazione.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava per la discussione l'udienza del
30.10.2025, nella quale, previa declaratoria della contumacia della parte convenuta intimata, tratteneva la causa in decisione.
- ° - ° -
È pacifico, in quanto ammesso dalla stessa parte intimata e confermato dall'intimante all'udienza di convalida, che la morosità per canoni ed oneri accessori sia stata sanata prima dell'udienza, ma dopo la notifica dell'intimazione di sfratto.
È indubbio, pertanto, che l'intimata fosse tenuta al pagamento delle spese di lite, atteso che il procedimento di convalida era stato promosso a seguito del ritardato pagamento delle somme contrattuali;
per altro, l'intimata è comparsa nel detto giudizio, dichiarando disponibile al pagamento delle spese del procedimento nella misura prevista dal Protocollo di questo Tribunale, riconoscendo, quindi, di essere debitrice delle dette somme.
La detta parte, poi, non si è costituita nel procedimento di merito, dimostrando di non avere alcuna eccezione da opporre alla prospettazione dell'intimante.
Al riguardo va ricordato che l'obbligo del Giudice di verificare d'ufficio la presenza degli elementi costitutivi o dei requisiti di fondatezza della domanda non esclude che la prova di questi possa essere tratta dal comportamento processuale o extraprocessuale delle parti, che può costituire non solo elemento di valutazione delle risultanze acquisite, ma anche unica e sufficiente fonte di prova (per tutte Cassazione civile sez. III, 1° aprile 1995, n. 3822).
La somma dovuta viene quantificata dal Tribunale, tenendo conto delle spese liquidabili nel procedimento di convalida e quelle del successivo procedimento obbligatorio di mediazione, sulla pagina 3 di 4 base, quanto alle prime, del Protocollo di Liquidazione concordato con l'Ordine degli Avvocati di
Varese e quanto alle seconde, sulla base dei valori minimi previsti dal DM 147/2022, così come modificato dal DM 147/2022, considerando come compiuta la sola Fase di Attivazione del procedimento;
complessivamente, pertanto, la somma dovuta viene quantificata in € 1.192,00, di cui €
430,00 per anticipazioni, comprensiva degli accessori di legge.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono quantificate, tenendo conto delle spese generali, sulla base dei valori minimi del detto DM, in considerazione della limitata attività professionale svolta, per lo scaglione da € 1,101,00 ad € 5.201,00, ridotti per l'assenza della Fase
Istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
ACCOGLIE
Le domande svolte dalla parte attrice intimante e, per l'effetto,
NN
la parte convenuta intimata a corrispondere alla parte attrice intimante la complessiva somma di €
1.192,00.
NN
la parte convenuta intimata al pagamento, in favore della parte attrice intimante, delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.268,00, di cui € 43,00 per anticipazioni, oltre C.P.A. e all'I.V.A.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Varese, 30.10.2025
Il Giudice dott. Fabio Iacopini
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