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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 11/07/2025, n. 472 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 472 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. 1049/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
d.ssa Lucia Faltoni Presidente est. rel.
d.ssa Alessia Caprio Giudice
d.ssa Cristina Colombo Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1049/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Siena, loc. AL di Pugna, 29, C.F.: e nata a C.F._1 Parte_2
Siena il 07/06/1969, residente in [...], C.F.:
rappresentati e difesi come da procura in atti dall'Avv. Gragnoli C.F._2
Gabriele e dall'Avv. Maria Paola Petruccioli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima;
ATTORI
contro nato a [...] il [...], ivi residente Via XXV CP_1
Aprile nr. 49 (Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso come da procura CodiceFiscale_3
in atti dall'Avvocato Raffaello Falagiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
CONVENUTO
1 OGGETTO: Impugnazione testamenti e riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 18.02.2025 e segnatamente, parte attrice come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis: In Tesi - Accertata la qualità degli attori quali eredi legittimari del defunto padre
deceduto in Montevarchi il 27/4/2019, in virtù delle disposizioni testamentarie Persona_1 di cui alla scrittura olografa pubblicata con atto a rogito del notaio del 10/5/2019 Per_2
Rep./Racc. nn. 3316/2640, registrato ad Arezzo il 14/5/2019 n. 4595 serie 1T ed ivi trascritto il 15/05/2019 n. 7130 R.G. e n. 5098 R.P.: 1) condannare il signor a restituire CP_1
in favore degli attori, quali eredi di la somma di € 61.500,00 dallo stesso Persona_1 prelevata sul conto corrente intestato al defunto anticipatamente alla morte Persona_1 dello stesso mediante il bonifico di € 60.000,00 eseguito a proprio favore in data 17/4/2019
e n. 3 prelievi bancomat effettuati in data 17/4/19, 19/4/19 e 24/04/19 dell'importo di € 500,00 ciascuno, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a far data da ciascun prelievo fino al saldo effettivo;
2) condannare il signor ai sensi dell'art. 533 e CP_1 ss. del c.c. a reintegrare gli attori, quali eredi di nel possesso di tutti i beni Persona_1
ereditari, o del loro valore corrispondente, dallo stesso posseduti sine titulo ed in mala fede in conseguenza della morte dello stesso oltre agli interessi legali e alla Persona_1 rivalutazione monetaria, frutti ed eventuali miglioramenti a far data dalla morte del de cuius avvenuta il 27/4/2019 fino al saldo effettivo;
3) accertare il valore complessivo del compendio ereditario del defunto mediante il recupero dei beni di cui alla domande sub Persona_1
1) e 2), e per l'effetto: 4) ridurre le disposizioni testamentarie relativamente al legato disposto in favore del signor in quanto lesivo della quota di riserva pari a 2/3 ai sensi CP_1
dell'art. 537 c.c., di cui gli attori sono titolari quali figli eredi legittimari, per l'importo ammontante ad € 45.000,00 o a quella maggior o minor somma che sarà quantificata in corso di giudizio;
5) condannare il signor al risarcimento nei confronti degli attori CP_1
del danno rappresentato dalla mancata consegna dei beni di proprietà di e Persona_1 detenuti dal convenuto e di cui lo stesso si è illegittimamente impossessato in danno degli
2 eredi, da quantificarsi dal giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque non inferiore a € 5.000,00. In Ipotesi - Accertata la qualità degli attori quali eredi legittimari del defunto padre deceduto in Montevarchi il 27/4/2019, in virtù delle Persona_1
disposizioni testamentarie di cui alla scrittura olografa pubblicata con atto a rogito del notaio del 10/5/2019 Rep./Racc. nn. 3316/2640, registrato ad Arezzo il 14/5/2019 Per_2
n. 4595 serie 1T ed ivi trascritto il 15/05/2019 n. 7130 R.G. e n. 5098 R.P.: 1) condannare il signor a restituire ai sensi dell'art. 533 e ss. del c.c. in favore degli attori, quali CP_1 eredi di tutti i beni di proprietà del defunto e di cui il convenuto si è Persona_1
impossessato, trattenendoli presso di sé in conseguenza delle disposizioni testamentarie a suo favore, ivi compresa la somma di € 61.500,00 dallo stesso prelevata sul conto corrente intestato al defunto nticipatamente alla morte dello stesso mediante il bonifico Persona_1 di € 60.000,00 eseguito a proprio favore in data 17/4/2019 e n. 3 prelievi bancomat effettuati in data 17/4/19, 19/4/19 e 24/04/19 dell'importo di € 500,00 ciascuno, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria 2) accertare il valore complessivo del compendio ereditario del defunto costituito da tutti i beni di proprietà del defunto e per Persona_1
l'effetto: 3) ridurre le disposizioni testamentarie relativamente al legato disposto in favore del signor in quanto lesivo della quota di riserva pari a 2/3 ai sensi dell'art. CP_1
537 c.c., di cui gli attori sono titolari quali figli eredi legittimari, per l'importo ammontante ad € 45.000,00 o a quella maggior o minor somma che sarà quantificata in corso di giudizio;
4) condannare il signor al risarcimento nei confronti degli attori del danno CP_1 rappresentato dalla mancata consegna dei beni di proprietà di e detenuti dal Persona_1 convenuto e di cui lo stesso si è illegittimamente impossessato in danno degli eredi, da quantificarsi dal giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque non inferiore
a € 5.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfetario,
Iva e Cap come per legge.”
parte convenuta come da comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memoria ex art. 183 c.VI n.2 cpc.: “Riservata ogni ragione, deduzione e istanza, anche di natura istruttoria, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, voglia dichiarare la insussistenza dei pregiudizi dedotti da parte attrice per ragioni di lesioni della legittima, dichiarando conseguentemente la infondatezza delle domande di riduzione ex adverso
3 proposte, rigettando per l'effetto ogni avversa domanda perché infondata nel merito, con vittoria di spese e compensi di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi legittimari del defunto padre deceduto in Montevarchi il 27 aprile 2019, Persona_1
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo lo zio al fine di CP_1 essere reintegrati della quota di legittima lesa dalle disposizioni testamentarie olografe del defunto padre nonché dalla condotta dello stesso convenuto. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che in forza di testamento olografo del padre, pubblicato dal Notaio il 10.05.2029, questi ha lasciato ai figli la sola quota disponibile, indicandola, nella Per_2 nuda proprietà dell'immobile sito in sita in frazione Treggiaia n. 31M, Terranova Bracciolini,
AR, legando al fratello odierno convenuto l'usufrutto su tale immobile e la proprietà di tutti i denari e beni mobili residuanti alla sua morte;
lo zio, pochi giorni prima del decesso di Per_1
in data 17.04.2019, ha effettuato un bonifico a proprio favore di 60.000,00 euro poi
[...]
prelevando in tre volte con il bancomat, legato al conto intestato al de cuius, una somma pari ad euro 1.500,00, impossessandosi altresì dell'autovettura di proprietà del padre. Dando atto che in forza del testamento olografo del padre, nonché dell'appropriazione indebita dello zio,
è stata lesa la propria quota di legittima, hanno pertanto chiesto che fosse determinato il valore del relictum, tenendo conto anche di tali somme e beni di cui lo zio si è indebitamente appropriato, con conseguente reintegrazione in denaro della quota di legittima lesa.
Avanzando altresì, in ipotesi, domanda di restituzione dei denari e beni sottratti illegittimamente sottratti, nonché domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori e di risarcimento ex art. 96 cpc.
Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato le richieste attoree, sia CP_1 in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di reintegrazione della legittima e alla sussistenza della lesione deducendo di aver preso legittimamente possesso dei denari e dei beni mobili del de cuius in forza delle disposizioni testamentarie del medesimo, rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, voglia dichiarare la insussistenza dei
4 pregiudizi dedotti da parte attrice per ragioni di lesioni della legittima, dichiarando conseguentemente la infondatezza delle do-mande di riduzione ex adverso proposte, rigettando per l'effetto ogni avversa domanda perché infondata nel merito, con vittoria di spese e compensi di causa.”
Comparse le parti alla prima udienza, il giudice – preso atto della impossibilità di pervenire ad una conciliazione –ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. Assunto l'interrogatorio formale del convenuto e dato sfogo alle prove testimoniali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo la geom. alla quale venivano posti i seguenti CP_2
quesiti: “Esaminati gli atti di causa nonché quelli che le parti vorranno consensualmente consegnare, acquisite se necessario informazioni presso pubblici uffici, proceda il CTU - alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti (incluse le spese per
i funerali e l'imposta di successione) da valutare con riferimento alla stessa data;
- a determinare, con riferimento ai valori all'epoca dell'apertura della successione, le quote spettanti ai legittimari e le porzioni disponibili;
- accerti la sussistenza della lesione della quota riservata lamentata dagli attori;
- determini in caso di risposta affermativa al precedente quesito la misura e la modalità della reintegrazione precisando se e come possa essere effettuata in natura ovvero calcolando la somma di denaro che a tal titolo spetterebbe agli attori quale equivalente in danaro della quota dei beni ereditari;
- Tenti in ogni caso la conciliazione”.
Completata la consulenza tecnica d'ufficio, a seguito dei necessari chiarimenti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse e memorie di cui all'art. 190 c.p.c., regolarmente versate in atti.
***
La domanda di parti attrici di accertamento della lesione della quota di legittima ad essi riservata, e conseguente domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente è indubbia e incontestabile la qualità di eredi legittimari del padre,
[...] degli odierni attori, figli del medesimo e pertanto titolari della quota di riserva ad Per_1
5 essi ex lege attribuita.
Gli stessi peraltro alla luce del tenore letterale della scheda testamentaria del medesimo
[...] che per comodità espositiva si riporta integralmente: “Frazione Treggiaia AR .31M Per_1
TESTAMENTO Terranova Bracciolini Io sottoscritto, nato a [...]_1
ALdarno AR, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo di annullare il precedente testamento da me fatto il 21-12-1994 a favore di vedova Persona_3 Per_4 perché il giorno 11-06-1995 se ne ando dalla mia casa in Arbia Scalo via Emilia 48. SI, perdendo così tutti i diritti da me concessi in suo favore. Pertanto con questo mio scritto sempre essendo in pieno possesso delle mie facoltà mentali, stipulo questo nuovo testamento
e lascio se per Legge al momento della mia morte ai miei due figli e quanto Pt_1 Pt_2
spettante di legittima che indico nella nuda proprietà della mia casa sita in Frazione
Treggiaia n. 31M, Terranuova Bracciolini (AR) che ho comperato dopo aver venduto quella in Arbia Scalo (SI). Lascio a titolo di legato a mio fratello, la proprietà dei miei CP_1 beni mobili e tutti i miei denari esistenti alla data della mia morte e l'usufrutto natural durante della mia casa sita in Frazione Treggiaia 31M. Delego infine mio fratello a CP_1
entrare in possesso dei miei soldi per aiutarmi in vita e in morte al momento che io sarò impossibilitato a gestirmi da solo. In fede 05 aprile 2004”, risultano essere stati Persona_1
istituiti dal testatore quali eredi, con indicazione specifica dei beni oggetto di attribuzione.
Trattasi pertanto di istitutio ex re certa e non di attribuzione a titolo di legato in sostituzione di legittima contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta. A tale conclusione si giunge sulla base del semplice tenore letterale della scheda olografa, nonché della implicita volontà del testatore da essa desumibile di distinguere l'attribuzione ai figli da quella a favore del fratello, espressamente disposta a titolo di legato. In ogni caso si evidenzia a tal fine che parti attrici, anche qualora tale attribuzione potesse essere qualificata da questo Tribunale quale legato in sostituzione di legittima, hanno espressamente rinunciato a tale ipotetico legato ai fini della procedibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima.
Non può neanche non sottolinearsi come la diversa qualificazione della attribuzione non incida in ogni caso e in nessun modo sulla determinazione della quota disponibile e sulla quota di riserva e conseguente riduzione della disposizione lesiva di tale quota, posto che gli attori hanno agito come eredi legittimari del padre.
Sgombrato il campo da possibili equivoci, si osserva poi come riguardo alla pacifica
6 appropriazione da parte del convenuto della complessiva somma di euro 61.500,00, mediante bonifico e prelievi, nonché dell'autovettura di proprietà del de cuius, di queste debba in ogni caso essere considerata ai fini della quantificazione del relictum.
Non colgono nel segno le eccezioni del convenuto in merito alla non collazionabilità di tale denaro, neppure richiesta da parti attrici, non potendosi configurare in concreto alcuna donazione indiretta o indiretta di denaro in vita da parte di a favore del fratello Per_1 [...] dovendosi escludere la prova di alcun animus donandi del primo. CP_1
A ben vedere infatti, risulta pacificamente che abbia rilasciato al fratello Persona_1 [...]
na delega ad operare sul proprio conto corrente, pertanto dovendosi ritenere che tra CP_1 il de cuius ed il fratello sia stato concluso un contratto di mandato: la delega ad operare sul conto corrente e il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è stato investito, costituiscono elementi sufficienti per affermare che la delega ad operare sul conto corrente sia stata rilasciata in virtù di un rapporto di mandato sottostante alla delega medesima (cfr.
Cass. 18660/2013 e successive conformi) con il conseguente obbligo del mandatario, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al mandante quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico. Il diritto di chiedere il rendiconto si trasmette agli eredi del mandante, sicuramente i figli ma non il convenuto legatario. Peraltro per quanto consta in atti non risulta che in vita bbia espressamente esonerato il fratello da Persona_1 tale obbligo. Al contrario dalla stessa scheda testamentaria emerge la precisa volontà di
[...]
di delegare il fratello ad operare sul proprio conto corrente per le sue necessità Per_1 soltanto qualora lo stesso non fosse più in grado di provvedervi da solo, così infatti prevedendo: “Delego infine mio fratello a entrare in possesso dei miei soldi per aiutarmi CP_1
in vita e in morte al momento che io sarò impossibilitato a gestirmi da solo. In fede
[...]
5 aprile 2004.”. Per_1
Non vi può essere dubbio che l'ingente prelievo effettuato dal convenuto dieci giorni prima che il fratello morisse, e quando ormai le sue condizioni erano irreversibili, non rientra certamente nell'oggetto del suddetto mandato conferito, non essendovi peraltro alcuna prova o mera allegazione in tal senso.
Resta peraltro così assorbita, non ricorrendone neppure concretamente i presupposti, non avendo mai contestato lo zio la qualità di eredi legittimari dei nipoti, la domanda di petizione ereditaria come avanzata da parti attrici.
7 Non merita peraltro alcun apprezzamento l'ulteriore argomento prospettato da parte convenuta secondo il quale, essendogli stati legati dal testatore tutti i suoi denari e beni mobili esistenti al momento della sua morte (oltre il diritto di usufrutto sull'immobile), egli sarebbe comunque legittimato a trattenere tali somme e beni in forza della suddetta disposizione testamentaria.
Al contrario infatti, anche volendo ipotizzare l'attribuzione testamentaria con esecuzione anticipata, per quanto illegittima, di tali somme e beni si deve comunque tener conto ai fini delle operazioni matematiche di riunione fittizia necessarie al fine del calcolo della quota disponibile del testatore e di riserva dei legittimari.
Sul punto, in merito alle concrete valutazioni e quantificazioni, questo Collegio fa proprie le conclusioni a cui è giunta la nominata CTU, come meglio precisate anche a seguito dei richiesti chiarimenti, risultando queste frutto di un'indagine tecnica scrupolosa ed immune da vizi logici.
In particolare la CTU ha individuato il seguente “Attivo ereditario” costituito da:
Appartamento e garage in Treggiano: valore complessivo € 97.200,00 di cui € 72.900,00 per la nuda proprietà ed € 24.300,00 per l'usufrutto; Conto corrente presso Banca Intesa San
Paolo: valore € 1.516,43 Automobile Lancia Ypsilon tg. FH437VZ: valore € 8.860,00; Arredi appartamento e mobilio: valore € 6.500,00; Prelievi OM (vedi doc. 7): valore € 1.500,00
- Prelievo Conto corrente e liquidazione titoli: valore € 60.000,00. Per un totale quindi di €
175.576,43 dal quale ha detratto un passivo costituito dalle spese funerarie (€ 550,00 + €
1.900,00) per € 2.515,00, ottenendo pertanto il totale complessivo (Attivo € 175.576,43 –
Passivo € 2.515,00): € 173.061,43. Posto poi che, ai sensi dell'art. 537 comma secondo c.c., nel caso concreto la quota di riserva spettante ai legittimari è di 2/3 e la quota disponibile di
1/3, queste ammontano rispettivamente, sulle base delle valutazioni compiute dalla CTU, ad
€ 115.374,29 per quanto riguarda la quota di riserva ed € 57.687,14 per quanto riguarda la quota disponibile.
In considerazione di ciò, e delle disposizioni testamentarie che attribuiscono agli attori la nuda proprietà dell'abitazione in Treggiano, è stato accertato che la quota di legittima sia stata lesa per un importo pari ad € 42.474,29 (Quota di riserva € 115.374,29 – ALore della nuda proprietà € 72.900,00 = lesione della quota di riserva).
8
Ritenuto che
nel caso di specie debba procedersi alla reintegrazione in denaro della quota di riserva, non risultando possibile in concreto una reintegrazione in natura, trattandosi di un debito di valore, la somma di € 42.474,29 dovrà essere rivalutata annualmente dalla data di apertura della successione sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per una somma pari ad €50.247,00. Dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo vanno calcolati i soli interessi legali.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da parti attrici, non essendo stata data prova della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'eventuale obbligazione risarcitoria.
Non può infine farsi luogo alla condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., in ordine alla quale la Suprema
Corte ha chiarito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.,
e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 3830/2021 e Cass. 24125/2020).
Ebbene, nel caso in esame, le difese di parte convenuta non risultano aver costituito il predetto
“abuso del processo”, avendo esercitato il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost..
All'esito della causa, considerata la soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo scaglione di valore di riferimento (26.001/52.000), ai medi previsti stante la complessità e l'impegno professionale profuso, con l'aumento del 30% per la difesa di due parti nella medesima posizione processuale, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. Anche le spese di
CTU, come già liquidate, considerato l'esito della causa, debbono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
9 - accerta che e ono eredi legittimi del Parte_1 Parte_2
defunto e che, ai sensi dell'art. 553 c.c., la quota di legittima spettante Persona_1 complessivamente ad entrambi è pari ad € 115.374,29;
- dichiara che la disposizione testamentaria di a titolo di legato a favore Persona_1 di per complessivi € 100.161,43 viola la quota di legittima spettante a CP_1
e sull'eredità del padre e, per Parte_1 Parte_2 Persona_1
l'effetto, condanna a pagare a e CP_1 Parte_1 Pt_2
a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa, la somma complessiva di
[...]
€50.247,00 così come già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna lla refusione delle spese processuali in favore delle parti CP_1 attrici che liquida in complessivi € 9.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto a carico di CP_1
Così deciso in Arezzo nella camera di consiglio del 30.06.2025.
Il Pres. Est. Rel.
d.ssa Lucia Faltoni
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in persona dei seguenti magistrati:
d.ssa Lucia Faltoni Presidente est. rel.
d.ssa Alessia Caprio Giudice
d.ssa Cristina Colombo Giudice on.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1049/2021 R.G., promossa da:
nato a [...] il [...], residente in Parte_1
Siena, loc. AL di Pugna, 29, C.F.: e nata a C.F._1 Parte_2
Siena il 07/06/1969, residente in [...], C.F.:
rappresentati e difesi come da procura in atti dall'Avv. Gragnoli C.F._2
Gabriele e dall'Avv. Maria Paola Petruccioli ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima;
ATTORI
contro nato a [...] il [...], ivi residente Via XXV CP_1
Aprile nr. 49 (Cod. Fisc. ), rappresentato e difeso come da procura CodiceFiscale_3
in atti dall'Avvocato Raffaello Falagiani ed elettivamente domiciliato presso il suo studio;
CONVENUTO
1 OGGETTO: Impugnazione testamenti e riduzione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Come da verbale dell'udienza del 18.02.2025 e segnatamente, parte attrice come da atto di citazione: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Arezzo, contrariis rejectis: In Tesi - Accertata la qualità degli attori quali eredi legittimari del defunto padre
deceduto in Montevarchi il 27/4/2019, in virtù delle disposizioni testamentarie Persona_1 di cui alla scrittura olografa pubblicata con atto a rogito del notaio del 10/5/2019 Per_2
Rep./Racc. nn. 3316/2640, registrato ad Arezzo il 14/5/2019 n. 4595 serie 1T ed ivi trascritto il 15/05/2019 n. 7130 R.G. e n. 5098 R.P.: 1) condannare il signor a restituire CP_1
in favore degli attori, quali eredi di la somma di € 61.500,00 dallo stesso Persona_1 prelevata sul conto corrente intestato al defunto anticipatamente alla morte Persona_1 dello stesso mediante il bonifico di € 60.000,00 eseguito a proprio favore in data 17/4/2019
e n. 3 prelievi bancomat effettuati in data 17/4/19, 19/4/19 e 24/04/19 dell'importo di € 500,00 ciascuno, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria a far data da ciascun prelievo fino al saldo effettivo;
2) condannare il signor ai sensi dell'art. 533 e CP_1 ss. del c.c. a reintegrare gli attori, quali eredi di nel possesso di tutti i beni Persona_1
ereditari, o del loro valore corrispondente, dallo stesso posseduti sine titulo ed in mala fede in conseguenza della morte dello stesso oltre agli interessi legali e alla Persona_1 rivalutazione monetaria, frutti ed eventuali miglioramenti a far data dalla morte del de cuius avvenuta il 27/4/2019 fino al saldo effettivo;
3) accertare il valore complessivo del compendio ereditario del defunto mediante il recupero dei beni di cui alla domande sub Persona_1
1) e 2), e per l'effetto: 4) ridurre le disposizioni testamentarie relativamente al legato disposto in favore del signor in quanto lesivo della quota di riserva pari a 2/3 ai sensi CP_1
dell'art. 537 c.c., di cui gli attori sono titolari quali figli eredi legittimari, per l'importo ammontante ad € 45.000,00 o a quella maggior o minor somma che sarà quantificata in corso di giudizio;
5) condannare il signor al risarcimento nei confronti degli attori CP_1
del danno rappresentato dalla mancata consegna dei beni di proprietà di e Persona_1 detenuti dal convenuto e di cui lo stesso si è illegittimamente impossessato in danno degli
2 eredi, da quantificarsi dal giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque non inferiore a € 5.000,00. In Ipotesi - Accertata la qualità degli attori quali eredi legittimari del defunto padre deceduto in Montevarchi il 27/4/2019, in virtù delle Persona_1
disposizioni testamentarie di cui alla scrittura olografa pubblicata con atto a rogito del notaio del 10/5/2019 Rep./Racc. nn. 3316/2640, registrato ad Arezzo il 14/5/2019 Per_2
n. 4595 serie 1T ed ivi trascritto il 15/05/2019 n. 7130 R.G. e n. 5098 R.P.: 1) condannare il signor a restituire ai sensi dell'art. 533 e ss. del c.c. in favore degli attori, quali CP_1 eredi di tutti i beni di proprietà del defunto e di cui il convenuto si è Persona_1
impossessato, trattenendoli presso di sé in conseguenza delle disposizioni testamentarie a suo favore, ivi compresa la somma di € 61.500,00 dallo stesso prelevata sul conto corrente intestato al defunto nticipatamente alla morte dello stesso mediante il bonifico Persona_1 di € 60.000,00 eseguito a proprio favore in data 17/4/2019 e n. 3 prelievi bancomat effettuati in data 17/4/19, 19/4/19 e 24/04/19 dell'importo di € 500,00 ciascuno, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria 2) accertare il valore complessivo del compendio ereditario del defunto costituito da tutti i beni di proprietà del defunto e per Persona_1
l'effetto: 3) ridurre le disposizioni testamentarie relativamente al legato disposto in favore del signor in quanto lesivo della quota di riserva pari a 2/3 ai sensi dell'art. CP_1
537 c.c., di cui gli attori sono titolari quali figli eredi legittimari, per l'importo ammontante ad € 45.000,00 o a quella maggior o minor somma che sarà quantificata in corso di giudizio;
4) condannare il signor al risarcimento nei confronti degli attori del danno CP_1 rappresentato dalla mancata consegna dei beni di proprietà di e detenuti dal Persona_1 convenuto e di cui lo stesso si è illegittimamente impossessato in danno degli eredi, da quantificarsi dal giudice in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. e comunque non inferiore
a € 5.000,00. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di giudizio, rimborso forfetario,
Iva e Cap come per legge.”
parte convenuta come da comparsa di costituzione e in via istruttoria come da memoria ex art. 183 c.VI n.2 cpc.: “Riservata ogni ragione, deduzione e istanza, anche di natura istruttoria, si conclude affinché l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, voglia dichiarare la insussistenza dei pregiudizi dedotti da parte attrice per ragioni di lesioni della legittima, dichiarando conseguentemente la infondatezza delle domande di riduzione ex adverso
3 proposte, rigettando per l'effetto ogni avversa domanda perché infondata nel merito, con vittoria di spese e compensi di causa.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, e in qualità Parte_1 Parte_2 di eredi legittimari del defunto padre deceduto in Montevarchi il 27 aprile 2019, Persona_1
hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Arezzo lo zio al fine di CP_1 essere reintegrati della quota di legittima lesa dalle disposizioni testamentarie olografe del defunto padre nonché dalla condotta dello stesso convenuto. A sostegno della domanda gli attori hanno dedotto che in forza di testamento olografo del padre, pubblicato dal Notaio il 10.05.2029, questi ha lasciato ai figli la sola quota disponibile, indicandola, nella Per_2 nuda proprietà dell'immobile sito in sita in frazione Treggiaia n. 31M, Terranova Bracciolini,
AR, legando al fratello odierno convenuto l'usufrutto su tale immobile e la proprietà di tutti i denari e beni mobili residuanti alla sua morte;
lo zio, pochi giorni prima del decesso di Per_1
in data 17.04.2019, ha effettuato un bonifico a proprio favore di 60.000,00 euro poi
[...]
prelevando in tre volte con il bancomat, legato al conto intestato al de cuius, una somma pari ad euro 1.500,00, impossessandosi altresì dell'autovettura di proprietà del padre. Dando atto che in forza del testamento olografo del padre, nonché dell'appropriazione indebita dello zio,
è stata lesa la propria quota di legittima, hanno pertanto chiesto che fosse determinato il valore del relictum, tenendo conto anche di tali somme e beni di cui lo zio si è indebitamente appropriato, con conseguente reintegrazione in denaro della quota di legittima lesa.
Avanzando altresì, in ipotesi, domanda di restituzione dei denari e beni sottratti illegittimamente sottratti, nonché domanda di condanna del convenuto al risarcimento dei danni subiti dagli attori e di risarcimento ex art. 96 cpc.
Si è costituito in giudizio il signor il quale ha contestato le richieste attoree, sia CP_1 in ordine alla debenza delle somme richieste a titolo di reintegrazione della legittima e alla sussistenza della lesione deducendo di aver preso legittimamente possesso dei denari e dei beni mobili del de cuius in forza delle disposizioni testamentarie del medesimo, rassegnando le seguenti conclusioni: “l'Ecc.mo Tribunale di Arezzo, voglia dichiarare la insussistenza dei
4 pregiudizi dedotti da parte attrice per ragioni di lesioni della legittima, dichiarando conseguentemente la infondatezza delle do-mande di riduzione ex adverso proposte, rigettando per l'effetto ogni avversa domanda perché infondata nel merito, con vittoria di spese e compensi di causa.”
Comparse le parti alla prima udienza, il giudice – preso atto della impossibilità di pervenire ad una conciliazione –ha concesso i termini ex art. 183 c.p.c. Assunto l'interrogatorio formale del convenuto e dato sfogo alle prove testimoniali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, nominando all'uopo la geom. alla quale venivano posti i seguenti CP_2
quesiti: “Esaminati gli atti di causa nonché quelli che le parti vorranno consensualmente consegnare, acquisite se necessario informazioni presso pubblici uffici, proceda il CTU - alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal "relictum" dei debiti (incluse le spese per
i funerali e l'imposta di successione) da valutare con riferimento alla stessa data;
- a determinare, con riferimento ai valori all'epoca dell'apertura della successione, le quote spettanti ai legittimari e le porzioni disponibili;
- accerti la sussistenza della lesione della quota riservata lamentata dagli attori;
- determini in caso di risposta affermativa al precedente quesito la misura e la modalità della reintegrazione precisando se e come possa essere effettuata in natura ovvero calcolando la somma di denaro che a tal titolo spetterebbe agli attori quale equivalente in danaro della quota dei beni ereditari;
- Tenti in ogni caso la conciliazione”.
Completata la consulenza tecnica d'ufficio, a seguito dei necessari chiarimenti, all'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, rassegnate dalle parti come in atti, la causa è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini per le comparse e memorie di cui all'art. 190 c.p.c., regolarmente versate in atti.
***
La domanda di parti attrici di accertamento della lesione della quota di legittima ad essi riservata, e conseguente domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie lesive, è fondata e merita accoglimento.
Preliminarmente è indubbia e incontestabile la qualità di eredi legittimari del padre,
[...] degli odierni attori, figli del medesimo e pertanto titolari della quota di riserva ad Per_1
5 essi ex lege attribuita.
Gli stessi peraltro alla luce del tenore letterale della scheda testamentaria del medesimo
[...] che per comodità espositiva si riporta integralmente: “Frazione Treggiaia AR .31M Per_1
TESTAMENTO Terranova Bracciolini Io sottoscritto, nato a [...]_1
ALdarno AR, nel pieno possesso delle mie facoltà mentali, dispongo di annullare il precedente testamento da me fatto il 21-12-1994 a favore di vedova Persona_3 Per_4 perché il giorno 11-06-1995 se ne ando dalla mia casa in Arbia Scalo via Emilia 48. SI, perdendo così tutti i diritti da me concessi in suo favore. Pertanto con questo mio scritto sempre essendo in pieno possesso delle mie facoltà mentali, stipulo questo nuovo testamento
e lascio se per Legge al momento della mia morte ai miei due figli e quanto Pt_1 Pt_2
spettante di legittima che indico nella nuda proprietà della mia casa sita in Frazione
Treggiaia n. 31M, Terranuova Bracciolini (AR) che ho comperato dopo aver venduto quella in Arbia Scalo (SI). Lascio a titolo di legato a mio fratello, la proprietà dei miei CP_1 beni mobili e tutti i miei denari esistenti alla data della mia morte e l'usufrutto natural durante della mia casa sita in Frazione Treggiaia 31M. Delego infine mio fratello a CP_1
entrare in possesso dei miei soldi per aiutarmi in vita e in morte al momento che io sarò impossibilitato a gestirmi da solo. In fede 05 aprile 2004”, risultano essere stati Persona_1
istituiti dal testatore quali eredi, con indicazione specifica dei beni oggetto di attribuzione.
Trattasi pertanto di istitutio ex re certa e non di attribuzione a titolo di legato in sostituzione di legittima contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta. A tale conclusione si giunge sulla base del semplice tenore letterale della scheda olografa, nonché della implicita volontà del testatore da essa desumibile di distinguere l'attribuzione ai figli da quella a favore del fratello, espressamente disposta a titolo di legato. In ogni caso si evidenzia a tal fine che parti attrici, anche qualora tale attribuzione potesse essere qualificata da questo Tribunale quale legato in sostituzione di legittima, hanno espressamente rinunciato a tale ipotetico legato ai fini della procedibilità dell'azione di riduzione per lesione di legittima.
Non può neanche non sottolinearsi come la diversa qualificazione della attribuzione non incida in ogni caso e in nessun modo sulla determinazione della quota disponibile e sulla quota di riserva e conseguente riduzione della disposizione lesiva di tale quota, posto che gli attori hanno agito come eredi legittimari del padre.
Sgombrato il campo da possibili equivoci, si osserva poi come riguardo alla pacifica
6 appropriazione da parte del convenuto della complessiva somma di euro 61.500,00, mediante bonifico e prelievi, nonché dell'autovettura di proprietà del de cuius, di queste debba in ogni caso essere considerata ai fini della quantificazione del relictum.
Non colgono nel segno le eccezioni del convenuto in merito alla non collazionabilità di tale denaro, neppure richiesta da parti attrici, non potendosi configurare in concreto alcuna donazione indiretta o indiretta di denaro in vita da parte di a favore del fratello Per_1 [...] dovendosi escludere la prova di alcun animus donandi del primo. CP_1
A ben vedere infatti, risulta pacificamente che abbia rilasciato al fratello Persona_1 [...]
na delega ad operare sul proprio conto corrente, pertanto dovendosi ritenere che tra CP_1 il de cuius ed il fratello sia stato concluso un contratto di mandato: la delega ad operare sul conto corrente e il concreto esercizio di essa da parte del soggetto che ne è stato investito, costituiscono elementi sufficienti per affermare che la delega ad operare sul conto corrente sia stata rilasciata in virtù di un rapporto di mandato sottostante alla delega medesima (cfr.
Cass. 18660/2013 e successive conformi) con il conseguente obbligo del mandatario, ai sensi dell'art. 1713 c.c., di rendere il conto dell'attività compiuta e di rimettere al mandante quanto ricevuto nell'espletamento dell'incarico. Il diritto di chiedere il rendiconto si trasmette agli eredi del mandante, sicuramente i figli ma non il convenuto legatario. Peraltro per quanto consta in atti non risulta che in vita bbia espressamente esonerato il fratello da Persona_1 tale obbligo. Al contrario dalla stessa scheda testamentaria emerge la precisa volontà di
[...]
di delegare il fratello ad operare sul proprio conto corrente per le sue necessità Per_1 soltanto qualora lo stesso non fosse più in grado di provvedervi da solo, così infatti prevedendo: “Delego infine mio fratello a entrare in possesso dei miei soldi per aiutarmi CP_1
in vita e in morte al momento che io sarò impossibilitato a gestirmi da solo. In fede
[...]
5 aprile 2004.”. Per_1
Non vi può essere dubbio che l'ingente prelievo effettuato dal convenuto dieci giorni prima che il fratello morisse, e quando ormai le sue condizioni erano irreversibili, non rientra certamente nell'oggetto del suddetto mandato conferito, non essendovi peraltro alcuna prova o mera allegazione in tal senso.
Resta peraltro così assorbita, non ricorrendone neppure concretamente i presupposti, non avendo mai contestato lo zio la qualità di eredi legittimari dei nipoti, la domanda di petizione ereditaria come avanzata da parti attrici.
7 Non merita peraltro alcun apprezzamento l'ulteriore argomento prospettato da parte convenuta secondo il quale, essendogli stati legati dal testatore tutti i suoi denari e beni mobili esistenti al momento della sua morte (oltre il diritto di usufrutto sull'immobile), egli sarebbe comunque legittimato a trattenere tali somme e beni in forza della suddetta disposizione testamentaria.
Al contrario infatti, anche volendo ipotizzare l'attribuzione testamentaria con esecuzione anticipata, per quanto illegittima, di tali somme e beni si deve comunque tener conto ai fini delle operazioni matematiche di riunione fittizia necessarie al fine del calcolo della quota disponibile del testatore e di riserva dei legittimari.
Sul punto, in merito alle concrete valutazioni e quantificazioni, questo Collegio fa proprie le conclusioni a cui è giunta la nominata CTU, come meglio precisate anche a seguito dei richiesti chiarimenti, risultando queste frutto di un'indagine tecnica scrupolosa ed immune da vizi logici.
In particolare la CTU ha individuato il seguente “Attivo ereditario” costituito da:
Appartamento e garage in Treggiano: valore complessivo € 97.200,00 di cui € 72.900,00 per la nuda proprietà ed € 24.300,00 per l'usufrutto; Conto corrente presso Banca Intesa San
Paolo: valore € 1.516,43 Automobile Lancia Ypsilon tg. FH437VZ: valore € 8.860,00; Arredi appartamento e mobilio: valore € 6.500,00; Prelievi OM (vedi doc. 7): valore € 1.500,00
- Prelievo Conto corrente e liquidazione titoli: valore € 60.000,00. Per un totale quindi di €
175.576,43 dal quale ha detratto un passivo costituito dalle spese funerarie (€ 550,00 + €
1.900,00) per € 2.515,00, ottenendo pertanto il totale complessivo (Attivo € 175.576,43 –
Passivo € 2.515,00): € 173.061,43. Posto poi che, ai sensi dell'art. 537 comma secondo c.c., nel caso concreto la quota di riserva spettante ai legittimari è di 2/3 e la quota disponibile di
1/3, queste ammontano rispettivamente, sulle base delle valutazioni compiute dalla CTU, ad
€ 115.374,29 per quanto riguarda la quota di riserva ed € 57.687,14 per quanto riguarda la quota disponibile.
In considerazione di ciò, e delle disposizioni testamentarie che attribuiscono agli attori la nuda proprietà dell'abitazione in Treggiano, è stato accertato che la quota di legittima sia stata lesa per un importo pari ad € 42.474,29 (Quota di riserva € 115.374,29 – ALore della nuda proprietà € 72.900,00 = lesione della quota di riserva).
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Ritenuto che
nel caso di specie debba procedersi alla reintegrazione in denaro della quota di riserva, non risultando possibile in concreto una reintegrazione in natura, trattandosi di un debito di valore, la somma di € 42.474,29 dovrà essere rivalutata annualmente dalla data di apertura della successione sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, per una somma pari ad €50.247,00. Dalla data di pubblicazione della sentenza sino al saldo vanno calcolati i soli interessi legali.
Non può essere accolta la domanda risarcitoria avanzata da parti attrici, non essendo stata data prova della ricorrenza degli elementi costitutivi dell'eventuale obbligazione risarcitoria.
Non può infine farsi luogo alla condanna ex art. 96, co. 3 c.p.c., in ordine alla quale la Suprema
Corte ha chiarito che “La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c., applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c.,
e con queste cumulabile, volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale;
la sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di “abuso del processo”, quale l'avere agito o resistito pretestuosamente” (cfr. Cass. 3830/2021 e Cass. 24125/2020).
Ebbene, nel caso in esame, le difese di parte convenuta non risultano aver costituito il predetto
“abuso del processo”, avendo esercitato il diritto alla difesa, costituzionalmente garantito dall'art. 24 Cost..
All'esito della causa, considerata la soccombenza, le spese di lite devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta, liquidate come in dispositivo scaglione di valore di riferimento (26.001/52.000), ai medi previsti stante la complessità e l'impegno professionale profuso, con l'aumento del 30% per la difesa di due parti nella medesima posizione processuale, oltre spese generali, IVA e CAP come per legge. Anche le spese di
CTU, come già liquidate, considerato l'esito della causa, debbono essere poste definitivamente a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando:
9 - accerta che e ono eredi legittimi del Parte_1 Parte_2
defunto e che, ai sensi dell'art. 553 c.c., la quota di legittima spettante Persona_1 complessivamente ad entrambi è pari ad € 115.374,29;
- dichiara che la disposizione testamentaria di a titolo di legato a favore Persona_1 di per complessivi € 100.161,43 viola la quota di legittima spettante a CP_1
e sull'eredità del padre e, per Parte_1 Parte_2 Persona_1
l'effetto, condanna a pagare a e CP_1 Parte_1 Pt_2
a titolo di reintegrazione della quota di legittima lesa, la somma complessiva di
[...]
€50.247,00 così come già rivalutata, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
- condanna lla refusione delle spese processuali in favore delle parti CP_1 attrici che liquida in complessivi € 9.900,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
- pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate con separato decreto a carico di CP_1
Così deciso in Arezzo nella camera di consiglio del 30.06.2025.
Il Pres. Est. Rel.
d.ssa Lucia Faltoni
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