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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/06/2025, n. 2195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2195 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 95000320/2013
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000320/2013 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto e fornitura”
promossa da
(C.F. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1
Contro accomandatario e l.r.p.t. di Parte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
elettivamente domicil. alla Via Vera Consoli n. 11/A MONOPOLI (BA)
rappres. e dif. dall'Avv. RUBINO GIUSEPPE GERARDO (C.F. ) C.F._2
OPPONENTI
contro
1 (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
elettivamente domicil. alla Contrada Capitolo N. 27/A 70043 Monopoli (Ba) rappres. e dif. dall'Avv. DENTICE CESARE (C.F. ) OPPOSTO C.F._4
All'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 6.5.2013, , in proprio e quale Parte_1
accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2013
[...]
emesso, ad istanza di , dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Controparte_2
Monopoli, in data 20.3.2013 (e notificato in data 29.4.2013), con il quale era stato ingiunto alla il pagamento della somma di € Parte_3
71.670,11 (oltre a interessi legali a decorrere dal 21.1.2013, nonché spese della fase monitoria, liquidate in complessivi € 1.438,00, di cui € 1.100,00 per compensi ed € 338,00 per spese oltre a IVA e CAP come per legge), quale corrispettivo per l'attività di fornitura ed installazione di materiale prestata per l'allestimento del bar sito in Monopoli, alla via
Amleto Pesce, n°135-145, giusta contratto n. MO301110-261 del 30.11.2010.
La per il tramite del suo legale Parte_3
rappresentante, anche costituito in proprio, ha dedotto che detto il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 633 cpc e sulla base della fattura n. 88/2012 “a saldo rif. Contratto n. MO301110-261 del 30.11.2010” e, ciò, pur se non aveva eseguito i lavori oggetto del preventivo-contratto n. Controparte_2
2 MO301110-261 del 30.11.2010 né aveva fornito prova della consegna dei materiali indicati nella fatt. n. 88/2012; parte opponente ha, infatti, dedotto che le parti avevano
“definitivamente stabilito i lavori, le opere ed i materiali oggetto del contratto ed il relativo corrispettivo in data 30/11/2010 giusti i contratti n. MO301110-263 e n. MO301110-264” che prevedevano quale corrispettivo l'importo complessivo di € 23.000,00, oltre ad IVA,
e non già quello di € 71.731,50, oltre a IVA, come riportato nel preventivo-contratto n°
MO301110-261 posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Parte opponente ha dedotto, altresì: di aver versato alla parte opposta l'importo di €
15.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito di € 23.000,00, oltre a IVA;
che i lavori non erano stati ultimati e i materiali non del tutto forniti;
che l'opposto aveva abusivamente compilato e posto all'incasso, in totale dispregio delle raggiunte intese,
l'assegno n° 71825612 tratto su banca Popolare Del Mezzogiorno filiale di Monopoli, firmato in bianco dall'accomandatario e consegnato a garanzia del Parte_1
pagamento del saldo concordato;
che il titolo di credito de quo era stato protestato con grave danno per il e la società a cui l'istituto di credito anzidetto aveva revocato la Pt_3
convenzione d'assegno.
Parte opponente ha concluso chiedendo a questo Tribunale, in via preliminare, di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°98/2013; nel merito, di accertare la carenza di prova da parte di e, per l'effetto, revocare il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di dichiarare l'inadempimento dell'impresa ai contratti MO301110-263 e n. Controparte_3
MO301110-264 stipulati in data 30/11/2010 con la “ Parte_3
e aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto aziendale di
[...]
“bar” presso i locali siti in Monopoli alla Via Amleto Pace n°135-145; e, previo accertamento delle difformità contestate dalla committente società opponente, disporre la
3 riduzione proporzionale del prezzo pattuito inter partes in data 30/11/2010, giusti i contratti
MO301110-263 e n. MO301110-264 aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto aziendale di “bar” presso i locali sopraindicati;
dichiarare l'impresa in CP_3
persona del titolare responsabile responsabile sia dell'abusiva Controparte_2
compilazione dell'assegno bancario n.71825612 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Monopoli firmato in bianco e rilasciato dall'accomandatario della società attrice a garanzia del pagamento del saldo del corrispettivo pattuito sia della Parte_1
abusiva messa all'incasso dell'anzidetto titolo in data 30.04.2012 e del conseguente protesto, levato a carico di in proprio e quale l.r.p.t della “ Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare l'impresa Parte_3 [...]
al risarcimento di tutti i danni inferti alla integrità aziendale Controparte_3
e all'immagine commerciale dell'impresa opponente.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.7.2013, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con vittoria di spese e Controparte_2
compensi del presente giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposto ha dedotto:
- la violazione dell'art 163 bis, comma 1, del c.p.c poiché tra la data di notificazione della citazione e quella dell'udienza di comparizione erano decorsi termini liberi inferiori a novanta giorni;
- che egli, titolare della ditta “ , aveva stipulato con la CP_3
controparte il contratto n° MO301110-261 del 30/11/2010 avente ad oggetto la fornitura e l'installazione per allestimento di “bar” verso il pagamento di un corrispettivo di € 71.731,50, oltre a IVA, escluse le opere extra preventivo;
che le predette attività erano state eseguite a regola d'arte, nei tempi concordati, senza che alcuna eccezione o contestazione fosse stata
4 mossa da controparte;
a seguito del completamento dei suddetti lavori, in merito ai quali parte intimata aveva versato soltanto un acconto pari a €
15.000,00, IVA inclusa, come da fattura n° 22 del 16/03/2011, era stata emessa la fattura a saldo n° 88/12 del 28/12/2012 per l'importo di €
71.670,11, IVA inclusa;
- che i contratti MO301110-263 e MO301110-264 erano stati stipulati con altra società, la Euroedil Technology S.r.l., il cui unico punto in comune con l'esponente era quello di aver avuto il medesimo legale rappresentante;
- che prova della corretta ed integrale esecuzione delle opere di cui al contratto n° MO301110-261 del 30/11/2010 era rappresentata dalla seguente documentazione tecnica: 1) dichiarazione di conformità alle regole dell'arte dell'impianto elettrico a servizio dell'attività commerciale, datata
19/10/2011 a firma di;
2) dichiarazione di conformità Controparte_2
dell'impianto alle regole dell'arte circa l'ambito idrico-fognante del locale, datata 30/10/2011; 3) certificato di collaudo finale, protocollato il
10/11/2011, a firma del direttore dei lavori, Geom. ; 4) c.d. Parte_4
DIA Sanitaria, data 03/03/2012, composta da certificato di agibilità e layout di tutte le attrezzature installate da parte opposta presso l'odierno opponente;
5) denuncia inizio attività, avvenuta il giorno 10/03/2012.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'opponente e dell'opposto Parte_1
e mediante prova per testi, è stata posta in decisione a seguito Controparte_2
dell'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) PRETESA CREDITORIA DI NN IG BASATA SUL CONTRATTO N.
M0301110-261
A.1 Con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto il pagamento del Controparte_2
saldo dei lavori e delle forniture effettuati in adempimento del contratto n. M0301110-261 stipulato con la controparte in data 30.11.2010 (che prevedeva un compenso di € 71.731,50 oltre ad iva, detratto l'acconto ricevuto di € 15.000,00), per complessivi € 71.670,11, oltre agli interessi legali dal 21.1.2013.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che il suddetto contratto era stato sostituito da altri due contratti (nn. M0301110-263 e M0301110-264) successivamente sottoscritti dalle parti in causa e prevedenti un corrispettivo complessivo pari ad € 23.000,00, oltre ad iva, per i quali era stato versato un acconto di € 15.000,00 in data 16.2.2011. Con le memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 1, cpc l'opponente ha dedotto di aver pagato alla controparte un ulteriore acconto di € 500,00, con bonifico del 29.6.2012.
Parte opposta ha dedotto che detti ultimi contratti non sono a sè riferibili, ma ad altro e distinto soggetto giuridico, la Euroedil Technology srl.
A.2 Ciò premesso, si osserva innanzitutto che i contratti nn. M0301110-263 e M0301110-
264, datati 30.11.2010, sono stati sottoscritti, oltre che dalla società opponente, anche dalla
<< “ di >>. Nessun dubbio, pertanto, sulla riferibilità CP_3 Controparte_2
degli stessi all'opposto, non assumendo rilievo alcuno la circostanza che i suddetti contratti siano stati redatti su carta intestata ad altro soggetto.
Si rileva, altresì, che parti concordano almeno su una circostanza e, cioè, che i tre contratti non erano tutti produttivi di effetti;
invero, l'opposto, sostiene che solo il primo fosse
6 efficace tra le parti in quanto l'unico a sè riferibile e, l'opponente, che fossero operativi solo gli altri due.
E' necessario, pertanto, accertare quali dei tre regolamenti contrattuali hanno regolato i rapporti tra le parti in causa.
Parte opponente è riuscita a dimostrare che il contratto n. M0301110-261- in virtù del quale l'opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo de quo - fu dalle parti sostituito con i due ulteriori contratti nn. M0301110-263 e M0301110-264.
Invero, la teste , figlia di (che ha dichiarato di “essere a Tes_1 Parte_1
conoscenza dei fatti perché figlia dell'opponente e di aver partecipato personalmente alla realizzazione del bar lavorandoci dall'inaugurazione sino alla cessazione”) ha affermato, rispondendo sulla circostanza n. 4 dedotta dall'opponente nelle memorie istruttorie, che le parti si accordarono per l'esecuzione dei soli contratti M0301110-263 e M0301110-264 per € 30.000,00, iva compresa, e che il primo, il M0301110-26, era “fittizio”.
Inoltre, , indicato come teste da entrambe le parti in causa e che ha Parte_4
dichiarato che collaborava come geometra con l'opposto, ha affermato che le opere realizzate sono state quelle indicate nella circostanza n. 4 dedotta dall'opponente nelle memorie istruttorie, circostanza che elenca le opere previste dai contratti M0301110-263
e M0301110-264.
Per completezza, si osserva che, in ogni caso, l'opposto - a fronte dell'eccezione sollevata dalla controparte, secondo cui non sono stati eseguiti i lavori e non sono state consegnate le forniture di cui al contratto n. M0301110-261- nulla ha dimostrato in proposito.
Privi di valore probatorio in ordine all'esecuzione del citato contratto sono i documenti depositati dal : trattasi, invero, di certificazioni non sottoscritte dalla società CP_2
opponente e, comunque, riguardanti lavori compresi nei contratti nn. M0301110-263 e
7 M0301110-264.
Alla luce di quanto sopra, la domanda avanzata da con il ricorso Controparte_2
monitorio va rigettata essendo stato provato che il contratto invocato a base della pretesa creditoria azionata fu posto nel nulla dalle parti e sostituto dai contratti nn. M0301110-
263 e M0301110-264. Ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso va revocato.
B) DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA SOCIETA' OPPONENTE
B.1 Accertamento dell'inadempimento della ai contratti MO301110-263 e CP_3
MO301110-264 e richiesta di riduzione del prezzo
La domanda con cui parte opponente chiede di << dichiarare l'inadempimento dell'impresa di ai contratti: MO301110-263 e CP_3 Controparte_2
MO301110-264 stipulati in data 30/11/2010 con Parte_3
aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto aziendale di
[...]
“bar” presso i locali della società attrice in Monopoli alla Via Amleto Pesce >> è infondata.
Com'è noto, anche nel caso in cui sia dedotto, come nel caso in esame, l'inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (es. per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.13533).
Pertanto, se sul debitore grava l'onere di provare l'esatto adempimento, sul creditore grava, ancor prima, l'onere dell'allegazione specifica dell'inesattezza dello stesso.
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a lamentare genericamente la mancata completa esecuzione dei lavori e la mancata completa fornitura di suppellettili ed accessori
8 commissionati, non assolvendo all'onere di specifica allegazione sullo stesso gravante.
In ogni caso, come sopra già evidenziato, il geom. , indicato come teste da Parte_4
entrambe le parti in causa, ha affermato che le opere indicate nella circostanza n. 4 dedotta dall'opponente nelle memorie istruttorie - che elenca le opere previste dai contratti
M0301110-263 e M0301110-264 - furono tutte realizzate.
Inoltre, dalla lettura dei suddetti contratti non emerge che parte opponente commissionò forniture di beni al , ma solo opere edili e di impiantistica idrica ed elettrica. CP_2
Inoltre, la teste ha risposto positivamente sulla circostanza n. 5 dedotta Tes_2
dall'opponente nelle memorie istruttorie, circostanza che così recita: << Malgrado gli impegni assunti e l'aver incamerato acconti per complessivi €15.500,00 in data
16/03/2011 doc.3 e in data 29/06/12, l'impresa di non ha ultimato lavori e opere CP_2
commissionate, restando inerte alle contestazioni di su mancata fornitura e Pt_3
installazione della vetrina calda trifase e banco gelati trifase >>.
Detta circostanza nella parte relativa all'incompleta esecuzione dei lavori commissionati è assai generica;
inoltre, la stessa fa riferimento alla fornitura di una “vetrina calda trifase”
e di un “banco gelati trifase” non dedotta tempestivamente dalla parte opponente nella memoria di cui all'art 183, comma sesto, n.1, cpc, deputata alla precisazione delle domande.
In ogni caso, si osserva che di detta fornitura (di vetrina e banco) non vi è traccia nei contratti nn. M0301110-263 e M0301110-264 che l'opponente afferma di aver stipulato con la controparte.
La domanda va, pertanto, rigettata. Ne consegue che la domanda di richiesta di riduzione del prezzo non va esaminata in quanto assorbita dal rigetto della prima.
9 B.2 Accertamento dell'abusivo riempimento di assegno in bianco e risarcimento danni
La domanda è infondata.
Invero, a prescindere dall'accertamento dell'abusivo riempimento da parte dell'opposto dell'assegno che parte opponente afferma di aver consegnato in bianco alla controparte a garanzia del pagamento del prezzo concordato, si osserva che la parte opponente non ha dimostrato di aver subito, a seguito del detto abusivo riempimento, dei danni, neppure quantificati e genericamente indicati come derivanti dalla revoca della “convenzione d'assegno” da parte della banca e dalla lesione “alla integrità aziendale ed all'immagine commerciale dell'impresa attrice”.
C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la domanda di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto n. M0301110-261 avanzata da
[...]
va rigettata. CP_2
Va precisato che non ha chiesto, in via subordinata, il pagamento del Controparte_2
corrispettivo previsto dai contratti nn. M0301110-263 e M0301110-264.
Le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente vanno rigettate.
3) SPESE PROCESSUALI
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2013 emesso, ad istanza di , dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, decreto che, Controparte_2
10 per l'effetto, revoca;
rigetta le domande proposte dalla parte opponente , in proprio e quale Parte_1
accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Parte_3
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 04/06/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nella persona della Giudice dott. Monica Zema
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 95000320/2013 avente ad oggetto: “opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di appalto e fornitura”
promossa da
(C.F. ) in proprio e quale Parte_1 C.F._1
Contro accomandatario e l.r.p.t. di Parte_2
(C.F. )
[...] P.IVA_1
elettivamente domicil. alla Via Vera Consoli n. 11/A MONOPOLI (BA)
rappres. e dif. dall'Avv. RUBINO GIUSEPPE GERARDO (C.F. ) C.F._2
OPPONENTI
contro
1 (C.F. ) Controparte_2 C.F._3
elettivamente domicil. alla Contrada Capitolo N. 27/A 70043 Monopoli (Ba) rappres. e dif. dall'Avv. DENTICE CESARE (C.F. ) OPPOSTO C.F._4
All'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter, la causa è stata posta in decisione.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1) SVOLGIMENTO DEL FATTO
Con atto di citazione, notificato in data 6.5.2013, , in proprio e quale Parte_1
accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Parte_3
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2013
[...]
emesso, ad istanza di , dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Controparte_2
Monopoli, in data 20.3.2013 (e notificato in data 29.4.2013), con il quale era stato ingiunto alla il pagamento della somma di € Parte_3
71.670,11 (oltre a interessi legali a decorrere dal 21.1.2013, nonché spese della fase monitoria, liquidate in complessivi € 1.438,00, di cui € 1.100,00 per compensi ed € 338,00 per spese oltre a IVA e CAP come per legge), quale corrispettivo per l'attività di fornitura ed installazione di materiale prestata per l'allestimento del bar sito in Monopoli, alla via
Amleto Pesce, n°135-145, giusta contratto n. MO301110-261 del 30.11.2010.
La per il tramite del suo legale Parte_3
rappresentante, anche costituito in proprio, ha dedotto che detto il decreto ingiuntivo opposto era stato emesso in assenza dei requisiti prescritti dall'art. 633 cpc e sulla base della fattura n. 88/2012 “a saldo rif. Contratto n. MO301110-261 del 30.11.2010” e, ciò, pur se non aveva eseguito i lavori oggetto del preventivo-contratto n. Controparte_2
2 MO301110-261 del 30.11.2010 né aveva fornito prova della consegna dei materiali indicati nella fatt. n. 88/2012; parte opponente ha, infatti, dedotto che le parti avevano
“definitivamente stabilito i lavori, le opere ed i materiali oggetto del contratto ed il relativo corrispettivo in data 30/11/2010 giusti i contratti n. MO301110-263 e n. MO301110-264” che prevedevano quale corrispettivo l'importo complessivo di € 23.000,00, oltre ad IVA,
e non già quello di € 71.731,50, oltre a IVA, come riportato nel preventivo-contratto n°
MO301110-261 posto a fondamento della pretesa creditoria azionata.
Parte opponente ha dedotto, altresì: di aver versato alla parte opposta l'importo di €
15.000,00 a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito di € 23.000,00, oltre a IVA;
che i lavori non erano stati ultimati e i materiali non del tutto forniti;
che l'opposto aveva abusivamente compilato e posto all'incasso, in totale dispregio delle raggiunte intese,
l'assegno n° 71825612 tratto su banca Popolare Del Mezzogiorno filiale di Monopoli, firmato in bianco dall'accomandatario e consegnato a garanzia del Parte_1
pagamento del saldo concordato;
che il titolo di credito de quo era stato protestato con grave danno per il e la società a cui l'istituto di credito anzidetto aveva revocato la Pt_3
convenzione d'assegno.
Parte opponente ha concluso chiedendo a questo Tribunale, in via preliminare, di disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n°98/2013; nel merito, di accertare la carenza di prova da parte di e, per l'effetto, revocare il Controparte_2
decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale, di dichiarare l'inadempimento dell'impresa ai contratti MO301110-263 e n. Controparte_3
MO301110-264 stipulati in data 30/11/2010 con la “ Parte_3
e aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto aziendale di
[...]
“bar” presso i locali siti in Monopoli alla Via Amleto Pace n°135-145; e, previo accertamento delle difformità contestate dalla committente società opponente, disporre la
3 riduzione proporzionale del prezzo pattuito inter partes in data 30/11/2010, giusti i contratti
MO301110-263 e n. MO301110-264 aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto aziendale di “bar” presso i locali sopraindicati;
dichiarare l'impresa in CP_3
persona del titolare responsabile responsabile sia dell'abusiva Controparte_2
compilazione dell'assegno bancario n.71825612 tratto su Banca Popolare del Mezzogiorno filiale di Monopoli firmato in bianco e rilasciato dall'accomandatario della società attrice a garanzia del pagamento del saldo del corrispettivo pattuito sia della Parte_1
abusiva messa all'incasso dell'anzidetto titolo in data 30.04.2012 e del conseguente protesto, levato a carico di in proprio e quale l.r.p.t della “ Parte_1 [...]
e, per l'effetto, condannare l'impresa Parte_3 [...]
al risarcimento di tutti i danni inferti alla integrità aziendale Controparte_3
e all'immagine commerciale dell'impresa opponente.
Con comparsa di costituzione, depositata in data 10.7.2013, si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della proposta opposizione, con vittoria di spese e Controparte_2
compensi del presente giudizio.
A fondamento delle proprie difese, l'opposto ha dedotto:
- la violazione dell'art 163 bis, comma 1, del c.p.c poiché tra la data di notificazione della citazione e quella dell'udienza di comparizione erano decorsi termini liberi inferiori a novanta giorni;
- che egli, titolare della ditta “ , aveva stipulato con la CP_3
controparte il contratto n° MO301110-261 del 30/11/2010 avente ad oggetto la fornitura e l'installazione per allestimento di “bar” verso il pagamento di un corrispettivo di € 71.731,50, oltre a IVA, escluse le opere extra preventivo;
che le predette attività erano state eseguite a regola d'arte, nei tempi concordati, senza che alcuna eccezione o contestazione fosse stata
4 mossa da controparte;
a seguito del completamento dei suddetti lavori, in merito ai quali parte intimata aveva versato soltanto un acconto pari a €
15.000,00, IVA inclusa, come da fattura n° 22 del 16/03/2011, era stata emessa la fattura a saldo n° 88/12 del 28/12/2012 per l'importo di €
71.670,11, IVA inclusa;
- che i contratti MO301110-263 e MO301110-264 erano stati stipulati con altra società, la Euroedil Technology S.r.l., il cui unico punto in comune con l'esponente era quello di aver avuto il medesimo legale rappresentante;
- che prova della corretta ed integrale esecuzione delle opere di cui al contratto n° MO301110-261 del 30/11/2010 era rappresentata dalla seguente documentazione tecnica: 1) dichiarazione di conformità alle regole dell'arte dell'impianto elettrico a servizio dell'attività commerciale, datata
19/10/2011 a firma di;
2) dichiarazione di conformità Controparte_2
dell'impianto alle regole dell'arte circa l'ambito idrico-fognante del locale, datata 30/10/2011; 3) certificato di collaudo finale, protocollato il
10/11/2011, a firma del direttore dei lavori, Geom. ; 4) c.d. Parte_4
DIA Sanitaria, data 03/03/2012, composta da certificato di agibilità e layout di tutte le attrezzature installate da parte opposta presso l'odierno opponente;
5) denuncia inizio attività, avvenuta il giorno 10/03/2012.
Sospesa la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, la causa, istruita mediante interrogatorio formale dell'opponente e dell'opposto Parte_1
e mediante prova per testi, è stata posta in decisione a seguito Controparte_2
dell'udienza dell'11.3.2025, fissata per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., sostituita mediante il deposito di note scritte ex art. 127-ter.
5 2) MOTIVI DELLA DECISIONE
A) PRETESA CREDITORIA DI NN IG BASATA SUL CONTRATTO N.
M0301110-261
A.1 Con il decreto ingiuntivo opposto ha chiesto il pagamento del Controparte_2
saldo dei lavori e delle forniture effettuati in adempimento del contratto n. M0301110-261 stipulato con la controparte in data 30.11.2010 (che prevedeva un compenso di € 71.731,50 oltre ad iva, detratto l'acconto ricevuto di € 15.000,00), per complessivi € 71.670,11, oltre agli interessi legali dal 21.1.2013.
Parte opponente ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo sostenendo che il suddetto contratto era stato sostituito da altri due contratti (nn. M0301110-263 e M0301110-264) successivamente sottoscritti dalle parti in causa e prevedenti un corrispettivo complessivo pari ad € 23.000,00, oltre ad iva, per i quali era stato versato un acconto di € 15.000,00 in data 16.2.2011. Con le memorie depositate ex art. 183, comma sesto, n. 1, cpc l'opponente ha dedotto di aver pagato alla controparte un ulteriore acconto di € 500,00, con bonifico del 29.6.2012.
Parte opposta ha dedotto che detti ultimi contratti non sono a sè riferibili, ma ad altro e distinto soggetto giuridico, la Euroedil Technology srl.
A.2 Ciò premesso, si osserva innanzitutto che i contratti nn. M0301110-263 e M0301110-
264, datati 30.11.2010, sono stati sottoscritti, oltre che dalla società opponente, anche dalla
<< “ di >>. Nessun dubbio, pertanto, sulla riferibilità CP_3 Controparte_2
degli stessi all'opposto, non assumendo rilievo alcuno la circostanza che i suddetti contratti siano stati redatti su carta intestata ad altro soggetto.
Si rileva, altresì, che parti concordano almeno su una circostanza e, cioè, che i tre contratti non erano tutti produttivi di effetti;
invero, l'opposto, sostiene che solo il primo fosse
6 efficace tra le parti in quanto l'unico a sè riferibile e, l'opponente, che fossero operativi solo gli altri due.
E' necessario, pertanto, accertare quali dei tre regolamenti contrattuali hanno regolato i rapporti tra le parti in causa.
Parte opponente è riuscita a dimostrare che il contratto n. M0301110-261- in virtù del quale l'opposto ha chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo de quo - fu dalle parti sostituito con i due ulteriori contratti nn. M0301110-263 e M0301110-264.
Invero, la teste , figlia di (che ha dichiarato di “essere a Tes_1 Parte_1
conoscenza dei fatti perché figlia dell'opponente e di aver partecipato personalmente alla realizzazione del bar lavorandoci dall'inaugurazione sino alla cessazione”) ha affermato, rispondendo sulla circostanza n. 4 dedotta dall'opponente nelle memorie istruttorie, che le parti si accordarono per l'esecuzione dei soli contratti M0301110-263 e M0301110-264 per € 30.000,00, iva compresa, e che il primo, il M0301110-26, era “fittizio”.
Inoltre, , indicato come teste da entrambe le parti in causa e che ha Parte_4
dichiarato che collaborava come geometra con l'opposto, ha affermato che le opere realizzate sono state quelle indicate nella circostanza n. 4 dedotta dall'opponente nelle memorie istruttorie, circostanza che elenca le opere previste dai contratti M0301110-263
e M0301110-264.
Per completezza, si osserva che, in ogni caso, l'opposto - a fronte dell'eccezione sollevata dalla controparte, secondo cui non sono stati eseguiti i lavori e non sono state consegnate le forniture di cui al contratto n. M0301110-261- nulla ha dimostrato in proposito.
Privi di valore probatorio in ordine all'esecuzione del citato contratto sono i documenti depositati dal : trattasi, invero, di certificazioni non sottoscritte dalla società CP_2
opponente e, comunque, riguardanti lavori compresi nei contratti nn. M0301110-263 e
7 M0301110-264.
Alla luce di quanto sopra, la domanda avanzata da con il ricorso Controparte_2
monitorio va rigettata essendo stato provato che il contratto invocato a base della pretesa creditoria azionata fu posto nel nulla dalle parti e sostituto dai contratti nn. M0301110-
263 e M0301110-264. Ne consegue che il decreto ingiuntivo emesso va revocato.
B) DOMANDE RICONVENZIONALI DELLA SOCIETA' OPPONENTE
B.1 Accertamento dell'inadempimento della ai contratti MO301110-263 e CP_3
MO301110-264 e richiesta di riduzione del prezzo
La domanda con cui parte opponente chiede di << dichiarare l'inadempimento dell'impresa di ai contratti: MO301110-263 e CP_3 Controparte_2
MO301110-264 stipulati in data 30/11/2010 con Parte_3
aventi ad oggetto la realizzazione di un impianto aziendale di
[...]
“bar” presso i locali della società attrice in Monopoli alla Via Amleto Pesce >> è infondata.
Com'è noto, anche nel caso in cui sia dedotto, come nel caso in esame, l'inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (es. per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento (v. tra le tante, Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.13533).
Pertanto, se sul debitore grava l'onere di provare l'esatto adempimento, sul creditore grava, ancor prima, l'onere dell'allegazione specifica dell'inesattezza dello stesso.
Nel caso in esame, l'opponente si è limitato a lamentare genericamente la mancata completa esecuzione dei lavori e la mancata completa fornitura di suppellettili ed accessori
8 commissionati, non assolvendo all'onere di specifica allegazione sullo stesso gravante.
In ogni caso, come sopra già evidenziato, il geom. , indicato come teste da Parte_4
entrambe le parti in causa, ha affermato che le opere indicate nella circostanza n. 4 dedotta dall'opponente nelle memorie istruttorie - che elenca le opere previste dai contratti
M0301110-263 e M0301110-264 - furono tutte realizzate.
Inoltre, dalla lettura dei suddetti contratti non emerge che parte opponente commissionò forniture di beni al , ma solo opere edili e di impiantistica idrica ed elettrica. CP_2
Inoltre, la teste ha risposto positivamente sulla circostanza n. 5 dedotta Tes_2
dall'opponente nelle memorie istruttorie, circostanza che così recita: << Malgrado gli impegni assunti e l'aver incamerato acconti per complessivi €15.500,00 in data
16/03/2011 doc.3 e in data 29/06/12, l'impresa di non ha ultimato lavori e opere CP_2
commissionate, restando inerte alle contestazioni di su mancata fornitura e Pt_3
installazione della vetrina calda trifase e banco gelati trifase >>.
Detta circostanza nella parte relativa all'incompleta esecuzione dei lavori commissionati è assai generica;
inoltre, la stessa fa riferimento alla fornitura di una “vetrina calda trifase”
e di un “banco gelati trifase” non dedotta tempestivamente dalla parte opponente nella memoria di cui all'art 183, comma sesto, n.1, cpc, deputata alla precisazione delle domande.
In ogni caso, si osserva che di detta fornitura (di vetrina e banco) non vi è traccia nei contratti nn. M0301110-263 e M0301110-264 che l'opponente afferma di aver stipulato con la controparte.
La domanda va, pertanto, rigettata. Ne consegue che la domanda di richiesta di riduzione del prezzo non va esaminata in quanto assorbita dal rigetto della prima.
9 B.2 Accertamento dell'abusivo riempimento di assegno in bianco e risarcimento danni
La domanda è infondata.
Invero, a prescindere dall'accertamento dell'abusivo riempimento da parte dell'opposto dell'assegno che parte opponente afferma di aver consegnato in bianco alla controparte a garanzia del pagamento del prezzo concordato, si osserva che la parte opponente non ha dimostrato di aver subito, a seguito del detto abusivo riempimento, dei danni, neppure quantificati e genericamente indicati come derivanti dalla revoca della “convenzione d'assegno” da parte della banca e dalla lesione “alla integrità aziendale ed all'immagine commerciale dell'impresa attrice”.
C) CONCLUSIONI
Alla luce di quanto sopra, il decreto ingiuntivo opposto va revocato e la domanda di pagamento del corrispettivo previsto dal contratto n. M0301110-261 avanzata da
[...]
va rigettata. CP_2
Va precisato che non ha chiesto, in via subordinata, il pagamento del Controparte_2
corrispettivo previsto dai contratti nn. M0301110-263 e M0301110-264.
Le domande riconvenzionali avanzate dalla parte opponente vanno rigettate.
3) SPESE PROCESSUALI
In considerazione della reciproca soccombenza, le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
accoglie l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 98/2013 emesso, ad istanza di , dal Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Monopoli, decreto che, Controparte_2
10 per l'effetto, revoca;
rigetta le domande proposte dalla parte opponente , in proprio e quale Parte_1
accomandatario e legale rappresentante pro tempore della Parte_3
[...]
compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso il 04/06/2025
LA GIUDICE
dott. Monica Zema
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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