Art. 72-bis. (((Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Sanzioni
penali in caso di inosservanza) )) (( 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal commo 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o piu' delle seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall' articolo 11 della lege 10 ottobre 1986, n. 663 ;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' in corso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 666 del codice di procedura penale .
Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia invitato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un termine per la presentzione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu' di una volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e' fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. ))
penali in caso di inosservanza) )) (( 1. Chiunque dopo il secondo invito del prefetto previsto dal commo 12 dell'articolo 72 rifiuta o interrompe il programma terapeutico e socio-riabilitativo e' sottoposto, per un periodo da tre ad otto mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 12, ovvero per un periodo da due a quattro mesi se si tratta delle sostanze comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo 12, ad una o piu' delle seguenti misure:
a) divieto di allontanarsi dal comune di residenza, salvo autorizzazione concessa su richiesta dell'interessato per comprovate ragioni di cura e recupero;
b) obbligo di presentarsi almeno due volte la settimana presso il locale ufficio della polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente;
c) obbligo di rientrare nella propria abitazione, o in altro luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
d) divieto di frequentare i locali pubblici indicati nel decreto;
e) sospensione della patente di guida, della licenza di porto d'armi con proibizione di detenzione di armi proprie di ogni genere, del passaporto o di ogni altro documento equipollente;
f) obbligo di prestare un'attivita' non retribuita a favore della collettivita', almeno per una giornata lavorativa alla settimana, attivita' da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti, organizzazioni di assistenza, di istruzione, di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale, previa stipulazione, ove occorra, di speciali convenzioni con il Ministero dell'interno;
g) sequestro dei veicoli, se di proprieta' dell'autore del reato, con i quali le sostanze siano state trasportate o custodite, salva in ogni caso la confisca delle sostanze stupefacenti o psicotrope;
h) affidamento al servizio sociale secondo le disposizioni stabilite dai commi da 5 a 10 dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 , come sostituito dall' articolo 11 della lege 10 ottobre 1986, n. 663 ;
i) sospensione del permesso di soggiorno rilasciato allo straniero per motivi turistici.
2. Le stesse misure si applicano a chiunque, essendo gia' in corso per due volte nelle sanzioni amministrative previste dall'articolo 72, commette uno dei fatti previsti dal comma 1 di tale articolo.
3. Se il provvedimento riguarda un minore, e' comunicato ai genitori o a chi esercita la potesta' parentale.
4. Competente a irrogare la sanzione e' il pretore del luogo in cui e' stato commesso il fatto o, se si tratta di minorenni, il tribunale per i minorenni.
5. Il giudice provvede con decreto motivato, assunte informazioni presso il servizio operativo della prefettura e presso il servizio pubblico per le tossicodipendenze, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni dell' articolo 666 del codice di procedura penale .
Contro il decreto puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto a meno che il giudice che l'ha emesso non disponga diversamente.
6. Nell'adottare le prescrizioni, nel modificarle in relazione alle esigenze emerse o nell'autorizzare eccezioni, il giudice tiene conto delle necessita' derivanti dall'eventuale programma terapeutico e socio-riabilitativo cui l'interessato sia invitato a sottoporsi o al quale egli volontariamente si sottoponga, nonche' di quelle di lavoro, di studio, di famiglia e di salute.
7. Se l'interessato lo richiede, il giudice sospende il procedimento e dispone che egli sia invitato al servizio pubblico per le tossicodipendenze al fine di sottoporsi al programma di cui all'articolo 97, fissando un termine per la presentzione e acquisendo successivamente i dati per valutarne il comportamento durante l'esecuzione.
8. Il giudice revoca la sospensione e dispone la prosecuzione del procedimento quando accerta che la persona non ha collaborato alla definizione del programma, o ne ha rifiutato o interrotto l'esecuzione ovvero mantiene un comportamento incompatibile con la sua corretta esecuzione.
9. Se l'interessato si e' sottoposto al programma, ottemperando alle relative prescrizioni, e lo ha concluso, il giudice dispone l'archiviazione degli atti.
10. L'archiviazione a norma del comma 9 non puo' essere disposta piu' di una volta nei confronti della stessa persona.
11. Il provvedimento con il quale sono inflitte le misure di cui al comma 1 non e' iscritto nel casellario giudiziale, ma di esso e' fatta annotazione in apposito registro ai soli fini dell'applicazione delle misure e delle sanzioni di cui al presente articolo.
12. Chiunque viola le prescrizioni imposte a norma del comma 1 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire cinque milioni. ))