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Sentenza 1 febbraio 2024
Sentenza 1 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 01/02/2024, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2024 |
Testo completo
RREEPPUUBBBBLLIICCAA IITTAALLIIAANNAA IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO ________________________________________________________________________________________________________________________________
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII VVAASSTTOO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Franca Malatesta, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nel procedimento civile iscritto al n. 669/2019 del Ruolo Generale Affari Civili, avente ad oggetto: contratti bancari (mutuo, etc.)
TRA
( ), ( ),Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2
( ), quali eredi di e Parte_3 C.F._3 ON
tutti rappresentati e difesi dall'avv. De Lauretis Vincenzo, presso il cui ER
studio, con sede in Viale G. D'Annunzio 265, Pescara, sono elettivamente domiciliati;
ATTORI
E
), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p. t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Bruno Biscotto, Maurizio Marino
e Barbara Rosati, elettivamente domiciliata presso lo studio Rosati, in Via Cacciaguerra
n. 1/A, Lanciano;
CONVENUTA
FATTO TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 2 Setto re Civile
D'IL , e , con atto di citazione Pt_1 Parte_2 Parte_3
depositato in cancelleria in data 26 giugno 2019, regolarmente notificato, hanno convenuto in giudizio, innanzi a questo Tribunale, la per ivi sentir CP_2
dichiarare la nullità del contratto di mutuo oggetto di lite, per indeterminatezza delle condizioni contrattuali, per mancata indicazione del TEG e del TAEG e per errata
CP_ indicazione del TAE, in violazione della L. 154/1992, della Delibera 9.2.2000 e dell'art. 1344 c.c., per manipolazione del tasso Euribor, per violazione dell'art. 120
TUB, per violazione degli artt. 116 e 117 T.U. n. 385/1993, per violazione degli artt. 2,
21, 25, 33 e 34 D. Lgs. 06.09.2005 n. 206 (Codice del Consumo), per incidenza dei costi assicurativi;
la gratuità del mutuo, con conseguente statuizione della non debenza delle somme risultanti dai saldi degli e/c e del piano di ammortamento del mutuo;
il riconoscimento del diritto alla detrazione da quanto versato delle somme risultanti a credito dalla perizia di parte (€.18.048,69 in ipotesi di gratuità del mutuo;
€.7.464,24 in caso di ammortamento calcolato a tasso legale;
€.8.918,82 in caso di ammortamento calcolato in funzione della remunerazione media dei titoli del debito pubblico italiano); la prosecuzione del mutuo una volta effettuate le opportune compensazioni;
la nullità
delle clausole contrattuali in materia di usura e indeterminatezza negoziale, accertando come non dovute le relative poste a credito della mutuante indicate nell'expertise di parte.
A sostegno della domanda i ricorrenti hanno dedotto di agire in qualità di eredi di e di i quali in data 09/02/2001 avevano stipulato con ON ER
(assorbita in un contratto di mutuo fondiario (per Notar CP_4 CP_2 Per_3
in Cupello, Rep.9541) per € 45.448,21, con tasso variabile, rimborso previsto in
[...]
anni 16, con stipula di polizza assicurativa. Ha evidenziato la mancata partecipazione non giustificata della controparte alla mediazione.
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 3 Setto re Civile
Si è costituita in giudizio la con comparsa di risposta datata 8.10.2019, la CP_2
quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione attiva degli attori per carenza di interesse alla controversia ovvero per cessazione della materia del contendere;
ha concluso, nel merito, per il rigetto della domanda, infondata in fatto ed in diritto, con vittoria di spese di lite.
Concessi i termini di cui all'art. 183, co.VI, c.p.c. ed espletata ctu a mezzo del dott.
, all'udienza del 8.9.2023 sono state precisate le conclusioni davanti allo Persona_4
scrivente magistrato (assegnatario della causa a seguito di disposizione presidenziale - variazione tabellare) e la causa è stata presa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Parte attrice ha così concluso (foglio di p.c. 5.01.2023): “1. Accertare e dichiarare che, per le motivazioni esposte in narrativa, il contratto oggetto di lite è affetto da usura
del tasso di mora e, quanto al tasso corrispettivo, è viziato da anatocismo illegittimo e nullità di clausole per violazione di norme imperativa;
2. in conseguenza di quanto
sopra e per le ragioni di nullità e indeterminatezza del credito e di violazione del principio di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto indicato in
narrativa, dichiarare l'inadempimento contrattuale della Banca e condannarla al risarcimento del danno (come da paragrafo 1.1 dell'atto di citazione) nella misura
corrispondente alla differenza tra il tasso dichiarato al cliente e quello superiore effettivamente applicato, operando le compensazioni del caso;
3. Con condanna al
rimborso dei costi di perizia e mediazione sostenuti e documentati.
4. Con condanna di parte convenuta al pagamento di spese e competenze di lite in favore del sottoscritto
procuratore antistatario”.
Parte convenuta ha concluso (ud. 8.9.2023): “contesta le risultanze della consulenza
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tecnica e ne chiede il rinnovo, per tutte le ragioni esposte all'udienza del 21.06.2022 e
alle osservazioni depositate. Precisa le conclusioni riportandosi agli atti di causa e precisamente a quelle formulate nella memoria ex art. 183, co. VI, n.1, c.p.c.,
integrate, sul piano istruttorio, con le richieste formulate nella memoria ex art. 183, co. VI. n.2, c.p.c. ed insistendo per l'accoglimento”.
DIRITTO
Preliminarmente, rileva il giudicante che dalla documentazione versata in atti (doc. 7,
fascicolo parte attrice), si evince che risulta avverata la condizione di procedibilità di cui all'art.5 comma 2-bis del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, avendo la parte attrice invitato la banca a partecipare al primo incontro del procedimento di mediazione, conclusosi negativamente per mancata adesione della banca.
In primo luogo, deve rilevarsi che l'eccezione sollevata dalla convenuta di difetto di legittimazione attiva è infondata, per le ragioni che seguono.
La banca convenuta nei propri scritti difensivi rileva che i mutuatari ON
e , con il pagamento dell'ultima rata, hanno regolarmente e ER
volontariamente estinto il mutuo, rimborsando regolarmente l'intera sorte capitale e gli interessi corrispettivi: sostiene, pertanto, che gli odierni attori non avrebbero legittimazione ad agire, per carenza di interesse concreto ai sensi dell'art. 100 c.p.c. e per cessata materia del contendere, in dipendenza della regolare estinzione nei termini del mutuo, a seguito dei pagamenti avvenuti nei termini ed in assenza di maggiorazioni.
Dalla lettura degli atti trova conferma che gli odierni attori siano subentrati come successori a titolo universale dei mutuatari, dapprima di il 27.2.2009 ER
(doc. 31, dichiarazione di successione, fascicolo parte attrice) e poi il 17.4.2016 di
(doc. 3, dichiarazione di successione, fasc. parte attrice) e quindi, in ON
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quanto tali, risultano titolari di tutte le prerogative attive e passive spettanti agli originali intestatari del contratto, compreso il diritto che si intende far valere con il presente giudizio. Le azioni giudiziali sono esperibili dagli eredi nei limiti della prescrizione, che decorre dalla chiusura del mutuo. Il diritto non può neppure intendersi estinto per carenza di interesse, in quanto non è intervenuta la prescrizione decennale -
che decorre dalla data di estinzione del mutuo (avvenuta il 10.2.2017), mentre il giudizio è stato introdotto il 26.6.2019 – e, ancor prima, la prescrizione si è interrotta con l'invito in mediazione presentato all'Organismo di conciliazione in data 26.4.2018
(doc. 7, parte attrice).
Per tali ragioni, l'eccezione preliminare sollevata dalla banca va rigettata.
Passando alla disamina del merito, dalla lettura degli atti difensivi e delle conclusioni emerge come gli attori abbiano agito in giudizio chiedendo l'accertamento della nullità
di talune clausole contrattuali per violazione delle norme di legge e, quindi,
l'accertamento dell'esatto dare – avere tra le parti, chiedendo, da ultimo, la condanna della banca alla restituzione delle somme eventualmente accertate a proprio credito
(azione di ripetizione dell'indebito).
Il contratto di mutuo oggetto di causa appartiene alla categoria di mutuo fondiario ipotecario per l'acquisto di immobile;
risulta stipulato in data 9.2.2001, a tasso variabile e prevede un importo finanziato di € 45.448,21, con restituzione in 16 anni.
Quanto alla contestazione circa l'indeterminatezza delle condizioni contrattuali per mancata indicazione del TEG e del TAEG e per errata indicazione del TAE, si rileva quanto segue.
Il piano di ammortamento è sviluppato secondo il metodo “alla francese”, a rata mensile iniziale di € 361,36, tasso di interesse nominale annuo iniziale 5,70% variabile
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Il Giudice Istruttore TRIBUNALE DI VASTO pagina nr. 6 Setto re Civile
costituito da Euribor a 1 mese maggiorato di 1,5 punti, commissione di estinzione anticipata pari a 2,9%, tasso di mora pari al tasso di interesse, maggiorato di due punti percentuali.
Questo Giudice ritiene di aderire all'orientamento, ad oggi prevalente nella giurisprudenza di merito, secondo il quale il requisito formale di cui all'art. 1284,
comma III, C.C. ed all'art. 117 del D.Lgs. n. 385 del 1993, che sancisce che i contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, può essere soddisfatto anche 'per relationem', purché sia rispettato il requisito della determinatezza o della determinabilità del tasso pattuito: ciò significa che il tasso deve essere puntualmente specificato oppure determinato attraverso il richiamo a criteri prestabiliti e/o elementi estrinseci oggettivamente individuabili, in modo da evitare scelte discrezionali della Banca contraente. Tali requisiti si possono dire rispettati anche attraverso il richiamo al tasso interbancario Euribor, essendo un tasso rilevato ufficialmente dalla che non presenta alcun Organizzazione_1
profilo di indeterminatezza né di squilibrio contrattuale in favore della banca.
Infatti, seppure il contratto (come anche rilevato dal ctu, in risposta al quesito di cui al punto a, pag. 7) non indichi il TAEG, né il TAE, ma solo il TAN, all'art. 4 delle Condizioni
Generali del contratto di mutuo si conviene che il tasso di interesse sia variabile “in
funzione dell'evoluzione dell'Euribor 1 mese (…). La revisione del tasso avverrà ogni mese a partire dal mese successivo rispetto a quello di stipula. Il nuovo tasso sarà
ottenuto aumentando il tasso originario della differenza positiva o negativa tra
l'Euribor a 1 mese e il tasso base di riferimento stabilito nel contratto di mutuo. A
partire dal terzo mese dalla data di stipula l'Euribor a 1 mese, utilizzato nel suddetto
meccanismo, sarà aumentato di 1,5 punti percentuali su base annua”.
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Il tasso di riferimento è indicato all'art. 3 del contratto di mutuo ed è pari al 4,6 %.
Inoltre, è prevista la modalità di rilevazione del parametro Euribor 1 mese (“riferito alla valuta del giorno 10 del mese di revisione o al primo giorno successivo non
festivo”).
Priva di pregio è pure la censura relativa alla mancata indicazione del TAEG, in quanto,
come ritiene la giurisprudenza maggioritaria, l'omessa indicazione dei detti indici informativi non comporta la nullità delle clausole contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., comma 7, in quanto essi costituiscono uno strumento di carattere informativo, non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale.
In riferimento alla errata indicazione del TAE, si evidenzia che all'interno dell'art. 6 della Delibera CICR del 9 febbraio 2000 è prescritta la necessità di indicare in contratto il valore del tasso su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione, ma soltanto laddove venga rintracciata una capitalizzazione infrannuale degli interessi,
fattispecie non attinente ai contratti di mutuo con ammortamento alla francese come quello in oggetto, in cui non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio.
Con specifico riferimento al piano di ammortamento alla francese è stato più volte ribadito in giurisprudenza che l'assenza di qualsivoglia capitalizzazione (palese o occulta) in tale tipologia di piano esclude che possa verificarsi alcuna discordanza
(indeterminatezza tasso di interesse ex art. 1284 c.c.) tra il tasso pattuito nel contratto di finanziamento (TAN) e quello effettivo, salvo il caso, evidentemente del tutto eccezionale, in cui nello svolgersi del rapporto il contegno della banca diverga da quanto pattuito (Trib. Roma 16.6.2016; Trib. Palermo 31.1.2017 "è infondata l'eccezione
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di difformità tra il tasso di ammortamento del finanziamento convenzionalmente
pattuito e quello effettivamente applicato in violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art.
1284 c.c."; Trib. Pisa 21.4.2017 "la circostanza che il piano di ammortamento alla
francese non genera alcun fenomeno anatocistico esclude anche alcuna discordanza tra il tasso pattuito per iscritto e quello eventualmente effettivo"; Trib. Modena
11.11.2014 "nell'ipotesi in cui un contratto di mutuo a tasso variabile preveda la restituzione dell'importo finanziato secondo un piano di ammortamento "alla francese",
non sussiste indeterminatezza del tasso ultralegale da applicare, sicché non deve procedersi al ricalcolo del credito con applicazione del tasso legale ai sensi dell'art.
1284 c.c., comma 3"; e da ultimo, in motivazione, Trib. Ancona, Sez. II, 4/11/21 n.
1391, Tribunale Mantova, 04/04/2022, n.292; Tribunale Firenze sez. III, 10/06/2022,
n.1773; Tribunale Salerno sez. I, 23/02/2022, n.679).
Sul punto si evidenzia, inoltre, che l'indirizzo giurisprudenziale – peraltro, già a carattere minoritario – secondo il quale l'omessa indicazione degli indici informativi
TAE, TEG, TAEG comporterebbe la nullità contrattuale (Trib. Napoli 20.5.2015 e Trib.
Cagliari 29.3.2016 Trib. Cagliari 29.3.2016), risulta superato dalla più recente giurisprudenza che ha analizzato la questione in maniera più tecnica e analitica giungendo alla conclusione (unitamente alla dottrina) che l'omessa indicazione dei detti indici informativi non comporta la nullità delle clausole contrattuali, con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B., comma 7, in quanto essi costituiscono uno strumento di carattere informativo, non un requisito tassativo ed indefettibile del regolamento negoziale. Di conseguenza, trattandosi di meri indicatori previsti dalla normativa vigente ai fini della trasparenza bancaria, e non già di un tasso di interesse, un prezzo o una condizione, deve escludersi l'applicabilità dell'evocato art. 117, comma 7, del T.U.B.
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Il Tribunale ritiene di aderire a tale più convincente orientamento poiché,
effettivamente, il TAE e il TAEG sono strumenti finalizzati ad informare il cliente circa l'effettivo costo del finanziamento richiesto (art.6 delib. CICR recante “Trasparenza
contrattuale”), il quale non rientra tra i tassi di interesse, né tra le condizioni economiche del contratto bancario.
In tal senso si è espressa, infine, la Corte di legittimità, affermando che in tema di contratti bancari l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale,
non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (Cassazione civile sez. I, 09/12/2021, n.39169).
Solo per precisione, va aggiunto che, esclusivamente in materia di credito al consumo e a partire dal 19.9.2010 (data di entrata in vigore D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141),
l'omessa indicazione del TAEG è sanzionata con la nullità (art. 125 bis TUB) per cui, se una tale sanzione fosse stata già immanente alla disciplina dell'art. 117 TUB o derivante dalla disciplina generale in materia di nullità del contratto in tema di indeterminatezza,
il legislatore non avrebbe dovuto introdurre la disposizione citata.
Per quanto attiene al caso di specie, sia la Delibera CICR del 4 marzo 2003, sia il D.Lgs.
13 agosto 2010, n. 141, sono intervenuti successivamente alla stipula del contratto di finanziamento oggetto di causa e l'antecedente formulazione normativa (art.124 TUB)
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non prevedeva alcuna ipotesi di nullità per l'omessa indicazione del TAEG.
L'omessa indicazione di tale indice, che rileva come omissione informativa (o errata informazione), al più può valere come responsabilità contrattuale (con conseguente possibilità di chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento e/o il risarcimento del danno), esattamente come da tempo stabilito dalla giurisprudenza in tema di responsabilità dell'intermediario finanziario in caso di omessa o scorretta informazione del cliente in ordine alle operazioni finanziarie intraprese (Cass. S.U, n.
26724/2007; Cassazione civile, sez. I, n. 16820/2016; Cassazione civile, sez. I, 16 febbraio 2018, n. 3914).
Nella specie, tuttavia, parte attrice non ha formulato domanda in tal senso né ha dimostrato alcuno specifico pregiudizio in conseguenza dell'asserita indeterminatezza dei detti indici.
Nell'accordo in esame risultano indicati tutti i costi e gli oneri a carico del cliente che, in tal modo, è stato reso edotto dell'impegno economico complessivamente derivante dall'operazione di finanziamento. Di conseguenza, non è possibile ritenere integrati i presupposti né per il riconoscimento di una nullità contrattuale né per il riconoscimento di un comportamento in violazione delle regole della correttezza e buona fede, tenuto dall'Istituto di Credito.
L'elaborato del ctu dott. ha evidenziato la mancanza degli estratti dal 2001 al Per_4
2012: il medesimo, pertanto, ha potuto verificare solo i pagamenti effettuati a partire dalla scadenza del 10.1.2012 mentre, per il periodo precedente, è stato possibile risalire solo all'importo di capitale già ammortizzato.
Correttamente, il ctu ha proceduto alla ricostruzione applicando fino al 31.12.2011 le condizioni contrattuali ed è risultato “un importo pagato a titolo di capitale
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sostanzialmente coincidente con l'importo di € 26.346,27 evidenziato nell'estratto
conto in atti” (pag. 7 della relazione peritale).
Quanto alla contestazione di parte attrice circa la manipolazione del tasso Euribor che la convenuta avrebbe illecitamente attuato, si osserva quanto segue.
Va premesso, in linea generale, che l'Euribor costituisce un parametro di riferimento inteso a riflettere il costo dei prestiti interbancari in Euro ed è determinato sulla base delle quotazioni individuali di un gruppo di banche selezionate dall' Org_1
(EBF), a cui è demandata la determinazione del tasso d'interesse che una
[...]
banca primaria (primary bank) offrirebbe ad una seconda banca primaria per depositi interbancari a termine entro la zona Euro (in altri termini, l'Euribor indica il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine a un soggetto solvibile).
Per quanto riguarda la questione relativa alla violazione della normativa comunitaria antitrust, si evidenzia che parte attrice ha richiamato e prodotto in giudizio la decisione del 4.12.13 della Commissione Europea, la quale ha accertato che le banche incaricate di comunicare i dati richiesti hanno aderito ad un piano comune, in base al quale hanno determinato le linee essenziali e i limiti delle reciproche azioni (o astensioni da azioni)
nel mercato, così realizzando la fattispecie dell'accordo illecito di cui agli artt. 101
Org TFUE e 53 Accordo , nonché la fattispecie della pratica concordata illecita.
La durata dell'illecito è stata accertata dalla Commissione dal 29/09/2005 al
30/05/2008, dovendosi di conseguenza ritenere la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Europea. Org_3
La decisione della Commissione europea ha diretta rilevanza nella disciplina dei contratti di finanziamento bancario e dei prodotti finanziari (quali derivati, obbligazioni bancarie, titoli di Stato, obbligazioni corporate) che prevedano un meccanismo di
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indicizzazione degli interessi, a scadenze periodiche predeterminate, secondo l'andamento del parametro Euribor, in quanto fa sorgere la questione della possibile invalidità di tale tasso convenzionale per il periodo in cui si è verificato l'illecito antitrust.
Peraltro, secondo l'elaborazione della consolidata giurisprudenza europea (Corte Giust.
UE, 20.9.2001, causa C-453/99, infra, sez. III) e nazionale (Cass., 27.3.2014, n. 11904;
Cass., sez. un., 4.2.2005, n. 2207; Cass., 17.10.2003, n. 15538, tutte infra, sez. III) e della migliore dottrina, la plurioffensività dell'illecito antitrust determina il prodursi di effetti pregiudizievoli non solo per gli imprenditori concorrenti esclusi dall'intesa restrittiva, ma anche per gli utenti che concludono il contratto “a valle” dell'intesa anticompetitiva.
Sul punto la Suprema Corte, con la pronunzia n. 29810/2017, ha richiamato alcuni dei principi essenziali della disciplina relativa all'applicazione delle norme a tutela della concorrenza nei rapporti tra privati del diritto antitrust (private enforcement) e, in particolare, la natura di “prova privilegiata” dell'accertamento contenuto nel provvedimento dell'Autorità garante nel contesto dei giudizi civili.
Da ultimo, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023 si è pronunciata a favore della nullità del tasso del finanziamento definito sulla base dell'Euribor oggetto di manipolazione, ribaltando la pronuncia di appello che aveva ritenuto che la mera partecipazione di più istituti di credito al panel per la determinazione del tasso Euribor non implicasse la sussistenza di un'intesa vietata dall'art. 2 della l. 287/1990 e che, in ogni caso, assumesse valore decisivo il fatto che la banca finanziatrice non avesse partecipato all'intesa manipolativa della concorrenza oggetto di accertamento.
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La Cassazione, invece, ha ribadito che la decisione della Commissione deve ritenersi prova privilegiata dell'accordo manipolativo della concorrenza, posto a supporto della domanda di declaratoria di nullità dei tassi “manipolati” e di rideterminazione degli interessi nel periodo coinvolto dalla manipolazione, a prescindere dal fatto se all'intesa illecita abbia o meno partecipato la banca finanziatrice giacché, oggetto del divieto di cui all'art. 2 della l. n. 287/1990, deve ritenersi qualunque contratto o negozio a valle che costituisca applicazione delle intese illecite concluse a monte.
Nel caso che occupa, relativamente all'asserita manipolazione del Tasso Euribor, che la parte ha lamentato, allegandone la decisione (all. 13, fasc. parte attrice), il ctp di parte convenuta ha così osservato: “la presunta attività manipolativa posta in essere
dalla banca non è stata provata, oltre alla circostanza che ha generato sui contratti parametrati a detto indice, degli effetti sia negativi che positivi, cioè rialzi del tasso
ma anche delle riduzioni” (all. 12, pag. 6 delle osservazioni).
In adesione a quanto sostenuto dalla giurisprudenza summenzionata, a prescindere dalla diretta partecipazione dell'istituto di credito convenuto, gli interessi corrispettivi del mutuo vanno sostituiti dal tasso legale nel periodo in cui il tasso contrattuale si rivela affetto da nullità.
In punto di rideterminazione del finanziamento per violazione della normativa antitrust,
il ctu, come richiesto dal giudice con il quesito c), ha provveduto a ricalcolare il piano di ammortamento applicando gli interessi legali nel periodo marzo 2005/settembre
2009, sostituendo gli interessi legali al tasso Euribor, indicando così che gli attori, quali parte mutuataria, hanno diritto alla ripetizione di € 4.413,04.
Tuttavia, il periodo nel quale si è concretizzata la condotta illecita (di cui sopra),
indicato dalla , non è quello che va da marzo 2005 a settembre Organizzazione_4
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2009, bensì dal 29/09/2005 al 30/05/2008, di conseguenza vanno presi in riferimento i mesi indicati, i cui valori sono evidenziati nell'allegato alla relazione tecnica (all. tavola
5).
Questo giudice ha, quindi, provveduto a calcolare la differenza, limitatamente al periodo 29/09/2005 – 30/05/2008; periodo relativamente al quale la parte mutuataria ha diritto alla restituzione, da parte della mutuante, di € 2.574,76 (avendo dovuto sottrarre dal risultato del ctu i mesi da marzo 2005 a settembre 2005, per €476,06 e dal giugno 2008 al settembre 2009, per € 903,55, poiché non sono indicati dalla
Europea nella Decisione del 04.12.2013 quali periodi in cui vi è stata Org_3
manipolazione dell'Euribor).
Relativamente al regime finanziario adottato, il ctu nella documentazione allegata non ha trovato indicazioni circa il regime effettivamente scelto per il contratto in questione. Nella relazione peritale, il ctu ha così concluso: “si attesta l'applicazione per la determinazione del piano di rimborso del regime finanziario composto, che
comporta un aggravio nell'importo della rata di rimborso rispetto all'alternativo regime semplice, riconducibile al calcolo degli interessi sugli interessi caratterizzante
il regime composto” (pag. 26 Relazione ctu). Alla luce di tali evidenze, il ctu ha provveduto a ricalcolare il piano di rimborso in regime semplice, applicando sia il tasso legale che quello ex art. 117 TUB.
Sul piano della trasparenza, va chiarito, che non emerge alcun espresso riferimento alla necessità di indicare in contratto o nel prospetto informativo europeo standardizzato - cosiddetto PIES - il regime finanziario ed il criterio di calcolo degli interessi: tali informazioni, dunque, non rientrano tra gli elementi essenziali del rapporto contrattuale che devono essere noti ex lege al cliente.
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Per la determinatezza del piano di ammortamento c.d. “alla francese” va specificato,
in punto di legittimità di tale sistema di computo della rata di rimborso, che esso si caratterizza per i seguenti elementi:
a) ogni rata di pagamento cui è tenuto il mutuatario si compone di due voci: una prima somma a titolo di capitale e una seconda a titolo d'interessi;
b) le rate (siano esse mensili, trimestrali o semestrali) si mantengono costanti nel tempo, con riguardo al loro ammontare complessivo;
c) la prima rata contiene una quota elevata d'interessi, che va a diminuire col passare del tempo, con connesso accrescimento della quota di capitale.
Nel mutuo alla francese, pertanto, il mutuatario paga con la prima rata una parte considerevole d'interessi e una quota ridotta di capitale, situazione che man mano varia, finché – con le ultime rate – paga un importo residuo d'interessi e un importo più
cospicuo di capitale. Sulla legittimità di un piano di ammortamento del genere non sussistono in giurisprudenza particolari dubbi, in quanto l'art. 1194 c.c., che disciplina l'imputazione dei pagamenti (fra capitale e interessi), consente qualsiasi opzione, a condizione che vi sia il consenso delle parti.
Nel sistema alla francese, poiché vengono pagati prima soprattutto gli interessi, la quota capitale si mantiene alta nel tempo: ciò significa che gli interessi che si calcolano su una quota di capitale alta sono a loro volta alti. Rispetto ad altri meccanismi di ammortamento, la quantità d'interessi che viene pagata dal mutuatario è nel complesso maggiore (in quanto la quota capitale, sulla quale si calcolano gli interessi, si mantiene più alta per un più lungo periodo di tempo). È un sistema economicamente vantaggioso per la banca, ma ciò non rende la pattuizione di per sé illegittima.
Sul punto, questo Tribunale ritiene di aderire all'orientamento della giurisprudenza di
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merito secondo cui il tipo di ammortamento alla francese non implica alcuna violazione del divieto di anatocismo e non determina alcuna illegittima capitalizzazione degli interessi corrispettivi, poiché la quota di interessi di ogni rata viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, senza che gli interessi passivi già predisposti costituiscano base di calcolo nella rata successiva (nel qual caso si avrebbe un interesse composto). In altri termini, l'interesse applicato è un interesse semplice, in quanto la quota di ogni singola rata è calcolata solo sulla quota di capitale residuo e non anche sulla stessa aumentata della quota interessi.
Stando così le cose, è evidente che siffatto sistema di calcolo non genera alcun effetto anatocistico, perché gli interessi corrispettivi sono calcolati unicamente sulla quota di capitale ancora dovuta e per il periodo di riferimento delle rate: insomma, l'anatocismo concettualmente non è configurabile in riferimento ad un mutuo con ammortamento alla francese, per la inesistenza di un interesse giuridicamente definibile come
“scaduto” sul quale calcolare l'interesse composto.
Anche le più recenti pronunce della giurisprudenza di merito (cfr., Trib. Roma, sez.
XVII, 08/02/2021, n.2188; Corte App. Perugia, sez. I, 15/01/2021, n. 33; Trib. Ivrea,
26/09/2020, n. 723; Trib. Civitavecchia, 25/09/2020, n. 818; Corte App. Torino, sez. I,
17/09/2020, n. 905; Trib. Cosenza, sez. II, 17/09/2020, n. 1547; Trib. Trapani,
09/09/2020, n. 593; Trib. Rieti, 04/08/2020, n. 359; Trib. Bergamo sez. III, 26/06/2020,
n. 837; Trib. Patti, 18/06/2020, n. 329; Trib. Trani, 03/06/2020, n. 880; Corte App.
Torino, sez. I, 08/05/2020, n. 487) hanno continuato a sostenere che il piano di ammortamento 'alla francese' non determina di per sé alcun effetto anatocistico connesso alla illegittima capitalizzazione degli interessi pattuiti, ma produce soltanto una differente costruzione delle rate, nel senso che nell'ammortamento con rata
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costante e rimborso graduale del capitale l'anatocismo figurerebbe soltanto se gli interessi maturati sul debito in un determinato periodo si aggiungessero tout court al capitale, mentre gli interessi di periodo sono calcolati sul solo capitale residuo e alla scadenza della rata e quelli maturati non sono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi dalla rata di rimborso del mutuo.
Nell'escludere che l'ammortamento alla francese produca l'effetto proprio di una capitalizzazione composta degli interessi, la giurisprudenza ha inoltre precisato che “la
circostanza che il debitore, in ultimo, vada a corrispondere una quantità nominale di interessi superiore rispetto a quella dovuta se fosse adottato altro sistema di rimborso
- e così per il piano di ammortamento cd. all' 'italiana' in cui tutte le rate, sempre di
importo costante, prevedono una eguale quota di capitale e di interessi - altro non è se non l'effetto della formula di matematica finanziaria adottata volta a riflettere la
circostanza che nel piano di ammortamento 'alla francese' il debitore detiene una maggiore parte di capitale mutuato per più tempo, così come specularmente per più
tempo il creditore ne perde la disponibilità, conseguendone un maggiore onere per il primo ed una maggiore remunerazione per il secondo” (cfr., in tal senso, Trib. Lecce,
sez. III, 22/03/2021, n.799).
Va dunque escluso che nell'ammortamento con rata costante e rimborso graduale del capitale vi possa essere l'applicazione di interessi anatocistici, in quanto tale fenomeno può sussistere, e si avrebbe interesse composto, soltanto se gli interessi maturati sul debito di un dato periodo si aggiungessero al capitale. Ciò non comporta, tuttavia, capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti. In tale prospettiva l'applicazione dell'interesse composto non provoca dunque alcun fenomeno
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anatocistico nel conteggio degli interessi contenuti in ogni singola rata.
La capitalizzazione composta nei contratti di credito è quindi del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto (cfr. Tribunale di Torino, 30/05/2019).
Sulla scorta delle riferite considerazioni, le doglianze sollevate avverso il piano di ammortamento applicato dalla banca non meritano alcuna favorevole considerazione e vengono, pertanto, rigettate.
Circa la contestazione di parte attrice dell'incidenza dei costi assicurativi, occorre chiarire non è stato riscontrato alcun pagamento circa i premi assicurativi.
Nel senso della mancata stipula di polizza si è espressa la convenuta (ud. 19.10.2021:
“già dal mutuo in atti risultano elementi utili per accertare che: non venne stipulata dalla Compagnia assicuratrice alcuna polizza sulla vita per raggiunti limiti di CP_5
età del mutuatario sig. , il che è comprovato anche dalla lettera sub Per_2 CP_5
allegato n. 3; né venne stipulata alcuna polizza collettiva per incendio e scoppio
dell'immobile. Inoltre, dalla disamina delle rate pagate non si evince alcun importo corrisposto per polizze, quindi né quella scoppio incendio, né quella vita. Pertanto, in
relazione all'ordine di esibizione avente ad oggetto copia della polizza assicurativa e relative quietanze, non risulta stipulata alcuna polizza” (ud. del 19/10/2021). Quindi,
nessun costo è stato a tal fine chiesto.
Parte attrice ha censurato anche l'applicazione di interessi corrispettivi e moratori superiori al tasso soglia usura.
Si evidenzia che gli interessi moratori non sono mai stati erogati;
si procederà,
pertanto, esclusivamente all'accertamento del superamento del tasso soglia di usura con riferimento agli interessi corrispettivi.
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Al riguardo occorre fare integrale richiamo alla CTU espletata in corso di causa, le cui conclusioni sono dal Giudice condivise e fatte proprie, atteso che l'ausiliario ha compiuto un'indagine puntuale e scevra da censure, per correttezza di metodo d'indagine, nel pieno coinvolgimento di tutte le parti interessate, per grado di approfondimento, per la bontà dei criteri tecnici utilizzati, per il dettaglio delle risposte fornite ai quesiti e alle osservazioni delle parti: non può trovare accoglimento, pertanto, la richiesta di parte convenuta di rinnovo della ctu o di chiamata a chiarimenti del medesimo.
In particolare, si condivide l'impostazione del fiduciario con la quale questi, ai fini della comparazione per la rilevazione del superamento della soglia usura, ha considerato il tasso di interesse contrattuale al momento della stipula del contratto, comprensivo di ogni onere e spese (escluse imposte e tasse), incluse le spese di istruttoria (pari ad €
363,59) e di gestione (spese incasso pari ad € 2,30 per ogni singola rata) essendo dei costi che la parte mutuataria sostiene effettivamente, in conformità alle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, ai sensi della legge sull'usura.
Parimenti, il decidente condivide il principio ormai consolidato in giurisprudenza, e adottato dal ctu, secondo il quale nella verifica dell'usura contrattuale non occorre considerare la pattuizione relativa all'estinzione anticipata (“Con riferimento alla
richiesta di includere nel TEG la penale di estinzione, si evidenzia che tale onere è un onere meramente eventuale, legato all'esercizio di una facoltà della parte mutuataria,
che alla data di stipula del contratto assume valore pari a zero perché non si è verificata la condizione per la sua applicabilità (l'estinzione anticipata) e che non può
essere incluso del TEG se si vuole mantenere l'omogeneità di confronto tra il TEG e la
soglia d'usura. Tale onere è infatti da sempre escluso dalla rilevazione del TEGM operata dalle Istruzioni della ”; pag. 25 della Relazione del ctu). Org_5
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L'estinzione anticipata, infatti, rivestendo natura di penale, peraltro solo di eventuale applicazione, non può rilevare ai fini del computo del tasso soglia (ex plurimis, Trib.
Agrigento 31.10.2017; Trib. Treviso 24.1.2018; Trib. Trani 19.6.2017; Trib. Agrigento
31.10.2017; Trib. Cuneo 19.6.2018; Trib. Grosseto 21.6.2018; Trib. Modena 18.4.2018;
Trib. Sulmona 21.11.2018; Trib. Torino 10.1.2019; Trib. Rieti 29.7.2020).
La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non può assumere rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione,
nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
La tesi appena esposta è stata, d'altra parte, ratificata dalla giurisprudenza di legittimità, chiarendo che la commissione in parola non è collegata, se non indirettamente, all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso,
maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, ad «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28
gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento (Cass. civ. sez. III, 14/03/2022, n.8109).
Correttamente, inoltre, l'ausiliario del Giudice ha proceduto alla verifica del superamento della soglia di usura senza procedere ad alcuna sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi.
L'art. 1 della L. n. 108/1996, infatti, non ammette una comparazione tra il tasso soglia
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e la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, giacché gli uni e gli altri costituiscono unità eterogenee, tra loro alternative (riferite l'una al fisiologico andamento del rapporto e l'altra alla sua patologia) ed è del tutto evidente, sul piano logico e matematico, che il debitore non debba corrispondere il cumulo di tali interessi.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, gli interessi corrispettivi e quelli moratori contrattualmente previsti vengono percepiti ricorrendo presupposti diversi e antitetici, giacché i primi costituiscono la controprestazione del mutuante e i secondi hanno natura di clausola penale in quanto costituiscono una determinazione convenzionale preventiva del danno da inadempimento, essi, pertanto, non si possono tra di loro cumulare (Cass. 17 ottobre 2019, n. 26286).
Il problema relativo all'esorbitanza degli interessi corrispettivi e moratori rispetto al tasso soglia va, quindi, risolto in modo differenziato. Per i primi deve ovviamente tenersi conto dell'art. 2, comma 4, L. n. 108/1996 e aversi riguardo al tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale aumentato della metà
(essendo stato il contratto di mutuo concluso il 28.1.2002 e non essendo, quindi, ad esso applicabile la diversa disciplina contenuta nel D.L. n. 70/2011). Per gli interessi moratori assume, invece, rilievo quanto precisato, di recente, dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, in particolare, poiché la L. n. 108/1996 si applica anche agli interessi moratori, la cui mancata ricomprensione nell'ambito del tasso effettivo globale medio (TEGM) non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali di cui all'art. 2, comma 1, della L. n. 108 del 1996, ove questi contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, il tasso-soglia sarà dato dal
, incrementato della maggiorazione media degli interessi moratori, moltiplicato Pt_4
per il coefficiente in aumento e con l'aggiunta dei punti percentuali previsti, quale ulteriore margine di tolleranza, dal quarto comma dell'art. 2 sopra citato, mentre
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invece, laddove i decreti ministeriali non rechino l'indicazione della suddetta maggiorazione media, la comparazione andrà effettuata tra il tasso effettivo globale
(TEG) del singolo rapporto, comprensivo degli interessi moratori, e il TEGM, così come rilevato nei suddetti decreti (Cass. Sez. Un. 18 settembre 2020, n. 19597, Cass. sez. VI,
4 novembre 2021, n. 31615).
Di conseguenza, non può dichiararsi l'usurarietà degli interessi pattuiti in contratto al momento della stipula, avvenuta il 9.02.2001, dato che non sono risultati superiori ai limiti di legge. Si evidenzia, sul punto, che il ctu ha chiarito che “il TEG calcolato sulle condizioni corrispettive secondo le specifiche sopra indicate, risulta pari al 6,072%,
valore apprezzabilmente inferiore alla soglia prevista per la Categoria “Mutui”, che è
pari, nel I trim. '01, al 10,395% (allegato 11 alla ctu)”.
Per quanto concerne la pattuizione del tasso di mora, il contratto prevede l'applicazione degli interessi di mora nella misura del 2,00% mensile, pari su base annua al 24,00%. Tale tasso è risultato apprezzabilmente superiore rispetto alla categoria dei
“Mutui” che nel I trimestre 2001 risultava pari al 10,395%, consentendo al ctu dott.
di affermare che la pattuizione della mora è risultata usuraria. Tuttavia, non vi Per_4
è stata la necessità di procedere al ricalcolo per usura della mora poiché dalla documentazione versata negli atti del processo non è risultata effettivamente pagata,
né è stato provato il contrario dalla parte attrice.
Per quanto sin qui esposto, l'unica censura di parte attrice risultata fondata è quella relativa alla manipolazione del tasso Euribor, con conseguente diritto alla restituzione della somma di euro 2.574,76.
Il regime delle spese processuali è regolato dal principio della soccombenza;
questo implica che all'accoglimento della domanda segue la condanna di parte convenuta al
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pagamento delle spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo,
secondo lo scaglione corrispondente al valore della presente controversia, parametrato al contenuto effettivo della decisione (criterio del decisum), dei parametri medi e dell'attività processuale svolta dalle parti.
In particolare, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività
prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, il calcolo dei compensi professionali è stato effettuato sulla base dei valori medi dei parametri tabellari applicabili allo scaglione di riferimento, ai sensi del D.M. n. 55 del 10 marzo 2014,
aggiornati al D.M. n. 147 del 13/08/2022.
Anche le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come in atti liquidate, devono porsi definitivamente ed interamente a carico della parte convenuta, con espresso riconoscimento del diritto dell'attrice di ripetere, nei confronti del soccombente, le somme eventualmente già corrisposte al c.t.u. in via di anticipazione.
Parte attrice ha chiesto, altresì, il rimborso dei costi della perizia di parte (euro
2.550,00) e di mediazione (euro 109,80), sostenuti e documentati (doc. 6 e 7 fascicolo parte attrice).
Per la perizia, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., comma 1,
della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue (cfr.
Cass. Sez. 2, 03/01/2013, n. 84; Cass. Sez. 3, 20/02/2015, n. 3380; Cassazione civile
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sez. II, 08/09/2021, n.24188).
Quanto ai costi della mediazione, le spese sostenute per l'obbligatoria mediazione vanno ricondotte nel novero delle spese processuali di cui all' art. 91 c.p.c. (Trib. Modena,
sent. 9/03/12).
Nella specie, viste le fatture prodotte in atti, non specificamente contestate da parte avversa, la richiesta di rimborso deve essere accolta.
L'accoglimento parziale della domanda attorea non permette di ravvisare i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma I o III, c.p.c., pure chiesta da parte attrice nell'atto introduttivo, non ritenendosi integrato l'elemento soggettivo della coscienza della mala fede o colpa grave da parte dell'istituto convenuto, né abuso del processo.
Vista l'istanza avanzata ex art. 93 c.p.c. dal procuratore di parte attrice, va disposta la distrazione, in favore del medesimo, delle spese liquidate in dispositivo.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , e nei Parte_1 Parte_2 Parte_3
confronti di disattesa ogni diversa richiesta, Controparte_1
eccezione o conclusione, così provvede:
a. in parziale accoglimento della domanda, accerta e dichiara la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse con riferimento all'indice Euribor nel periodo corrente dal 29/09/2005 al 30/05/2008;
b. per l'effetto, condanna la convenuta al Controparte_1
pagamento, in favore della parte attrice, della somma di € 2.574,76;
c. rigetta tutte le altre domande;
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d. condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1
parte attrice, delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 5.756,80, di cui € 2.552,00 per compensi professionali, € 3.204,80 per spese documentate (di cui €
2.550,00 per perizia di parte, € 109,80 costi mediazione, € 545,00 iscrizione a ruolo), oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
da distrarsi in favore dell'avv. Vincenzo De Lauretis, procuratore antistatario;
e. pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese della consulenza tecnica d'ufficio, per l'importo come liquidato in corso di causa, dichiarando espressamente ripetibili nei confronti della convenuta quelle eventualmente anticipate al c.t.u. da parte attrice.
MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Vasto, 31/01/2024.
IL GIUDICE On. dott.ssa Franca Malatesta
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