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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXII, sentenza 20/02/2026, n. 3018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3018 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3018/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9216/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008432456000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2050/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento N. 071 2025 00084324 56 000, relativa a tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella è illegittima per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia per la IS e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Unico motivo del ricorso è l'omessa notifica dell'atto presupposto da cui consegue la prescrizione della pretesa tributaria.
Il motivo è fondato in quanto agli atti manca la prova in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento, anche in considerazione dell'assenza di costituzione da parte della Regione Campania, regolarmente citata, e, dunque, i termini di prescrizione sono ampiamente decorsi.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 22, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FRATELLO ANTONELLA, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9216/2025 depositato il 16/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250008432456000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2050/2026 depositato il
04/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto trasmesso in via telematica Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli ricorso avverso la cartella di pagamento N. 071 2025 00084324 56 000, relativa a tassa automobilistica dovuta per l'anno 2019, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente che la cartella è illegittima per omessa notifica dell'atto presupposto e prescrizione della pretesa tributaria.
Si è costituita l'Agenzia per la IS e ha chiesto dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva.
Non si è costituita la Regione regolarmente citata.
All'udienza odierna la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, ha provveduto come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Unico motivo del ricorso è l'omessa notifica dell'atto presupposto da cui consegue la prescrizione della pretesa tributaria.
Il motivo è fondato in quanto agli atti manca la prova in ordine alla notifica dell'avviso di accertamento, anche in considerazione dell'assenza di costituzione da parte della Regione Campania, regolarmente citata, e, dunque, i termini di prescrizione sono ampiamente decorsi.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
In considerazione del comportamento processuale delle parti sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e compensa le spese