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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 26/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 430/2024 R.G.
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 26.2.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. ROMANO per parte , l'avv. PASUT CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. ROMANO si riporta al ricorso e alle note depositate, insistendo nelle eccezioni formulate e nelle conclusioni rassegnate;
in subordine, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni, chiede che il Giudice ridetermini la sanzione applicata in una misura inferiore, tenuto conto che vi è stato un versamento parziale e che l' ha applicato una sanzione pari a quattro volte CP_1
l'importo omesso e quindi nel massimo, senza adeguata motivazione.
L'avv. PASUT si richiama alla memoria depositata;
insiste per il rigetto del ricorso. Si oppone alla rideterminazione della sanzione, posto che la stessa è stata determinata nel range di legge. Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza senza ripristinare il collegamento da remoto.
Su invito del giudice, i procuratori delle parti dichiarano che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 430/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 430/2024 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Nocera Torinese Via Gemma de Luca, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Romano ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Marconi n. 24, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL CE (VB), in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, Persona_1
dall'Avv. Franco Pasut
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Si insiste nella declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione num. OI-001334876 impugnata, con condanna della parte avversaria, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. In subordine, chiede di rideterminare la sanzione applicata in misura inferiore”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, previo rigetto dell'istanza cautelare, in quanto inammissibile ed infondata per assenza e/o mancanza di prova dei relativi presupposti del fumus e del periculum: dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per le ragioni in epigrafe, con conferma dell'ordinanza opposta e dichiarazione di sua esecutorietà; in via subordinata e salvo gravame, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto e non provato, con conferma dell'ordinanza opposta e dichiarazione di sua esecutorietà; condannare, comunque, il ricorrente al pagamento per le casuali e per gli importi portati in ordinanza opposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ulteriori accessori sino a soddisfo;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.10.2024, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Parte_1
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001361301 (rectius OI-001334876 ndr), notificata il 14.2.2024, con le quali gli veniva ingiunto dall' il pagamento di € CP_1
16.857,69 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, convertito in l. 638/1983.
L'ordinanza-ingiunzione, in particolare, traeva origine dall'accertamento prot.
5290.18/09/2018.0071945 del 18.9.2018 avente ad oggetto il mancato versamento delle CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, da parte di , quale rappresentante legale della VESCIO srl, riferite al periodo 12/2016 - Parte_1
9/2017 per un totale di € 5.619,23.
Con l'opposizione sono state eccepite la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la violazione dell'art.18 l. 689/81, la decadenza ex art. 14 l. 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di motivazione, l'intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Ente resistente stante la violazione dell'art. 2 della L.nr. 241 del 1990, la prescrizione del preteso credito contributivo e quindi del diritto a irrogare le sanzioni amministrative.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo CP_1
l'infondatezza delle avverse eccezioni.
In particolare, riteneva sussistente la legittimazione passiva dell'opponente quale legale rappresentante della VESCIO srl all'epoca dell'omissione contestata;
rilevava che l'ordinanza-ingiunzione era stata preceduta da atto di accertamento del 18.9.2018 consentendo quindi piena esplicazione del diritto di difesa;
deduceva, inoltre,
l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981 al caso in esame, soggetto invece alla disciplina speciale dettata dal d.lgs. 8/2016; in ogni caso, detto termine, ad avviso dell' resistente, doveva ritenersi non decorso come doveva ritenersi non maturata CP_2
l'eccepita prescrizione. Doveva, invece, ritenersi inammissibile ogni eccezione attinente a vizi formali dell'ordinanza (come la pretesa omessa motivazione); in ogni caso si evidenziava che, poiché il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, anche ove fosse stato ritenuto sussistente un vizio formale, ciò non doveva implicare semplicemente la nullità del provvedimento ma comportava la necessità che il giudice si pronunciasse nel merito della pretesa punitiva. Nel merito, dunque, confermava la sussistenza della violazione amministrativa contestata, non essendo maturata neppure la prescrizione in relazione ai crediti contributivi.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza del 26.2.2025, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata.
E' noto che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante ''Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 '', entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto, tra l'altro, la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove l'omesso versamento non superi l'importo di
€ 10.000, prevedendosi in tali ipotesi l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000, euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione (art. 3 comma 6 d.lgs 8/2016).
L'art. 23 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha poi modificato la norma in parola unicamente sotto il profilo della sanzione applicabile, la cui misura viene ora indicata “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Non vi è dubbio sulla legittimazione passiva del ricorrente, posto che lo stesso rivestiva la posizione di legale rappresentante della VESCIO srl, e pertanto incombeva sul medesimo curare la regolarità contributiva della società con particolare riferimento al versamento all' delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori. CP_1
L'opponente ha, quindi, eccepito la decadenza ex art.14 l. 689/1981, osservando che, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine di 90 gg. dall'accertamento per la notificazione della violazione al trasgressore, con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Dal canto suo l' ritiene, invece, non applicabile il termine de quo al procedimento in CP_1 parola, sostenendo che debba farsi riferimento unicamente all'art. 9 del d.lgs 8/2016 che non contiene la previsione dell'estinzione dell'obbligazione in caso di inosservanza del termine.
Sul punto, ritiene questo Giudice, di dover richiamare la giurisprudenza della Corte
d'Appello di Torino, che si è già pronunciata nel senso di ritenere applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
In particolare, la Corte d'Appello, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha, in maniera del tutto condivisibile, così motivato: “Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14). (…) Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art.9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9)
è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria” (Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sentenza del 21.2.2023 resa nel proc.
616/2022 RG;
vd. anche Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sentenza del 15.2.2023 nel proc.
576/2022).
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta pienamente confermata proprio dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023 a norma del quale: “
1. All' art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quella espressamente indicata nel medesimo art. 23.
Nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono all'annualità 2017, fino al mese di settembre (successive alla legge di depenalizzazione). Quanto alla decorrenza del termine in parola, occorre tenere presente che l'obbligo di versamento veniva a scadere il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
L'atto di accertamento della relativa omissione risulta notificato solo in data 16.10.2018.
Ora, l'accertamento della violazione in questione non pare implicare da parte dell'autorità competente lo svolgimento di adempimenti istruttori particolarmente gravosi, dal momento che i flussi a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza di un Pt_2 determinato importo a titolo di contributi, sono trasmessi direttamente all'ente resistente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso.
L' d'altronde, non ha dedotto alcunché in merito ad una situazione di particolare CP_1
difficoltà nell'accertamento con riguardo al caso di specie, tale da giustificare il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'inoltro dell'avviso di accertamento.
Ciò posto, la notifica dell'atto di accertamento solo al 16.10.2018 (circa un anno dopo l'omissione sanzionata), comporta che l' non abbia contestato l'inadempimento CP_1 rispetto agli obblighi contributivi nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dal più volte citato art. 14 l. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per l'infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima.
In definitiva, assorbita ogni diversa questione, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_1
001334876 e dichiara non dovute le somme in essa richieste.
B) Condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
di procedura che liquida in € 2.400 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 26.2.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
TRIBUNALE DI VERBANIA Ruolo Lavoro
Verbale d'udienza
All'udienza del 26.2.2025, davanti al Giudice dott. Claudio Michelucci, sono comparsi mediante collegamento da remoto: per la parte ricorrente, l'avv. ROMANO per parte , l'avv. PASUT CP_1
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
L'avv. ROMANO si riporta al ricorso e alle note depositate, insistendo nelle eccezioni formulate e nelle conclusioni rassegnate;
in subordine, in caso di mancato accoglimento delle eccezioni, chiede che il Giudice ridetermini la sanzione applicata in una misura inferiore, tenuto conto che vi è stato un versamento parziale e che l' ha applicato una sanzione pari a quattro volte CP_1
l'importo omesso e quindi nel massimo, senza adeguata motivazione.
L'avv. PASUT si richiama alla memoria depositata;
insiste per il rigetto del ricorso. Si oppone alla rideterminazione della sanzione, posto che la stessa è stata determinata nel range di legge. Il giudice informa le parti che si ritirerà in camera di consiglio al termine delle udienze della mattinata.
I procuratori delle parti acconsentono alla lettura della sentenza anche in loro assenza senza ripristinare il collegamento da remoto.
Su invito del giudice, i procuratori delle parti dichiarano che lo svolgimento dell'udienza mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
Il Giudice dopo essersi ritirato in camera di consiglio, terminato il collegamento da remoto e assenti le parti, decide la causa con sentenza, dando lettura della sentenza scritta in calce al presente verbale.
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci
N. 430/2024 R.G. Lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA in persona del Giudice dott. Claudio Michelucci, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 430/2024 R.G. Lav. promossa da:
(C.F. ) nato a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Nocera Torinese Via Gemma de Luca, n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Claudia Romano ed elettivamente domiciliato in Vibo Valentia, alla Via Marconi n. 24, giusta procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. in persona del Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma Via Ciro il Grande 21, elettivamente domiciliato presso la Direzione Provinciale di LL CE (VB), in Corso
Marconi n. 99, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti del 22/3/2024, Repertorio n.37875, Raccolta n.7313, per atti Dott. Notaio in Roma, Persona_1
dall'Avv. Franco Pasut
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente:
“Si insiste nella declaratoria di illegittimità dell'ordinanza di ingiunzione num. OI-001334876 impugnata, con condanna della parte avversaria, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito. In subordine, chiede di rideterminare la sanzione applicata in misura inferiore”.
Parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, previo rigetto dell'istanza cautelare, in quanto inammissibile ed infondata per assenza e/o mancanza di prova dei relativi presupposti del fumus e del periculum: dichiarare inammissibile e/o improponibile il ricorso per le ragioni in epigrafe, con conferma dell'ordinanza opposta e dichiarazione di sua esecutorietà; in via subordinata e salvo gravame, rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto e non provato, con conferma dell'ordinanza opposta e dichiarazione di sua esecutorietà; condannare, comunque, il ricorrente al pagamento per le casuali e per gli importi portati in ordinanza opposta, ovvero alla diversa somma che verrà accertata in corso di causa, oltre ulteriori accessori sino a soddisfo;
Con vittoria di spese diritti ed onorari di causa”.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene redatta a norma dell'art. 132 c.p.c., come modificato dalla L. n. 69 del 2009 omettendo lo svolgimento del processo salvi i richiami indispensabili ai fini di una migliore comprensione dell'oggetto del giudizio
Con ricorso in riassunzione depositato in data 16.10.2024, a seguito di pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, Parte_1
proponeva opposizione all'ordinanza ingiunzione n. OI-001361301 (rectius OI-001334876 ndr), notificata il 14.2.2024, con le quali gli veniva ingiunto dall' il pagamento di € CP_1
16.857,69 a titolo di sanzione amministrativa per la violazione di cui all'art. 2 comma 1-bis d.l. 463/1983, convertito in l. 638/1983.
L'ordinanza-ingiunzione, in particolare, traeva origine dall'accertamento prot.
5290.18/09/2018.0071945 del 18.9.2018 avente ad oggetto il mancato versamento delle CP_1
ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti, da parte di , quale rappresentante legale della VESCIO srl, riferite al periodo 12/2016 - Parte_1
9/2017 per un totale di € 5.619,23.
Con l'opposizione sono state eccepite la carenza di legittimazione passiva del ricorrente, la violazione dell'art.18 l. 689/81, la decadenza ex art. 14 l. 689/1981, l'illegittimità dell'ordinanza per carenza di motivazione, l'intervenuta decadenza del potere di accertamento dell'Ente resistente stante la violazione dell'art. 2 della L.nr. 241 del 1990, la prescrizione del preteso credito contributivo e quindi del diritto a irrogare le sanzioni amministrative.
Costituendosi in giudizio, l' ha chiesto il rigetto dell'opposizione deducendo CP_1
l'infondatezza delle avverse eccezioni.
In particolare, riteneva sussistente la legittimazione passiva dell'opponente quale legale rappresentante della VESCIO srl all'epoca dell'omissione contestata;
rilevava che l'ordinanza-ingiunzione era stata preceduta da atto di accertamento del 18.9.2018 consentendo quindi piena esplicazione del diritto di difesa;
deduceva, inoltre,
l'inapplicabilità del termine di cui all'art. 14 l. 689/1981 al caso in esame, soggetto invece alla disciplina speciale dettata dal d.lgs. 8/2016; in ogni caso, detto termine, ad avviso dell' resistente, doveva ritenersi non decorso come doveva ritenersi non maturata CP_2
l'eccepita prescrizione. Doveva, invece, ritenersi inammissibile ogni eccezione attinente a vizi formali dell'ordinanza (come la pretesa omessa motivazione); in ogni caso si evidenziava che, poiché il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, anche ove fosse stato ritenuto sussistente un vizio formale, ciò non doveva implicare semplicemente la nullità del provvedimento ma comportava la necessità che il giudice si pronunciasse nel merito della pretesa punitiva. Nel merito, dunque, confermava la sussistenza della violazione amministrativa contestata, non essendo maturata neppure la prescrizione in relazione ai crediti contributivi.
La causa, istruita documentalmente, è stata decisa all'udienza del 26.2.2025, all'esito della discussione, mediante pronuncia della presente sentenza con motivazione contestuale.
L'opposizione è fondata.
E' noto che il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante ''Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67 '', entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto, tra l'altro, la depenalizzazione dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, laddove l'omesso versamento non superi l'importo di
€ 10.000, prevedendosi in tali ipotesi l'assoggettamento alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000, euro, salvo che il versamento delle ritenute omesse venga effettuato entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'accertamento della violazione (art. 3 comma 6 d.lgs 8/2016).
L'art. 23 decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 ha poi modificato la norma in parola unicamente sotto il profilo della sanzione applicabile, la cui misura viene ora indicata “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”.
Non vi è dubbio sulla legittimazione passiva del ricorrente, posto che lo stesso rivestiva la posizione di legale rappresentante della VESCIO srl, e pertanto incombeva sul medesimo curare la regolarità contributiva della società con particolare riferimento al versamento all' delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori. CP_1
L'opponente ha, quindi, eccepito la decadenza ex art.14 l. 689/1981, osservando che, nel caso di specie, non è stato rispettato il termine di 90 gg. dall'accertamento per la notificazione della violazione al trasgressore, con conseguente estinzione dell'obbligazione secondo quanto previsto dall'ultimo comma della disposizione citata.
Dal canto suo l' ritiene, invece, non applicabile il termine de quo al procedimento in CP_1 parola, sostenendo che debba farsi riferimento unicamente all'art. 9 del d.lgs 8/2016 che non contiene la previsione dell'estinzione dell'obbligazione in caso di inosservanza del termine.
Sul punto, ritiene questo Giudice, di dover richiamare la giurisprudenza della Corte
d'Appello di Torino, che si è già pronunciata nel senso di ritenere applicabile la fattispecie decadenziale prevista dall'art.14 L.689/81.
In particolare, la Corte d'Appello, in una fattispecie analoga a quella oggetto di causa, ha, in maniera del tutto condivisibile, così motivato: “Il primo elemento da porre in evidenza è rappresentato dal rinvio operato alla disposizione in discussione, posto che l'art.6 del D.Lgs. 8/2016 prevede che “Nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689” (fra le citate disposizioni è compreso anche l'art.14). (…) Ora, seguendo il meccanismo di rinvio normativo sopra delineato, si deve ritenere che anche nel caso di specie possa essere applicato l'effetto estintivo/decadenziale previsto per l'inosservanza dei termini di contestazione.
Infatti, fermo restando che secondo l'art.9 D.Lgs. 8/2016 l'autorità amministrativa è tenuta a notificare gli estremi della violazione entro il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti penali, il 'vuoto' normativo circa gli effetti dell'inosservanza di tale termine (non specificati dall'art.9)
è logicamente ed agevolmente colmabile, seguendo il rinvio dell'art.6 D.Lgs. 8/2016, tramite il ricorso all'ultimo comma dell'art.14 L.689/81, ritenendo quindi che la violazione del termine, con riferimento al soggetto destinatario della notificazione tardiva, comporti l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria” (Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sentenza del 21.2.2023 resa nel proc.
616/2022 RG;
vd. anche Corte d'Appello di Torino, sez. lav., sentenza del 15.2.2023 nel proc.
576/2022).
Peraltro, l'applicazione dell'articolo 14 suddetto alla materia in questione risulta pienamente confermata proprio dall'art. 23 del d.l. n. 48/2023 a norma del quale: “
1. All' art.
2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge
11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro 50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. Per le violazioni riferite ai periodi di omissione dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualita' oggetto di violazione”.
Per il tenore di tale disposizione, riferita specificatamente all'articolo 2, co. 1 bis in parola, infatti, risulta pacifica l'applicazione dell'art. 14 della legge n. 689/81 alla fattispecie, senza deroghe se non quella espressamente indicata nel medesimo art. 23.
Nella vicenda in esame i mancati versamenti che hanno dato origine all'ordinanza ingiunzione risalgono all'annualità 2017, fino al mese di settembre (successive alla legge di depenalizzazione). Quanto alla decorrenza del termine in parola, occorre tenere presente che l'obbligo di versamento veniva a scadere il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.
L'atto di accertamento della relativa omissione risulta notificato solo in data 16.10.2018.
Ora, l'accertamento della violazione in questione non pare implicare da parte dell'autorità competente lo svolgimento di adempimenti istruttori particolarmente gravosi, dal momento che i flussi a mezzo dei quali l'impresa autodenuncia la debenza di un Pt_2 determinato importo a titolo di contributi, sono trasmessi direttamente all'ente resistente, sicché il monitoraggio delle posizioni contributive si risolve nella sostanziale constatazione degli importi insoluti risultanti nei sistemi informatici dell'ente stesso.
L' d'altronde, non ha dedotto alcunché in merito ad una situazione di particolare CP_1
difficoltà nell'accertamento con riguardo al caso di specie, tale da giustificare il mancato rispetto del termine di 90 giorni per l'inoltro dell'avviso di accertamento.
Ciò posto, la notifica dell'atto di accertamento solo al 16.10.2018 (circa un anno dopo l'omissione sanzionata), comporta che l' non abbia contestato l'inadempimento CP_1 rispetto agli obblighi contributivi nel rispetto del termine di 90 giorni previsto dal più volte citato art. 14 l. 689/1981, con conseguente estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per l'infrazione, ai sensi dell'ultimo comma della medesima.
In definitiva, assorbita ogni diversa questione, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere annullata.
Le spese di lite seguono la soccombenza, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
A) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla l'ordinanza-ingiunzione n. OI- CP_1
001334876 e dichiara non dovute le somme in essa richieste.
B) Condanna parte resistente alla refusione in favore di parte ricorrente delle spese CP_1
di procedura che liquida in € 2.400 per competenze, oltre rimborso forfettario al 15%,
Iva e Cpa come per legge, con distrazione a favore del difensore che si è dichiarato antistatario.
Verbania, 26.2.2025
Il Giudice del lavoro Claudio Michelucci