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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 1824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1824 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
Giuseppe DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
Francesca SICILIA - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1517 dell'anno 2021, vertente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Pietro Troianiello;
Appellante
e
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_1 pro tempore, corrente in Caserta, alla Via J. M. Escrivà n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Annarosaria Cecere;
Appellato nonché
(C.F. Controparte_2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_2 difesa nel giudizio di primo grado dall'Avv. Luigi Adinolfi;
Appellato contumace pagina 1 di 15 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2296/2020 del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. in data 7.10.2020 (non notificata), all'esito del giudizio avente R.G. n. 9265/2018, in materia di rapporti condominiali.
Conclusioni: come da note c.d. di trattazione scritta, depositate per l'udienza del
21.1.2025 ex art. 127-ter c.p.c., dalla difesa di parte appellata in data 7.1.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 9.1.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. Giudizio di primo grado
Con atto di citazione notificato in data 9.11.2018, il , Controparte_1 corrente in Caserta, alla Via J. M. Escrivà n. 2, in persona dell'amministratore p.t.
Dott. , conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Santa Maria Parte_2
C.V., assumendo di aver conosciuto della volontà di quest'ultimo, Parte_1 nella sua qualità di proprietario di un'unità immobiliare sita al piano terra dell'edificio condominiale, di concludere un contratto di locazione con un soggetto interessato all'esercizio dell'attività di gommista. Ebbene, siffatta ipotesi avrebbe potuto comportare l'insorgere di un grave pregiudizio all'estetica e al decoro dell'edificio condominiale, oltre che il grave turbamento alla tranquillità ed alla sicurezza degli inquilini tutti, ragioni in forza delle quali il deducente Condominio si era determinato a chiedere all'adito Tribunale l'inibizione e/o la condanna alla cessazione dell'esercizio dell'attività di “gommista”, “officina meccanica”,
“autoriparazione”, previa verifica della contrarietà di detta attività alla normativa urbanistica locale vigente, oltre che alle previsioni del regolamento condominiale.
Si costituiva in giudizio , deducendo: 1) di aver effettivamente Parte_1 concesso in locazione commerciale, con contrattato sottoscritto in data 20.9.2018, alla “ , di , l'unità immobiliare Controparte_2 Controparte_2 di sua proprietà sita al pian terreno dell'edificio condominiale;
2) di aver appreso, all'esito della notifica dell'atto di citazione introduttivo del corrente giudizio, datata al 9.11.2018, che il Condominio attore, con delibera del 18.12.2018, aveva modificato il regolamento condominiale di natura contrattuale, deliberando, nell'asserita assenza delle prescritte maggioranze, che le attività commerciali di pagina 2 di 15 autoriparazione, meccatronica, carrozzeria, elettrauto, gommista ed affini, non avrebbero più potuto essere esercitate nei locali commerciali del citato condominio
(delibera, poi, impugnata dallo stesso innanzi al Tribunale di Santa Parte_1
Maria C.V., nel procedimento avente R.G. n. 627/2019, e, infine revocata dall'assemblea dei condomini in data 23.05.2019). Concludeva, quindi, chiedendo dichiararsi, in rito, l'improcedibilità della domanda attorea – dati sia il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria (ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis D. Lgs n. 28 del 4.3.2020), sia l'introduzione errata, con citazione piuttosto che con ricorso, del procedimento (trattandosi di un'azione di danno temuto ex art. 1172
c.c., in relazione alla quale, peraltro, assumeva mancanti i presupposti di legge del fumus del periculum); nel merito, poi, instava per l'integrale rigetto delle domande attoree, data la totale infondatezza in fatto e in diritto delle stesse. Infine, chiedeva autorizzarsi la chiamata in causa della “ , di Controparte_2
, per la comunanza di causa e comunque ai fini della manleva Controparte_2 rispetto alle asserite poste di danno avanzate dal Condominio attore.
Autorizzata la chiamata in causa del terzo, in data 19.3.2019 si costituiva la “
[...]
, di , aderendo alle eccezioni e alle Controparte_2 Controparte_2 deduzioni formulate da , anche quanto all'improcedibilità per il Parte_1 mancato esperimento della mediazione obbligatoria, chiedendo il rigetto della domanda principale, nonché della pretesa manleva dedotta dallo stesso . Pt_1
All'udienza del 27.12.2020, su richiesta delle parti, il Giudice assegnava il termine di
15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviava all'udienza del
3.7.2020 (udienza poi rinviata d'ufficio al 9.7.2020).
In data 8.1.2020 parte attrice provvedeva a depositare presso l'istituto di mediazione
“Concilianet”, con sede in Caserta, domanda di mediazione protocollata al n. 1/2020.
Il primo incontro veniva fissato prima al 22.1.2020, poi rinviato, su istanza del
, al 31.1.2020. In tale sede, l'amministratore del Condominio attore, Dott. Pt_1
, dichiarava di non essere munito dei poteri che l'assemblea Parte_2 condominiale avrebbe dovuto conferirgli quanto alla partecipazione alla procedura di mediazione e, pertanto, chiedeva un nuovo rinvio. L'incontro veniva rinviato prima al
27.3.2020 e poi al 10.6.2020, attesa l'emergenza Covid-19. In data 8.6.2020, parte attrice chiedeva ulteriore rinvio, al fine di convocare l'assemblea condominiale in pagina 3 di 15 vista della deliberazione in ordine ai surriferiti poteri di mediazione. L'incontro veniva rinviato al 1.7.2020. In tale data, l'amministratore condominiale rappresentava nuovamente di essere sprovvisto dei poteri per partecipare alla mediazione, chiedendo un ulteriore rinvio. Respinta tale richiesta, l'incontro di mediazione veniva dichiarato concluso con esito negativo, stante la perdurante
“assenza della parte istante”.
In ragione di ciò, il Tribunale adito, ritenendo congruo il tempo concesso alla parte attrice per convocare l'assemblea al fine di munirsi dell'autorizzazione assembleare alla mediazione, rigettava l'istanza del attore di un nuovo rinvio. Quindi, CP_1 ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 17.9.2020, rinviata poi al 7.10.2020, per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
All'esito dell'udienza ex art 281 sexies c.p.c. il Giudice pronunziava la sentenza n.
2296/2020, qui gravata, con la quale, rilevata la “mancanza della condizione di possibilità della parte istante a procedere nella mediazione” che “comporta di conseguenza che non si è verificata la condizione di procedibilità della domanda”, ed accertata la sussistenza dei presupposti per compensare interamente le spese di lite fra le parti, in “considerazione della decisione in rito e della novità delle questioni poste a base di essa”, così definitivamente statuiva: “a) dichiara improcedibile la domanda;
b) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti in causa”.
B. Giudizio d'appello.
Con atto di citazione notificato in data 1.4.2021, ha proposto Parte_1 appello avverso la testé menzionata sentenza n. 2296/2020 del Tribunale di S.
Maria Capua Vetere, articolando all'uopo un unico ampio motivo di gravame. Con lo stesso, l'appellato ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. da parte del Giudice del primo grado per aver egli erroneamente disposto la compensazione delle spese del primo giudizio. Alla luce, infatti, delle evidenze processuali emerse, oltre che del ragionamento logico-giuridico alla base della decisione di prime cure, risulterebbe pacifico, a detta dell'appellante, “che nel caso di specie non possono dirsi integrati i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c. (così come modificato dalla L. 69 del 2009) per disporre la compensazione delle spese di lite per il primo grado di giudizio, con conseguente diritto dell'odierno appellante alla riforma parziale (ed in tal senso) della sentenza”. Peraltro, il presupposto della novità della pagina 4 di 15 questione, pure addotto dal Giudice di prime cure, quale grave ed eccezionale ragione tale da giustificare una pronuncia di compensazione delle spese di lite, neppure parrebbe potersi configurare nel caso di specie, al pari di quegli elementi che potrebbero “far ritenere la questione affrontata come nuova e tale da giustificare siffatto provvedimento sul governo delle spese”.
Il comportamento colpevole dell'amministratore e dunque del condominio opposto nel caso de quo emergerebbe inequivoco, secondo il gravante, dal fatto che lo stesso:
1) azionava il procedimento di mediazione senza alcun mandato specifico da parte dell'assemblea dei condomini;
2) ben avrebbe potuto convocare la detta assemblea in tempo utile, almeno per il primo incontro di mediazione, atteso che l'udienza di rinvio delle parti alla procedura conciliativa era stata trattata in data 27.12.2019, mentre il primo incontro di conciliazione si era svolto in data 31.1.2020; 3) nel secondo arco temporale di oltre trenta giorni, intercorrenti dal 31.1.2020 al
9.3.2020, l'amministratore neppure si attivava tempestivamente nel convocare l'assemblea al fine di munirsi dei citati poteri;
4) infine, all'incontro del 1.7.2020, all'esito cioè dell'ennesimo rinvio, l'amministratore ancora una volta rappresentava di essere sprovvisto dei poteri per partecipare alla conciliazione.
Parte appellante, dunque, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) condannare il solo in persona dell'amministratore p.t. con sede alla Via J. M. Controparte_1
Escrivà n.2, 81100 - Caserta (Ce), C.F. n. , al pagamento delle spese e P.IVA_1 competenze professionali del primo grado di giudizio in favore dell'odierno appellante, oltre al rimborso spese generali, Iva. e Cpa come per legge con attribuzione in favore dell'avv. Pietro Troianiello che se ne dichiara antistatario;
2) condannare il solo
in persona dell'amministratore p.t. con sede alla Via J. M. Controparte_1
Escrivà n.2, 81100 - Caserta (Ce), C.F. n. , al pagamento delle spese e P.IVA_1 competenze professionali per il grado d'appello sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore avv. Pietro Troianiello che se ne dichiara antistatario”.
Costituitosi in giudizio il , corrente in Caserta alla Via J. M. Controparte_1
Escrivà n. 2, con comparsa di costituzione nel presente giudizio, ha chiesto preliminarmente dichiararsi l'inammissibilità dell'odierno gravame per violazione del novellato art. 342 c.p.c., nn. 1 e 2, oltre che degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c.; e nel pagina 5 di 15 merito rigettarsi integralmente l'appello, perché asseritamente infondato in fatto ed in diritto.
Con note di trattazione scritta, depositate per l'udienza del 21.1.2025, ex art. 127-ter
c.p.c., dalla difesa di parte appellata in data 7.1.2025 e dalla difesa di parte appellante in data 9.1.2025, le parti, rifacendosi ai rispettivi scritti difensivi, hanno chiesto l'assegnazione della causa in decisione.
Infine, con ordinanza del 22.1.2025 (comunicata ritualmente alle parti dalla cancelleria in data 23.1.2025), la causa è stata riservata in decisione, con la concessione alle parti, dei termini ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
C. Esame dei motivi di appello
Preliminarmente va dichiarata la contumacia di “ Controparte_2
, che sebbene ritualmente evocata in giudizio, non ha inteso Controparte_2 costituirsi.
In via ancora preliminare, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta dal nella propria comparsa di Controparte_1 costituzione e risposta ai sensi dell'art. 342 c.p.c..
Il primo comma dell'art. 342 cpc, nella lettera ratione temporis applicabile – cioè, quella introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. 0 a) del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella l. 7 agosto 2012, n. 134 – recita: “l'appello su propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare
e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuto dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge
e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. La Corte di legittimità ha chiarito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
pagina 6 di 15 ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (così Cass. ord. 13535/2018) e che “non può considerarsi aspecifico e deve, quindi, essere dichiarato ammissibile, il motivo d'appello che esponga il punto sottoposto a riesame, in fatto ed in diritto, in modo tale che il giudice sia messo in condizione (senza necessità di esplorare, in assenza di parametri di riferimento, le vicende processuali) di cogliere natura, portata e senso della critica, non occorrendo, tuttavia, che l'appellante alleghi e, tantomeno, riporti analiticamente le emergenze di causa rilevanti, le quali risultino investite ed evocate non equivocamente dalla censura, diversamente da quel che è previsto per l'impugnazione a critica vincolata”
(così Cass. ord. 7675/2019). Nella specie, parte appellante ha individuato le parti della sentenza di prime cure fatte oggetto di specifica censura ed ha argomento le critiche sollevate. Pertanto, deve ritenersi che l'impugnazione rispetti i criteri di forma e sostanza richiesti dall'art. 342 c.p.c..
Ancora in via preliminare, quanto alla dedotta inammissibilità del gravame ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. (concernente l'inammissibilità del gravame per mancanza di probabilità di accoglimento), va detto che la facoltà per il giudice d'appello di rendere l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. deve essere esercitata all'udienza di cui all'art. 350
c.p.c. prima di procedere alla trattazione, sicché tale facoltà è preclusa – come nel caso di specie – ove siano stati svolti gli adempimenti di cui al comma 2 del medesimo art. 350 (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 14696 del 19/07/2016; Sez. L, n.
10409 del 01/06/2020). Del resto, la scelta del giudice d'appello di definire il giudizio prendendo in esame il merito della pretesa azionata (sia con il rigetto che con l'accoglimento) non può dirsi proceduralmente viziata sul presupposto che si sarebbe dovuta affermare l'inammissibilità per assenza di ragionevole probabilità di accoglimento;
pertanto, ove il giudice non ritenga di assumere la decisione ai sensi dell'art. 348-ter, comma 1, c.p.c., la questione di inammissibilità resta assorbita dalla sentenza che definisce l'appello, che è l'unico provvedimento impugnabile, ma per vizi suoi propri, “in procedendo” o “in iudicando”, e non per il solo fatto del non pagina 7 di 15 esservi stata decisione nelle forme semplificate (cfr. Cass. Civ., Sez. 6 – L, Ord. N.
37272 del 29/11/2021).
L'appello proposto da è fondato in base alle ragioni di seguito Parte_1 esposte.
Passando, dunque, al merito dell'unico motivo di gravame articolato, in esso, come già osservato, l'appellante ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell'art. 92
c.p.c., in relazione alla disposta compensazione delle spese processuali. In particolare, essendosi il Tribunale limitato a giustificare la disposta compensazione
“in considerazione della decisione in rito e della novità delle questioni”, ha di fatto impedito “il controllo sulla congruità delle ragioni poste […] a fondamento della decisione”. Ebbene, il riferimento alla decisione in rito, di per sé è inidonea “a legittimare l'esercizio del potere di compensazione trattandosi di un'evenienza ordinaria nell'ambito del processo”. Quanto, invece, al presupposto della novità della questione, del pari, la decisione qui gravata appare priva “di qualsivoglia indicazione in riferimento a quale questione giuridica (o di fatto) rispetto alla quale si sarebbe integrata la fattispecie della novità o di rilevanti modifiche o oscillazioni giurisprudenziali di sorta”.
Ebbene, come noto, l'art. 5 co. 1 dlg 28/2010 statuisce: “Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.”
In particolare, ai sensi dell'art. 5, co. 4, lett. b), d.lgs. n. 28/2010, le disposizioni dei commi 1 bis e 2 (obbligatorietà della mediazione e sanzione della improcedibilità del giudizio) non si applicano "b) nei procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento del rito di cui all'art. 667 c.p.c.".
Dunque, nel caso di specie, la proposizione della domanda introduttiva del primo grado avrebbe dovuto essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione da parte di colui che aveva effettivamente dato inizio all'azione de qua,
pagina 8 di 15 cioè da parte del , nella persona del suo amministratore, Controparte_1
Dott. , che invece non risulta essersi diligentemente e proficuamente Parte_2 operato a tal fine.
Ed invero, l'odierno appellante, già all'atto della costituzione in primo grado, aveva eccepito, “in via assorbente, l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5, c.1 bis D.lgs n.28 del
4.3.2020”, eccezione alla quale si era poi associata anche la difesa della “
[...]
, terzo chiamato in causa. Controparte_2
Deve, inoltre, osservarsi che all'udienza del 27.12.2020, le parti hanno insistito nell'eccezione di improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della mediazione obbligatoria;
il Giudice di prime cure ha assegnato alle parti il termine di
15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione e rinviato, per la verifica, all'udienza del 3.7.2020 (udienza poi rinviata d'ufficio al 9.07.2020). Così, in data 8.1.2020 parte attrice ha provveduto a depositare domanda di mediazione. Il primo incontro, fissato prima al 22.1.2020, è stato poi rinviato al 31.1.2020. Già in tale data, l'amministratore del ha dichiarato di non Parte_3 essere munito dei poteri conferiti dall'assemblea condominiale quanto alla procedura di mediazione e, pertanto, ha chiesto rinvio della procedura. L'incontro è stato, dunque, rinviato prima al 27.3.2020 e poi, ai sensi dell'articolo 71 quater, comma 4 disp. att. c.c. al 10.6.2020, attesa l'emergenza Covid-19. In data 8.6.2020, a due giorni dall'incontro fissato e dopo oltre 20 giorni dalla revoca delle misure di contenimento imposte dalla prima fase dell'emergenza, parte attrice ha chiesto un ulteriore rinvio, sempre al fine di convocare l'assemblea condominiale in vista del conferimento di detti poteri. L'incontro è stato così rinviato al 1.7.2020, nell'ambito della cd. “fase 2” della gestione dell'emergenza disciplinata dal D.L. n. 33/20 del 16 maggio 2020. In detta sede il Dott. quale amministratore del condominio Parte_2 appellato, ancora una volta, ha rappresentato di essere sprovvisto dei poteri per partecipare alla conciliazione e pertanto, ha chiesto ulteriore rinvio. Il mediatore, pertanto, ha dichiarato chiusa la procedura con esito negativo per la impossibilità a procedervi, stante la mancanza del deliberato assembleare e, dunque, per “assenza della parte istante”. Parte attrice ha chiesto, dunque, al primo Giudice un nuovo rinvio per consentire all'amministratore di condominio di poter convocare pagina 9 di 15 l'assemblea e munirsi della prescritta autorizzazione assembleare. Ma il Tribunale, ritenendo congruo il tempo concesso per convocare l'assemblea e per munirsi dell'autorizzazione assembleare, ha rigettato l'istanza del attore e CP_1 rinviato all'udienza del 17.9.2020, per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. pronunziando all'esito la sentenza gravata.
Da quanto sin qui osservato, appare agevole concludere nel senso di un comportamento poco diligente da parte dell'amministratore, quanto alla convocazione dell'assemblea ai fini del conferimento dei poteri di conciliazione, come tale fondante la pronuncia in rito di improcedibilità della domanda attorea.
Quanto esposto avrebbe dovuto comportare una condanna alle spese di lite della sola parte attrice, in linea con quanto fin qui osservato, una condanna cioè della parte responsabile della pronuncia in rito, diversamente da quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure che invece ha compensato integralmente le spese di lite.
Orbene, in materia di compensazione delle spese di lite, fuori dalle ipotesi di soccombenza reciproca, la riforma dell'art. 92, comma 2 c.p.c., introdotta dalla legge n. 162 del 10 novembre 2014 (di conversione, con modificazioni, del d.l. n. 132 del 12 settembre 2014), abbandonata l'idea di affidare a clausole generali l'individuazione dei motivi di compensazione, ne individua tassativamente due soli, ossia la «assoluta novità della questione trattata o [il] mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Ne consegue la necessità di una giustificazione puntuale che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le ragioni, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (v., tra tante, Cass. 05/07/2017, n.
16473; 14/07/2016, n. 14411).
Ebbene, nel caso di specie la giustificazione offerta dal giudice a quo – “In considerazione della decisione in rito e della novità delle questioni poste a base di essa, sussiste il presupposto per compensare interamente le spese di lite fra le parti” –
pagina 10 di 15 non risponde pienamente a detti requisiti e, dunque, non si sottrae alla fondata censura svolta dall'appellante. In particolare, esclusa a monte attesa la pronunzia in rito, la ricorrenza di un'ipotesi di soccombenza reciproca che ricorre di regola allorquando sia l'attore che il convenuto abbiano ottenuto una soddisfazione solo parziale delle posizioni fatte valere in giudizio, la motivazione addotta dal Giudice di prime cure appare criticabile sotto un duplice profilo: 1) sia per il riferimento alla
“decisione in rito”, dovendosi escludere, per indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, che le ipotesi oggetto dell'art. 92, comma 2, c.p.c. contemplino anche la natura “in rito” della pronuncia emessa al fine di consentire di per sé al giudice di compensare le spese processuali (cfr. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – L, ordinanza n. 18348/20 depositata il 4 settembre); 2) sia per il riferimento alla
“novità delle questioni poste a base” della decisione, cui pure fa riferimento l'art. 92 comma 2 c.p.c., che pure non ricorre nell'ipotesi in esame non essendo ravvisabile alcuna novità della decisione solo in rito non avendo, peraltro, il Giudice mai fatto menzione di alcuna specifica situazione connotata da tale assoluta eccezionalità.
Deve escludersi, dunque, l'idoneità a configurare le "gravi ed eccezionali ragioni", ex art. 92, comma 2, c.p.c., delle giustificazioni che facciano riferimento alla peculiarità del caso concreto ed alla oggettiva difficoltà di valutazione in fatto ed in diritto.
La formula utilizzata, per la sua genericità, non è, invero, idonea ad esprimere alcun profilo di eccezionalità e gravità delle ragioni che giustificano la compensazione delle spese di lite e neppure dà contezza, con specifico richiamo agli elementi fattuali e giuridici della concreta vicenda processuale, dei motivi per cui la valutazione in fatto ed in diritto di una determinata fattispecie, che costituisce il nucleo dell'esercizio della funzione giurisdizionale, presenti, nel caso concreto, anomali elementi di difficoltà e complessità, sotto il profilo della ricostruzione fattuale o dell'interpretazione della disciplina di riferimento, tali da giustificare la deroga ai fondamentale criterio della soccombenza (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, 22/10/2019, n.
26956; cfr. anche Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 13/07/2023, n. 20012).
In base alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, infatti, la compensazione delle spese di lite deve dirsi ragionevolmente disposta solo ove ricorra soccombenza reciproca e in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, o in ipotesi di pagina 11 di 15 sopravvenienze relative al quadro di riferimento della controversia, che presentino la stessa gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92 c.p.c., comma 2; quindi, eventualmente, anche l'oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l'oscillante soluzione a esse data in giurisprudenza (Cass. civ., Sez. II, Ord., 23/11/2023, n. 32547; Sez. VI - 2, Ord., 11/03/2022, n. 7992).
Tutte situazioni, queste, non ricorrenti nel caso di specie.
Al riguardo, deve osservarsi, che sebbene l'emergenza pandemica da Covid-19, ha indubbiamente concorso a determinare, a partire dal marzo del 2020, una situazione di allarme sanitario diffuso, giustificante le innumerevoli disposizioni securitarie adottate a partire dallo stesso mese di marzo 2020, implicanti tra le altre cose importanti restrizioni quanto a possibili assembramenti di qualsiasi natura
(quini, anche riguardo alle possibili riunioni condominiali), tuttavia, può ritenersi che: 1) il condominio attore in primo grado avrebbe dovuto attivarsi in vista della mediazione già prima della proposizione della domanda introduttiva del primo grado;
2) come osservato nell'ordinanza a firma del primo Giudice, datata al 11.7.2020,
l'articolo 1, comma 10 del D.L. n. 33/20, poi convertito dalla legge n. 74/20, stabiliva espressamente, dopo il 18 maggio 2020, data che metteva fine alla prima fase del lockdown, che le riunioni di qualsiasi natura si potessero tenere,
“garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”;
3) nessun elemento probatorio utile il attore ha allegato a riprova del CP_1 fatto di aver provveduto – negli intervalli compresi: a) tra il 27.12.2019, data nella quale il primo Giudice assegnava il termine per procedere al tentativo di mediazione,
e il 31.1.2020, data fissata per il primo incontro dinanzi al competente organismo;
b) tra il 18.5.2020, data della fine della “fase 1” del lockdown e il 1.7.2020, data programmata per il secondo incontro – almeno a convocare, se non a svolgere, ritualmente l'assemblea per il conferimento dei poteri necessari a conciliare.
Deve ancora aggiungersi che in base a quanto previsto dall'articolo 71-quater, comma 3, disp. att. c.c., nel testo vigente prima della “Riforma Cartabia”,
l'amministratore condominiale poteva partecipare alla procedura di mediazione obbligatoria solo dopo essere stato autorizzato con delibera assembleare assunta con le maggioranze di cui all'art. 1136 comma 2 c.p.c.. cosa non avvenuta nel caso in esame e che quanto alla dedotta impossibilità di convocare utilmente l'assemblea pagina 12 di 15 per la prescritta autorizzazione, il condominio appellato che pure riferisce della difficoltà a reperire locali che consentissero di tenere l'assemblea osservando le distanze minime di sicurezza tra i condomini convocati ben avrebbe potuto valutare un modalità di partecipazione online degli stessi condomini, tramite cioè piattaforme digitali in grado non solo di permettere la partecipazione da remoto.
Pertanto, considerato il sopra citato 5 co. 1 dlg 28/2010 e rilevato che nel caso di specie, la proposizione della domanda doveva essere preceduta obbligatoriamente dal tentativo di mediazione da parte di colui che aveva effettivamente operato la spinta propulsiva della causa e cioè , deve ritenersi la Controparte_1 pronuncia di improcedibilità in primo grado sia ricollegabile al solo comportamento del appellato. CP_1
L'appello proposto da è, dunque, fondato con riferimento alla Parte_1 mancata condanna, da parte del primo giudice, dell'attore in primo grado/odierno appellato al pagamento delle spese e dei compensi.
Alla luce di quanto detto, pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va riformata la sentenza impugnata con riferimento alla regolamentazione delle spese di lite.
D. Le spese processuali
L'accoglimento dell'appello proposto da comporta la condanna Parte_1 dell'appellato al pagamento delle spese di lite del primo e del secondo CP_1 grado di giudizio, in favore della parte appellante, in virtù del principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c.
Non è superfluo precisare, al riguardo, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336
c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n.
19989).
In particolare, i compensi professionali spettanti a parte appellata vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate pagina 13 di 15 le questioni giuridiche e di fatto trattate e l'esito del giudizio, in base ai parametri tra i minimi e i medi per tutte le fasi (cfr. Cass. civ., Sez. 6 - 2, Ord. n. 34575 del
16/11/2021; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 29/09/2022, n. 28325), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022, essendo l'attività difensiva nell'interesse dell'appellata stata ultimata successivamente all'entrata in vigore del detto decreto) per i giudizi innanzi alla Corte d'Appello (tab. n.12), con riferimento allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 in base al valore della controversia.
Deve essere disposta, ex art. 93 c.p.c., la distrazione delle spese processuale in favore del procuratore dell'appellante dichiaratosi antistatario in primo e in secondo grado.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto da nei confronti del Parte_1
corrente in Caserta, alla Via J. M. Escrivà n. 2, Controparte_1 avverso la sentenza n. 2296/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa ai sensi dell'articolo 281 sexies c.p.c. in data 7.10.2020 (non notificata), all'esito del giudizio avente R.G. n. 9265/2018, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) Dichiara la contumacia di “ Controparte_2 Controparte_2
[...]
2) Accoglie l'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
2296/2020 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, emessa ai sensi dell'articolo
281 sexies c.p.c. in data 7.10.2020 e per l'effetto, in riforma parziale della detta sentenza;
3) Dichiara tenuto e condanna il , corrente in Caserta, Controparte_1 alla Via J. M. Escrivà n. 2, al pagamento, in favore di , dei Parte_1 compensi professionali del primo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro 3.000,00, e del secondo grado di giudizio, liquidati complessivamente in euro
4.000,00, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15%
pagina 14 di 15 dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Napoli, 10.4.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Sicilia dr. Giuseppe De Tullio
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