Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 23/06/2025, n. 1994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1994 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 01994/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00210/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di TA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 210 del 2025, proposto da IN AZ RA Grisiglione, rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Navarra, con domicilio come da PEC da registri di Giustizia;
contro
il Ministero della salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di TA, con domicilio come da PEC da registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di TA del 5 maggio 2017, n. 2117, integrata – a seguito di istanza di correzione di errore materiale con riferimento alla distrazione delle spese processuali in favore del difensore – con provvedimento del Tribunale di TA del 25 giugno 2019, n. cron. 4200.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della salute;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 il dott. Diego Spampinato e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso notificato il 3 febbraio 2025, e depositato il giorno 4 febbraio 2025, parte ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con cui l’Amministrazione – fra l’altro – è stata condannata al pagamento delle spese legali in favore della ricorrente, difensore distrattario nel giudizio di fronte al Giudice ordinario;
- il Ministero intimato si è costituito il 12 febbraio 2025 con comparsa di mera forma;
- con nota depositata il 24 aprile 2025, e corredata da documentazione, il Ministero resistente ha affermato di aver dato adempimento alla sentenza, chiedendo la compensazione delle spese di lite;
- dalla documentazione allegata alla citata nota depositata il 24 aprile 2024 si evince che le operazioni procedurali effettuate dal Ministero per adempiere alla sentenza in epigrafe sono state effettuate nel mese di marzo 2025 (ivi compresa l’interrogazione n. 202500000877275 – doc. 3 allegato alla nota – che risulta inserita a sistema il 3 marzo 2025), successivamente alla proposizione del presente ricorso;
- con memoria depositata in data 15 maggio 2025 parte ricorrente ha affermato che «…L’intervenuta cessazione della materia del contendere non esenta il giudice dal provvedere sulle spese del giudizio in base al principio della soccombenza virtuale…» ;
- nel corso dell’udienza camerale del 19 giugno 2025, parte ricorrente ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, insistendo per le spese di questo giudizio, mentre la difesa erariale ha insistito per la compensazione delle spese;
Ritenuto che:
- sull’accordo delle parti, debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere;
- le spese di lite del presente giudizio, essendo stato dato adempimento alla sentenza in epigrafe successivamente alla proposizione del presente ricorso, debbano seguire il criterio della soccombenza virtuale, venendo liquidate in dispositivo tenendo conto dell’assenza di questioni di diritto e della limitata attività defensionale esplicata dalla difesa di parte ricorrente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di TA (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: a) dichiara cessata la materia del contendere; b) condanna il Ministero resistente al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, che liquida, in via equitativa, in euro 1.200,00 (milleduecento/00), oltre accessori, nonché alla rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in TA nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giuseppa Leggio, Presidente
Diego Spampinato, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Diego Spampinato | Giuseppa Leggio |
IL SEGRETARIO