CASS
Sentenza 30 marzo 2023
Sentenza 30 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/03/2023, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 35186/2019 R.G. proposto da RICAM S.p.a., in persona del suo legale rappresentante p.t., con domicilio eletto in Roma, via Ofanto n. 18, presso lo studio dell’avvocato IO Esposito, rappresentata e difesa dall’avvocato IO BO;
– ricorrente – contro Comune di Marcianise, in persona del Commissario prefettizio p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avvocato Maurizia Venezia, rappresentato e difeso dall’avvocato IA de UD;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 3308/2019, depositata il 15 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Tarsu Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8999 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 3308/2019, depositata il 15 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da RICAM S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente per l’anno 2016. Nel rigettare il gravame, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo rilevando, in sintesi, che l’impugnazione involgeva l’estratto di ruolo epperò risultava che la cartella di pagamento, quale atto presupposto, era stata regolarmente notificata. 2. - RICAM S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Marcianise resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione 3 dell’art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto che il giudice del gravame, - erroneamente interpretando la domanda introduttiva del giudizio che era stata proposta nei confronti di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della Tari dovuta per l’anno 2016, - aveva dichiarato l’inammissibilità di una domanda, - quella in tesi spiegata avverso l’estratto di ruolo, - che non era stata proposta, così pronunciando extra petita partium e con motivazione correlata a fattispecie (l’estratto di ruolo) che non veniva affatto in considerazione. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, c. 1, lett. d), e 21, c. 1, la ricorrente riproponendo le questioni dedotte col primo motivo di ricorso sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso il ruolo e la cartella di pagamento (art. 19) e della stessa tempestività di un ricorso proposto nel termine di legge (art. 21, c. 1, cit.). 2. - La ricorrente svolge, quindi, l’eccezione di giudicato esterno, - sopravvenuto alla gravata pronuncia e correlato alla sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 4558/04/18, del 25 ottobre 2018), - ai fini della decisione della causa nel merito, deducendo che il giudicato, - formatosi tra le stesse parti del rapporto tributario, sia pur per diversa annualità d’imposta, ed in relazione al medesimo presupposto impositivo, qual connotato da una identica disciplina di tariffa, - ha avuto ad oggetto (proprio) la disciplina tariffaria applicabile in relazione all’unità immobiliare tassata, avendo la Commissione tributaria provinciale di Caserta statuito che erroneamente l’Ente impositore aveva applicato la voce di tariffa relativa a «negozi di abbigliamento e di altri beni durevoli con vendita diretta al pubblico» laddove «dalla documentazione in atti prodotta da 4 parte ricorrente si evince che per l'attività svolta dalla ricorrente andava applicata la tariffa di euro 2,11/mq prevista per magazzini e depositi senza vendita diretta e non quella relativa a negozi di abbigliamento come invece applicata dal Comune di Marcianise.». 3. – In via pregiudiziale va rilevato che non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso che compiutamente espone i fatti di causa rilevanti e che articola censure connotate da specificità e concludenza. 4. – I due motivi di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, - sono fondati e vanno accolti. Il giudice del gravame, difatti, ha erroneamente interpretato la domanda, - e conseguentemente ricostruito l’oggetto del giudizio, - rilevando una (insussistente) inammissibilità del ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo quando la parte, - destinataria della cartella di pagamento che esponeva l’iscrizione a ruolo della TARI dovuta per l’anno 2016, - aveva, per l’appunto, impugnato (proprio) la cartella di pagamento che costituiva (anche) l’unico atto impositivo emesso dal Comune di Marcianise;
conclusione, questa, cui era del resto già pervenuto il giudice di prime cure che, per l’appunto, aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità rilevando che non risultava «dalla cartella impugnata, alcun atto prodromico alla stessa (peraltro non allegato dal Comune).». Né, del resto, la rilevata inammissibilità poteva correlarsi ad una (supposta) rituale notifica della cartella di pagamento atteso che (ancora una volta) proprio la cartella si identificava con l’atto impugnato e, - com’è indiscusso tra le parti, - il ricorso introduttivo del giudizio era stato (tempestivamente) proposto (con atto notificato il 23/27 dicembre 2016) a fronte della notifica (in data 24 ottobre 2016) della cartella. 5. – Va, per converso, disattesa l’eccezione di giudicato esterno. 5 5.1 - La l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 651, dispone che «Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»; e, il successivo comma 682, demanda al regolamento comunale la determinazione dei criteri tariffari e la stessa classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
Il d.p.r. n. 158 del 1999, cit., - nel disciplinare i criteri di tariffa con riferimento alla quota fissa ed alla quota variabile (art. 3), - a sua volta prevede che: - «La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani» (art. 2, c. 2); - «A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.» (art. 4, c. 3); - «1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta 6 congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.» (art. 6). In definitiva, la tariffa può variare, di anno in anno, non solo in relazione ai costi da coprire ma anche con riferimento alla stessa categoria di utenza per la cui determinazione rilevano tanto la potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, - ovvero la produzione annua di rifiuti ritenuta congrua (qualora non attuati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze;
art. 6, cit.), - quanto la zonizzazione del territorio comunale (art. 4, cit.). 5.2 - La Corte ha, peraltro, statuito che ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alle precedenti delibere che non costituiscono, quindi, un presupposto di quelle successive (Cass., 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., 9 novembre 2018, n. 28675; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1979; Cass., 16 giugno 2017, n. 15050); e, in particolare, si è rimarcato, per un verso, che la stessa ripetitività di contenuto delle delibere successive costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, - e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera che (come nella fattispecie in quel caso esaminata) era stata annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all'esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno), - e, per il restante, che la successione delle delibere di tariffa non dà luogo ad una «durevolezza pluriennale dei presupposti fattuali d'imposta relativi ad uno specifico rapporto giuridico tributario» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28675 cui adde Cass., 23 maggio 2019, n. 14039). 6. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo 7 grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte - accoglie i due motivi di ricorso, e rigetta l’eccezione di giudicato esterno;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.
– ricorrente – contro Comune di Marcianise, in persona del Commissario prefettizio p.t., con domicilio eletto in Roma, Corso Trieste n. 61, presso lo studio dell’avvocato Maurizia Venezia, rappresentato e difeso dall’avvocato IA de UD;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 3308/2019, depositata il 15 aprile 2019, della Commissione tributaria regionale della Campania;
Tarsu Tia Tares Accertamento Civile Sent. Sez. 5 Num. 8999 Anno 2023 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: PAOLITTO LIBERATO Data pubblicazione: 30/03/2023 2 udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023, dal Consigliere dott. Liberato Paolitto;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona dell’Avvocato Generale dott.ssa Rita Sanlorenzo, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. – Con sentenza n. 3308/2019, depositata il 15 aprile 2019, la Commissione tributaria regionale della Campania ha rigettato l’appello proposto da RICAM S.p.a. avverso la decisione di prime cure che, a sua volta, aveva disatteso l’impugnazione di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della TARI dovuta dalla contribuente per l’anno 2016. Nel rigettare il gravame, la Commissione tributaria regionale ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso introduttivo rilevando, in sintesi, che l’impugnazione involgeva l’estratto di ruolo epperò risultava che la cartella di pagamento, quale atto presupposto, era stata regolarmente notificata. 2. - RICAM S.p.a. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di due motivi, illustrati con memoria. Il Comune di Marcianise resiste con controricorso. Fissato all’udienza pubblica del 2 febbraio 2023, il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dal d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8-bis, conv. in l. n. 176 del 2020, e dal sopravvenuto d.l. n. 198 del 2022, art. 8, c. 8, conv. in l. n. 14 del 2023, senza l’intervento in presenza del Procuratore Generale, che ha depositato conclusioni scritte, e dei difensori delle parti, che non hanno fatto richiesta di discussione orale. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. – Il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, c. 1, n. 4, cod. proc. civ., espone la denuncia di nullità della gravata sentenza per violazione 3 dell’art. 112 cod. proc. civ., e del d.lgs. n. 546 del 1992, art. 36, c. 2, n. 4, sull’assunto che il giudice del gravame, - erroneamente interpretando la domanda introduttiva del giudizio che era stata proposta nei confronti di una cartella di pagamento emessa dietro iscrizione a ruolo della Tari dovuta per l’anno 2016, - aveva dichiarato l’inammissibilità di una domanda, - quella in tesi spiegata avverso l’estratto di ruolo, - che non era stata proposta, così pronunciando extra petita partium e con motivazione correlata a fattispecie (l’estratto di ruolo) che non veniva affatto in considerazione. Il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, c. 1, nn. 3 e 4, cod. proc. civ., reca la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimento al d.lgs. n. 546 del 1992, artt. 19, c. 1, lett. d), e 21, c. 1, la ricorrente riproponendo le questioni dedotte col primo motivo di ricorso sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso proposto avverso il ruolo e la cartella di pagamento (art. 19) e della stessa tempestività di un ricorso proposto nel termine di legge (art. 21, c. 1, cit.). 2. - La ricorrente svolge, quindi, l’eccezione di giudicato esterno, - sopravvenuto alla gravata pronuncia e correlato alla sentenza resa dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta (n. 4558/04/18, del 25 ottobre 2018), - ai fini della decisione della causa nel merito, deducendo che il giudicato, - formatosi tra le stesse parti del rapporto tributario, sia pur per diversa annualità d’imposta, ed in relazione al medesimo presupposto impositivo, qual connotato da una identica disciplina di tariffa, - ha avuto ad oggetto (proprio) la disciplina tariffaria applicabile in relazione all’unità immobiliare tassata, avendo la Commissione tributaria provinciale di Caserta statuito che erroneamente l’Ente impositore aveva applicato la voce di tariffa relativa a «negozi di abbigliamento e di altri beni durevoli con vendita diretta al pubblico» laddove «dalla documentazione in atti prodotta da 4 parte ricorrente si evince che per l'attività svolta dalla ricorrente andava applicata la tariffa di euro 2,11/mq prevista per magazzini e depositi senza vendita diretta e non quella relativa a negozi di abbigliamento come invece applicata dal Comune di Marcianise.». 3. – In via pregiudiziale va rilevato che non sussiste l’eccepita inammissibilità del ricorso che compiutamente espone i fatti di causa rilevanti e che articola censure connotate da specificità e concludenza. 4. – I due motivi di ricorso, - che vanno congiuntamente trattati in quanto connessi, - sono fondati e vanno accolti. Il giudice del gravame, difatti, ha erroneamente interpretato la domanda, - e conseguentemente ricostruito l’oggetto del giudizio, - rilevando una (insussistente) inammissibilità del ricorso proposto avverso l’estratto di ruolo quando la parte, - destinataria della cartella di pagamento che esponeva l’iscrizione a ruolo della TARI dovuta per l’anno 2016, - aveva, per l’appunto, impugnato (proprio) la cartella di pagamento che costituiva (anche) l’unico atto impositivo emesso dal Comune di Marcianise;
conclusione, questa, cui era del resto già pervenuto il giudice di prime cure che, per l’appunto, aveva disatteso l’eccezione di inammissibilità rilevando che non risultava «dalla cartella impugnata, alcun atto prodromico alla stessa (peraltro non allegato dal Comune).». Né, del resto, la rilevata inammissibilità poteva correlarsi ad una (supposta) rituale notifica della cartella di pagamento atteso che (ancora una volta) proprio la cartella si identificava con l’atto impugnato e, - com’è indiscusso tra le parti, - il ricorso introduttivo del giudizio era stato (tempestivamente) proposto (con atto notificato il 23/27 dicembre 2016) a fronte della notifica (in data 24 ottobre 2016) della cartella. 5. – Va, per converso, disattesa l’eccezione di giudicato esterno. 5 5.1 - La l. n. 147 del 2013, art. 1, c. 651, dispone che «Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.»; e, il successivo comma 682, demanda al regolamento comunale la determinazione dei criteri tariffari e la stessa classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
Il d.p.r. n. 158 del 1999, cit., - nel disciplinare i criteri di tariffa con riferimento alla quota fissa ed alla quota variabile (art. 3), - a sua volta prevede che: - «La tariffa di riferimento a regime deve coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani» (art. 2, c. 2); - «A livello territoriale la tariffa è articolata con riferimento alle caratteristiche delle diverse zone del territorio comunale, ed in particolare alla loro destinazione a livello di pianificazione urbanistica e territoriale, alla densità abitativa, alla frequenza e qualità dei servizi da fornire, secondo modalità stabilite dal comune.» (art. 4, c. 3); - «1. Per le comunità, per le attività commerciali, industriali, professionali e per le attività produttive in genere, la parte fissa della tariffa è attribuita alla singola utenza sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie assoggettabile a tariffa e determinato dal comune nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.3 dell'allegato 1 al presente decreto. 2. Per l'attribuzione della parte variabile della tariffa gli enti locali organizzano e strutturano sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze. Gli enti locali non ancora organizzati applicano un sistema presuntivo, prendendo a riferimento per singola tipologia di attività la produzione annua per mq ritenuta 6 congrua nell'ambito degli intervalli indicati nel punto 4.4 dell'allegato 1.» (art. 6). In definitiva, la tariffa può variare, di anno in anno, non solo in relazione ai costi da coprire ma anche con riferimento alla stessa categoria di utenza per la cui determinazione rilevano tanto la potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività, - ovvero la produzione annua di rifiuti ritenuta congrua (qualora non attuati sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze;
art. 6, cit.), - quanto la zonizzazione del territorio comunale (art. 4, cit.). 5.2 - La Corte ha, peraltro, statuito che ogni deliberazione tariffaria regola la materia in modo autonomo rispetto alle precedenti delibere che non costituiscono, quindi, un presupposto di quelle successive (Cass., 23 maggio 2019, n. 14039; Cass., 9 novembre 2018, n. 28675; Cass., 26 gennaio 2018, n. 1979; Cass., 16 giugno 2017, n. 15050); e, in particolare, si è rimarcato, per un verso, che la stessa ripetitività di contenuto delle delibere successive costituisce espressione di una rinnovata ed autonoma volontà provvedimentale generale di conferma, - e non rappresenta una conseguenza dipendente e necessitata della delibera che (come nella fattispecie in quel caso esaminata) era stata annullata (il che, del resto, è conforme a quanto stabilito dalla legge in ordine all'esigenza che le tariffe Tarsu vengano deliberate dal Comune di anno in anno), - e, per il restante, che la successione delle delibere di tariffa non dà luogo ad una «durevolezza pluriennale dei presupposti fattuali d'imposta relativi ad uno specifico rapporto giuridico tributario» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28675 cui adde Cass., 23 maggio 2019, n. 14039). 6. – L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata in relazione ai motivi accolti e la causa va rinviata, anche per la disciplina delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo 7 grado della Campania che, in diversa composizione, procederà al riesame della controversia attenendosi ai principi di diritto sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte - accoglie i due motivi di ricorso, e rigetta l’eccezione di giudicato esterno;
- cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 febbraio 2023.