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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 02/07/2024, n. 6691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6691 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE R.G. 30172/2022 Verbale dell'udienza del 2/07/2024 Per l'appellante è presente l'avv. Di Mauro. Per il Comune è presente il prat. avv. abilitato Mario Gaglione per delega degli avv.ti Di Fiore e Madonna. Il giudice, letto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni e discutere la causa. I procuratori si riportano ai propri atti ed alle conclusioni ivi rassegnate. Il giudice, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori, pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI NAPOLI V SEZIONE CIVILE In persona del giudice unico dott. Gabriele Montefusco ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa d'appello iscritta al n. 30172 del ruolo generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2022 avente ad oggetto azione di accertamento negativo TRA
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Bruna Di Mauro, domiciliata telematica- mente all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE E c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Giulia Di Fiore e Annalisa Madonna, elett.te domiciliati in CP_1 presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, APPELLATO NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di impugnando la cartella di pa- Controparte_1 CP_1 gamento n. 07120140003604747, relativa a sanzioni per violazioni al C.d.S, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali ad essa presupposti, chiese accertarsi e dichiarar- si l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con annullamento della
[...]
di pagamento e condanna dei convenuti, in solido o alternativamente, al pagamento Pt_2 delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre il benché regolarmente evocato, rimase contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 35276/2022, accolse la domanda, ritenne CP_1 non ritualmente provata la notifica della cartella di pagamento impugnata, dichiarando la nullità della stessa, con condanna dell al pagamento Parte_1 delle spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il Giudice a quo ha errato nel ritenere ammissibile la domanda e nel valutare i documenti prodotti ai fini della prova della notifica della cartella. Si è costituito il chiedendo l'accoglimento dell'appello, mentre la Controparte_1 sig.ra , nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contu- CP_2 mace. L'appello è fondato. In via preliminare, si rileva che la decisione del giudice di pace in merito al difetto di prova della notifica della cartella non appare condivisibile, in quanto la produzione della copia della matrice della relata di notifica, dell'avviso di deposito presso la casa comunale e della raccomandata informativa, la cui notifica è da intendersi regolare benché rifiutata dal destinatario e dalla quale si rileva la data di notifica, sono sufficienti a dimostrare la ritualità dell'adempimento. Ciò detto, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra . CP_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di- cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri- zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione, anche solo per il decorso del termine tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (solitamente come opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, le Sezioni Unite, sul presupposto che la no- vella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie pro- poste anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accer- tamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ra- gione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fer- mo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierna appellata non deduce, e tantomeno prova, che vi sia un concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Ad ogni modo, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (appli- cazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- in riforma della sentenza n. 35276/2022 del giudice di pace di dichiara inam- CP_1 missibile la domanda proposta dalla sig.ra ; Controparte_2
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 2/07/2024 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4
, c.f.: , in persona del Parte_1 P.IVA_1
l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Carmela Bruna Di Mauro, domiciliata telematica- mente all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE E c.f. , in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dagli avv.ti Giulia Di Fiore e Annalisa Madonna, elett.te domiciliati in CP_1 presso la casa comunale sita in Piazza Municipio n.1, al Palazzo S. Giacomo, APPELLATO NONCHE'
Controparte_2
APPELLATA CONTUMACE CONCLUSIONI DELLE PARTI Come da verbale dell'odierna udienza
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE La sig.ra convenne in giudizio l'agente della riscossione e l'ente impositore, CP_2 innanzi al Giudice di Pace di impugnando la cartella di pa- Controparte_1 CP_1 gamento n. 07120140003604747, relativa a sanzioni per violazioni al C.d.S, premettendo di essere venuto a conoscenza dei carichi a seguito di estratto di ruolo. Eccependo la prescrizione del credito per decorso del termine quinquennale, in relazione alla natura del carico, e la decadenza dal diritto alla riscossione, stante l'omessa notifica delle cartelle di pagamento e dei verbali ad essa presupposti, chiese accertarsi e dichiarar- si l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata, con annullamento della
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di pagamento e condanna dei convenuti, in solido o alternativamente, al pagamento Pt_2 delle spese di lite con attribuzione. Si costituì l' , resistendo alla domanda e chiedendone il Parte_1 rigetto, mentre il benché regolarmente evocato, rimase contumace. Controparte_1
Il Giudice di Pace di con la sentenza n. 35276/2022, accolse la domanda, ritenne CP_1 non ritualmente provata la notifica della cartella di pagamento impugnata, dichiarando la nullità della stessa, con condanna dell al pagamento Parte_1 delle spese di lite. L'appellante ha tempestivamente impugnato la decisione, deducendo che il Giudice a quo ha errato nel ritenere ammissibile la domanda e nel valutare i documenti prodotti ai fini della prova della notifica della cartella. Si è costituito il chiedendo l'accoglimento dell'appello, mentre la Controparte_1 sig.ra , nonostante la regolare notifica dell'atto introduttivo, è rimasta contu- CP_2 mace. L'appello è fondato. In via preliminare, si rileva che la decisione del giudice di pace in merito al difetto di prova della notifica della cartella non appare condivisibile, in quanto la produzione della copia della matrice della relata di notifica, dell'avviso di deposito presso la casa comunale e della raccomandata informativa, la cui notifica è da intendersi regolare benché rifiutata dal destinatario e dalla quale si rileva la data di notifica, sono sufficienti a dimostrare la ritualità dell'adempimento. Ciò detto, la domanda trae origine dalla conoscenza degli atti esattoriali per il tramite di estratto di ruolo e, pertanto, va rilevata, in via assorbente, la carenza di interesse ad agire in capo alla sig.ra . CP_2
Invero, premesso che la questione sull'interesse ad agire è stata a lungo dibattuta facendo registrare posizioni contrastanti in giurisprudenza, si osserva che è intervenuto sul tema il legislatore che, con l'art. 3 bis del d.l. 21 ottobre 2021 n. 146, convertito dalla l. 17 di- cembre 2021, n. 215, ha introdotto il comma 4 bis all'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 2 La norma in questione è così formulata: L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscri- zione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o in- fine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione. La disposizione, come detto, è stata inserita quale nuovo capoverso dell'articolo 12, ru- bricato "Formazione e contenuto dei ruoli", del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale a sua vol- ta riguarda specificamente le “Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”. Potrebbe, dunque, ritenersi che le nuove regole valgano solo quando esso abbia ad og- getto tale tipologia di crediti. Sul punto, tuttavia, sono recentemente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassa- zione (v. Cass. S.U., n. 26283/2022, in particolare al par. 13.1) precisando che la norma riguarda in realtà la riscossione di tutte le entrate pubbliche, anche extratributarie. Ciò discende dal combinato disposto degli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 46/1999 per i cre- diti contributivi e previdenziali, dall'art. 27 della L. n. 689/1981 e dall'art. 206 del D.Lgs. n. 285/1992 per le somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la ri- scossione dei quali è espressamente disciplinata con richiamo alle norme dettate per l'e- sazione delle imposte dirette. Pertanto, il comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 deve essere ritenuto una di- sposizione di carattere generale, riguardante tutti i crediti pubblici recuperabili attraverso la procedura di riscossione esattoriale, ivi compresi quelli relativi a sanzioni amministra- tive pecuniarie per violazione del C.d.S. La medesima pronuncia si è altresì soffermata sull'applicabilità della nuova norma ai pro- cedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore. Ebbene, le Sezioni Unite (escludendo la fondatezza dei dubbi di costituzionalità solleva- ti) hanno espressamente affermato che “si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”. Detta disposizione, infatti, individua i casi specifici nei quali, consentendosi l'impugnazione "diretta" del ruolo o della cartella dei quali si as- suma l'omessa o invalida notificazione, è ritenuto sussistente un effettivo interesse ad agire per la tutela immediata dell'attore, a prescindere dalla notificazione di atti impositivi successivi. Essa, pertanto, nel conformare una condizione di ammissibilità dell'azione, individua le ipotesi tassative nella quali è ravvisata. Quest'ultima, come tale, deve sussi- stere al momento della decisione (v. Cass. S.U., n. 26283 cit., par. 17) e può e deve essere
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 3 dimostrata anche nell'ambito dei giudizi in corso. L'accertamento va svolto anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, e ben può l'inesistenza di un interesse ad agire essere rilevata in sede di appello (v. Cass., Sez. II, n. 11284/10; 14177/11). Sebbene la disposizione faccia riferimento all'impugnazione “diretta” del ruolo e della cartella di pagamento “invalidamente notificata” si ritiene che, in realtà, il suo ambito applicativo vada esteso anche alle ipotesi di “impugnazione” (che potremmo definire
“indiretta”) mediante cui si intende contestare la prescrizione, anche solo per il decorso del termine tra la data di presunta notifica della cartella e la data di proposizione della domanda (solitamente come opposizione ex art. 615 c.p.c. od accertamento negativo). A prescindere da questioni “qualificatorie”, le Sezioni Unite, sul presupposto che la no- vella “asseconda non soltanto l'esigenza di contrastare la prassi di azioni giudiziarie pro- poste anche a distanza di tempo assai rilevate dall'emissione delle cartelle .. ma anche quella di prevenire a una riduzione del contenzioso” - pur riferendosi, come detto, all'ipotesi di omessa o invalidità della notificazione della cartella o dell'intimazione (ciò anche perché la controversia nasceva in sede tributaria ove non sussiste l'azione di accer- tamento negativo) -, hanno ricordato (par. 24.1) che nei giudizi non tributari il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per accertare l'insussistenza della pretesa;
può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione; può proporre opposizione agli atti esecutivi quando intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ra- gione di invalidità (derivata) dell'atto successivo. Tali rilievi, che ancorano la reazione del contribuente ad una attività “qualificata” da parte dell'esattore (iscrizione ipotecaria, fer- mo, atto prodromico all'esecuzione), lasciano concludere nel senso che l'accertamento dell'insussistenza della pretesa può essere richiesto soltanto quando vi sia una concreta ragione di pregiudizio. Nella specie, l'odierna appellata non deduce, e tantomeno prova, che vi sia un concreto ed attuale interesse ad agire. Pertanto, l'opposizione risulta inammissibile. Ad ogni modo, ricorrono le condizioni per l'integrale compensazione delle spese di giudizio, stante la novità della questione (appli- cazione del d.l. 126/2021) e del conseguente mutamento di giurisprudenza derivatone.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui in epigrafe:
- in riforma della sentenza n. 35276/2022 del giudice di pace di dichiara inam- CP_1 missibile la domanda proposta dalla sig.ra ; Controparte_2
- compensa per l'intero le spese di lite tra le parti. Così deciso in Napoli, il 2/07/2024 Il giudice dott. Gabriele Montefusco
Il presente provvedimento reca firma digitale del Giudice Pag. 4