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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/09/2025, n. 2456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2456 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 3121/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone delle seguenti Magistrate: dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Irene LUPO- COsigliera dott. Marco DEL VECCHIO- COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3121/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. - P.VA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.VA_1 unico e legale rappresentante, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_2
Borgonovo del Foro di Monza, presso il cui Studio è domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico legale rappresentante CP_1 P.VA_2 pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Brenna del Foro di COtroparte_2
Monza, presso il cui Studio è domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI:
Per “Respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o allegazione - Parte_1
Nel merito: In parziale riforma della sentenza di primo grado ed in forza di tutte le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto di appello, condannare la (C.F. e P.VA ) in persona del legale COtroparte_1 P.VA_2 rappresentante pro-tempore a corrispondere alla la somma di euro 1.819,35 oltre iva pari Parte_1 ad euro 2.219,60 comprensivi di iva ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal 30 novembre 2019 al saldo. - Ancora nel merito: dato atto che in Parte_1 data 9 maggio 2024 in esecuzione della sentenza di primo grado ha pagato a con riserva di COtroparte_1 ripetizione l'importo di euro 31.697,36, condannare (C.F. e P.VA in COtroparte_1 P.VA_2
pagina 1 di 12 persona del legale rappresentante protempore a restituire alla il predetto importo o il diverso Parte_1 importo che sarà ritenuto di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal 9 maggio 2024 al saldo. In via istruttoria: per scrupolo si tengono ferme e si ribadiscono tutte le istanze istruttorie orali formulate in primo grado”, trascritte nelle conclusioni dell'atto di appello.
Per “in accoglimento dell'appello incidentale proposto da a parziale riforma della sentenza CP_1 CP_1 impugnata, dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento in favore della convenuta della Parte_1 ulteriore somma di € 13.697,78 o di quella, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia, oltre ad interessi al tasso di mora e ciò a titolo di risarcimento danni e/o riduzione del corrispettivo per le opere eseguite. in ogni caso, quanto all'appello principale proposto da respingere le domande avversarie tutte in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni Parte_1 di cui al presente atto e confermare sul punto la sentenza di primo grado. CO vittoria di spese, compensi, spese generali, cpa e iva. In via istruttoria si insiste in tutte le richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado,
e, quindi, ammettersi occorrendo prova per interrogatorio formale per testi sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183 c. 6
n. 2 cpc”, limitatamente ai capitoli trascritti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello per ottenere la parziale riforma della sentenza n. Parte_1
CO 360/2024 del Tribunale di Lecco, emessa nella causa d'opposizione di al decreto ingiuntivo n.
289/2020 ottenuto da per la somma di € 31.441,02 oltre interessi e spese Parte_1 legali. Il decreto ingiuntivo ha ad aggetto il pagamento della fattura n.337/2019 del 30.11.2019 emessa da per l'imponibile di € 25.771,33 oltre VA, recante la causale Parte_1
“saldo per lavori eseguiti con mezzi meccanici di formazione piazzale presso vostra sede”.
CO la sentenza appellata il Tribunale di Lecco ha affermato- sulla base della CTU e dell'integrazione di CTU- che il credito residuo dell'opposta per i lavori Parte_1
d'appalto eseguiti ammonta ad € 16.226,55 e, in parziale accoglimento della domanda CO riconvenzionale di , ha stimato in euro 27.476,00 i costi per l'eliminazione dei vizi e quelli per liberare il piazzale;
operata la compensazione, il Tribunale ha statuito che nulla è dovuto da
[...]
CO
e ha condannato quest'ultima a pagare ad la somma di CP_3 Parte_1 euro 11.249,45 oltre Iva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
I- L'appellante ha proposto tre motivi d'impugnazione della sentenza. Col primo motivo Parte_1 ha impugnato la sentenza per l'asserito errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel sottrarre CO l'importo di euro 2.776,00 dal totale per i lavori dovuto da a , mentre sulla base della Parte_1
CTU avrebbe dovuto sottrarre solo € 1.067,20; se non avesse commesso questo errore, il Giudice CO avrebbe accertato un credito di nei confronti di pari ad euro 1.819,35 oltre iva;
Parte_1
l'appellante ha chiesto alla Corte di correggere tale errore. Col secondo motivo d'impugnazione CO
ha affermato che “è pacifico che è stata a collocare le sue attrezzature sul Parte_1 piazzale prima che questo fosse terminato e, precisamente, prima che fosse posato il secondo strato pagina 2 di 12 di catrame (il tappetino d'usura), a suo dire perché aveva desunto che i lavori fossero terminati dal consuntivo che le era stato trasmesso da a settembre 2019 e da altri indici”; l'appellante Parte_1
CO ne ha dedotto che debbano restare in capo a i costi, “derivanti dalla sua decisione fondata su una sua supposizione (peraltro errata)”, necessari per la rimozione ed il successivo ricollocamento delle attrezzature al fine di potere posare il secondo strato di catrame;
tali costi sono stati quantificati dal CTU e dal Giudice in euro 11.360,00 oltre iva. Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza in merito alla regolamentazione delle spese processuali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. L'appellante ha dedotto, infine, di aver CO adempiuto spontaneamente la sentenza di primo grado, corrispondendo a , con riserva di ripetizione, in data 9 maggio 2024 l'importo di euro 31.697,36 di cui al conteggio avversario e, pertanto, ha chiesto la restituzione della somma. ha contestato i motivi dell'appello principale, chiedendone il rigetto. A propria Parte_3 volta ha formulato appello incidentale per la parziale riforma della sentenza, con riferimento al capo o parte della sentenza, a pag. 13, in cui il Tribunale, nell'esaminare la domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto, “in uno con quella di compensazione”, ha ridotto il prezzo/valore delle opere in relazione agli acconti versati, ai costi per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati quantificati in € 13.340.00 oltre ad iva, ai costi per la liberazione del piazzale quantificati in €
14.136,00 + iva, escludendo invece il tappetino in quanto incluso tra le opere previste in contratto e “non un rimedio ripristinatorio”. L'appellata afferma, inoltre, che il giudice di primo grado, con erronea valutazione, “non ha considerato che gli interventi di ripristino a macchia di leopardo per mezzo di “rappezzi” prospettati dal CTU non avrebbero piena valenza ripristinatoria tale da far ritenere l'opera eseguita secondo la regola dell'arte”; l'appellata “concorda con la funzionalità del tappetino allo scopo di evitare gradini che porterebbero a irregolarità della superficie, cosa non congrua e non conforme anche alle norme sulla sicurezza del lavoro, vista la destinazione d'uso del piazzale” e osserva che “il piazzale è destinato a deposito di materiali e attrezzature per l'edilizia, lo spostamento degli stessi tramite carrelli elevatori finalizzato al carico su mezzi di trasporto e pertanto sarebbe gravemente pericoloso che la superficie non fosse liscia ed omogenea, con inevitabili conseguenze anche in materia di sicurezza e pericolo per la incolumità dei dipendenti ed operatori di che, anche con i carrelli elevatori, si trovano costretti a trasportare carichi CP_1 con modalità precaria”. L'appellata ha censurato, quindi, la sentenza laddove a pagina 9 il Tribunale afferma di aderire alle conclusioni del CTU “che sul punto specifico non possono ritenersi “logiche e coerenti” come ritenuto ed a pagina 13 laddove si escludono tra gli oneri ripristinatori quelli legati alla realizzazione del tappetino di usura perché deve essere incluso tra le opere previste in contratto”. L'appellata ha concluso che il Tribunale, escludendo tale voce, è incorso nella violazione dell'art. 1668, 1669 e 1223 c.c. nella parte in cui non ha previsto il diritto al risarcimento del danno pagina 3 di 12 in misura corrispondente al costo di € 13.697,78 + iva per la posa del tappeto di usura;
in subordine,
l'appellato ha chiesto una riduzione del valore dell'opera, da determinarsi in via equitativa, in una percentuale pari almeno al 30% del corrispettivo teoricamente spettante a fronte di un'opera eseguita a regola d'arte, e quindi, nella somma di euro 13.575,51.
La causa trattata dinnanzi all'istruttore, è stata decisa in Collegio a norma dell'art. 352 c.p.c.
DECISIONE DELLA CORTE CO CO (di seguito per brevità ) ed (di seguito ) hanno Parte_1 Parte_1 CP_1 proposto, rispettivamente, appello principale ed appello incidentale, per ottenere la riforma parziale CO della sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha accolto l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento della fattura n. 337/2019 del 30.11.2019. La fattura Parte_1
è stata emessa da per l'imponibile di € 25.771,33 oltre VA, con la causale Parte_1
“saldo per lavori eseguiti con mezzi meccanici di formazione piazzale presso vostra sede”.
Dalla sentenza del Tribunale- non impugnata sul punto dalle parti- risulta che il contratto di appalto oggetto di causa è stato concluso sulla base del preventivo di datato 23 aprile 2019, Parte_1
CO sottoscritto sia da , sia da per accettazione;
in effetti la circostanza è stata Parte_1 documentata dall'opponente sub doc. 2.
Tale contratto d'appalto prevedeva la demolizione da parte di di un piccolo fabbricato e Parte_1 il rifacimento del piazzale asfaltato, inclusa la sottostante rete di raccolta di acque bianche, presso CO la sede di in Bulciago (LC); i costi relativi al piazzale erano stati quotati in economia, soltanto alcuni a mq, tra cui le voci 2, 3, 4 e poche altre a prezzi unitari (voce 5), la messa in quota chiusini
(€ 20.000 cadauno) e la formazione di linea per acque bianche, quest'ultima prevista al costo di €
40 a ml.
Fra le parti non è contestato il corrispettivo per la demolizione del piccolo fabbricato, lavoro questo CO CO regolarmente pagato da;
è invece contestato da il credito di al pagamento del Parte_1 saldo per il rifacimento del piazzale asfaltato. L'opponente ha eccepito, in sintesi, che dal consuntivo datato 30 giugno 2019 e dal consuntivo avente ad oggetto “lavori eseguiti a Bulciago via Briantea 38- settembre 2019”, si evince che ha “caricato” il consuntivo dei lavori con Parte_1 voci inesistenti, per materiali non consegnati e lavori non eseguiti, “gonfiando” la fatturazione del saldo. CO In particolare, ha eccepito che aveva eseguito la pavimentazione in un materiale (un Parte_1 conglomerato bituminoso denominato “binder”) diverso da quello pattuito nel contratto (“tout venant”), indicando uno spessore medio di cm. 8 invece dello spessore medio di cm. 10 previsto;
dai carotaggi eseguiti risultava che aveva posato una pavimentazione in conglomerato Parte_1 dallo spessore reale medio di molto inferiore;
anche la voce del consuntivo per “scarifica piazzale a giusta quota, eseguita con mezzo meccanico e successiva rullatura” esposta per mq 1174.98, non pagina 4 di 12 corrispondeva alle lavorazioni realmente eseguite;
con riferimento alla “zona porfido”, Parte_1 esponeva un ulteriore costo, pari a € 5.100,00, sotto la voce 'conglomerato bituminoso per “ricarica zona CO porfido”, non documentato. L'opponente ha eccepito, inoltre, la cattiva esecuzione delle opere e la non conformità dei materiali, allegando che fin dal mese di novembre del 2019 il piazzale aveva CO evidenziato problematiche segnalate da con mail del 15/11/2019; a seguito della contestazione, in data 21/11/2019 le parti avevano effettuato un sopralluogo congiunto delle parti, CO alla presenza dei rispettivi tecnici e, all'esito, il tecnico di aveva predisposto la relazione sulla cattiva esecuzione dei lavori.
Sulla base della CTU e dell'integrazione della CTU, espletate dall'Ing. il Tribunale Persona_1 ha ritenuto non ultimati da i lavori di rifacimento del piazzale, essendo mancante in Parte_1
CO particolare il c.d. tappetino di usura” previsto nel preventivo sottoscritto per accettazione da;
ha ritenuto, inoltre, che il “binder” col quale aveva sostituito il conglomerato bituminoso Parte_1
“tout venant” previsto nel contratto d'appalto, non risultava eseguito a regola d'arte in relazione allo spessore (non omogeneo ed inferiore in diversi punti ai cm 10 previsti), agli sprofondamenti riscontrati, agli avvallamenti, dislivelli, cedimenti e della sgranatura di alcune superfici.
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, affermando che: il prezzo/valore delle opere effettivamente eseguite da , indicato dal CTU in euro 40.726,55 oltre Iva, già considerato Parte_1 lo sconto del 10% previsto nel contratto d'appalto, deve essere ridotto in ragione: 1) degli acconti versati dalla opponente, tra cui euro 4.500 oltre VA per il rifacimento del piazzale;
2) dei costi per la eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, quantificati in euro 13.340,00 oltre Iva e 3) dei costi per CO liberare il piazzale di e per spese tecniche per euro 14.136,00 oltre VA, “con la precisazione che il tappetino deve essere incluso tra le opere previste in contratto e non un rimedio ripristinatorio”.
Il Tribunale ha ritenuto che, pertanto, “dall'importo di euro 40.726,55 oltre VA, devono, dapprima essere dedotti gli acconti versati da - di cui alle fatture 198/ 2019, 258/2021, COtroparte_1
298/2021 emesse da – per euro 24.500,00 oltre VA così per un residuo Parte_1 di euro 16.226,55 e, infine, ha statuito: “COsiderato, poi, che i costi per l'eliminazione dei vizi e quelli per liberare il piazzale sono stati stimati in complessivi euro 27.476,00 e considerato che il credito residuo a favore della opposta ammonta, come detto, ad euro 16.226,55, nulla è dovuto da alla COtroparte_1 Parte_1
E' invece a risultare creditrice verso la opposta dell'importo” (pag. 13 sentenza), liquidato nel CP_1 dispositivo in euro 11.249,45 oltre Iva e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, la Corte osserva che sono infondati sia i motivi dell'appello principale proposto da CO
, sia i motivi dell'appello incidentale di . Parte_1
1)- Col primo motivo allega che il CTU ha quantificato le spese tecniche relative ai due Parte_1 gruppi d'interventi previsti- vale a dire a) lavori per la eliminazione dei difetti e b) lavori per il pagina 5 di 12 completamento dell'opera- nella misura dell'8% del costo degli interventi;
a pagina 22 della relazione il CTU ha indicato in euro 2.776,00 oltre iva il costo complessivo e ha accorpato le spese tecniche relative agli interventi sub a) e sub b) senza l'indicazione dei due parziali;
nella integrazione di perizia disposta dal Giudice il CTU ha quantificato in euro 13.340,00 oltre iva il costo dei lavori sub a) ossia dei lavori di eliminazione dei difetti;
l'appellante ha dedotto: “onde pacificamente le relative spese tecniche ammontavano all'8% di 13.340,00, ossia ad euro 1.067,20 oltre iva” e, tuttavia, nella tabella dei conteggi allegata sub 3 alla integrazione di perizia, “il CTU ha lasciato indicato solo l'originario importo complessivo ed accorpato delle spese tecniche di a) + b) ossia euro 2.776,00 senza riportare i due parziali”. L'appellante ha affermato che il Tribunale ha posto a carico di solo i costi Parte_1 sub a) di eliminazione dei difetti, mentre - correttamente - non ha posto a carico di i Parte_1 costi sub b) per il completamento dell'opera ossia i costi di posa del tappetino d'usura; quanto alle spese tecniche il Giudice avrebbe, quindi, dovuto porre a carico di solo quelle sub a) Parte_1 relative ai lavori di eliminazione dei vizi quantificandole in euro 1.067,20 e, invece, “ha confuso la parte col tutto ed ha quantificato le spese tecniche sub a) in euro 2.776,00. L'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte di eliminare l'errore. CO Nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ha così replicato: “Il motivo riguardo al calcolo delle spese tecniche in percentuale sull'importo dei lavori è corretto e la sentenza è immune da censure. La percentuale dell'8% calcolata sul valore delle opere da eseguirsi è corretta”; nella memoria di replica CO ex art. 190 c.p.c. ha ribadito che la sentenza sul punto è corretta e va confermata e ha precisato che, per mero “lapsus calami”, nella comparsa è scritto che il motivo d'appello è “corretto” invece di “scorretto”.
1.1- La Corte osserva che, correttamente, il Tribunale ha detratto, per compensazione, il credito residuo di calcolato dal CTU in € 16.226,55 già al netto degli acconti- dal maggior Parte_1
CO creditorio risarcitorio di , liquidato nell'importo complessivo di euro 27.476,00 per i costi stimati dal CTU per eliminare i vizi e per liberare il piazzale (pag. 13 sentenza), con conseguente condanna di a pagare la differenza di € 11.249,45. Parte_1
Dalla relazione integrativa del CTU (pag. 8 punti 6 e 7) e dall'allegato n. 3 (punti 33-35) risulta, infatti, che l'importo di euro 27.476,00 è dato dalla somma dei costi necessari per eliminare i vizi e difetti riscontrati dal CTU (pari ad euro 13.340,00 oltre Iva), per liberare il piazzale (pari a complessivi € 11.360,00 cfr. punto 33 allegato) e per le relative “spese tecniche” (pari a € 2.776,00, cfr. punto 33 allegato). CO Si tratta, quindi, dei costi complessivi che dovrà sostenere per eseguire- all'interno del piazzale libero- i lavori occorrenti per eliminare i vizi e difetti nelle opere eseguite nel piazzale da . Parte_1
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
pagina 6 di 12 CO 2)- Col secondo motivo allega che è “pacifico” che è stata a collocare le sue Parte_1 attrezzature sul piazzale prima che questo fosse terminato, cioè prima che fosse posato il secondo CO strato di catrame (il tappetino d'usura); l'appellante ha dedotto che debbano restare in capo a i costi, “derivanti dalla sua decisione fondata su una sua supposizione (peraltro errata)”, necessari per la rimozione ed il successivo ricollocamento delle attrezzature al fine di potere posare il secondo strato di catrame;
tali costi sono stati quantificati dal CTU e dal Giudice in euro 11.360,00 oltre iva;
CO
nella sua memoria n.2 ha formulato il capitolo n.3 (“Vero che in data 24 settembre 2019
[...]
in persona di comunicava che l'esecuzione delle opere era stata terminata, inviando Parte_1 Parte_4 ad il consuntivo che viene esibito al teste (doc. 4)”, il Tribunale non ha ammesso le prove orali CP_1
CO e, di conseguenza, avrebbe dovuto respingere la pretesa di di addossare a i costi di Parte_1
CO liberazione del piazzale;
il Giudice ha invece accolto la pretesa di , ritenendo che la necessità di spostare i materiali fosse “causalmente riconducibile alla mala esecuzione dei lavori di rifacimento del piazzale”.
L'appellante ha affermato che la deduzione è erronea in quanto, anche se non ci fosse stato alcun vizio e difetto nelle opere, in ogni caso i materiali presenti sul piazzale andavano comunque spostati per potere posare il secondo strato di catrame ossia il tappetino d'usura; la necessità di spostare i materiali è causalmente riconducibile non già alla mala esecuzione del primo strato di catrame come ritenuto erroneamente dal Giudice, bensì dalla necessità di completare l'opera con la posa del secondo strato di catrame. L'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che “dall'esame dei documenti non risulta provato il rifiuto di alla posa del tappeto”; nella CP_1
CO sua memoria n.1 e negli atti successivi non aveva sollevato contestazioni sulla e-mail prodotta dall'opposta sub 1, ricevuta in data 30 gennaio 2020, nella quale dava la propria Parte_1
Co disponibilità a posare il secondo strato di catrame (il tappetino d'usura), né aveva sollevato contestazioni sul fatto di non aver voluto che vi provvedesse;
l'appellante ha dedotto Parte_1
CO che il Giudice ha errato ed ha violato l'art.115 c.p.c. laddove ha ritenuto che il rifiuto di alla posa del tappeto fosse circostanza controversa ed altresì l'art. 2697 c.c., in quanto aveva Parte_1 dato prova documentale della propria disponibilità a posare il con l' e-mail del 30 Parte_5
CO gennaio 2020 e, pertanto, sarebbe stato onere di dimostrare ed ancor prima allegare di aver CO accettato tale disponibilità. L'appellante ha aggiunto che “il consenso e/o il rifiuto di alla posa del secondo strato di catrame a gennaio 2020 erano del tutto ininfluenti ed irrilevanti rispetto al tema della responsabilità per la posa delle attrezzature sul piazzale a settembre/ottobre 2019”, in CO quanto aveva collocato le sue attrezzature sul piazzale a settembre/ottobre 2019 e, pertanto, da quel momento in poi, comunque occorreva spostare e ricollocare le attrezzature.
L'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte di emendare l'errore del Giudice di primo grado, nell'aver posto a carico di la condanna al pagamento della somma di € 11.360 euro oltre iva e di Parte_1
pagina 7 di 12 CO accertare, di conseguenza, che è ad essere creditrice di , per l'importo di Parte_1 euro 1.819,35 oltre iva.
L'appellata ha replicato, in sintesi, di avere contestato in primo grado le affermazioni di controparte, in quanto l'opponente ha sempre sostenuto che ha consegnato l'opera- mal eseguita ed Parte_1
CO incompleta rispetto ai lavori previsti nel contratto- alla committente nel mese di settembre
2019, chiedendo il pagamento della fattura n. n. 337\2019 a saldo dei lavori;
non è vero che il
Tribunale si sia “dimenticato” di considerare la mail del 30/1/2020, al contrario con l'invio della e-mail “ha cercato di costituirsi un alibi a fronte di un lavoro consapevolmente fatto Parte_1
CO male” dopo che aveva contestato i lavori con le perizie tecniche del 12/12/2019 e del
8/1/2020. L'appellato ha chiesto, quindi, il rigetto del motivo d'impugnazione. CO 2.1- La Corte osserva che sin dal primo grado ha allegato che con e-mail in data 24 Parte_1 settembre 2019 aveva comunicato che l'esecuzione delle opere era terminata, inviando ad CP_1
[... il consuntivo prodotto sub 4, tant'è che la circostanza è dedotta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc, nel capitolo n. 3 evidenziato dall'appellante.
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 cpc l'opposta non ha contestato la circostanza Parte_1
CO della trasmissione in data 24 settembre 2019 ad del consuntivo delle opere terminate a settembre 2019 prodotto da controparte sub 4, ma ha replicato che con tale e-mail aveva Parte_1 trasmesso anche il precedente consuntivo delle opere terminate a giugno 2019, prodotto dall'opposta sub 3; ha sostenuto, quindi, che il consuntivo del mese di settembre 2019 si riferisse al relativo alle opere eseguite fino a tale data. CP_4
CO Nel consuntivo dei lavori a settembre del 2019, tramesso ad con l'e-mail in data 24 settembre
2019, ha calcolato il corrispettivo di € 40.142,29 al netto dello sconto del 10% (senza Parte_1 detrarre gli acconti) e ha indicato come eseguite, fra l'altro, “fornitura, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso tipo Binder, per uno spessore medio di cm. 8,00”, “messa in quota chiusini”, “fornitura chiusini e griglie in ghisa”.
Il CTU ha accertato che l'opera della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita da
, esaminata nel suo complesso, “non può essere considerata ultimata in quanto, nonostante le griglie Parte_1
e i chiusini risultino attualmente alla quota dell'attuale binder, è carente dello strato definito “tappetino di usura”, previsto nel preventivo” e, comunque, lo strato bituminoso non risulta eseguito a regola d'arte “sia in virtù dei risultati dei carotaggi effettuati (spessore non omogeneo e comunque inferiore in diversi punti ai cm 10 previsti sempre nel preventivo), sia per gli sprofondamenti riscontrati nei vari sopralluoghi tra cui gli ultimi due nei quali si è riscontrato in diversi punti avvallamenti, sprofondamenti, dislivelli, cedimenti, sgranatura di alcune superfici”. CO Dai documenti prodotti risulta che, dopo aver ricevuto il consuntivo di settembre del 2019, ha inviato a l'e-mail in data 15 novembre 2029, nella quale riferiva che aveva effettuato Parte_1 pagina 8 di 12 col proprio tecnico un sopralluogo per verificare sia il corretto addebito dei costi, sia l'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate e che dalla verifica erano emerse “alcune difformità” e, pertanto, veniva invitata a un incontro per i chiarimenti (doc. 5 opponente); in data 21 Parte_1 novembre 2019 è stato effettuato il sopralluogo congiunto delle parti, alla presenza dei rispettivi CO tecnici, all'esito del quale il geom. tecnico di ha predisposto la relazione datata 12 Per_2 dicembre 2019 (doc. 7), segnalando i gravi difetti nell'esecuzione dei lavori;
in data 30 novembre
2019 ha emesso la fattura n. 337\2019 per il “saldo lavori eseguiti con mezzi meccanici Parte_1 di formazione piazzale”, senza asserire che si trattasse di un S.A.L. o che i lavori dovessero essere CO completati;
con email in data 13 dicembre 2019 ha trasmesso la relazione del geom. , Per_2 contestando la fattura n. 337\2019 (doc. 8) e successivamente l'integrazione alla relazione del geom. datata 8/1/2020 (doc. 9). A tali contestazioni ha risposto con e-mail in data Per_2 Parte_1
30 gennaio 2020, respingendole e asserendo, per la prima volta, di essere disponibile a terminare il lavoro appaltato, “compiendo le lavorazioni sospese” (doc. 1 appellante- opposta).
A fronte di queste risultanze documentali è priva di qualsiasi riscontro oggettivo l'affermazione CO dell'appellante secondo cui avrebbe occupato il piazzale nel mese di settembre/ottobre 2019 prima del completamento dei lavori oggetto dell'appalto, contro la volontà di , non Parte_1 potendosi desumere tale circostanza dall' inviata da in data 30 gennaio 2020 (doc. Pt_6 Parte_1
1 opposta) - a distanza di 4 mesi dal consuntivo dei lavori a settembre del 2019- solo a seguito della contestazione dei vizi nelle opere eseguite.
Va aggiunto che, comunque, la questione sollevata dall'appellante circa la mancanza di prova della consegna dei lavori nel mese di settembre del 2019, è anche irrilevante al fine di escludere la responsabilità di per i costi necessari per liberare il piazzale. Parte_1
Sulla base della CTU la necessità di liberare il piazzale risulta, infatti, conseguente non tanto all'incompletezza, quanto ai vizi delle opere eseguite da , emendabili con lavori indicati Parte_1 dal CTU da eseguirsi previa installazione di un cantiere con aree libere nel piazzale.
È, quindi, infondata la pretesa dell'appellante di escludere dai danni causalmente riferibili ai vizi delle opere eseguite, l'importo complessivo di € 11.360,00 stimato dal CTU per i costi necessari per liberare il piazzale (punti 34-35 allegato n.3 integrazione CTU).
Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'appello.
3)- Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza sulla regolamentazione delle spese processuali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
Il motivo d'appello va respinto.
Il Tribunale ha correttamente posto a carico di le spese processuali in conformità al Parte_1 principio della soccombenza, considerato che all'esito del giudizio il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da per l'importo di € 31.441,02 e, per effetto della Parte_1 pagina 9 di 12 CO compensazione col credito risarcitorio liquidato in favore dell'opponente , ha condannato a pagare la somma di € 11.249,45 oltre VA, rivalutazione monetaria e interessi. Parte_1
Ne consegue altresì il rigetto della domanda dell'appellante di restituzione della somma pagata in forza della sentenza. CO 4)- CO l'appello incidentale ha impugnato il capo o la parte della sentenza (a pag. 13) in cui il Tribunale, nell'esaminare la domanda di riduzione del corrispettivo, “in uno con quella di compensazione”, riduce il prezzo/valore delle opere 1) in relazione agli acconti versati, 2) dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati quantificati in € 13.340.00 oltre ad iva, 3) dei costi per la liberazione del piazzale quantificati in € 14.136,00 + iva, escludendo invece il tappetino in quanto incluso tra le opere previste in contratto e “non un rimedio ripristinatorio”.
L'appellata afferma, inoltre, che gli interventi di ripristino a macchia di leopardo per mezzo di
“rappezzi” prospettati dal CTU non avrebbero piena valenza ripristinatoria, tale da far ritenere l'opera eseguita secondo la regola dell'arte; “indubbio che un'opera con rappezzi a macchia di leopardo e dislivelli ha una valenza funzionale ed estetica inferiore a quella che avrebbe se fosse stata eseguita a regola d'arte”. In subordine l'appellata ha chiesto una riduzione del valore dell'opera, da determinarsi in via equitativa, quantificato in una percentuale pari almeno al 30% del corrispettivo teoricamente spettante a fronte di un'opera eseguita a regola d'arte.
L'appellata ha chiesto, quindi, che a parziale riforma della sentenza, sia Parte_1 condannata al pagamento della ulteriore somma di € 13.697,78 o di quella, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia.
L'appellante nella comparsa conclusionale ha contestato l'appello incidentale, chiedendone il rigetto.
4.1- La Corte osserva che il CTU ha risposto, fra l'altro, ai quesiti del Giudice: “in caso di acclarata esistenza di vizi/difformità/mancanze, indichi a chi siano da riferire le cause e dica le opere necessarie al ripristino secondo le regole dell'arte, con i relativi costi”, precisi “se per avere un'opera terminata a regola d'arte sia necessario procedere al rifacimento integrale dell'asfaltatura, come sostiene , ovvero sia sufficiente la posa del tappeto con le opere collaterali, come sostiene CP_1
”. Parte_1
Il CTU ha indicato le opere necessarie alla sistemazione dei vizi/difformità/mancanze nelle opere eseguite da : ▪ asportazioni puntuali dell'asfalto nei punti dei cedimenti, dei dislivelli, Parte_1 avvallamenti, disgregazione;
▪ costipamento con sottofondo in ghiaia se l'asportazione ha rimosso la totalità del binder posato;
▪ asportazione binder e sottofondo nelle zone dove la quota finale non permette di avere i 13 cm totali di materiale bituminoso (binder-tout venant 10 cm e tappettino 3 cm) ▪ rullatura e livellamento di tali zone ▪ riempimento sino ad H. 10 cm di queste superfici e delle varie aree che hanno spessore minore di H. 10 con binder-tout venant previa posa primer con la pagina 10 di 12 precisazione che per spessori di ricarica < 3 cm si dovrà preferire l'incremento del tappettino di usura ▪ posa in quota di pozzetti, chiusini, griglie ▪ posa di tappettino di usura fine spessore 3 cm su tutta la superficie trattata, eventualmente in spessore maggiore per le motivazioni sopra indicate e da posare con primer visto il decorso del tempo che potrebbe aver provocato patine sulla superficie già utilizzata, con accompagnamento verso superfici già asfaltate per evitare gradini e con posa di inerte di piccolo spessore (sabbia fine che andrà a chiudere i pori rimasti aperti e renderà la superficie meno appiccicosa e meno riscaldabile dal sole) ▪ posizionamento coperchi chiusini, caditoie, griglie.
Nell'integrazione della relazione il CTU ha quantificato in € 13.340.00 più VA i costi per tali opere- compresa la posa del tappetino fra i rimedi indicati- e ha quantificato nella somma complessiva di
€ 14.136,00 più VA i costi per la liberazione del piazzale (pag. 8 integrazione), per l'importo totale di € 27.476,00; a pagina 13 della sentenza, penultimo capoverso, il Tribunale ha correttamente detratto il totale € 27.476,00 dal corrispettivo di € 40.726,55 oltre VA, che il CTU ha calcolato per i lavori eseguiti da (esclusa la posa del tappetino, prevista nel contratto, ma non eseguita Parte_1 da ). Parte_1
CO Anche nel precedente capoverso a pag. 13, impugnato da , il Tribunale ha statuito che il prezzo/valore delle opere, ossia il corrispettivo dovuto a per le opere eseguite, dev'essere Parte_1 ridotto- oltre che in relazione agli acconti versati ed ai costi per la liberazione del piazzale quantificati in € 14.136,00 + iva” - anche in relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati quantificati in € 13.340.00 oltre ad iva, fra i quali è compreso il costo per la posa di tappettino di usura indicata dal CTU per eliminare i vizi nelle opere eseguite.
Il Tribunale non ha, quindi, escluso dal conteggio dei costi quello del “tappetino” per eliminare i vizi- contrariamente a quanto dedotto dall'appellata- ma lo incluso, correttamente, nell'importo CO complessivo di € 27.476,00 liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore di .
Tale statuizione si deve confermare, essendo solo impreciso il punto della motivazione della CO sentenza impugnata da .
La Corte osserva, inoltre, che il CTU ha specificato nella relazione che “per avere un'opera terminata a regola d'arte non si ritiene necessario il ripristino integrale ma percorribile l'esecuzione delle opere come indicate previa eliminazione dei vizi presenti”.
Nell'udienza del 25 novembre 2021 il CTU è stato sentito a chiarimento;
in particolare il CTU ha confermato che non sussiste la necessità di rifare integralmente l'opera eseguita da e che Parte_1 il previsto tappetino “coprirà tutti i rappezzi per rendere non percettibile la presenza di rappezzi CO sottostanti”; su domanda a chiarimento del procuratore di , Avv. Brenna, il CTU ha precisato:
“il tappetino di completamento mancante sarà esteso su una porzione di asfalto esistente non oggetto di lavorazione per raccordare le due porzioni, i cui costi sono già stati indicati in perizia. pagina 11 di 12 Un'opera eseguita a regola d'arte non deve creare impedimento ad un'altra porzione del medesimo piazzale e quindi il gradino non deve esserci”.
In definitiva, sulla base di tali chiarimenti e precisazioni del CTU, la Corte deve respingere CO integralmente l'appello incidentale di , considerato che gli interventi descritti dal CTU CO assicurano la funzionalità del piazzale utilizzato da per l'attività d'impresa, senza compromettere l'estetica del piazzale. Non si prospetta, pertanto, neppure una riduzione di valore dell'opera, una volta effettuati i lavori indicati dal CTU.
5)- Per quanto esposto la sentenza di primo grado dev'essere confermata;
tenuto conto dell'infondatezza sia dell'appello principale, sia di quello incidentale, a norma dell'art. 92 cpc si compensano le spese processuali della fase d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza n. 360/2024 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecco, così provvede:
I- Respinge integralmente l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 360/2024 emessa dal Tribunale di CP_1
Lecco, sentenza che conferma;
II- compensa le spese processuali della fase d'appello;
III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, rispettivamente, da parte dell'appellante e dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di COsiglio in data 25 giugno 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone delle seguenti Magistrate: dr.ssa Margherita MONTE- Presidente Relatrice dr.ssa Irene LUPO- COsigliera dott. Marco DEL VECCHIO- COsigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 3121/2024 promossa in grado d'appello
DA
C.F. - P.VA , in persona dell'amministratore Parte_1 P.VA_1 unico e legale rappresentante, sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Walter Parte_2
Borgonovo del Foro di Monza, presso il cui Studio è domiciliata
APPELLANTE
CONTRO
(p.i. ), in persona dell'amministratore unico legale rappresentante CP_1 P.VA_2 pro tempore Sig.ra rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Brenna del Foro di COtroparte_2
Monza, presso il cui Studio è domiciliata
APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Appalto
CONCLUSIONI:
Per “Respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione o allegazione - Parte_1
Nel merito: In parziale riforma della sentenza di primo grado ed in forza di tutte le ragioni illustrate nella narrativa del presente atto di appello, condannare la (C.F. e P.VA ) in persona del legale COtroparte_1 P.VA_2 rappresentante pro-tempore a corrispondere alla la somma di euro 1.819,35 oltre iva pari Parte_1 ad euro 2.219,60 comprensivi di iva ovvero la diversa somma che sarà ritenuta di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs 231/02 dal 30 novembre 2019 al saldo. - Ancora nel merito: dato atto che in Parte_1 data 9 maggio 2024 in esecuzione della sentenza di primo grado ha pagato a con riserva di COtroparte_1 ripetizione l'importo di euro 31.697,36, condannare (C.F. e P.VA in COtroparte_1 P.VA_2
pagina 1 di 12 persona del legale rappresentante protempore a restituire alla il predetto importo o il diverso Parte_1 importo che sarà ritenuto di giustizia oltre interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dal 9 maggio 2024 al saldo. In via istruttoria: per scrupolo si tengono ferme e si ribadiscono tutte le istanze istruttorie orali formulate in primo grado”, trascritte nelle conclusioni dell'atto di appello.
Per “in accoglimento dell'appello incidentale proposto da a parziale riforma della sentenza CP_1 CP_1 impugnata, dichiarare tenuta e condannare la società al pagamento in favore della convenuta della Parte_1 ulteriore somma di € 13.697,78 o di quella, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia, oltre ad interessi al tasso di mora e ciò a titolo di risarcimento danni e/o riduzione del corrispettivo per le opere eseguite. in ogni caso, quanto all'appello principale proposto da respingere le domande avversarie tutte in quanto inammissibili ed infondate per le ragioni Parte_1 di cui al presente atto e confermare sul punto la sentenza di primo grado. CO vittoria di spese, compensi, spese generali, cpa e iva. In via istruttoria si insiste in tutte le richieste formulate in sede di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado,
e, quindi, ammettersi occorrendo prova per interrogatorio formale per testi sui capitoli articolati nella memoria ex art. 183 c. 6
n. 2 cpc”, limitatamente ai capitoli trascritti nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello per ottenere la parziale riforma della sentenza n. Parte_1
CO 360/2024 del Tribunale di Lecco, emessa nella causa d'opposizione di al decreto ingiuntivo n.
289/2020 ottenuto da per la somma di € 31.441,02 oltre interessi e spese Parte_1 legali. Il decreto ingiuntivo ha ad aggetto il pagamento della fattura n.337/2019 del 30.11.2019 emessa da per l'imponibile di € 25.771,33 oltre VA, recante la causale Parte_1
“saldo per lavori eseguiti con mezzi meccanici di formazione piazzale presso vostra sede”.
CO la sentenza appellata il Tribunale di Lecco ha affermato- sulla base della CTU e dell'integrazione di CTU- che il credito residuo dell'opposta per i lavori Parte_1
d'appalto eseguiti ammonta ad € 16.226,55 e, in parziale accoglimento della domanda CO riconvenzionale di , ha stimato in euro 27.476,00 i costi per l'eliminazione dei vizi e quelli per liberare il piazzale;
operata la compensazione, il Tribunale ha statuito che nulla è dovuto da
[...]
CO
e ha condannato quest'ultima a pagare ad la somma di CP_3 Parte_1 euro 11.249,45 oltre Iva, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
I- L'appellante ha proposto tre motivi d'impugnazione della sentenza. Col primo motivo Parte_1 ha impugnato la sentenza per l'asserito errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel sottrarre CO l'importo di euro 2.776,00 dal totale per i lavori dovuto da a , mentre sulla base della Parte_1
CTU avrebbe dovuto sottrarre solo € 1.067,20; se non avesse commesso questo errore, il Giudice CO avrebbe accertato un credito di nei confronti di pari ad euro 1.819,35 oltre iva;
Parte_1
l'appellante ha chiesto alla Corte di correggere tale errore. Col secondo motivo d'impugnazione CO
ha affermato che “è pacifico che è stata a collocare le sue attrezzature sul Parte_1 piazzale prima che questo fosse terminato e, precisamente, prima che fosse posato il secondo strato pagina 2 di 12 di catrame (il tappetino d'usura), a suo dire perché aveva desunto che i lavori fossero terminati dal consuntivo che le era stato trasmesso da a settembre 2019 e da altri indici”; l'appellante Parte_1
CO ne ha dedotto che debbano restare in capo a i costi, “derivanti dalla sua decisione fondata su una sua supposizione (peraltro errata)”, necessari per la rimozione ed il successivo ricollocamento delle attrezzature al fine di potere posare il secondo strato di catrame;
tali costi sono stati quantificati dal CTU e dal Giudice in euro 11.360,00 oltre iva. Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza in merito alla regolamentazione delle spese processuali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello. L'appellante ha dedotto, infine, di aver CO adempiuto spontaneamente la sentenza di primo grado, corrispondendo a , con riserva di ripetizione, in data 9 maggio 2024 l'importo di euro 31.697,36 di cui al conteggio avversario e, pertanto, ha chiesto la restituzione della somma. ha contestato i motivi dell'appello principale, chiedendone il rigetto. A propria Parte_3 volta ha formulato appello incidentale per la parziale riforma della sentenza, con riferimento al capo o parte della sentenza, a pag. 13, in cui il Tribunale, nell'esaminare la domanda di riduzione del corrispettivo dell'appalto, “in uno con quella di compensazione”, ha ridotto il prezzo/valore delle opere in relazione agli acconti versati, ai costi per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati quantificati in € 13.340.00 oltre ad iva, ai costi per la liberazione del piazzale quantificati in €
14.136,00 + iva, escludendo invece il tappetino in quanto incluso tra le opere previste in contratto e “non un rimedio ripristinatorio”. L'appellata afferma, inoltre, che il giudice di primo grado, con erronea valutazione, “non ha considerato che gli interventi di ripristino a macchia di leopardo per mezzo di “rappezzi” prospettati dal CTU non avrebbero piena valenza ripristinatoria tale da far ritenere l'opera eseguita secondo la regola dell'arte”; l'appellata “concorda con la funzionalità del tappetino allo scopo di evitare gradini che porterebbero a irregolarità della superficie, cosa non congrua e non conforme anche alle norme sulla sicurezza del lavoro, vista la destinazione d'uso del piazzale” e osserva che “il piazzale è destinato a deposito di materiali e attrezzature per l'edilizia, lo spostamento degli stessi tramite carrelli elevatori finalizzato al carico su mezzi di trasporto e pertanto sarebbe gravemente pericoloso che la superficie non fosse liscia ed omogenea, con inevitabili conseguenze anche in materia di sicurezza e pericolo per la incolumità dei dipendenti ed operatori di che, anche con i carrelli elevatori, si trovano costretti a trasportare carichi CP_1 con modalità precaria”. L'appellata ha censurato, quindi, la sentenza laddove a pagina 9 il Tribunale afferma di aderire alle conclusioni del CTU “che sul punto specifico non possono ritenersi “logiche e coerenti” come ritenuto ed a pagina 13 laddove si escludono tra gli oneri ripristinatori quelli legati alla realizzazione del tappetino di usura perché deve essere incluso tra le opere previste in contratto”. L'appellata ha concluso che il Tribunale, escludendo tale voce, è incorso nella violazione dell'art. 1668, 1669 e 1223 c.c. nella parte in cui non ha previsto il diritto al risarcimento del danno pagina 3 di 12 in misura corrispondente al costo di € 13.697,78 + iva per la posa del tappeto di usura;
in subordine,
l'appellato ha chiesto una riduzione del valore dell'opera, da determinarsi in via equitativa, in una percentuale pari almeno al 30% del corrispettivo teoricamente spettante a fronte di un'opera eseguita a regola d'arte, e quindi, nella somma di euro 13.575,51.
La causa trattata dinnanzi all'istruttore, è stata decisa in Collegio a norma dell'art. 352 c.p.c.
DECISIONE DELLA CORTE CO CO (di seguito per brevità ) ed (di seguito ) hanno Parte_1 Parte_1 CP_1 proposto, rispettivamente, appello principale ed appello incidentale, per ottenere la riforma parziale CO della sentenza con la quale il Tribunale di Lecco ha accolto l'opposizione di avverso il decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento della fattura n. 337/2019 del 30.11.2019. La fattura Parte_1
è stata emessa da per l'imponibile di € 25.771,33 oltre VA, con la causale Parte_1
“saldo per lavori eseguiti con mezzi meccanici di formazione piazzale presso vostra sede”.
Dalla sentenza del Tribunale- non impugnata sul punto dalle parti- risulta che il contratto di appalto oggetto di causa è stato concluso sulla base del preventivo di datato 23 aprile 2019, Parte_1
CO sottoscritto sia da , sia da per accettazione;
in effetti la circostanza è stata Parte_1 documentata dall'opponente sub doc. 2.
Tale contratto d'appalto prevedeva la demolizione da parte di di un piccolo fabbricato e Parte_1 il rifacimento del piazzale asfaltato, inclusa la sottostante rete di raccolta di acque bianche, presso CO la sede di in Bulciago (LC); i costi relativi al piazzale erano stati quotati in economia, soltanto alcuni a mq, tra cui le voci 2, 3, 4 e poche altre a prezzi unitari (voce 5), la messa in quota chiusini
(€ 20.000 cadauno) e la formazione di linea per acque bianche, quest'ultima prevista al costo di €
40 a ml.
Fra le parti non è contestato il corrispettivo per la demolizione del piccolo fabbricato, lavoro questo CO CO regolarmente pagato da;
è invece contestato da il credito di al pagamento del Parte_1 saldo per il rifacimento del piazzale asfaltato. L'opponente ha eccepito, in sintesi, che dal consuntivo datato 30 giugno 2019 e dal consuntivo avente ad oggetto “lavori eseguiti a Bulciago via Briantea 38- settembre 2019”, si evince che ha “caricato” il consuntivo dei lavori con Parte_1 voci inesistenti, per materiali non consegnati e lavori non eseguiti, “gonfiando” la fatturazione del saldo. CO In particolare, ha eccepito che aveva eseguito la pavimentazione in un materiale (un Parte_1 conglomerato bituminoso denominato “binder”) diverso da quello pattuito nel contratto (“tout venant”), indicando uno spessore medio di cm. 8 invece dello spessore medio di cm. 10 previsto;
dai carotaggi eseguiti risultava che aveva posato una pavimentazione in conglomerato Parte_1 dallo spessore reale medio di molto inferiore;
anche la voce del consuntivo per “scarifica piazzale a giusta quota, eseguita con mezzo meccanico e successiva rullatura” esposta per mq 1174.98, non pagina 4 di 12 corrispondeva alle lavorazioni realmente eseguite;
con riferimento alla “zona porfido”, Parte_1 esponeva un ulteriore costo, pari a € 5.100,00, sotto la voce 'conglomerato bituminoso per “ricarica zona CO porfido”, non documentato. L'opponente ha eccepito, inoltre, la cattiva esecuzione delle opere e la non conformità dei materiali, allegando che fin dal mese di novembre del 2019 il piazzale aveva CO evidenziato problematiche segnalate da con mail del 15/11/2019; a seguito della contestazione, in data 21/11/2019 le parti avevano effettuato un sopralluogo congiunto delle parti, CO alla presenza dei rispettivi tecnici e, all'esito, il tecnico di aveva predisposto la relazione sulla cattiva esecuzione dei lavori.
Sulla base della CTU e dell'integrazione della CTU, espletate dall'Ing. il Tribunale Persona_1 ha ritenuto non ultimati da i lavori di rifacimento del piazzale, essendo mancante in Parte_1
CO particolare il c.d. tappetino di usura” previsto nel preventivo sottoscritto per accettazione da;
ha ritenuto, inoltre, che il “binder” col quale aveva sostituito il conglomerato bituminoso Parte_1
“tout venant” previsto nel contratto d'appalto, non risultava eseguito a regola d'arte in relazione allo spessore (non omogeneo ed inferiore in diversi punti ai cm 10 previsti), agli sprofondamenti riscontrati, agli avvallamenti, dislivelli, cedimenti e della sgranatura di alcune superfici.
Il Tribunale ha aderito alle conclusioni del CTU, affermando che: il prezzo/valore delle opere effettivamente eseguite da , indicato dal CTU in euro 40.726,55 oltre Iva, già considerato Parte_1 lo sconto del 10% previsto nel contratto d'appalto, deve essere ridotto in ragione: 1) degli acconti versati dalla opponente, tra cui euro 4.500 oltre VA per il rifacimento del piazzale;
2) dei costi per la eliminazione dei vizi e difetti riscontrati, quantificati in euro 13.340,00 oltre Iva e 3) dei costi per CO liberare il piazzale di e per spese tecniche per euro 14.136,00 oltre VA, “con la precisazione che il tappetino deve essere incluso tra le opere previste in contratto e non un rimedio ripristinatorio”.
Il Tribunale ha ritenuto che, pertanto, “dall'importo di euro 40.726,55 oltre VA, devono, dapprima essere dedotti gli acconti versati da - di cui alle fatture 198/ 2019, 258/2021, COtroparte_1
298/2021 emesse da – per euro 24.500,00 oltre VA così per un residuo Parte_1 di euro 16.226,55 e, infine, ha statuito: “COsiderato, poi, che i costi per l'eliminazione dei vizi e quelli per liberare il piazzale sono stati stimati in complessivi euro 27.476,00 e considerato che il credito residuo a favore della opposta ammonta, come detto, ad euro 16.226,55, nulla è dovuto da alla COtroparte_1 Parte_1
E' invece a risultare creditrice verso la opposta dell'importo” (pag. 13 sentenza), liquidato nel CP_1 dispositivo in euro 11.249,45 oltre Iva e rivalutazione monetaria.
Ciò premesso, la Corte osserva che sono infondati sia i motivi dell'appello principale proposto da CO
, sia i motivi dell'appello incidentale di . Parte_1
1)- Col primo motivo allega che il CTU ha quantificato le spese tecniche relative ai due Parte_1 gruppi d'interventi previsti- vale a dire a) lavori per la eliminazione dei difetti e b) lavori per il pagina 5 di 12 completamento dell'opera- nella misura dell'8% del costo degli interventi;
a pagina 22 della relazione il CTU ha indicato in euro 2.776,00 oltre iva il costo complessivo e ha accorpato le spese tecniche relative agli interventi sub a) e sub b) senza l'indicazione dei due parziali;
nella integrazione di perizia disposta dal Giudice il CTU ha quantificato in euro 13.340,00 oltre iva il costo dei lavori sub a) ossia dei lavori di eliminazione dei difetti;
l'appellante ha dedotto: “onde pacificamente le relative spese tecniche ammontavano all'8% di 13.340,00, ossia ad euro 1.067,20 oltre iva” e, tuttavia, nella tabella dei conteggi allegata sub 3 alla integrazione di perizia, “il CTU ha lasciato indicato solo l'originario importo complessivo ed accorpato delle spese tecniche di a) + b) ossia euro 2.776,00 senza riportare i due parziali”. L'appellante ha affermato che il Tribunale ha posto a carico di solo i costi Parte_1 sub a) di eliminazione dei difetti, mentre - correttamente - non ha posto a carico di i Parte_1 costi sub b) per il completamento dell'opera ossia i costi di posa del tappetino d'usura; quanto alle spese tecniche il Giudice avrebbe, quindi, dovuto porre a carico di solo quelle sub a) Parte_1 relative ai lavori di eliminazione dei vizi quantificandole in euro 1.067,20 e, invece, “ha confuso la parte col tutto ed ha quantificato le spese tecniche sub a) in euro 2.776,00. L'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte di eliminare l'errore. CO Nella comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ha così replicato: “Il motivo riguardo al calcolo delle spese tecniche in percentuale sull'importo dei lavori è corretto e la sentenza è immune da censure. La percentuale dell'8% calcolata sul valore delle opere da eseguirsi è corretta”; nella memoria di replica CO ex art. 190 c.p.c. ha ribadito che la sentenza sul punto è corretta e va confermata e ha precisato che, per mero “lapsus calami”, nella comparsa è scritto che il motivo d'appello è “corretto” invece di “scorretto”.
1.1- La Corte osserva che, correttamente, il Tribunale ha detratto, per compensazione, il credito residuo di calcolato dal CTU in € 16.226,55 già al netto degli acconti- dal maggior Parte_1
CO creditorio risarcitorio di , liquidato nell'importo complessivo di euro 27.476,00 per i costi stimati dal CTU per eliminare i vizi e per liberare il piazzale (pag. 13 sentenza), con conseguente condanna di a pagare la differenza di € 11.249,45. Parte_1
Dalla relazione integrativa del CTU (pag. 8 punti 6 e 7) e dall'allegato n. 3 (punti 33-35) risulta, infatti, che l'importo di euro 27.476,00 è dato dalla somma dei costi necessari per eliminare i vizi e difetti riscontrati dal CTU (pari ad euro 13.340,00 oltre Iva), per liberare il piazzale (pari a complessivi € 11.360,00 cfr. punto 33 allegato) e per le relative “spese tecniche” (pari a € 2.776,00, cfr. punto 33 allegato). CO Si tratta, quindi, dei costi complessivi che dovrà sostenere per eseguire- all'interno del piazzale libero- i lavori occorrenti per eliminare i vizi e difetti nelle opere eseguite nel piazzale da . Parte_1
Ne consegue il rigetto del primo motivo d'appello.
pagina 6 di 12 CO 2)- Col secondo motivo allega che è “pacifico” che è stata a collocare le sue Parte_1 attrezzature sul piazzale prima che questo fosse terminato, cioè prima che fosse posato il secondo CO strato di catrame (il tappetino d'usura); l'appellante ha dedotto che debbano restare in capo a i costi, “derivanti dalla sua decisione fondata su una sua supposizione (peraltro errata)”, necessari per la rimozione ed il successivo ricollocamento delle attrezzature al fine di potere posare il secondo strato di catrame;
tali costi sono stati quantificati dal CTU e dal Giudice in euro 11.360,00 oltre iva;
CO
nella sua memoria n.2 ha formulato il capitolo n.3 (“Vero che in data 24 settembre 2019
[...]
in persona di comunicava che l'esecuzione delle opere era stata terminata, inviando Parte_1 Parte_4 ad il consuntivo che viene esibito al teste (doc. 4)”, il Tribunale non ha ammesso le prove orali CP_1
CO e, di conseguenza, avrebbe dovuto respingere la pretesa di di addossare a i costi di Parte_1
CO liberazione del piazzale;
il Giudice ha invece accolto la pretesa di , ritenendo che la necessità di spostare i materiali fosse “causalmente riconducibile alla mala esecuzione dei lavori di rifacimento del piazzale”.
L'appellante ha affermato che la deduzione è erronea in quanto, anche se non ci fosse stato alcun vizio e difetto nelle opere, in ogni caso i materiali presenti sul piazzale andavano comunque spostati per potere posare il secondo strato di catrame ossia il tappetino d'usura; la necessità di spostare i materiali è causalmente riconducibile non già alla mala esecuzione del primo strato di catrame come ritenuto erroneamente dal Giudice, bensì dalla necessità di completare l'opera con la posa del secondo strato di catrame. L'appellante ha censurato, inoltre, la sentenza nella parte in cui il Giudice ha ritenuto che “dall'esame dei documenti non risulta provato il rifiuto di alla posa del tappeto”; nella CP_1
CO sua memoria n.1 e negli atti successivi non aveva sollevato contestazioni sulla e-mail prodotta dall'opposta sub 1, ricevuta in data 30 gennaio 2020, nella quale dava la propria Parte_1
Co disponibilità a posare il secondo strato di catrame (il tappetino d'usura), né aveva sollevato contestazioni sul fatto di non aver voluto che vi provvedesse;
l'appellante ha dedotto Parte_1
CO che il Giudice ha errato ed ha violato l'art.115 c.p.c. laddove ha ritenuto che il rifiuto di alla posa del tappeto fosse circostanza controversa ed altresì l'art. 2697 c.c., in quanto aveva Parte_1 dato prova documentale della propria disponibilità a posare il con l' e-mail del 30 Parte_5
CO gennaio 2020 e, pertanto, sarebbe stato onere di dimostrare ed ancor prima allegare di aver CO accettato tale disponibilità. L'appellante ha aggiunto che “il consenso e/o il rifiuto di alla posa del secondo strato di catrame a gennaio 2020 erano del tutto ininfluenti ed irrilevanti rispetto al tema della responsabilità per la posa delle attrezzature sul piazzale a settembre/ottobre 2019”, in CO quanto aveva collocato le sue attrezzature sul piazzale a settembre/ottobre 2019 e, pertanto, da quel momento in poi, comunque occorreva spostare e ricollocare le attrezzature.
L'appellante ha chiesto, quindi, alla Corte di emendare l'errore del Giudice di primo grado, nell'aver posto a carico di la condanna al pagamento della somma di € 11.360 euro oltre iva e di Parte_1
pagina 7 di 12 CO accertare, di conseguenza, che è ad essere creditrice di , per l'importo di Parte_1 euro 1.819,35 oltre iva.
L'appellata ha replicato, in sintesi, di avere contestato in primo grado le affermazioni di controparte, in quanto l'opponente ha sempre sostenuto che ha consegnato l'opera- mal eseguita ed Parte_1
CO incompleta rispetto ai lavori previsti nel contratto- alla committente nel mese di settembre
2019, chiedendo il pagamento della fattura n. n. 337\2019 a saldo dei lavori;
non è vero che il
Tribunale si sia “dimenticato” di considerare la mail del 30/1/2020, al contrario con l'invio della e-mail “ha cercato di costituirsi un alibi a fronte di un lavoro consapevolmente fatto Parte_1
CO male” dopo che aveva contestato i lavori con le perizie tecniche del 12/12/2019 e del
8/1/2020. L'appellato ha chiesto, quindi, il rigetto del motivo d'impugnazione. CO 2.1- La Corte osserva che sin dal primo grado ha allegato che con e-mail in data 24 Parte_1 settembre 2019 aveva comunicato che l'esecuzione delle opere era terminata, inviando ad CP_1
[... il consuntivo prodotto sub 4, tant'è che la circostanza è dedotta nella memoria istruttoria ex art. 183, VI comma n. 2 cpc, nel capitolo n. 3 evidenziato dall'appellante.
Nella memoria ex art. 183, VI comma n. 3 cpc l'opposta non ha contestato la circostanza Parte_1
CO della trasmissione in data 24 settembre 2019 ad del consuntivo delle opere terminate a settembre 2019 prodotto da controparte sub 4, ma ha replicato che con tale e-mail aveva Parte_1 trasmesso anche il precedente consuntivo delle opere terminate a giugno 2019, prodotto dall'opposta sub 3; ha sostenuto, quindi, che il consuntivo del mese di settembre 2019 si riferisse al relativo alle opere eseguite fino a tale data. CP_4
CO Nel consuntivo dei lavori a settembre del 2019, tramesso ad con l'e-mail in data 24 settembre
2019, ha calcolato il corrispettivo di € 40.142,29 al netto dello sconto del 10% (senza Parte_1 detrarre gli acconti) e ha indicato come eseguite, fra l'altro, “fornitura, stesa e rullatura di conglomerato bituminoso tipo Binder, per uno spessore medio di cm. 8,00”, “messa in quota chiusini”, “fornitura chiusini e griglie in ghisa”.
Il CTU ha accertato che l'opera della pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita da
, esaminata nel suo complesso, “non può essere considerata ultimata in quanto, nonostante le griglie Parte_1
e i chiusini risultino attualmente alla quota dell'attuale binder, è carente dello strato definito “tappetino di usura”, previsto nel preventivo” e, comunque, lo strato bituminoso non risulta eseguito a regola d'arte “sia in virtù dei risultati dei carotaggi effettuati (spessore non omogeneo e comunque inferiore in diversi punti ai cm 10 previsti sempre nel preventivo), sia per gli sprofondamenti riscontrati nei vari sopralluoghi tra cui gli ultimi due nei quali si è riscontrato in diversi punti avvallamenti, sprofondamenti, dislivelli, cedimenti, sgranatura di alcune superfici”. CO Dai documenti prodotti risulta che, dopo aver ricevuto il consuntivo di settembre del 2019, ha inviato a l'e-mail in data 15 novembre 2029, nella quale riferiva che aveva effettuato Parte_1 pagina 8 di 12 col proprio tecnico un sopralluogo per verificare sia il corretto addebito dei costi, sia l'esecuzione a regola d'arte delle opere realizzate e che dalla verifica erano emerse “alcune difformità” e, pertanto, veniva invitata a un incontro per i chiarimenti (doc. 5 opponente); in data 21 Parte_1 novembre 2019 è stato effettuato il sopralluogo congiunto delle parti, alla presenza dei rispettivi CO tecnici, all'esito del quale il geom. tecnico di ha predisposto la relazione datata 12 Per_2 dicembre 2019 (doc. 7), segnalando i gravi difetti nell'esecuzione dei lavori;
in data 30 novembre
2019 ha emesso la fattura n. 337\2019 per il “saldo lavori eseguiti con mezzi meccanici Parte_1 di formazione piazzale”, senza asserire che si trattasse di un S.A.L. o che i lavori dovessero essere CO completati;
con email in data 13 dicembre 2019 ha trasmesso la relazione del geom. , Per_2 contestando la fattura n. 337\2019 (doc. 8) e successivamente l'integrazione alla relazione del geom. datata 8/1/2020 (doc. 9). A tali contestazioni ha risposto con e-mail in data Per_2 Parte_1
30 gennaio 2020, respingendole e asserendo, per la prima volta, di essere disponibile a terminare il lavoro appaltato, “compiendo le lavorazioni sospese” (doc. 1 appellante- opposta).
A fronte di queste risultanze documentali è priva di qualsiasi riscontro oggettivo l'affermazione CO dell'appellante secondo cui avrebbe occupato il piazzale nel mese di settembre/ottobre 2019 prima del completamento dei lavori oggetto dell'appalto, contro la volontà di , non Parte_1 potendosi desumere tale circostanza dall' inviata da in data 30 gennaio 2020 (doc. Pt_6 Parte_1
1 opposta) - a distanza di 4 mesi dal consuntivo dei lavori a settembre del 2019- solo a seguito della contestazione dei vizi nelle opere eseguite.
Va aggiunto che, comunque, la questione sollevata dall'appellante circa la mancanza di prova della consegna dei lavori nel mese di settembre del 2019, è anche irrilevante al fine di escludere la responsabilità di per i costi necessari per liberare il piazzale. Parte_1
Sulla base della CTU la necessità di liberare il piazzale risulta, infatti, conseguente non tanto all'incompletezza, quanto ai vizi delle opere eseguite da , emendabili con lavori indicati Parte_1 dal CTU da eseguirsi previa installazione di un cantiere con aree libere nel piazzale.
È, quindi, infondata la pretesa dell'appellante di escludere dai danni causalmente riferibili ai vizi delle opere eseguite, l'importo complessivo di € 11.360,00 stimato dal CTU per i costi necessari per liberare il piazzale (punti 34-35 allegato n.3 integrazione CTU).
Ne consegue il rigetto del secondo motivo d'appello.
3)- Col terzo motivo d'impugnazione l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza sulla regolamentazione delle spese processuali, in conseguenza dell'accoglimento dell'appello.
Il motivo d'appello va respinto.
Il Tribunale ha correttamente posto a carico di le spese processuali in conformità al Parte_1 principio della soccombenza, considerato che all'esito del giudizio il Tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da per l'importo di € 31.441,02 e, per effetto della Parte_1 pagina 9 di 12 CO compensazione col credito risarcitorio liquidato in favore dell'opponente , ha condannato a pagare la somma di € 11.249,45 oltre VA, rivalutazione monetaria e interessi. Parte_1
Ne consegue altresì il rigetto della domanda dell'appellante di restituzione della somma pagata in forza della sentenza. CO 4)- CO l'appello incidentale ha impugnato il capo o la parte della sentenza (a pag. 13) in cui il Tribunale, nell'esaminare la domanda di riduzione del corrispettivo, “in uno con quella di compensazione”, riduce il prezzo/valore delle opere 1) in relazione agli acconti versati, 2) dei costi per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati quantificati in € 13.340.00 oltre ad iva, 3) dei costi per la liberazione del piazzale quantificati in € 14.136,00 + iva, escludendo invece il tappetino in quanto incluso tra le opere previste in contratto e “non un rimedio ripristinatorio”.
L'appellata afferma, inoltre, che gli interventi di ripristino a macchia di leopardo per mezzo di
“rappezzi” prospettati dal CTU non avrebbero piena valenza ripristinatoria, tale da far ritenere l'opera eseguita secondo la regola dell'arte; “indubbio che un'opera con rappezzi a macchia di leopardo e dislivelli ha una valenza funzionale ed estetica inferiore a quella che avrebbe se fosse stata eseguita a regola d'arte”. In subordine l'appellata ha chiesto una riduzione del valore dell'opera, da determinarsi in via equitativa, quantificato in una percentuale pari almeno al 30% del corrispettivo teoricamente spettante a fronte di un'opera eseguita a regola d'arte.
L'appellata ha chiesto, quindi, che a parziale riforma della sentenza, sia Parte_1 condannata al pagamento della ulteriore somma di € 13.697,78 o di quella, anche in via equitativa, ritenuta di giustizia.
L'appellante nella comparsa conclusionale ha contestato l'appello incidentale, chiedendone il rigetto.
4.1- La Corte osserva che il CTU ha risposto, fra l'altro, ai quesiti del Giudice: “in caso di acclarata esistenza di vizi/difformità/mancanze, indichi a chi siano da riferire le cause e dica le opere necessarie al ripristino secondo le regole dell'arte, con i relativi costi”, precisi “se per avere un'opera terminata a regola d'arte sia necessario procedere al rifacimento integrale dell'asfaltatura, come sostiene , ovvero sia sufficiente la posa del tappeto con le opere collaterali, come sostiene CP_1
”. Parte_1
Il CTU ha indicato le opere necessarie alla sistemazione dei vizi/difformità/mancanze nelle opere eseguite da : ▪ asportazioni puntuali dell'asfalto nei punti dei cedimenti, dei dislivelli, Parte_1 avvallamenti, disgregazione;
▪ costipamento con sottofondo in ghiaia se l'asportazione ha rimosso la totalità del binder posato;
▪ asportazione binder e sottofondo nelle zone dove la quota finale non permette di avere i 13 cm totali di materiale bituminoso (binder-tout venant 10 cm e tappettino 3 cm) ▪ rullatura e livellamento di tali zone ▪ riempimento sino ad H. 10 cm di queste superfici e delle varie aree che hanno spessore minore di H. 10 con binder-tout venant previa posa primer con la pagina 10 di 12 precisazione che per spessori di ricarica < 3 cm si dovrà preferire l'incremento del tappettino di usura ▪ posa in quota di pozzetti, chiusini, griglie ▪ posa di tappettino di usura fine spessore 3 cm su tutta la superficie trattata, eventualmente in spessore maggiore per le motivazioni sopra indicate e da posare con primer visto il decorso del tempo che potrebbe aver provocato patine sulla superficie già utilizzata, con accompagnamento verso superfici già asfaltate per evitare gradini e con posa di inerte di piccolo spessore (sabbia fine che andrà a chiudere i pori rimasti aperti e renderà la superficie meno appiccicosa e meno riscaldabile dal sole) ▪ posizionamento coperchi chiusini, caditoie, griglie.
Nell'integrazione della relazione il CTU ha quantificato in € 13.340.00 più VA i costi per tali opere- compresa la posa del tappetino fra i rimedi indicati- e ha quantificato nella somma complessiva di
€ 14.136,00 più VA i costi per la liberazione del piazzale (pag. 8 integrazione), per l'importo totale di € 27.476,00; a pagina 13 della sentenza, penultimo capoverso, il Tribunale ha correttamente detratto il totale € 27.476,00 dal corrispettivo di € 40.726,55 oltre VA, che il CTU ha calcolato per i lavori eseguiti da (esclusa la posa del tappetino, prevista nel contratto, ma non eseguita Parte_1 da ). Parte_1
CO Anche nel precedente capoverso a pag. 13, impugnato da , il Tribunale ha statuito che il prezzo/valore delle opere, ossia il corrispettivo dovuto a per le opere eseguite, dev'essere Parte_1 ridotto- oltre che in relazione agli acconti versati ed ai costi per la liberazione del piazzale quantificati in € 14.136,00 + iva” - anche in relazione ai costi per l'eliminazione dei vizi e difetti riscontrati quantificati in € 13.340.00 oltre ad iva, fra i quali è compreso il costo per la posa di tappettino di usura indicata dal CTU per eliminare i vizi nelle opere eseguite.
Il Tribunale non ha, quindi, escluso dal conteggio dei costi quello del “tappetino” per eliminare i vizi- contrariamente a quanto dedotto dall'appellata- ma lo incluso, correttamente, nell'importo CO complessivo di € 27.476,00 liquidato a titolo di risarcimento del danno in favore di .
Tale statuizione si deve confermare, essendo solo impreciso il punto della motivazione della CO sentenza impugnata da .
La Corte osserva, inoltre, che il CTU ha specificato nella relazione che “per avere un'opera terminata a regola d'arte non si ritiene necessario il ripristino integrale ma percorribile l'esecuzione delle opere come indicate previa eliminazione dei vizi presenti”.
Nell'udienza del 25 novembre 2021 il CTU è stato sentito a chiarimento;
in particolare il CTU ha confermato che non sussiste la necessità di rifare integralmente l'opera eseguita da e che Parte_1 il previsto tappetino “coprirà tutti i rappezzi per rendere non percettibile la presenza di rappezzi CO sottostanti”; su domanda a chiarimento del procuratore di , Avv. Brenna, il CTU ha precisato:
“il tappetino di completamento mancante sarà esteso su una porzione di asfalto esistente non oggetto di lavorazione per raccordare le due porzioni, i cui costi sono già stati indicati in perizia. pagina 11 di 12 Un'opera eseguita a regola d'arte non deve creare impedimento ad un'altra porzione del medesimo piazzale e quindi il gradino non deve esserci”.
In definitiva, sulla base di tali chiarimenti e precisazioni del CTU, la Corte deve respingere CO integralmente l'appello incidentale di , considerato che gli interventi descritti dal CTU CO assicurano la funzionalità del piazzale utilizzato da per l'attività d'impresa, senza compromettere l'estetica del piazzale. Non si prospetta, pertanto, neppure una riduzione di valore dell'opera, una volta effettuati i lavori indicati dal CTU.
5)- Per quanto esposto la sentenza di primo grado dev'essere confermata;
tenuto conto dell'infondatezza sia dell'appello principale, sia di quello incidentale, a norma dell'art. 92 cpc si compensano le spese processuali della fase d'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente decidendo, sull'appello proposto da
[...]
e sull'appello incidentale di avverso la sentenza n. 360/2024 emessa dal Parte_1 CP_1
Tribunale di Lecco, così provvede:
I- Respinge integralmente l'appello principale proposto da e l'appello Parte_1 incidentale proposto da avverso la sentenza n. 360/2024 emessa dal Tribunale di CP_1
Lecco, sentenza che conferma;
II- compensa le spese processuali della fase d'appello;
III- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, rispettivamente, da parte dell'appellante e dell'appellata, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115 del 2002, così come modificato dall'art. 1, comma 17, l.
24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano nella Camera di COsiglio in data 25 giugno 2025.
Presidente Rel. Est.
Margherita Monte
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