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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 11/06/2025, n. 3670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3670 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Assunta Marini - Consigliere Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 290 r.g. 2020 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1 Parte_2 CP_1
, tutti con l'avv. Suppa Claudio Giorgio
[...]
APPELLANTI
E
Controparte_2
con l'Avv. Roberto Maggiore
[...]
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
in proprio e in qualità di fideiussore della società C.I.F. Srl Parte_2
(fallita) nonché quale legale rappresentante della società e Parte_1 CP_1
, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1192/2022 con cui il Tribunale
[...] di Frosinone: rigettava la domanda avanzata nei confronti della
[...] volta a far dichiarare la nullità del mutuo fondiario a Controparte_3 rogito del Notaio del 9.4.2010 e far dichiarare estinti gli obblighi degli Per_1 opponenti;
rigettava l'opposizione spiegata e la domanda risarcitoria;
condannava gli opponenti, in solido, a rifondere le spese del giudizio liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e cpa oltre al rimborso spese generali del 15% come per legge.
L'appellata si è difesa chiedendo il rigetto dell'appello.
Gli appellanti hanno quindi depositato atto di rinuncia alla domanda ed all'azione ed hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, dando atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, spese di lite compensate. L'appellata ha depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia formulata dagli appellanti in ragione dell'intervenuta transazione.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalla appellante e della dichiarazione di accettazione dell'appellata, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn.
4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
spese compensate.
Roma, 11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
- SEZIONE SETTIMA CIVILE -
Così composta: Dott. Franco Petrolati - Presidente Dott. Assunta Marini - Consigliere Dott. Anna Maria Giampaolino- Consigliere relatore ha emesso la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 290 r.g. 2020 e vertente
TRA
in persona del legale rapp.te p.t.; Parte_1 Parte_2 CP_1
, tutti con l'avv. Suppa Claudio Giorgio
[...]
APPELLANTI
E
Controparte_2
con l'Avv. Roberto Maggiore
[...]
APPELLATA
RAGIONI DELLA DECISIONE
in proprio e in qualità di fideiussore della società C.I.F. Srl Parte_2
(fallita) nonché quale legale rappresentante della società e Parte_1 CP_1
, hanno proposto appello avverso la sentenza n. 1192/2022 con cui il Tribunale
[...] di Frosinone: rigettava la domanda avanzata nei confronti della
[...] volta a far dichiarare la nullità del mutuo fondiario a Controparte_3 rogito del Notaio del 9.4.2010 e far dichiarare estinti gli obblighi degli Per_1 opponenti;
rigettava l'opposizione spiegata e la domanda risarcitoria;
condannava gli opponenti, in solido, a rifondere le spese del giudizio liquidate in euro 10.000,00 per compensi, oltre i.v.a. e cpa oltre al rimborso spese generali del 15% come per legge.
L'appellata si è difesa chiedendo il rigetto dell'appello.
Gli appellanti hanno quindi depositato atto di rinuncia alla domanda ed all'azione ed hanno chiesto dichiararsi l'estinzione del giudizio, dando atto dell'accordo transattivo intervenuto tra le parti, spese di lite compensate. L'appellata ha depositato dichiarazione di adesione alla rinuncia formulata dagli appellanti in ragione dell'intervenuta transazione.
Va quindi dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia formulata dalla appellante e della dichiarazione di accettazione dell'appellata, giacché, come affermato dalla S.C. della sentenza 19/5/1995, n. 5556 (nello stesso senso cfr. Cass. nn.
4499/1996, 8387/1999, 23749 /2011), la rinuncia agli atti del giudizio di appello, per quanto non espressamente disciplinata dalla legge, deve tuttavia ritenersi ammissibile in forza del richiamo alle norme regolatrici del giudizio di primo grado contenuto nell'art. 359 cod. proc. civ., dovendosi altresì escludere la sua incompatibilità con il predetto mezzo di gravame.
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, sezione VII, definitivamente pronunciando:
dichiara estinto il giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del giudizio;
spese compensate.
Roma, 11 giugno 2025
Il Consigliere relatore
Il Presidente