Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1928
CASS
Sentenza 6 marzo 1999

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Gli eventuali rinvii (oltre il primo) dell'udienza di discussione in appello, in violazione della norma di cui all'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., non prevedendo tale norma alcuna sanzione, non comportano alcuna improcedibilità del gravame.

In tema di espropriazione parziale, l'indennità concordata tra le parti ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 copre ogni danno, diretto ed indiretto, conseguente all'esproprio, quali, ad esempio, quello derivante dall'interclusione e/o divisione del suolo dell'espropriato, ovvero dalla perdita di accesso alla zona rimasta interclusa a seguito della realizzazione dell'opera di pubblica utilità sulla parte di fondo all'uopo occupata, ovvero, ancora (come nella specie) derivante dallo smottamento conseguente all'afflusso delle acque pluviali dalla zona a monte nell'altra a valle dell'area parzialmente espropriata dopo l'attraversamento della strada (per la cui realizzazione si procedette ad esproprio), sempre che tali danni derivino dalla divisione del terreno e dalla costruzione dell'opera pubblica "tout court".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1928
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1928
    Data del deposito : 6 marzo 1999

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