Sentenza 6 marzo 1999
Massime • 2
Gli eventuali rinvii (oltre il primo) dell'udienza di discussione in appello, in violazione della norma di cui all'art. 115 disp. att. cod. proc. civ., non prevedendo tale norma alcuna sanzione, non comportano alcuna improcedibilità del gravame.
In tema di espropriazione parziale, l'indennità concordata tra le parti ai sensi dell'art. 40 della legge n. 2359 del 1865 copre ogni danno, diretto ed indiretto, conseguente all'esproprio, quali, ad esempio, quello derivante dall'interclusione e/o divisione del suolo dell'espropriato, ovvero dalla perdita di accesso alla zona rimasta interclusa a seguito della realizzazione dell'opera di pubblica utilità sulla parte di fondo all'uopo occupata, ovvero, ancora (come nella specie) derivante dallo smottamento conseguente all'afflusso delle acque pluviali dalla zona a monte nell'altra a valle dell'area parzialmente espropriata dopo l'attraversamento della strada (per la cui realizzazione si procedette ad esproprio), sempre che tali danni derivino dalla divisione del terreno e dalla costruzione dell'opera pubblica "tout court".
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/03/1999, n. 1928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1928 |
| Data del deposito : | 6 marzo 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Signori Magistrati:
Dr. Alfredo Rocchi Presidente
Dr. Giuseppe AR Berruti Consigliere
Dr. Fabrizio Forte Consigliere rel.
Dr. Francesco Paolo Fiore Consigliere
Dr. Angelo Spirito Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
su ricorso iscritto al n^ 13835 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 1997 proposto:
DA
SS IA RM, quale avente causa da SS ON, elettivamente domiciliata in Roma alla V. Domenico Iachino n. 119, presso lo studio Leone Damiano, unitamente all'avv. Ettore Lopes da Rionero in Vulture, che la rappresenta e difende, per procura a margine del ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI POTENZA, in persona del presidente p.t. domiciliato elettivamente nel giudizio di appello in Potenza, alla V. Due Torri n. 33, presso lo studio Perri, unitamente all'avv. Mauro Finiguerra, che l'ha rappresentata e difesa in quel grado di giudizio, per procura a margine del gravame.
INTIMATA
avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 246 del 13 novembre - 5 dicembre 1996. Udita nella pubblica udienza del 16 dicembre 1998, la relazione del Consigliere dottor Fabrizio Forte. Udito il P.M., in persona del dr. Vincenzo Gambardella, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Con citazione del 28 settembre 1977, ON SS deduceva di essere proprietario di un terreno in Melfi, che aveva subito danni per la costruzione della strada a scorrimento veloce Potenza-Melfi-Medio Ofanto da parte dell'Amministrazione provinciale di Potenza, e conveniva quest'ultima in giudizio dinanzi al Tribunale di Melfi, chiedendone la condanna al pagamento di L. 1.900.000, con interessi e spese di causa, a titolo di risarcimento dei danni, per aver diviso e intercluso il suo fondo con un muro di ripa che impediva l'accesso alla zona a monte, determinando, con una inefficiente regimentazione delle acque pluviali sulla strada, lo smottamento del residuo terreno a valle di quest'ultima; la Provincia costituendosi contestava l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. Il Tribunale di Melfi in base alla relazione del c.t.u. , con decisione del 7 marzo 1991, accoglieva la domanda e condannava la convenuta a risarcire i danni liquidati in L.
7.703.683 con interessi dal 1^ gennaio 1986, e le spese di causa;
su appello della Provincia, che domandava di dichiarare la nullità della decisione dei primi giudici per ultrapetizione e difetto di motivazione e della consulenza d'ufficio espletata con violazione dei diritti di difesa, comunque eccependo inammissibilità e infondatezza della domanda di controparte, la Corte di Appello di Potenza, con sentenza n.246 del 13 novembre - 5 dicembre 1996, accoglieva il gravame per il quarto motivo, con assorbimento degli altri motivi, rigettando la domanda del SS e compensando le spese di entrambi i gradi del giudizio. Ad avviso dei giudici di appello, i diritti dell'appellato derivati dalla divisione e interclusione del fondo, erano soddisfatti interamente con l'indennità di esproprio parziale del terreno, concordata tra le parti con atto del 14 febbraio 1979 in base all'art. 40 della L. 2359 del 1865; per i lamentati smottamenti del terreno a valle della strada provocati da deflusso di acque provenienti dalla zona a monte dello stesso fondo dell'appellato, ove non si volessero considerare danni indiretti coperti con la liquidazione dell'indennizzo, doveva comunque escludersi fosse provato che erano conseguenza della violazione di norme di ordinaria prudenza ovvero di regole tecniche da parte della Provincia in sede di ubicazione e realizzazione del tombino sulla strada che regolava il deflusso delle acque pluviali a tutela di chi vi passava, poiché l'acqua che provocava i danni da smottamento nella zona a valle del fondo proveniva da quella divisa rimasta a monte del medesimo titolare dell'unico bene ablato, per cui nell'incertezza della causa del danno, la domanda risarcitoria doveva essere rigettata, per non essere provata.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione AR EL SS, quale avente causa da NT SS per due motivi, presentando anche memoria ex art. 378 c.p.c.; l'Amministrazione provinciale di Potenza non si è difesa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso censura la decisione impugnata per violazione degli artt. 190 c.p. c. , 111 disp.att. c.p.c., 348 c.p.c., 115 disp.att. c.p.c. e 112 c.p.c., in relazione all'art. 360,
n.ri 4 e 5, c.p.c. per avere la Corte di appello rinviato più volte, in deroga all'art. 115 disp. att. c.p.c., l'udienza di discussione, nella quale venne anche autorizzato il deposito della conclusionale, in deroga agli artt. 190 c.p.c. e 111 disp.att. stesso codice, senza neppure esaminare l'eccezione d'inammissibilità e improcedibilità del gravame per tale profilo, in deroga a quanto sancito dall'art.112 c.p.c.
2.1. In ordine ai vari rinvii dell'udienza di discussione oltre il primo, in deroga all'art. 115 disp.att. c.p.c., non prevedendosi in tale norma alcuna sanzione, è evidente che alcuna improcedibilità del gravame può derivare da tale violazione (in tal senso espressamente la non recente Cass. 21 gennaio 1964 n. 943) La violazione del termine di quattro giorni di cui all'art. 111 disp.att. c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali, non essendo neppure tale termine "perentorio" (cfr. la dizione della norma rispetto al novellato art. 190 c.p.c.) non comporta l'improcedibilità del gravame, che si è esclusa persino per la più grave ipotesi di omessa restituzione nello stesso termine del fascicolo di parte, in cui gli scritti difensivi devono inserirsi(Cass. 11 dicembre 1996 n. 11405). Il mancato esame dell'eccezione di improcedibilità per il deposito, all'udienza di discussione, della comparsa conclusionale, che, per la parte ricorrente, violerebbe lo stesso art. 112 c.p.c., deve ritenersi superato dall'implicito rigetto di tale eccezione, peraltro conforme alla giurisprudenza prevalente nel vigore del previgente art. 190 c.p.c. (cfr. Cass., 25 marzo 1987 n. 2904 e Cass. 5 giugno 1995 n.
6299 e, di recente Cass. 29 luglio 1998 n. 7495, relativa al rideposito intempestivo dell'intero fascicolo di parte). Anche per detti errores in procedendo, quindi, il ricorso è da ritenersi infondato e da rigettare.
2.Il secondo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 834, 2043 c.c. e della L. n. 2359 del 1865 con le successive disposizioni in materia di espropriazione, per avere erroneamente affermato la Corte di appello di Potenza che il concordamento dell'indennità liquidata per esproprio parziale in base all'art. 40 della legge 2359/1865, abbia reintegrato per equivalente ogni danno richiesto, in contrasto con le conclusioni del c.t.u., perché si erano domandati, con i danni da interclusione e divisione del fondo, gli altri derivanti dall'impossibilità di ogni accesso nella zona a monte del terreno diviso, provocata dal modo in cui la strada era stata costruita e quelli da omessa o errata regimentazione delle acque pluviali, da ritenersi assolutamente non prevedibili all'epoca del concordamento e di conseguenza risarcibili ex art. 2043 c.c., derivando essi da colposa costruzione dell'opera stradale con modalità erronee. Comunque i danni permanenti da smottamento del terreno a valle della strada se non si ritenevano antigiuridici, non erano assorbiti dal concordamento e rientravano invece tra quelli di cui all'art.46 della L. n. 2359 del 1865, per cui erano da indennizzare.
2.1. L'art. 40 della L. 25 giugno 1865 n. 2359, commisura l'indennità in caso d'"occupazione parziale" alla differenza tra il prezzo dell'area prima di quest'ultima e quello del residuo fondo successivamente a tale occupazione, sul quale incidono anche tutte le perdite che il titolare del bene subisce non solo per effetto dell'ablazione del terreno, ma anche per l'esecuzione dell'opera pubblica che l'occupa in parte o per l'esercizio del servizio pubblico a cui l'opera stessa è destinata (così, tra molte, Cass.26 maggio 1997 n. 4657 e Cass. 18 agosto 1997 n. 7663), tanto che la parte ha un interesse legittimo a domandare l'esproprio del residuo fondo, dovendosi però escludere qualsiasi suo diritto in base all'art. 46 della L. n. 2359 del 1865 (cfr. la cit. Cass. 4657/97), che spetta solo ai "terzi" proprietari di aree che vengano gravate da servitù, a seguito dell'esecuzione dell'opera di pubblica utilità per cui avvenne l'esproprio(tra le altre, Cass. S.U. 26 settembre 1997 n. 9478) e di certo non all'espropriato, quanto meno per il principio "nemini res sua servit".
È pertanto sicuramente esatta l'affermazione della decisione impugnata che l'indennità concordata per l'art. 40 della L.2359/1865 tra le parti copre ogni danno diretto e indiretto conseguente all'esproprio (cfr.per i danni indiretti la cit. Cass.n. 7663/97), sia per l'interclusione e/o divisione del suolo dell'espropriato (sul danno da divisione del fondo nel caso d'esproprio parziale, Cass. 9 aprile 1997 n. 3037), sia per la perdita d'accesso della zona rimasta interclusa a seguito della realizzazione dell'opera di pubblica utilità che provocò l'occupazione di parte soltanto del bene dell'espropriato. I danni dallo smottamento conseguente ad afflusso delle acque pluviali dalla zona a monte nell'altra a valle dell'area solo parzialmente espropriata, dopo l'attraversamento della strada, per la cui realizzazione si ebbe l'esproprio, se derivano dalla divisione del terreno e dalla costruzione dell'opera pubblica tout court, sono ovviamente da comprendersi nell'indennizzo, in base a quanto già affermato;
invero il riferimento all'imprevedibilità del danno al momento del concordamento, cui il ricorrente e il P.M. danno importanza, sulla scia di una giurisprudenza non recente e non più ripetuta (Cass. 12 aprile 1976 n. 2597) non ha invece rilievo alla stregua della normativa che non distingue i danni prevedibili da quelli imprevedibili, sancendo solo che l'indennità, liquidata in base all'art. 40 della Legge del 1865, copre ogni danno da occupazione parziale.
La deduzione ulteriore che un tombino realizzato sulla strada sarebbe stato costruito in contrasto con norme tecniche o di ordinaria diligenza da parte della Provincia, con conseguente responsabilità di questa per l'art. 2043 c.c. per lo smottamento del terreno a valle, non è provata ad avviso della Corte di appello che sul punto non trova smentita dal ricorso, non emergendo ne' dalla relazione del c.t.u. ne' da altri elementi tale condotta colposa dell'intimata. I giudici di merito in effetti hanno escluso il risarcimento dei danni, per omessa o erronea regimentazione delle acque imbrifere, per difetto di prova sia in ordine al nesso eziologico tra la costruzione del tombino sulla strada e lo smottamento del terreno a valle, dato che questo potrebbe derivare anche solo da acque provenienti dallo stesso fondo a monte senza alcun contributo causale dimostrato dell'opera stessa costruita per favorire il passaggio delle acque sulla strada, sia per la omessa dimostrazione dell'elemento soggettivo dell'illecito contestato, non essendo state evidenziate le norme di comune diligenza ovvero quelle tecniche violate nella costruzione del tombino di cui sopra, che potrebbero aver determinato i danni da smottamento. Correttamente infine la Corte di merito ha poi rilevato il difetto di legittimazione sostanziale attiva per l'espropriato nella richiesta dell'indennizzo in base all'art. 46 L. n. 2359 del 1865, non spettante alla parte ablata nel rapporto espropriativo ma solo ai terzi proprietari di fondi gravati da servitù con la costruzione dell'opera pubblica, così come emerge con chiarezza da quanto affermato in precedenza.
4. Nulla per le spese del giudizio di cassazione, che restano a carico della ricorrente, non essendosi l'intimata Amministrazione provinciale di Potenza difesa in questa sede.
P.Q.M.
La Corte Suprema di cassazione, 1^ sezione civile, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, alla camera di consiglio, il 16 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 6 marzo 1999