Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10854 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B 1 0 854/02 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Composta dai Magistrati: -R.G. 5559/00 Dott. Erminio Ravagnani Presidente -Cron. 28460 13 Bruno Battimiello Rel. Consigliere -Rep. -Ud. 20.5.2002 11 Antonio Lamorgese "1 " Florindo Minichiello -Oggetto: " " FA EL " - Lavoro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CARTA RI, difesa dagli avv.ti Gaspare Salerno e Giorgio Allocca e presso gli stessi elett.te dom.ta in Roma, via Ni- cotera n. 29, come da procura speciale a margine del ricorso ricorrente
contro
- INPS, in per- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE sona del Presidente legale rapp.te p.t., rappresentato e di- feso, per procura speciale in calce alla copia notificata del ricorso, dagli avv.ti Valerio Mercanti e Giovanna Biondi 7 1 2 2 con i quali è elett.te dom.to in Roma alla via della Frezza n. 17 presso l'Avvocatura centrale dell'Istituto resistente con sola procura per l'annullamento della sentenza non definitiva n° 9690/98 in data 7 ottobre 1997/9 marzo 1998 e della sentenza defini- tiva n° 5805/00 in data 17 dicembre 1998/24 febbraio 2000 del Tribunale di Roma (R.G. 21539/95). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 maggio 2002 dal cons. dott. Bruno Battimiello;
udito l'avv. Patrizia Tadris per delega dell'avv. Valerio Mercanti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 2 Svolgimento del processo I l Tribunale di Roma, con sentenza non definitiva n. 9690/98, depositata in cancelleria il 9 marzo 1998, parzial- mente riformando le statuizioni rese dal locale Pretore, ha condannato l'INPS (appellante) al pagamento, in favore diCar- ta RI, dell'importo della rivalutazione, secondo gli indi- ci ISTAT, delle somme già corrisposte ex art. 19 della legge n. 843 del 1978, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data di entrata in vigore del d.l. 30 dicembre 1985, n. 787, convertito in legge 28 febbraio 1986 n. 45, sino alla data del pagamento della sorte capitale, oltre accessori da determinarsi nel prosieguo del giudizio. Con successiva sentenza definitiva n. 5805/00 del 24 febbraio 2000, lo stesso Tribunale quantificava in £ 709.561 l'importo suddetto, oltre a £ 558.841 per accessori. Al parziale accoglimento dell'appello dell'Istituto il (premesso che le quote pensionistiche, spettanti Tribunale dal 1° gennaio 1979 in poi, erano state liquidate dall'INPS nel gennaio 1987) perveniva sul rilievo che, giusta la sen- tenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991, la rivalu- tazione del credito del pensionato non poteva avere luogo se non con decorrenza dal 121° giorno dall'entrata in vigore della norma interpretativa dettata dall'art. 4 del decreto- legge citato, poiché, ad onta dell'efficacia retroattiva del- la medesima, solo la sua sopravvenienza aveva determinato, 3 insieme all'inutile decorso del detto spatium deliberandi, le condizioni legali di responsabilità dell'ente debitore. Carta RI ricorre per cassazione avverso entrambe le sentenze con unico motivo illustrato anche da memoria. L'INPS si è costituito con sola procura ai difensori. Motivi della decisione L'unico, complesso motivo del ricorso è inteso a ripro- porre l'assunto difensivo della spettanza della rivalutazione dei ratei arretrati della prestazione de qua con decorrenza fin dalla data di maturazione di ciascuno di essi, attesa l'irrilevanza della posteriorità, rispetto a tale data, dell'entrata in vigore della norma di interpretazione auten- tica implicante l'erogazione della somma capitale, al lume del principio espresso dalla giurisprudenza costituzionale in materia, secondo cui l'obbligazione dell'ente assicurativo di corrispondere, sulle prestazioni pecuniarie erogate in ritar- do, l'importo della rivalutazione e degli interessi calcolati sulle somme rivalutate non presuppone l'imputabilità del ri- tardo all'ente medesimo. Il ricorso è fondato. La Corte osserva che, con giurisprudenza ormai consoli- (cfr. le sentenze 20 luglio 1996, n. 6525; 18 ottobre data 1996, n. 9085; 7 ottobre 1997, n. 9732; 2 marzo 1998, n. 2280; 22 giugno 1998, n. 6192; 17 ottobre 1998, n. 10314; 14 agosto 1999, n. 8669; 19 novembre 2001 n. 14483), ha espresso il principio per cui la rivalutazione e gli interessi ex 4 art. 429 e 442 cod. proc. civ. (così come inciso da Corte Cost. n. 156 del 1991) sono dovuti anche nel caso in cui il diritto alla prestazione previdenziale derivi da legge di in- terpretazione autentica entrata in vigore in data successiva a quella in cui il diritto deve intendersi maturato, dato che la responsabilità per il ritardato pagamento di prestazioni previdenziali è indipendente dall'imputabilità del ritardo a colpa del debitore;
tali accessori, inoltre, maturano dalla data di scadenza delle singole rate, non avendo ragione di operare il termine di centoventi giorni di cui all'art. 7 legge n. 533 del 1973 se manca un provvedimento di reiezione della domanda dell'interessato a norma dell'art. 47 D. P. R. n. 639 del 1970 e non sia necessaria la proposizione di una do- manda a seguito della norma di interpretazione autentica>>. Si tratta, inoltre, di un principio affermato con spe- cifico riferimento a crediti maturati da dipendenti dell'INPS in quiescenza in forza dell'art. 9 bis d.l. 30 dicembre 1985 n. 787, convertito con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1986 n. 45, che ha escluso la riferibilità а determinati siacuiquelli di trattamenti pensionistici integrativi - prevista la riduzione automatica a seguito dell'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, del- le quote fisse di cui al comma terzo dell'art. 10 legge n. 160 del 1975 - della disposizione dell'art. 19, comma primo, legge n. 843 del 1978, diretta ad escludere la corresponsione 105 più di una volta, a favore di titolari di più pensioni, dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita. Le argomentazioni del Tribunale non propongono ragioni nuove о diverse rispetto a quelle già confutate nelle prece- denti occasioni, sicché la Corte ritiene di doversi uniforma- re a quel principio, ribadendo, in particolare, le precisazio- con l'ultima delle citate sentenze, con riguardo alla ni rese vicenda normativa rilevante nella specie. E' stato allora sottolineato che il risalente e unifor- orientamento secondo il quale rivalutazione e interessi me norma dell'art. 429, comma 3° cod. proc.sono dovuti, а civ., anche dal debitore al quale non sia imputabile il ri- tardo nel pagamento, ha trovato solo sporadiche occasioni di dissenso (Cass. 26 gennaio 1995, n. 907; 19 maggio 1995, n. 5525; 15 dicembre 1997, n. 12673), le quali, apparentemente confortate da talune considerazioni contenute nella motiva- zione della sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 1991 (in tema di crediti previdenziali), sono state, tutta- via, decisamente rifiutate, da un lato, dalle Sezioni unite della Corte a composizione del contrasto di giurisprudenza concernente specificamente la rilevanza della colpa debitoria nell'adempimento di crediti previdenziali (sentenze 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481), nonché nell'impianto argomentativo della sentenza 26 giugno 1996, n. 5895, in tema di regime giuridico dei crediti previdenziali, ed, infine, ancora nella sentenza 13 febbraio 1997, n. 1322; e dall'altro lato, dalla 6 stessa giurisprudenza costituzionale (sentenza 15 marzo 1994 n. 85 e, in particolare, sentenza 2 giugno 1994 n. 207, nella quale si afferma che, tra le peculiarità caratterizzanti la disciplina dettata dall'art. 429, vi è quella della "irrile- dell'imputabilità del ritardo a colpa del debitore", vanza "il che vale a collocare l'inadempimento fuori dall'alveo della responsabilità contrattuale"). Inoltre, si è considerato che, per maturazione del cre- dito deve intendersi la nascita nel patrimonio del creditore del diritto all'adempimento, poiché solo da tale momento si configura giuridicamente il ritardo idoneo а cagionare il pregiudizio che deve essere riparato con l'attribuzione degli accessori;
e se ne è tratta la conseguenza che, nel caso in cui il diritto a conseguire un incremento patrimoniale sia attribuito con effetti retroattivi (o, più esattamente, con decorrenza retroattiva), la maturazione del credito non una può, evidentemente, essere riferita ad un momento anteriore del rispetto alla perfezione della fattispecie attributiva diritto stesso: è il caso, frequente, delle norme retroatti- preordinate ad attribuire diritti di credito ex tunc;
ve, previsioni simili sono altresì molto diffuse nei contratti collettivi;
nell'ipotesi rientra naturalmente anche il dirit- to di credito sottoposto a termine (l'obbligazione esiste, ma non se ne può ottenere l'adempimento prima della scadenza), nonché quella del diritto condizionato, poiché la retroatti- vità della condizione non produce l'effetto di attribuire ex 7 tunc il diritto di pretendere l'adempimento, che sorge sol- tanto con il suo avveramento che segna il completamento della fattispecie. Le ipotesi descritte vanno nettamente differenziate dalla c.d. retroattività degli effetti delle sentenze della Corte costituzionale e delle leggi di interpretazione auten- tica, che determinano la regula iuris alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesi- stenti. La differenza è particolarmente percepibile con riguar- do alla decorrenza della prescrizione estintiva ai sensi del- l'art. 2935 cod. civ.: nelle ipotesi ascritte alla prima ca- tegoria, non vi è dubbio che la prescrizione non decorra pri- ma dell'entrata in vigore della norma retroattiva, della sti- pulazione ed efficacia di un contratto, della scadenza di un termine o dell'avveramento della condizione;
nel secondo ca- SO, invece, l'ostacolo rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione, о dal significato plausibile di una norma (in seguito smentito dall'interpreta- zione autentica), non è giuridico ma semplicemente di fatto, sicché non impedisce il decorso del termine di prescrizione (giurisprudenza pacifica per le sentenze della Corte costitu- zionale, ma a maggior ragione lo stesso principio deve esten- dersi alla legge interpretativa che, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore). 8 Si è, poi, messo in luce che l'art. 19, comma primo, della 1. 21 dicembre 1978, n. 843, nel testo originario, sta- bilisce che la perequazione automatica si applica una sola volta ai titolari di più pensioni, con esplicito riferimento anche alle pensioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria, precisando, al comma secondo, che in caso di spettanza dell'indennità integrativa speciale di cui all'art. 1 1. 364/1975, resta sterilizzata la pensione a carico del- l'assicurazione generale. Alcune pensioni integrative, tra le quali quelle spet- tanti agli ex dipendenti dell'Inps, fruiscono, appunto, del- l'indennità integrativa speciale e, inoltre, sono rette dalla regola, posta dai regolamenti dei fondi o dalla legge, della riduzione automatica del trattamento in correlazione con gli aumenti della pensione dell'assicurazione generale obbligato- ria, sicché la penalizzazione derivante dall'unicità della perequazione al costo della vita risultava particolarmente accentuata. A tale pregiudizio ha inteso porre riparo il legislato- re utilizzando la tecnica dell'interpretazione autentica: le parole O, comunque, integrative dell'assicurazione genera- le, obbligatoria>>, di cui all'art. 19, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, non si devono intendere rife- rite ai trattamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribu- 9 zione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligato- ria, delle quote fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, pur dovendosi ammettere la facoltà del legislatore di emanare leggi interpretative con la connaturale portata retroattiva, non è sufficiente, а tali fini, la sola autoqualificazione, ma si richiede, per attribuire il carattere di norma di in- terpretazione autentica, che la previsione sia diretta a chiarire il senso di disposizioni preesistenti, ovvero ad escludere о ad enucleare uno dei significati tra quelli ra- gionevolmente ascrivibili alle statuizioni interpretate, oc- correndo comunque che la scelta assunta dal precetto inter- pretativo rientri tra le varianti di senso compatibili con il tenore letterale del testo interpretato (cfr., ex plurimis, Corte cost. 5 novembre 1996, n. 386), e ciò, sia al fine di incertezze interpretative (Corte cost. eliminare eventuali sent. n. 163 del 1991 e 413 del 1988), sia per rimediare ad interpretazioni giurisprudenziali divergenti con la linea di politica del diritto perseguita dal legislatore (Corte cost. 12 luglio 1995, n. 311). Facendo applicazione dei canoni sopra precisati, la con la ricordata sentenza del 2001, ha reputato che il Corte, legislatore sia intervenuto proprio al fine di chiarire i dubbi originati dal caso particolare rappresentato dai trat- tamenti integrativi per i quali, in applicazione di norme di 10 legge o di regolamento, sia prevista la riduzione automatica dei trattamenti stessi in relazione all'attribuzione, sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria, delle quo- te fisse di cui al terzo comma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160. Per questa categoria di pensionati, in- fatti, l'interpretazione letterale avrebbe comportato una du- plice penalizzazione (congelamento e decurtazione), mentre altre opzioni ermeneutiche plausibili potevano condurre sia ad escludere per costoro l'unicità della perequazione automa- tica (ed è l'interpretazione imposta dalla legge), sia a de- sumere dalla nuova regola la soppressione del meccanismo di riduzione automatica della pensione integrativa. Né, come già evidenziato, la natura interpretativa della norma può essere negata per il solo fatto che la disposizione interpretata non abbia dato luogo a contrasti, rilevando soltanto l'astratta possibilità della lettura poi imposta con atto di autorità. Pertanto, in forza della retroattività in senso proprio della legge di interpretazione autentica, i pensionati devono esse- re considerati titolari del diritto al pagamento della pen- sione senza le decurtazioni effettuate dall'Inps in applica- zione del testo originario dell'art. 19 della 1. 843/1978, fin dal momento in cui le dette decurtazioni da considerare ormai, ad ogni effetto, contra legem furono effettuate. Si è, infine, rilevato come questa ricostruzione valga altresì a privare di fondamento l'argomentazione secondo cui 11 manca nella specie una domanda del pensionato, indispensabile per ottenere gli accessori pretesi nel giudizio. Nella citata sentenza n. 156/1991, la Corte costituzio- nale ha enunciato il principio secondo il quale il creditore non può vedersi incrementato il credito pecuniario da inte- ressi e rivalutazione se non a partire dall'emanazione del provvedimento dell'ente preordinato al riconoscimento e alla liquidazione delle prestazioni, all'esito di un procedimento amministrativo anteriore e diverso rispetto a quello di con- tabilità diretto all'emissione del titolo di spesa (il giudi- ce delle leggi ha richiamato gli art. 47, comma 4, d.P.R. n. 639 del 1970 e l'art. 7 della legge n. 533 del 1973, al fine di individuare il termine massimo di centoventi giorni per la durata del procedimento). Di conseguenza, interessi e rivalu- tazione competono dalla data di reiezione della domanda di dal provvedimento parzialmente favorevoleprestazione parzialmente negativo (cfr. Cass., sez. un., 30 luglio 1993 n. 8478 e n. 8481) - oppure decorsi centoventi giorni dalla presentazione senza che l'ente si sia pronunziato. Nel caso di specie, l'INPS ha deciso di procedere alla decurtazione delle pensioni, adeguando il proprio comporta- mento all'interpretazione della normativa sfavorevole per i pensionati, interpretazione in seguito preclusa dalla legge di interpretazione autentica. Collocata la vicenda nell'ambi- to della previsione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 ("Formazione del silenzio rifiuto sulla richie- 12 sta agli istituti previdenziali o assistenziali") - secondo il quale in materia di previdenza e di assistenza obbligato- rie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende re- spinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data di presentazione, senza che l'istituto si sia pronunziato il fatto che siano intervenuti un proce- - dimento di ufficio e un provvedimento negativo induce alla sicura conclusione che nessuna richiesta doveva avanzare la pensionata, né ricorrevano gli estremi per riconoscere al- l'ente il cosiddetto spatium deliberandi. E' evidente, infat- ti, che di fronte al sopravvenuto inadempimento parziale di una prestazione già liquidata, non è configurabile un onere di domanda a carico dell'interessato e che da tale momento, da equiparare a tutti gli effetti al provvedimento negativo assunto all'esito del relativo procedimento, l'Inps deve es- sere considerato in mora (nel senso di ritardo oggettivo) ai fini della corresponsione degli interessi e della rivaluta- zione monetaria. In considerazione di tutto quanto precede ed alla stre- gua del sopra enunciato principio di diritto implicante il - calcolo della rivalutazione monetaria e degli interessi lega- li con decorrenza da ciascun rateo di pensione decurtato dal- lo stesso Istituto in applicazione del testo originario del- le sentenze impugnate devonol'art. 19 della 1. 843/1978 - essere cassate, con rinvio della causa ad altro giudice, che, in applicazione del medesimo principio, provvederà alla nuova 13 quantificazione del credito vantato dalla parte privata. Allo - che si designa nella Corte d'appello di Ro- stesso giudice in funzione di giudice del lavoro, in quanto, a seguito ma, dell'entrata in vigore del decreto legislativo n.58 del 1998 e successive modificazioni, la competenza a conoscere del gravame avverso le sentenze emesse dal pretore è stata attri- buita alla corte d'appello, salve le eccezioni di cui agli articoli 134 bis e 135 lett. a) dello stesso decreto, di gui- sa che la cassazione della sentenza emessa dal tribunale in grado d'appello comporta il rinvio della causa alla detta corte (Cass., sez. un., 28 settembre 2000, n. 1044) si ri- mette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassa zione.
P.Q.M.
sentenzeLa Corte accoglie il ricorso, cassa le gnate e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appe Roma. Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2002. IL PRESIDENTE تستل Ravaquami IL CONSIGLIERE ESTENSORE Bouns Baltimiell Chill речае 呕 14