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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 3196/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 3196 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 21.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21.10.1977, rappresentata e difesa, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Caterina
Sonia Pellicanò, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Ravagnese
Superiore, n.43/G int.3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(R.C.), il 28.01.1978, rappresentato e difeso, giusta procura resa in atti, dall'Avv.
Marianna Concetta Manti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (RC), Via
Paolo Pellicano n.26/f, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 12.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) l'08.06.2013 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) l'08.06.2013, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 20.01.2025, il quale ha apposto il visto in data 20.01.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 12.11.2024 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.) parte II, serie A, u.1, n.119 anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto,
2. i coniugi, considerate le rispettive condizioni reddituali ed attuali posizioni lavorative, reciprocamente rinunziano a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento personale,
3. i coniugi si danno reciprocamente atto d'aver prima d'ora provveduto a regolamentare i rispettivi diritti per ciò che attiene ai beni mobili di proprietà comune ed individuale e di non avere, pertanto, altro a pretendere."
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
Prima Sezione Civile composto dai Magistrati:
Dott. Giuseppe Campagna Presidente rel.
Dott.ssa Elena M. A. Luppino Giudice
Dott. Flavio Tovani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A P A R Z I A L E nel procedimento civile iscritto al n. 3196 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 21.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata a [...], il Parte_1 C.F._1
21.10.1977, rappresentata e difesa, giusta procura resa in atti, dall'Avv. Caterina
Sonia Pellicanò, presso il cui studio sito in Reggio Calabria, Via Ravagnese
Superiore, n.43/G int.3, ha eletto domicilio
E
(C.F.: ) nato a [...] CP_1 C.F._2
(R.C.), il 28.01.1978, rappresentato e difeso, giusta procura resa in atti, dall'Avv.
Marianna Concetta Manti, presso il cui studio sito in Reggio Calabria (RC), Via
Paolo Pellicano n.26/f, ha eletto domicilio
-ricorrenti-
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente- * * * * *
-visto il ricorso depositato il 12.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di separazione personale consensuale in relazione al matrimonio concordatario contratto in Reggio Calabria (R.C.) l'08.06.2013 nonché contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
-considerato che con decreto del 29.11.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 21.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 16.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
-esaminata la documentazione prodotta;
-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in Reggio Calabria (R.C.) l'08.06.2013, b) dal matrimonio non sono nati figli;
-riscontrato che nella vicenda in esame è venuta meno, per un verso, la comunione materiale e spirituale su cui poggia il vincolo matrimoniale e, per altro verso, quell'affectio coniugalis che deve caratterizzare l'unione sponsale e che la pronuncia di separazione personale, per come peraltro concordemente richiesto da entrambe le parti, si appalesa l'unica decisione allo stato adottabile;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 20.01.2025, il quale ha apposto il visto in data 20.01.2025;
- rilevato che sono state proposte cumulativamente domande di separazione e di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 e che, di conseguenza, la causa debba essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato - con separata ordinanza - affinché il giudizio possa proseguire per la valutazione della sussistenza della volontà delle parti alla pronuncia di divorzio, al verificarsi del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e della decorrenza del termine prescritto dall'art. 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di separazione personale consensuale, depositato il 12.11.2024 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
-dichiara la separazione personale tra e , il cui atto di Parte_1 CP_1
matrimonio risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Reggio Calabria (R.C.) parte II, serie A, u.1, n.119 anno 2013, alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto,
2. i coniugi, considerate le rispettive condizioni reddituali ed attuali posizioni lavorative, reciprocamente rinunziano a qualsivoglia contributo al proprio mantenimento personale,
3. i coniugi si danno reciprocamente atto d'aver prima d'ora provveduto a regolamentare i rispettivi diritti per ciò che attiene ai beni mobili di proprietà comune ed individuale e di non avere, pertanto, altro a pretendere."
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Reggio Calabria (R.C.) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge;
- rimette la causa sul ruolo del Giudice delegato come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda divorzile;
-sentenza provvisoriamente esecutiva per legge.
Così deciso in Reggio Calabria, il 30.01.2025
Il Presidente rel.
dott. Giuseppe Campagna