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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 08/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di NT,
in persona dei magistrati
1) Dr. Pietro Genoviva - Presidente relatore
2) Dr. ssa Anna Maria Marra - Consigliere
3) Dr. Michele Campanale - Consigliere
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 189 del ruolo generale anno
2023, rimessa alla Corte per la decisione all'udienza ex art 352 cpc del
18.12.2024
tra e . rappresentati e difesi dall' avv. Antonio Parte_1 Parte_2
Mazzeo, giusta procura allegata all'atto di appello Appellanti
e
, rappresentata e difesa dagli avv Federica ed Controparte_1
Alberto Oronzo, giusta procura notarile in atti Appellata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L' avv. Mazzeo per gli appellanti ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, il finale accoglimento delle domande attrici, con declaratoria di nullità del contratto di mutuo del 16.3.2006
per superamento del tasso soglia anti-usura e conseguente nullità ed inefficacia del precetto intimato in data 3.6.2017 e della successiva esecuzione immobiliare, il tutto come meglio specificato nelle conclusioni dell'atto di appello e con vittoria di spese dell'intero giudizio, da distrarsi .
L'avv. Oronzo per la banca appellata ha chiesto il rigetto dell'appello, con integrale conferma della sentenza di primo grado e vittoria delle spese del presente giudizio .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione datata 15.5.2023, e interponevano appello Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 2830/2022, emessa dal Tribunale di NT l' 11-16.11.2022, con cui veniva soltanto marginalmente accolta con compensazione delle spese di lite la loro opposizione a precetto ed all'esecuzione, tendente a far dichiarare la nullità del contratto di mutuo stipulato con
Contr in data 16.3.2006 per superamento del tasso-soglia antiusura, riducendosi l'importo intimato da E 125.715,60 ad E 119.844,82 .
Nell'atto di appello sostanzialmente si ripropongono tutte le argomentazioni già disattese dal
Giudice di prime cure ed in particolare si torna a sostenere la tesi della nullità del contratto di mutuo a causa del superamento del tasso-soglia antiusura per gli interessi moratori;
si denunzia l'errata interpretazione degli artt 1815 cc e 644 cp, nonché del Dlgs 385/1993, dovendosi calcolare il TEG includendovi tutte le spese e gli oneri del mutuo;
si eccepisce la violazione dell'art 1186
cc e dell'art 40 TUB, nonché degli artt 115 e 116 cpc per omessa ed inesatta valutazione di quanto effettivamente versato dai mutuatari, che pertanto non possono considerarsi inadempienti in relazione alla decadenza dal beneficio del termine;
si ribadisce che, stando alle risultanze della
Per_ prima CTU del OT , il residuo debito sarebbe di E 57.415,97 e non maggiore .
Si costituiva anche in questo grado la concludendo per il rigetto del gravame, con vittoria CP_3
delle spese di questa fase .
Dopo il rigetto della richiesta degli appellanti di rinnovazione della CTU, all'udienza ex art 352
cpc del 18.12.2024 la causa veniva rimessa alla Corte per la decisione, dopo che le parti avevano depositato scritti conclusivi . L'appello è infondato e va pertanto rigettato, con integrale conferma dell'impugnata sentenza .
Il Giudice di prime cure, con motivazione ampia e convincente, ha dato atto dell'evoluzione della giurisprudenza di legittimità in materia di usurarietà dei tassi di interesse pattuiti nei contratti di mutuo e quindi, sulla scorta della seconda CTU espletata a cura del OT. ( in Persona_2
Per_ rinnovazione della prima CTU del OT , del tutto approssimativa e non convincente ), ha accertato la piena legittimità dell'interesse di mora convenuto in quanto inferiore al tasso-soglia all'epoca vigente;
ha altresì dato atto della morosità dei mutuatari per aver onorato appena 51 rate di ammortamento, pari a poco più di quarantamila euro, su un totale di 360 ( di cui 132 scadute )
ed a fronte di un iniziale finanziamento di E 154.000,00; ha ritenuto quindi legittima l'intimata decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine ex artt 1186 cc e 40 TUB, riducendo marginalmente la debitoria riportata nell'atto di precetto del 3.6.2017 da E 125.715,60 ad
E 119.844,82 ( su quest'ultimo punto la banca ha fatto acquiescenza alla sentenza, non gravandola da appello ) .
Nel gravame proposto dai coniugi ( i cui motivi possono essere congiuntamente Parte_3
trattati in quanto intimamente connessi gli uni con gli altri ) si insiste nel sostenere, sulla scorta dell'allegata perizia di parte, l'usurarietà dei tassi moratori pattuiti nel contratto di mutuo del
16.3.2006 in ragione dello 0,69%, cioè dell' 8,28% annuo, con conseguenze nullità dell'atto e del conseguente precetto .
Sul punto va ancora una volta dato atto dell'evoluzione in materia della giurisprudenza della S.C.,
culminata nella sentenza a S.U. n. 19597/2020 .
Con la nota pronunzia la Cassazione ha infatti appianato ogni dubbio interpretativo ( già
manifestatosi all'interno delle Sezioni semplici a seguito del duplice quanto scarsamente motivato arresto di cui alle sentt nn 5598 e 23192/2017 ), affermando i seguenti, condivisibili principi di diritto : a) la comparazione tra tasso effettivo e tasso-soglia va effettuata aOTando criteri omogenei a quelli presi a riferimento dalla AN d'TA per i suoi rilevamenti periodici;
b ) la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto non solo quale corrispettivo per la concessione del denaro ma anche quale promessa di qualsiasi somma usuraria dovuta in relazione al contratto concluso, anche per l'inadempimento degli obblighi restitutori che incombono sul mutuatario;
c) la mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del calcolo del TEGM non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, che per altro, a partire dalla metà del 2003, rilevano anche il tasso medio di mora praticato dagli istituti finanziari, detto tasso medio va quindi sommato al tasso soglia anti-usura al fine di verificarne o meno il superamento in concreto, cioè in riferimento al tasso di mora concretamente applicato dopo l'inadempimento del mutuatario;
d) in ipotesi di superamento del tasso soglia per i soli interessi moratori pattuiti, gli stessi non sono dovuti ex art 1815, comma 2°, cc, ma il mutuatario deve comunque versare gli interessi corrispettivi lecitamente convenuti .
Applicando tali principi al caso di specie, occorre riconoscere che nell'allegata perizia di parte si ricostruisce l'effettivo saggio di interesse prendendo a riferimento elementi non omogenei a quelli considerati dalla AN d'TA nei suoi rilevamenti periodici, in particolare includendovi voci non considerate da quest'ultima quali la commissione di estinzione anticipata ed ulteriori oneri, come la CMS, così violando apertamente il canone di omogeneità fissato dalla Cassazione nella sopra menzionata pronunzia a S.U. .
Per quanto riguarda in particolare il tasso di interesse moratorio ( semplicisticamente rapportato nella perizia di parte al tasso-soglia relativo all'interesse corrispettivo), va precisato che per lungo tempo la AN d'TA ha genericamente rilevato il tasso di mora praticato sul mercato creditizio,
aumentando quello corrispettivo del 2,1%, con la conseguenza che, al fine della verifica della violazione del tasso soglia, tale percentuale va aumentata del 50% ( così pervenendo al 3,15% ) e quindi aggiunta al tasso-soglia previsto per gli interessi corrispettivi .
Nella specie, il tasso soglia già aumentato del 50% per gli interessi corrispettivi è il 5,775%, che per i moratori va ulteriormente incrementato del 3,15%, così pervenendosi al tasso-soglia dell'
8,925%, che, come correttamente ritenuto dal primo Giudice, è superiore al tasso convenzionalmente pattuito dell'8,28% .
A ciò va poi aggiunto che nell'art 8 delle condizioni generali del contratto di mutuo è contenuta la clausola di salvaguardia secondo cui “ gli interessi di mora verranno richiesti comunque nei limiti della Legge del 7 marzo 1996 n. 108” e che nel caso di specie non sembra che la banca abbia mai preteso il pagamento di tali interessi, nonostante l'evidente morosità in cui sono caduti i mutuatari.
Questi ultimi hanno proOTo in giudizio copia di 48 bonifici bancari, per un totale di 51 rate onorate, pari a poco più di quarantamila euro, a fronte di un totale di 360 rate, di cui 132 già
scadute, previste nel mutuo trentennale contratto nel 2006, avendo già rilevato i due CTU
succedutisi nel corso del giudizio di primo grado l'estrema difficoltà di ricostruire la contabilità
del piano di ammortamento a fronte di bonifici effettuati in modo disordinato, per importi non corrispondenti alle singole rate e per di più non in linea con le singole scadenze mensili contrattualmente previste .
Ne consegue che va ritenuto del tutto legittimo il precetto intimato dalla banca in data 3.6.2017,
con decadenza dei mutuatari dal beneficio del termine ai sensi dell' art 1186 cc , poiché insolventi,
e dell'art 40 TUB, poiché in ritardo nel pagamento per almeno sette volte, anche non consecutive;
ed invero nel menzionato precetto la sorte capitale ancora non rimborsata viene indicata in E
119.235,41 ( poi rettificata in sentenza in E 113.364,63 ) e le rate insolute in E 6.480,19, cioè in numero superiore a sette, essendo l'importo della singola rata mensile di E 736,30 .
A tutto ciò va soltanto aggiunto che, essendo i mutuatari-debitori onerati della prova di aver esattamente adempiuto ai loro obblighi contrattuali, gli stessi hanno a tal proposito proOTo in giudizio unicamente una disordinata serie di 48 bonifici, per lo più di importi differenti e non effettuati rispettando le singole scadenze mensili, per un totale di circa quarantamila euro ( e non
E 57.415,97 come dagli stessi sostenuto ) a fronte di un finanziamento iniziale di ben
E 154.000,00, con un piano di ammortamento della durata di ben 30 anni, dal che si può facilmente dedurre che gli stessi alla data dell'intimato precetto del 3.6.2017 non avevano rimborsato alla banca mutuante nemmeno la sorte capitale inclusa nelle rate mensili nel frattempo maturate, pari a 132 .
Ne discende la totale infondatezza dell'appello, che va pertanto rigettato con integrale conferma dell'impugnata sentenza .
Le spese della presente fase, liquidate come da dispositivo, non possono infine che seguire la totale soccombenza della parte appellante .
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Lecce - Sezione Distaccata di NT - definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza, eccezione e conclusione, così provvede :
1. Rigetta l'appello, confermando integralmente l'impugnata sentenza del Tribunale di
NT n. 2830/2022 del 16.11.2022 ;
2. Condanna gli appellanti al pagamento in favore della banca appellata delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in E 8.000,00 per compensi professionali, oltre ad
IVA, CAP e RSG al 15% ;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti di legge per il versamento da parte degli appellanti del doppio del contributo unificato .
Così deciso in NT in data 3.1.2025, nella camera di consiglio della Sezione Civile della Corte
d'Appello di Lecce, Sezione Distaccata di NT .
Il Presidente estensore - OT. Pietro Genoviva