Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 05/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. 8718/2015 Reg. Gen. Aff. Cont.
N. 247/2016 Reg. Gen. Aff. Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
CONTENZIOSO - SECONDA SEZIONE
in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Giovanna Cice, pronuncia, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., in data 5.3.2025, la seguente
S E N T E N Z A nei procedimenti riuniti di I grado iscritti ai nn. 8718/2015 e 247/2016 del
Registro Generale Affari Contenziosi, e promossi
DA
, c.f. , in persona del sindaco pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliato in alla via Gramsci n. 17, presso Pt_1 lo studio dell'avv. Renata Fiore e Antonella Carlomagno
), che lo rappresentano e difendono, giusta procura in C.F._1 atti
- PARTE OPPONENTE-
E Contr
, c.f. , in persona del Parte_2 P.IVA_2
l.r.p.t., elettivamente domiciliato in al corso Roma n. 9, presso lo Pt_1 studio dell'avv. Rolando Sepe, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. Enricomaria Orsitto, giusta procura in atti
- PARTE OPPONENTE -
CONTRO in persona del Curatore Controparte_2
- Seconda Sezione civile -
fallimentare, elettivamente domiciliato in al viale Ofanto n. 137/P, Pt_1 sc. B, presso lo studio dall'avv. Antonio Fesce, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti
- PARTE OPPOSTA -
LE RAGIONI DI FATTO E DI DIRTTO DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 1761/2015, emesso in data 11.10.2015 e notificato in data 26.10.2015, è stato ingiunto al ed a Parte_1 di pagare, in solido, in favore di la somma Parte_3 Controparte_2 di € 106.345,00, oltre interessi e spese, a titolo di corrispettivo dei lavori eseguiti dalla ricorrente, in qualità di sub-appaltatrice.
Con atto di citazione tempestivamente notificato (RG n. 8718/2015), il ha proposto opposizione avverso il d.i., chiedendo di Parte_1 revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
Con separato atto di citazione tempestivamente notificato (RG n.
247/2016), anche ha proposto opposizione avverso il d.i., Parte_3 chiedendo di revocare l'ingiunzione per essere l'avversa pretesa infondata in fatto ed in diritto.
costituendosi in entrambi i giudizi, ha domandato di Controparte_2 rigettare le opposizioni ed ha anche proposto, in via subordinata, nei confronti del , domanda di ingiustificato arricchimento ex Parte_1 art. 2041 cod. civ.Riuniti i giudizi con ordinanza del 24.1.2017, denegata la concessione della provvisoria esecuzione, interrotto il giudizio per il fallimento di successivamente riassunto su ricorso Controparte_2 proposto da la causa, istruita documentalmente, è stata rinviata Parte_3 per la precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281 sexies c.p.c, con deposito di note ex art. 127 ter cod. proc. civ., in virtù di provvedimento reso dallo scrivente magistrato divenuto assegnatario del presente fascicolo in fase decisoria, giusta decreto del Presidente del Tribunale n. 121/2022 del 30.11.2022.
L'odierna opposta ha dedotto: di aver stipulato due contratti di sub-appalto, Contr in data 12.11.2007 e 4.1.2011, con quest'ultima Controparte_3
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- Seconda Sezione civile -
appaltatrice dei lavori di ristrutturazione del , su Controparte_4 affidamento del giusta contratto di appalto del Parte_1
24.7.2007; che dopo l'esecuzione di svariati lavori in qualità di sub- appaltatrice, è stata emessa Determina Comunale n. 202/2015, con la quale le è stata riconosciuta la qualità di sub-appaltatrice; che, tuttavia, sia il committente sia la sono rimasti Pt_1 Parte_4 inadempimenti, non avendo saldato il residuo del corrispettivo dovutole.
Il hanno domandato di rigettare la domanda, Controparte_5 Parte_3 stante la nullità del contratto di sub-appalto, siccome non autorizzato.
Il Tribunale ritiene che la domanda debba essere rigettata perché non vi è autorizzazione del sub-appalto.
È noto, infatti, che ai sensi dell'art. 118 del D.lgs. 163/2006, “L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;
4) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio
1965, n. 575, e successive modificazioni”.
La norma pone il divieto di subappalto sancito nell'art. 118 del d.lgs.
n. 163 del 2006, che trova il suo fondamento nel principio già cristallizzato nell'art. 21, comma 1, della L. n. 646 del 1982, che vieta all'appaltatore di
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- Seconda Sezione civile -
opera pubblica di cedere in subappalto o a cottimo l'esecuzione delle opere stesse o di una loro parte senza l'autorizzazione della "autorità competente".
La violazione di tale norma imperativa, finalizzata alla tutela preventiva della collettività dalla ingerenza mafiosa o della criminalità organizzata nell'esecuzione di opere pubbliche, determina la nullità del contratto, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ. per violazione di norma imperativa (Cass., 18 febbraio 2008, n. 3950).
Tale autorizzazione, in accordo con la ratio della norma, deve essere preventiva, tanto che si afferma anche la nullità di una clausola che subordini l'efficacia del subappalto alla condizione sospensiva del rilascio dell'autorizzazione della stazione appaltante (Cass. civ. n. 22841/2016).
Qualora, dunque, il contratto di sub-appalto venga stipulato in assenza di autorizzazione, lo stesso è nullo e la nullità è insanabile, a nulla rilevando l'esecuzione del contratto o autorizzazioni successive.
Per tali ragioni, la delibera comunale n. 48 del 2015, adottata a lavori già eseguiti, quando il contratto di sub-appalto era già stato stipulato, nell'allora assenza di qualsivoglia autorizzazione, non può valere a sanare la nullità per violazione di norma imperativa in cui il contratto di sub-appalto era già incorso.
Dalla nullità del contratto consegue il rigetto della condanna all'adempimento e, dunque, la revoca del decreto ingiuntivo.
Va dichiarata inammissibile la domanda di arricchimento senza causa proposta in via subordinata nei confronti del , siccome la Parte_1 stessa è preclusa laddove la diversa azione sia rigettata per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative (Cass. civ. n. 67735/2024).
Inoltre, pure a voler prescindere dall'assorbente profilo di inammissibilità, la domanda sarebbe stata anche infondata nel merito, atteso che è pacifico che il ha corrisposto l'intero corrispettivo dei lavori nei Parte_1 confronti della società appaltatrice, con conseguente esclusione della configurabilità di qualsivoglia ingiustificato arricchimento.
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- Seconda Sezione civile -
All'accoglimento delle opposizioni segue la condanna di Controparte_2
siccome soccombente (Cass. civ. Sez. Un. n. 32061/2022),
[...]
Cont al pagamento, in favore del e di degli esborsi Parte_1 Parte_2 documentati ai sensi dell'art. 2 co. 2 D.M. 55 del 2014 e delle spese di lite, che vanno computate al valore del petitum non superiore ad € 260.000,00
(art. 5 co. 5 e 6 D.M. 55/2014), secondo i parametri minimi per l'esiguità delle questioni giuridiche trattate (art. 4 D.M. 55/2014), con riferimento alle fasi del giudizio svolte, anche d'ufficio in mancanza di esplicita domanda di parte (Cass. civ. n. 2719/2015), ma comunque entro i limiti della nota spese qualora depositata ex art. 73 disp. att. cod. civ. (Cass. civ. n. 14198/2022), con distrazione in favore degli avv.ti Enricomaria Orsitto e Rolando Sepe dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A) accoglie le opposizioni e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 1761/2015;
B) dichiara inammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento proposta dall'opposta nei confronti del;
Parte_1
C) condanna l'opposta, al pagamento in favore del , delle Parte_1 spese di lite, pari all'importo di € 410,00 a titolo di esborsi ed € 7.052,00
a titolo di compensi, oltre rimborso spese forfettario nella misura del
15% sull'importo del solo compenso ed oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge;
Contr D) condanna l'opposta al pagamento, in favore di Controparte_6
, delle spese di lite del presente giudizio, pari all'importo di
[...]
€ 410,00 a titolo di esborsi ed € 7.052,00 a titolo di compensi, oltre i.v.a. se dovuta, c.p.a. come per legge e rimborso spese forfettario nella misura del 15% sull'importo del solo compenso, con distrazione in favore degli avv.ti Ernicomaria Orsitto e Rolando Sepe dichiaratisi antistatari.
Il Giudice
dott.ssa Giovanna Cice
Proc. n. 8718/15-247/16 r.g.aa.cc. Sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. Pag. 5 a 5