TRIB
Sentenza 6 settembre 2025
Sentenza 6 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/09/2025, n. 3665 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3665 |
| Data del deposito : | 6 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13250/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13250/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA: ), con sede legale in 25019 Sirmione (BS), via Colombare n. Pt_1 P.IVA_1 44, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Donato Tozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Verona, via Emilei n. 24, come da procura allegata in calce all'atto introduttivo opponente contro
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Potenza Controparte_1
(PZ), Contrada Centomani n. 25 (Cod. Fisc.: e Partita IVA: C.F._1
, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata telematicamente al P.IVA_2 ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 83 co. 3° c.p.c., dall'avv. Michela Capelli del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valsamoggia (BO), Località Bazzano, Piazza G. Garibaldi n. 26,
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somma.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.05.2023. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 30.11.2020, la società & S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 4645/2020 (R.G. 12008/2020) emesso il 08.11.2020 dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di Euro 4.764,10, oltre interessi di mora come da domanda dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate € 500,00 per compensi, in € 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da nei Controparte_1 confronti della & S.R.L. per l'effetto, dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 12008/2020 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. L'opponente sosteneva nell'atto introduttivo che l'impresa individuale non Controparte_1 avrebbe fornito la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria, assumendo l'inidoneità della sola fattura a provare l'esistenza del credito;
l'insussistenza del credito vantato in quanto la fornitura non sarebbe mai avvenuta. Chiedeva, quindi, l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza del credito vantato da nei confronti della Controparte_1 società & e che, per l'effetto, venisse annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto. Si costituiva ritualmente , quale titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 rilevando la pretestuosità e la mancanza di fondamento, in fatto e in diritto, di tutte le ragioni prospettate dalla parte opponente, e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla e, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del Parte_3 decreto ingiuntivo sussistendone i presupposti di legge, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna della società opponente al pagamento delle somme ivi dedotte, con vittoria di spese di giudizio. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott. Sabbadini, udienza di prima comparizione del 25 marzo 2021. Con ordinanza del 01.07.2021, il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 03.03.2022 Era fissata un'udienza per un tentativo di conciliazione, ma non essendo raggiunta l'auspicata bonaria definizione, il giudice rinviava all'udienza del 16.06.2022 e concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.. Il procedimento era assegnato al gop Michela Fugaro. Con ordinanza del 08.07.2022 erano ammesse le prove orali e all'udienza del 29.11.2022 era escusso il teste di parte opposta. Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza del 25.05.2023, per la precisazione delle conclusioni;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, quindi, si conferma il decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente, si dichiarano inammissibili le produzioni documentali docc.4-5-6, allegati da parte opponente alla conclusionale, in quanto tardive e irrituali. All'udienza del 25.05.2023, parte opponente concludeva formulando domande nuove, per le quali parte opposta dichiarava di non accettare il contraddittorio e, pertanto, si dichiarano non ammesse. Si ritiene, comunque, di precisare quanto segue. L'eccezione preliminare di incompetenza per valore, dedotta solo con l'atto conclusivo ex art.190 c.p.c., è infondata. Il valore della causa è stato correttamente individuato sommando al credito capitale gli interessi scaduti alla data di proposizione della domanda, calcolati ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002: il risultato ha determinato un valore della causa rientrante nella competenza de Tribunale. È altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. è il titolare Controparte_1 della ditta individuale “Art. 259 Design di Affinito Alberto” e, in quanto tale è legittimato ad agire in giudizio per il recupero del credito derivante dalla fattura insoluta n. 47/2015 del 28.02.2015, formalmente riportante il logo dell'impresa individuale di cui è titolare. Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, l'opposizione non è fondata. La società opponente contesta il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia, assumendo che la fattura azionata in via monitoria non sarebbe mai pervenuta alla società opponente, deducendo altresì di non avere mai ricevuto alcuna fornitura di merce da parte della ditta . Controparte_1 Il teste , agente della ditta Art. 259 design di , ha in realtà Testimone_1 Controparte_1 confermato di avere ricevuto, in data 30.07.2014, un ordine di acquisto della società Pt_1 per la fornitura di alcuni prodotti di abbigliamento, dopo essere stato contattato dalla stessa legale rappresentante della nel corso di una fiera. Pt_1 Ha confermato che l'ordine di acquisto (contenente l'indicazione di specifiche forniture in quantità già fissate), debitamente timbrato dalla società acquirente, prevedeva che i beni dovessero essere consegnati presso in ER (BR), Via S. Quirico n. 19/A, luogo CP_2 di destinazione che coincide con una delle unità locali della Parte_3
Sentito anche a prova contraria, ha escluso che l'ordine fosse una “semplice manifestazione di interesse” ed a specifica domanda, ha dichiarato: “gli ordini sono stati effettuati personalmente dalla OR , che seguivo anche per altre questioni”, Parte_2 fugando ogni dubbio sulla ipotizzata teoria della società opponente di una mera
“manifestazione di interesse”. A fronte della doglianza sulla effettiva consegna dei prodotti, l'opposto ha Controparte_1 prodotto le comunicazioni dal Corriere Espresso BRT, che confermano la consegna dei prodotti;
si rileva la circostanza che la stessa destinataria dei prodotti non ha allegato eventuali richieste circa l'asserita mancata consegna. Sul punto, il teste , a seguito di specifica domanda, ha dichiarato: “Se ci Testimone_1 fossero stati dei problemi di consegna è il cliente che mi chiama perché io riferisca all'azienda. In questo caso la SI.ra non mi ha mai chiamato nè si è lamentata in Pt_2 occasione di una mia visita mesi dopo”. Considerata l'inammissibilità dei documenti allegati alla comparsa conclusionale dell'opponente, non si può considerare la circostanza dedotta con il doc.6, secondo la quale i prodotti sarebbero ritornati al destinatario. È verosimile quindi, e non è stato provato il contrario, che la ditta del SI. Controparte_1 abbia quindi predisposto l'ordine e, una volta pronta la merce, abbia regolarmente consegnato la stessa. La fattura n. 47/2015 del 28.02.2018, che riporta i prezzi unitari identici a quelli indicati nell'ordine di acquisto, non è mai stata contestata dalla società prima del presente Pt_1 giudizio, né risulta in atti alcuna contestazione di mancata consegna dei beni. La circostanza è stata rilevata anche in sede di discussione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa sulla base di assenza di prova scritta. Alla luce di quanto emerso, si deve pertanto concludere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio della prova del credito vantato, come il procedimento di opposizione prevede. Sia l'an che il quantum della pretesa creditoria sono stati correttamente provati e l'ingiunzione è stata legittimamente emessa. Spetta dunque a , quale titolare dell'omonima impresa individuale, l'importo Controparte_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della società opponente e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore minimo/medio in € 4.872,55, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 rigetta le domande tutte della società opponente in persona del legale Pt_1 rappresentate pro tempore, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 4645/2020 (R.G. 12008/2020) emesso il 08.11.2020 dal Tribunale di Brescia e condanna la società opponente in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a , quale titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, la somma di € 4.764,10, oltre interessi di mora come da domanda dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate € 500,00 per compensi, in € 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive.
2 Condanna la società opponente & Srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di , quale titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 4.872,55, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 31 agosto 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Prima Civile –
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Michela Fugaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13250/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, promossa con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo da:
(P.IVA: ), con sede legale in 25019 Sirmione (BS), via Colombare n. Pt_1 P.IVA_1 44, in persona del legale rappresentante , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 Donato Tozzi ed elettivamente domiciliata presso lo studio in Verona, via Emilei n. 24, come da procura allegata in calce all'atto introduttivo opponente contro
, quale titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Potenza Controparte_1
(PZ), Contrada Centomani n. 25 (Cod. Fisc.: e Partita IVA: C.F._1
, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata telematicamente al P.IVA_2 ricorso per decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 83 co. 3° c.p.c., dall'avv. Michela Capelli del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Valsamoggia (BO), Località Bazzano, Piazza G. Garibaldi n. 26,
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo – pagamento somma.
Conclusioni: le parti hanno concluso come da verbale dell'udienza del 25.05.2023. Le conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In via preliminare va premesso che, in ossequio a quanto previsto dalla legge, la sentenza sarà redatta in modo sintetico (v. Art. 16-bis, comma 9-octies, decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) “gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica” (comma aggiunto dall'art. 19, comma 1. lett. a), n.
2-ter), D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132). Pertanto, la presente sentenza verrà redatta secondo i canoni dettati dall'art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., così come modificati dalla L. 69/2009, e cioè limitandosi alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, locuzione quest'ultima interpretata come estrinsecazione dell'iter logico giuridico seguito per addivenire alla decisione, che può prescindere dal dar conto di tutte le questioni prospettate dalle parti ove non costituiscano premesse logicamente e giuridicamente necessarie.
***
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, iscritto a ruolo il 30.11.2020, la società & S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo telematico n. 4645/2020 (R.G. 12008/2020) emesso il 08.11.2020 dal Tribunale di Brescia nei suoi confronti, con il quale le veniva ingiunto il pagamento della somma capitale di Euro 4.764,10, oltre interessi di mora come da domanda dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate € 500,00 per compensi, in € 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive. Chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da nei Controparte_1 confronti della & S.R.L. per l'effetto, dichiarare nullo e revocare l'opposto decreto ingiuntivo n. 12008/2020 perché infondato, ingiusto ed illegittimo. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio. L'opponente sosteneva nell'atto introduttivo che l'impresa individuale non Controparte_1 avrebbe fornito la prova della sussistenza del credito azionato in via monitoria, assumendo l'inidoneità della sola fattura a provare l'esistenza del credito;
l'insussistenza del credito vantato in quanto la fornitura non sarebbe mai avvenuta. Chiedeva, quindi, l'accertamento e la dichiarazione dell'inesistenza del credito vantato da nei confronti della Controparte_1 società & e che, per l'effetto, venisse annullato e/o revocato il decreto ingiuntivo Pt_1 opposto. Si costituiva ritualmente , quale titolare dell'omonima impresa individuale, Controparte_1 rilevando la pretestuosità e la mancanza di fondamento, in fatto e in diritto, di tutte le ragioni prospettate dalla parte opponente, e chiedeva il rigetto dell'opposizione proposta dalla e, previa concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecutorietà del Parte_3 decreto ingiuntivo sussistendone i presupposti di legge, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la conseguente condanna della società opponente al pagamento delle somme ivi dedotte, con vittoria di spese di giudizio. Il procedimento era assegnato al Giudice Dott. Sabbadini, udienza di prima comparizione del 25 marzo 2021. Con ordinanza del 01.07.2021, il giudice autorizzava la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e fissava l'udienza del 03.03.2022 Era fissata un'udienza per un tentativo di conciliazione, ma non essendo raggiunta l'auspicata bonaria definizione, il giudice rinviava all'udienza del 16.06.2022 e concedeva i termini per il deposito di memorie istruttorie ex art. 183 co. VI c.p.c.. Il procedimento era assegnato al gop Michela Fugaro. Con ordinanza del 08.07.2022 erano ammesse le prove orali e all'udienza del 29.11.2022 era escusso il teste di parte opposta. Chiusa la fase istruttoria, la causa era rinviata all'udienza del 25.05.2023, per la precisazione delle conclusioni;
la causa era trattenuta a decisione, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche, che i procuratori delle parti provvedevano a depositare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione non è fondata e, quindi, si conferma il decreto ingiuntivo opposto. Preliminarmente, si dichiarano inammissibili le produzioni documentali docc.4-5-6, allegati da parte opponente alla conclusionale, in quanto tardive e irrituali. All'udienza del 25.05.2023, parte opponente concludeva formulando domande nuove, per le quali parte opposta dichiarava di non accettare il contraddittorio e, pertanto, si dichiarano non ammesse. Si ritiene, comunque, di precisare quanto segue. L'eccezione preliminare di incompetenza per valore, dedotta solo con l'atto conclusivo ex art.190 c.p.c., è infondata. Il valore della causa è stato correttamente individuato sommando al credito capitale gli interessi scaduti alla data di proposizione della domanda, calcolati ai sensi dell'art. 5 D. Lgs. n. 231/2002: il risultato ha determinato un valore della causa rientrante nella competenza de Tribunale. È altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva. è il titolare Controparte_1 della ditta individuale “Art. 259 Design di Affinito Alberto” e, in quanto tale è legittimato ad agire in giudizio per il recupero del credito derivante dalla fattura insoluta n. 47/2015 del 28.02.2015, formalmente riportante il logo dell'impresa individuale di cui è titolare. Nel merito, alla luce delle risultanze istruttorie, l'opposizione non è fondata. La società opponente contesta il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Brescia, assumendo che la fattura azionata in via monitoria non sarebbe mai pervenuta alla società opponente, deducendo altresì di non avere mai ricevuto alcuna fornitura di merce da parte della ditta . Controparte_1 Il teste , agente della ditta Art. 259 design di , ha in realtà Testimone_1 Controparte_1 confermato di avere ricevuto, in data 30.07.2014, un ordine di acquisto della società Pt_1 per la fornitura di alcuni prodotti di abbigliamento, dopo essere stato contattato dalla stessa legale rappresentante della nel corso di una fiera. Pt_1 Ha confermato che l'ordine di acquisto (contenente l'indicazione di specifiche forniture in quantità già fissate), debitamente timbrato dalla società acquirente, prevedeva che i beni dovessero essere consegnati presso in ER (BR), Via S. Quirico n. 19/A, luogo CP_2 di destinazione che coincide con una delle unità locali della Parte_3
Sentito anche a prova contraria, ha escluso che l'ordine fosse una “semplice manifestazione di interesse” ed a specifica domanda, ha dichiarato: “gli ordini sono stati effettuati personalmente dalla OR , che seguivo anche per altre questioni”, Parte_2 fugando ogni dubbio sulla ipotizzata teoria della società opponente di una mera
“manifestazione di interesse”. A fronte della doglianza sulla effettiva consegna dei prodotti, l'opposto ha Controparte_1 prodotto le comunicazioni dal Corriere Espresso BRT, che confermano la consegna dei prodotti;
si rileva la circostanza che la stessa destinataria dei prodotti non ha allegato eventuali richieste circa l'asserita mancata consegna. Sul punto, il teste , a seguito di specifica domanda, ha dichiarato: “Se ci Testimone_1 fossero stati dei problemi di consegna è il cliente che mi chiama perché io riferisca all'azienda. In questo caso la SI.ra non mi ha mai chiamato nè si è lamentata in Pt_2 occasione di una mia visita mesi dopo”. Considerata l'inammissibilità dei documenti allegati alla comparsa conclusionale dell'opponente, non si può considerare la circostanza dedotta con il doc.6, secondo la quale i prodotti sarebbero ritornati al destinatario. È verosimile quindi, e non è stato provato il contrario, che la ditta del SI. Controparte_1 abbia quindi predisposto l'ordine e, una volta pronta la merce, abbia regolarmente consegnato la stessa. La fattura n. 47/2015 del 28.02.2018, che riporta i prezzi unitari identici a quelli indicati nell'ordine di acquisto, non è mai stata contestata dalla società prima del presente Pt_1 giudizio, né risulta in atti alcuna contestazione di mancata consegna dei beni. La circostanza è stata rilevata anche in sede di discussione sulla provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, concessa sulla base di assenza di prova scritta. Alla luce di quanto emerso, si deve pertanto concludere che parte opposta abbia assolto all'onere probatorio della prova del credito vantato, come il procedimento di opposizione prevede. Sia l'an che il quantum della pretesa creditoria sono stati correttamente provati e l'ingiunzione è stata legittimamente emessa. Spetta dunque a , quale titolare dell'omonima impresa individuale, l'importo Controparte_1 di cui al decreto ingiuntivo opposto.
* * * * In punto di regolamentazione delle spese, nel caso che ci occupa, in considerazione della soccombenza della società opponente e dell'attività processuale, le spese del presente giudizio sono liquidate a carico di in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 sulla base dei parametri previsti dal D.M. 5/2014 e succ. mod. nel valore minimo/medio in € 4.872,55, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1 rigetta le domande tutte della società opponente in persona del legale Pt_1 rappresentate pro tempore, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 4645/2020 (R.G. 12008/2020) emesso il 08.11.2020 dal Tribunale di Brescia e condanna la società opponente in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore, a corrispondere a , quale titolare Controparte_1 dell'omonima impresa individuale, la somma di € 4.764,10, oltre interessi di mora come da domanda dalla scadenza della fattura insoluta sino al saldo, oltre alle spese della procedura liquidate € 500,00 per compensi, in € 76,00 per spese, oltre rimborso forfettario i.v.a. e c.p.a. ed oltre alle successive.
2 Condanna la società opponente & Srl, in persona del legale rappresentante, al pagamento a favore di , quale titolare dell'omonima impresa Controparte_1 individuale, le spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate in € 4.872,55, oltre al 15% spese generali ed oneri di legge. Brescia, 31 agosto 2025
Il Giudice g.o.p. Michela Fugaro
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale e depositato in via telematica.