Decreto 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, decreto 14/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Sezione della persona, della famiglia e dei minori composta dai magistrati:
dott. Massimo Escher Presidente
dott. Concetta Pappalardo Consigliere
dott. Antonella Resta Consigliere est.
dott. Grazia Cannarozzo Consigliere on.
Dott. Claudio Fronte Consigliere on.
ha pronunziato il seguente
DECRETO
Nel procedimento iscritto al n. 253/2024 R.G.V.G. su reclamo proposto avverso il decreto emesso dal T.M. in sede in data 22.02.2024 nel proc. iscritto al n. 726/2023 R. Tutele/MSNA promosso da
, nato a [...] il [...], domiciliato a Parte_1
Catania, via Sant'Agostino n. 3, C.F. rappresentato e difeso giusta procura C.F._1 allegata al reclamo dall' Avv.to Daria Storia del foro di Catania, presso il cui studio sito in
Catania, viale Vittorio Veneto n. 14 è elettivamente domiciliato. reclamante
Con l'intervento in causa del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Catania.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto depositato in data 13.03.2024 impugnava il decreto emesso Parte_1 dal Tribunale per i Minorenni di Catania in data 22.02.2024, comunicato il 04.03.2024, emesso nel proc. iscritto al n. 726/23 R.G.Tutele/MSNA, con cui era stata disposta l'archiviazione degli atti della procedura relativa alla sua tutela per raggiungimento della maggiore età, veniva revocata la nomina di tutore in persona dell'avv. Maria Stella Longhitano nonché revocato l'affidamento del predetto al Servizio Sociale di Bronte.
Specificava a riguardo che il Tribunale nel decreto impugnato si era limitato ad archiviare il procedimento dando atto del raggiungimento della maggiore età da parte del ragazzo e dell'intervenuta dimissione dalla comunità “Nausicaa” di Bronte, senza prendere in considerazione le deduzioni del tutore il quale nella propria istanza rappresentava come il giovane era stato dimesso dalla Comunità “Nausicaa” di Bronte il giorno dopo il compimento del diciottesimo anno senza che gli fosse stata fornita alcuna spiegazione a riguardo.
Aggiungeva che il predetto, giunto a Catania, si era subito attivato ed era stato preso in carico dal e accolto dal dormitorio di Via F. Eredia n. 17, ove aveva Controparte_1 continuato il suo percorso formativo, siccome attestato dalla relazione redatta dagli operatori del centro allegata all'istanza.
Tanto premesso, assumendo il pregiudizio derivantegli dalla mancata opportunità di accedere ai benefici conseguenti all'ammissione al c.d. “prosieguo amministrativo” al fine di garantirgli il diritto ad essere ancora accompagnato nel percorso di integrazione sociale già avviato oltre il compimento della maggiore età, chiedeva modificarsi e/o revocarsi il decreto di archiviazione impugnato e per l'effetto disporsi il prosieguo amministrativo e l'affidamento ai servizi sociali fino al compimento dei ventuno anni di età.
Con decreto presidenziale in data 15.03.2024 , veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti all'udienza camerale in data 10.07.2024. Ritualmente instaurato il contraddittorio, all'udienza in data 10.07.2024, su richiesta della difesa del reclamante la Corte, rinviava per la discussione all'udienza in data 11.12.2024, concedendo termine per note.
All'udienza in data 11.12.2024 i il Collegio, stante l'assenza del magistrato relatore, applicato ad altro ufficio giudiziario, rinviava il procedimento per discussione all'udienza in data 12.02.2025. Infine, previa riassegnazione del procedimento, all'udienza in data 12.02.2025, acquisito da parte del PG il parere contrario all'accoglimento del reclamo, la causa veniva discussa e decisa dal
Collegio nei termini che seguono.
*****
Deve preliminarmente rilevarsi la tempestività del presente reclamo, in quanto proposto entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 739 comma 2 cpc dalla comunicazione, del provvedimento impugnato avvenuta in data 4.3.2024.
Ciò premesso, ritiene la Corte che il ricorso sia fondato e vada accolto per quanto di ragione.
E invero, dalla disamina degli atti del proc. iscritto al n. 726/2023 R. Tut Msna a tutela del minore emerge che con decreto emesso dal TM in data 12.5.2023, il minore , Parte_1 nato in [...] il [...], rintracciato sul territorio italiano a seguito di sbarco e collocato presso la comunità “Oasi della Felicità” , veniva affidato al SS territorialmente competente di Augusta ai sensi degli art. 19 d.lgs. n. 142/2015, come integrato dagl'art. 11 della L. 47/2017 e 37 bis della L. 184/83, dandosi mandato alle competenti agenzie territoriali di attivare gli interventi di tutela e di supporto del predetto, con incarico di elaborare un percorso volto alla tutela ed all'accompagnamento ed all'integrazione personale e sociale del minore.
Con successivo decreto in data 15.06. 2023 il TM, previa rettifica dei dati anagrafici del minore, dato atto del suo trasferimento presso la Comunità “Nausicaa” di Bronte, nominava quale tutore l'avv. Maria Stella Longhitano.
Con memoria depositata in data 27.06.2023 si costituiva ritualmente in giudizio il nominato tutore, dando atto di aver preso contatti con la struttura ospitante il minore e di essersi attivato a tutela del medesimo.
Con richiesta in data 27.06.2023 il Giudice Delegato, visto l'approssimarsi del raggiungimento della maggiore età da parte del minore, chiedeva la trasmissione di “approfondita relazione che desse conto del percorso avviato dal minore, dell'adesione allo stesso da parte del ragazzo , al fine di consentire al tribunale di valutare in tempo utile l'attivazione delle misure di integrazione di lungo periodo di cui all'art. 13 L. 47/2017”.
Veniva quindi acquisita in atti la relazione veniva trasmessa dal SS di Bronte in data 05.09.2023, ove si riportava come “l'inserimento nel minore nella struttura avesse presentato “fin dall'inizio qualche criticità…riconducibile al vissuto travagliato del ragazzo e in parte al suo temperamento schivo e tendente all'isolamento che non gli ha permesso di raggiungere adeguati livelli di integrazione né con gli altri ospiti né con gli operatori”, rilevandosi la scarsa “motivazione del minore all'espletamento di un consapevole e partecipato percorso”. Indi, con memoria depositata in data 7.12.2023 il tutore del minore depositava un' urgente istanza
“per il prosieguo amministrativo e per l'affidamento ai servizi sociali oltre il compimento della maggiore età ex art. 13 comma2 L.
7.4.2017 n. 47”, in cui dava atto del vissuto e del percorso di integrazione portato avanti dal minore, evidenziandosi le criticità che avevano contraddistinto la sua dimissione dalla Comunità “Nausicaa” il giorno dopo il compimento del diciottesimo anno di età, del senso di ingiustizia vissuto dal giovane e riferendosi circa le iniziative portate avanti dal predetto, il quale, grazie al sostegno dei volontari del di Catania cui si Controparte_1 era rivolto, aveva nondimeno portato avanti il progetto di integrazione, partecipando ad attività formative e scolastiche, quali un corso di lingua italiana , attività laboratoriali, all'uopo allegandosi certificato di iscrizione scolastica, una relazione del , foto e video Controparte_1 ritraenti il giovane nello svolgimento di varie attività.
Orbene, posto che la suddetta istanza del tutore non risulta essere stata minimamente considerata nel decreto di archiviazione impugnato emesso dal TM ben oltre il ricevimento della stessa, solo in data 22.02.2024, appare evidente, a parere della Corte, come la suddetta omissione sia verosimilmente ascrivibile alla mancata disamina della stessa, depositata in via telematica, da parte del TM, per mera svista o per presumibili problemi di mancata visualizzazione della stessa nel nuovo PCTM di recente introduzione solo dal 01.07.2023, la cui prima fase di attuazione è avvenuta, come noto, tra molte difficoltà di natura tecnica e organizzativa.
Ciò detto, posto che il TM aveva l'onere di vagliare la suddetta domanda e di approfondire quanto accaduto, anche alla luce delle criticità segnalate con riferimento alle dimissioni del minore dalla
Comunità “Nausicaa” di Bronte ed al contenuto della relazione trasmessa dal SS di Bronte, deve rilevarsi come dalla documentazione prodotta dal tutore emerga inequivocabilmente come il giovane si stesse impegnando al fine di portare avanti il suo percorso di integrazione sociale Pt_1 avvalendosi del sostegno dei volontari del di tal nella fattispecie Controparte_1 potevano certamente ritenersi sussistenti i presupposti richiesti ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 47/2017 8 (c.d. Legge Zampa) ai fini del c.d. “prosieguo amministrativo” , il quale, stabilendo che “quando un minore straniero non accompagnato, al compimento della maggiore età, pur avendo intrapreso un percorso di inserimento sociale, necessita di un supporto prolungato volta al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia, il tribunale per i minorenni può disporre, anche su richiesta dei servizi sociali, con decreto motivato, l'affidamento ai servizi sociali, comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di età”, ha esteso anche ai minori stranieri non accompagnati già oggetto di tutela e inseriti in un sistema di accoglienza la possibilità, con il loro consenso, di proseguire il percorso di affidamento al Servizio Sociale fino al compimento del ventunesimo anno di età, al pari di quanto previsto in termini generali dall'art. 29 del R.D.
1404/39 per i minori presenti sul territorio italiano in generale, riconoscendo in più speciali tutele.
Va quindi specificato che l'applicazione di tale norma richieda solamente l'effettiva positiva verifica dell'aver “intrapreso un percorso di inserimento sociale” che “necessita di un supporto prolungato volto al buon esito di tale percorso finalizzato all'autonomia”, in modo da realizzare il diritto all'integrazione sociale di chi, giunto da minorenne in Italia senza parenti che lo accompagnassero e gestissero i suoi interessi, nel nostro paese poi trattenuto (nel rispetto delle norme nazionali e internazionali che tutelato la minore età) è nei fatti rimasto per seguire un positivo percorso d'integrazione sociale. A riguardo la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 3 gennaio 2019 ( avente ad oggetto “ D.L.
4.10.2018 n. 113, convertito, con modificazioni, con legge 1.12.2018 n. 132) -, chiarisce che al ( Sistema di protezione Pt_2 per titolari di protezione internazionale e minori stranieri non accompagnati) possono accedere “i minori stranieri non accompagnati, anche non richiedenti asilo. I minori richiedenti asilo, al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema fino alla definizione della domanda di protezione internazionale (art. 12, c. 5 bis, D. L. n. 113/2018) e, nel caso dì concessione della protezione internazionale, per il tempo riservato alla permanenza dei beneficiari. Il Pt_2 inoltre, si potrà sviluppare ulteriormente come sistema di accoglienza ed inclusione dei minori stranieri non accompagnati che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 13 della legge n.
47 del 2018, potranno proseguire, in presenza dei presupposti previsti dalla medesima legge, il loro percorso di accoglienza fino al ventunesimo anno di età”.. La citata circolare richiama, in tal modo, l'attenzione non solo sul comma 5 bis del D.L. 113/18, comma introdotto dalla legge di conversione n. 132/18, che prevede che i richiedenti asilo Pt_3 al compimento della maggiore età rimangono nel (ex-SPRAR) fino alla definizione Pt_2 della domanda di protezione internazionale, ma evidenzia l'importanza di garantire, attraverso le misure di accompagnamento verso la maggiore età e misure di integrazione di lungo periodo – di cui all'art. 13 L. n. 47/2017 – che il sia sistema di accoglienza e inclusione che Pt_2 consenta, raggiunta la maggiore età, l'effettiva prosecuzione del percorso di accoglienza sino al ventunesimo anno di età.
Ciò detto, deve ancora rilevarsi come inoltre nel caso di specie risulti inoltre essere stato omesso l'ascolto del minore presso il TM, previsto dal comma 2 ter dell'art. 18 del d.lgs. 142/2015, come modificato dall'art. 15 della L. 47/2017 , il quale dispone che : “il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito. A tal fine è assicurata la presenza di un mediatore culturale”.
E invero, detto ascolto avrebbe consentito al giovane di riferire il suo vissuto, di esporre il Pt_1 proprio pensiero ed esprimere la sua progettualità, consentendo al TM di verificare, alla presenza del tutore, l' effettiva volontà di portare avanti il suo percorso di integrazione oltre il ventunesimo anno, l'andamento dello stesso, nonché eventuali problematiche, attivando, ove ritenuto, le più opportune misure di protezione a tutela del minore esercitando il dovuto controllo sulla Comunità.
Va quindi specificato come il fatto che la domanda sia stata inoltrata dal tutore dopo il compimento della maggiore età da parte del giovane non possa ritenersi di per sè preclusivo dell'esame della stessa, non sussistendo nella normativa richiamata alcuna limitazione temporale, fatta salva la verifica della continuità del percorso, nell'ottica di favorire quanto più possibile l'integrazione dei ragazzi minori giunti sul territorio in condizioni di clandestinità e di fragilità, e rilevandosi come la stessa richiesta possa avvenire “anche da parte dei SS” (cfr. in termini prec.
Corte Appello Bologna 18.10.2024 in atti).
Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della volontà di prosecuzione del percorso di integrazione sociale manifestata dal minore, dei positivi riscontri emergenti dalla documentazione depositata in atti dal tutore e, segnatamente della relazione del Centro Diurno AnnoZero e di quanto allegato in atti, reputa la Corte che possano ritenersi sussistenti i presupposti di legge previsti ai sensi dell'art. 13 comma 2 L. 47/2017 per l'ammissione del minore al c.d. “prosieguo amministrativo “ e che, per l'effetto, in riforma di quanto stabilito nel decreto impugnato, il giovane vada affidato al SS di
Catania che curerà, siccome richiesto, la prosecuzione degli interventi di sostegno avviati a suo favore nell'ambito del progetto SAI fino al raggiungimento da parte del predetto del ventunesimo anno di età, e, in mancanza, nel progetto SAI disponibile più prossimo territorialmente al fine di garantire la continuità degli interventi finalizzati all'inclusione sociale già in atto.
Nulla sulle spese.
PQM
Visti gli artt. 737 e segg. c.p.c, gli artt. 13 L. 47/2017, art. 18 L. 142/2015, e il difforme parere del
PG,
La Corte accoglie il reclamo proposto da avverso il decreto Parte_1 provvisorio emesso dal TM di Catania in data 22.02.2024, e per l'effetto, in riforma dello stesso, dispone che il predetto sia affidato al SS di Catania che curerà la prosecuzione degli interventi di sostegno avviati a suo favore nell'ambito del progetto SAI fino al raggiungimento da parte del predetto del ventunesimo anno di età, onerando il predetto Servizio di comunicare al TM
l'avvenuta eventuale interruzione del programma.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 12.02.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Antonella Resta dott. Massimo Escher