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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 05/03/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2232/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2232/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. OTTAVI TIZIANO, giusta procura Parte_1
in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
PAOLA e dall'Avv. LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80, pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n. 118/71, e handicap grave ex art. 3, c. 3, l. n. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa.
2. Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento delle prestazioni oggetto di domanda, ritenendo che, in concreto, il grado di invalidità riscontrato in capo alla parte istante ed in relazione alle patologie acclarate ed in esito alla valutazione dei codici applicabili fosse pari al 80%.
Tanto premesso, in esito al deposito della relazione peritale il CTU nominato – Dott.ssa
– ha acclarato che la periziata , IG.ra , di anni 61, è Persona_1 Parte_1
affetta da :
“Esiti di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante G2, severa sindrome ansioso depressiva endoreattiva , Ipertensione Arteriosa e pregressa Fibrillazione
Atriale parossistica, Poliartrosi e Spondilodiscoartrosi con moderato impegno funzionale
Tali infermità, considerate nel loro complesso, riducono permanentemente la capacità di lavoro della periziata, nella misura dell'80%, ai sensi della Legge 118/71 e del D.L. 509/88.
Per il complesso invalidante suddetto la periziata risulta essere portatrice di uno status di
Handicap, ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 104/92.
Quale decorrenza di tali riconoscimenti si conferma la data già individuata dai Colleghi dell'Istituto – novembre 2022 –.”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Inoltre, lo stesso CTU ha confermato il suo giudizio anche in esito alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte ricorrente dott. il quale ha contestato la Persona_2
valutazione della percentuale del carcinoma mammario in trattamento ormonale per come valutato dal Ctu nominato pari al 50% e non invece nella percentuale diversa dell'80%.
Il perito ha efficacemente e condivisibilmente chiarito in merito alle percentuali applicate sulle patologie valutate che : In sede di valutazione medico-legale dobbiamo tener conto della valutazione tabellare di riferimento unitamente alle condizioni cliniche in cui il soggetto da valutare versa . La fase di stabilità clinica e della malattia in esame, così come le condizioni cliniche ed obiettive della periziata suggeriscono, ad oggi, una condizione di guarigione che non consente , tenendo presenti le voci in tabella di Legge, una valutazione diversa dal 50%
Le voci di riferimento nella tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992 sono le seguenti :
9322 – neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale - 11% fisso.
9323 – neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale – 70%.
9325 – neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica – 100%.
E' evidente che la periziata dovrebbe abbia una neoplasia a prognosi non sempre favorevole, non abbia una grave compromissione funzionale e la sua neoplasia, ad oggi, non abbia una prognosi infausta o sfavorevole. Ne deriva che la periziata vada collocata in un range valutativo compreso tra la voce 9322 e 9323, cioè tra l'11% e il 70%.
Non ci sembra giusto valutare la suddetta infermità, nel caso in esame, 11% , in quanto è vero che abbiamo, attualmente, una stabilità clinica e strumentale , ma sono trascorsi solo tre anni dalla diagnosi e dal trattamento chirurgico. Non è giusto neppure valutarla nella misura del 70%, in quanto non vi è una grave compromissione funzionale derivante dalla neoplasia.
Da tali dati oggettivi scaturisce il ragionamento che ha portato la sottoscritta ad una valutazione del 50%, che appare la più equa possibile in rapporto a tutti i dati clinici, obiettivi, strumentali documentati.
Il Consulente di parte ricorrente ritiene che la ricorrente abbia una cardiopatia ad impronta aritmica che va valutata nella misura del 50%, mentre la nostra valutazione è stata del 21%, in riferimento alla voce cod. 6441 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve - I classe NYHA - 21 – 30% La periziata ha riferito di essere affetta da ipertensione arteriosa, in trattamento da alcuni anni, e di aver sofferto, in passato, di una
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro crisi di fibrillazione atriale parossitica. In sede di visita peritale non ha riferito dispnea, non abbiamo constatato obiettivamente comparsa di dispnea, non abbiamo constatato la presenza di edemi declivi né la periziata ne ha dichiarato la presenza, non abbiamo rilevato la presenza di aritmia, la terapia che la periziata segue è costituita da un beta-bloccante e da un antiipertensivo, senza la presenza di anticoagulanti . L'obiettività rilevata durante la visita peritale, la documentazione in atti e l'anamnesi raccolta dalla periziata consentono con sufficiente sicurezza di affermare che la classe funzionale di appartenenza della periziata sia una I° NYHA, che prevede una insufficienza cardiaca lieve con un range valutativo dal
21 al 30%, con una percentuale che sembra equo valutare nella misura del 21%, data la modestia dei dato strumentali e clinico-obiettivi.
Per ciò che concerne la condizione di Handicap, lo stato psico-fisico della periziata consente, con criterio di sufficiente certezza, di giudicare la periziata Soggetto portatore di
Handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92, in quanto la Legge individua, come Soggetto portatore di Handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 , colui che necessita di un intervento assistenziale globale, permanente, continuativo , e questo non è sicuramente il caso della periziata.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni.
In particolare, parte ricorrente si è riportata con genericità a certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, limitandosi, tuttavia, a riproporre le medesime osservazioni già redatte dal C.T.P. Dott. alle quali il C.T.U. ha Persona_2
esaustivamente controdedotto.
La relazione del CTU -avuto riguardo anche alla valutazione sulle osservazioni della parte ricorrente come ampiamente esposte nell'elaborato peritale che ha indotto lo stesso perito a ritenere la percentuale di invalidità al 80% - appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
4. L'elaborato appare in definitiva non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro né rinnovi (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
6. Le spese di lite, (comprensive della fase di Atpo e della presente fase di merito di cui sono computate le sole fasi di studio e introduttiva ) - liquidate come in dispositivo, secondo il DM
n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (da
€5.200/€26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria - possono essere poste a carico di parte ricorrente, stante il superamento dei limiti reddituali previsti dall' art 152 disp. att. c.p.c. come si evince dalla dichiarazione di esenzione dalle spese di lite depositata in atti.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento delle prestazioni di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80, pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n. 118/71, e handicap grave ex art. 3, c. 3, l. n. 104/92);
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell' CP_1 liquidate in complessivi €2.054,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 4/03/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2232/2024 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. OTTAVI TIZIANO, giusta procura Parte_1
in atti
-ricorrente-
CONTRO
in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. CIARELLI ANNA
PAOLA e dall'Avv. LORENI LAURA, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: ricorso ex art. 445 bis 6° comma c.p.c. dando lettura dei seguenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 7.06.2024, parte ricorrente, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c., presentava rituale opposizione chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari, per la fruizione delle prestazioni assistenziali oggetto della sua pretesa (indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80, pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n. 118/71, e handicap grave ex art. 3, c. 3, l. n. 104/92) con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che sarà accertata in corso di causa.
2. Occorre osservare che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c., la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal c.t.u. a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Nella specie, il c.t.u. ha concluso il suo giudizio ritenendo che parte ricorrente non fosse in possesso dei requisiti sanitari per la declaratoria di riconoscimento delle prestazioni oggetto di domanda, ritenendo che, in concreto, il grado di invalidità riscontrato in capo alla parte istante ed in relazione alle patologie acclarate ed in esito alla valutazione dei codici applicabili fosse pari al 80%.
Tanto premesso, in esito al deposito della relazione peritale il CTU nominato – Dott.ssa
– ha acclarato che la periziata , IG.ra , di anni 61, è Persona_1 Parte_1
affetta da :
“Esiti di quadrantectomia mammaria destra per carcinoma duttale infiltrante G2, severa sindrome ansioso depressiva endoreattiva , Ipertensione Arteriosa e pregressa Fibrillazione
Atriale parossistica, Poliartrosi e Spondilodiscoartrosi con moderato impegno funzionale
Tali infermità, considerate nel loro complesso, riducono permanentemente la capacità di lavoro della periziata, nella misura dell'80%, ai sensi della Legge 118/71 e del D.L. 509/88.
Per il complesso invalidante suddetto la periziata risulta essere portatrice di uno status di
Handicap, ai sensi dell'art.3 comma 1 della Legge 104/92.
Quale decorrenza di tali riconoscimenti si conferma la data già individuata dai Colleghi dell'Istituto – novembre 2022 –.”
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Inoltre, lo stesso CTU ha confermato il suo giudizio anche in esito alle osservazioni critiche avanzate dal CTP di parte ricorrente dott. il quale ha contestato la Persona_2
valutazione della percentuale del carcinoma mammario in trattamento ormonale per come valutato dal Ctu nominato pari al 50% e non invece nella percentuale diversa dell'80%.
Il perito ha efficacemente e condivisibilmente chiarito in merito alle percentuali applicate sulle patologie valutate che : In sede di valutazione medico-legale dobbiamo tener conto della valutazione tabellare di riferimento unitamente alle condizioni cliniche in cui il soggetto da valutare versa . La fase di stabilità clinica e della malattia in esame, così come le condizioni cliniche ed obiettive della periziata suggeriscono, ad oggi, una condizione di guarigione che non consente , tenendo presenti le voci in tabella di Legge, una valutazione diversa dal 50%
Le voci di riferimento nella tabella approvata con D.M. 5 febbraio 1992 sono le seguenti :
9322 – neoplasie a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale - 11% fisso.
9323 – neoplasie a prognosi favorevole con grave compromissione funzionale – 70%.
9325 – neoplasie a prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica – 100%.
E' evidente che la periziata dovrebbe abbia una neoplasia a prognosi non sempre favorevole, non abbia una grave compromissione funzionale e la sua neoplasia, ad oggi, non abbia una prognosi infausta o sfavorevole. Ne deriva che la periziata vada collocata in un range valutativo compreso tra la voce 9322 e 9323, cioè tra l'11% e il 70%.
Non ci sembra giusto valutare la suddetta infermità, nel caso in esame, 11% , in quanto è vero che abbiamo, attualmente, una stabilità clinica e strumentale , ma sono trascorsi solo tre anni dalla diagnosi e dal trattamento chirurgico. Non è giusto neppure valutarla nella misura del 70%, in quanto non vi è una grave compromissione funzionale derivante dalla neoplasia.
Da tali dati oggettivi scaturisce il ragionamento che ha portato la sottoscritta ad una valutazione del 50%, che appare la più equa possibile in rapporto a tutti i dati clinici, obiettivi, strumentali documentati.
Il Consulente di parte ricorrente ritiene che la ricorrente abbia una cardiopatia ad impronta aritmica che va valutata nella misura del 50%, mentre la nostra valutazione è stata del 21%, in riferimento alla voce cod. 6441 – Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve - I classe NYHA - 21 – 30% La periziata ha riferito di essere affetta da ipertensione arteriosa, in trattamento da alcuni anni, e di aver sofferto, in passato, di una
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro crisi di fibrillazione atriale parossitica. In sede di visita peritale non ha riferito dispnea, non abbiamo constatato obiettivamente comparsa di dispnea, non abbiamo constatato la presenza di edemi declivi né la periziata ne ha dichiarato la presenza, non abbiamo rilevato la presenza di aritmia, la terapia che la periziata segue è costituita da un beta-bloccante e da un antiipertensivo, senza la presenza di anticoagulanti . L'obiettività rilevata durante la visita peritale, la documentazione in atti e l'anamnesi raccolta dalla periziata consentono con sufficiente sicurezza di affermare che la classe funzionale di appartenenza della periziata sia una I° NYHA, che prevede una insufficienza cardiaca lieve con un range valutativo dal
21 al 30%, con una percentuale che sembra equo valutare nella misura del 21%, data la modestia dei dato strumentali e clinico-obiettivi.
Per ciò che concerne la condizione di Handicap, lo stato psico-fisico della periziata consente, con criterio di sufficiente certezza, di giudicare la periziata Soggetto portatore di
Handicap, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 104/92, in quanto la Legge individua, come Soggetto portatore di Handicap grave, ai sensi dell'art. 3 comma 3 , colui che necessita di un intervento assistenziale globale, permanente, continuativo , e questo non è sicuramente il caso della periziata.
3. Orbene, a fronte delle precise ragioni che hanno indotto il c.t.u. alle conclusioni surriportate, parte ricorrente non ha indicato specifici e precisi elementi tali da infirmare le suddette conclusioni.
In particolare, parte ricorrente si è riportata con genericità a certificazioni presenti agli atti, già precedentemente prodotte, tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, limitandosi, tuttavia, a riproporre le medesime osservazioni già redatte dal C.T.P. Dott. alle quali il C.T.U. ha Persona_2
esaustivamente controdedotto.
La relazione del CTU -avuto riguardo anche alla valutazione sulle osservazioni della parte ricorrente come ampiamente esposte nell'elaborato peritale che ha indotto lo stesso perito a ritenere la percentuale di invalidità al 80% - appare ben motivata e dettagliatamente descrittiva delle condizioni della parte ricorrente quali riscontrate all'esame obiettivo.
4. L'elaborato appare in definitiva non suscettibile di censure e pertanto non ritiene il giudicante di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né avanzare richieste di chiarimenti
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro né rinnovi (sul punto cfr Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del 10/03/2006; Cass Sez. L, Sentenza
n. 23413 del 10/11/2011).
Va infatti chiarito che la semplice affermazione che il consulente ha sottovalutato il complesso invalidante che affligge l'interessato, o che ha sbagliato a rilevarne la reale incidenza rispetto alla condizione di salute che invece si asserisce compromessa non equivale a rivelare una palese devianza delle sue conclusioni dalle nozioni correnti della scienza medica (di cui la parte avrebbe comunque l'onere di indicare la fonte), né tantomeno equivale a segnalare l'omissione di accertamenti strumentali imprescindibili per la formulazione della corretta diagnosi.
Sicché, esulando da tali ambiti, la censura di difetto di motivazione o, come nella specie, di erronea motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che non attiene a vizi del procedimento logico formale del consulente e non si traduce, pertanto, in una critica al suo operato che ne imponga la rinnovazione con altro esperto.
Diversamente opinando, nelle controversie in materia di invalidità pensionabile, si svuoterebbe di contenuto l'onere della specificazione dei motivi di opposizione e si renderebbe sempre necessario il rinnovo della consulenza tecnica effettuata nella prima fase, sul mero presupposto della richiesta della parte soccombente.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni già esaustivamente svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
5.Alla luce delle considerazioni che precedono, va ritenuta la infondatezza, per genericità, della domanda formulata da parte ricorrente.
6. Le spese di lite, (comprensive della fase di Atpo e della presente fase di merito di cui sono computate le sole fasi di studio e introduttiva ) - liquidate come in dispositivo, secondo il DM
n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 in relazione al valore della causa (da
€5.200/€26.000) ed in applicazione dei valori tariffari medi diminuiti della metà stante la non complessità delle questioni affrontate ed inclusa la fase istruttoria - possono essere poste a carico di parte ricorrente, stante il superamento dei limiti reddituali previsti dall' art 152 disp. att. c.p.c. come si evince dalla dichiarazione di esenzione dalle spese di lite depositata in atti.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro Per le medesime ragioni le spese della consulenza tecnica, già liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio di accertamento tecnico preventivo vanno poste definitivamente a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
ogni altra domanda ed eccezione disattesa così provvede:
1) rigetta il ricorso, confermando che parte ricorrente non si trova nelle condizioni sanitarie previste per il riconoscimento delle prestazioni di indennità di accompagnamento ex art. 1 L. n. 18/80, pensione di inabilità civile ex art. 12 l. n. 118/71, e handicap grave ex art. 3, c. 3, l. n. 104/92);
2) condanna parte ricorrente alla refusione delle spese processuali in favore dell' CP_1 liquidate in complessivi €2.054,00 oltre spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e
CPA;
3) pone definitivamente a carico di parte ricorrente le spese di CTU espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, come già liquidate.
Latina, 5/03/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro