Ordinanza cautelare 7 novembre 2025
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00214/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02253/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2025, proposto da -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Meli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio;
il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
la -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nunzio Pinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
del -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Francesco Antonio Zaccone e Filippo Morici, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
di -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per quanto riguarda il ricorso principale:
per l'annullamento:
- del provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI controinteressato della procedura di gara aperta per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell'impianto di -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS-, CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-, di cui alla determina del RUP n. -OMISSIS-, nonché della relativa comunicazione;
- della relazione del RUP prot. n. -OMISSIS-;
- del bando pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione in data -OMISSIS-, unitamente al disciplinare di gara, al capitolato speciale d'appalto, a tutti gli allegati ai predetti atti di gara, nonché ai chiarimenti resi dalla stazione appaltante ove interpretati in senso contrario alle ragioni prospettate in ricorso;
- dei verbali della Commissione giudicatrice;
- della determina a contrarre della Stazione Appaltante n. -OMISSIS-;
- della determina n. -OMISSIS-, di nomina della Commissione giudicatrice;
- della determina di avvio prot. n. -OMISSIS-;
- della nota del RUP di riscontro all'istanza di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
nonché per l'accertamento e la declaratoria:
del diritto all'aggiudicazione della gara di appalto di cui è causa in favore della ricorrente e del conseguente diritto alla stipula del contratto; ovvero, in via gradata, dell'inefficacia del contratto, ove medio tempore stipulato, e/o del diritto al subentro di -OMISSIS-;
nonché, in subordine, per la condanna delle Amministrazioni e dei soggetti intimati, per quanto di rispettiva competenza, al risarcimento del danno per equivalente, nel caso di totale o parziale esecuzione dell'appalto da parte del RTI controinteressato;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da -OMISSIS-in data -OMISSIS-:
per l’annullamento
- dei verbali di gara n. -OMISSIS-(doc. 1), n. -OMISSIS- (doc. 2), n. -OMISSIS- (doc. 3), n. -OMISSIS- (doc. 4) e nn. -OMISSIS- (docc. 5 e 6), relativi alla procedura di gara aperta per l’affidamento congiunto della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori per la realizzazione dell’impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo dell’impianto di -OMISSIS-nel Comune di -OMISSIS-, CIG -OMISSIS- - CUP -OMISSIS-, nella parte in cui è stata ammessa l’offerta presentata dal -OMISSIS- la quale, di contro, avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura ad evidenza pubblica di che trattasi;
- della relazione del RUP prot. n. -OMISSIS- (doc. 7);
- di ogni altro atto e/o provvedimento, precedente o successivo, comunque connesso, presupposto e/o consequenziale.
Visti il ricorso principale e il ricorso incidentale e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, del -OMISSIS-, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. MA IT e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, il -OMISSIS- (d'ora in avanti, "-OMISSIS-" ) ha impugnato gli atti della procedura di gara indetta dalla -OMISSIS- per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori per la realizzazione dell'impianto per il trattamento della frazione umida e di supporto al ciclo depurativo di -OMISSIS-, nel Comune di -OMISSIS- (CIG -OMISSIS-), finanziato con fondi del PNRR.
L'importo complessivo dell'appalto è di € -OMISSIS-, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Alla procedura hanno partecipato due concorrenti: il -OMISSIS- e il -OMISSIS- (d'ora in avanti, "-OMISSIS-" ).
All'esito della valutazione delle offerte, la Commissione di gara ha attribuito al -OMISSIS- un punteggio di -OMISSIS-per l'offerta tecnica e -OMISSIS- per l'offerta economica, per un totale di -OMISSIS- punti. Al -OMISSIS- sono stati attribuiti -OMISSIS- punti per l'offerta tecnica e -OMISSIS- per l'offerta economica, per un totale di -OMISSIS- punti. Di conseguenza, con determina n. -OMISSIS-, la gara è stata aggiudicata al -OMISSIS-.
Il -OMISSIS- ha impugnato tale aggiudicazione, lamentando l'illegittima attribuzione di un punteggio pari a zero per i sub-criteri C.2.1 (riduzione consumo idrico), C.2.2 (producibilità specifica di biogas), C.2.3 (riduzione emissioni odorigene) e C.2.4 (riduzione consumo elettrico). La Commissione ha motivato tale azzeramento rilevando che le informazioni relative a detti sub-criteri erano contenute in quattro dichiarazioni separate, allegate alla "Relazione Unica" , per un totale di otto pagine, in violazione dell'art. 14.2.1 del disciplinare di gara, che prevedeva un limite massimo di 25 pagine per la relazione e la presentazione della stessa in un unico file.
Secondo la Commissione, il contenuto eccedente tale limite non poteva essere valutato.
Il ricorrente ha inoltre lamentato la mancata attribuzione di punteggio per il sub-criterio D.2 (valutazione dei rischi non finanziari - ESG).
A sostegno del gravame, il -OMISSIS- ha dedotto la violazione degli artt. 1, 36 e 101 del d.lgs. 36/2023, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, di non aggravamento del procedimento, di proporzionalità e del risultato, nonché dell'art. 97 della Costituzione e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione.
In sintesi, ha sostenuto che nessuna norma primaria consente di sanzionare il superamento dei limiti dimensionali con lo stralcio di parti sostanziali dell'offerta e che una clausola di tal fatta, se interpretata in senso espulsivo, sarebbe nulla. Ha evidenziato che, senza tale penalizzazione, avrebbe ottenuto un punteggio complessivo superiore a quello dell'aggiudicatario.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e il Ministero dell’Economia e delle Finanze, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva. Si è costituita altresì Invitalia, quale centrale di committenza, difendendo la legittimità dell'operato della Commissione di gara.
Si è costituito il -OMISSIS-, controinteressato, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, sostenendo la corretta applicazione della “lex specialis” a tutela della “par condicio” e del principio di autoresponsabilità dei concorrenti.
Il -OMISSIS- ha altresì proposto ricorso incidentale, volto a ottenere l'esclusione dalla gara del -OMISSIS-, deducendo che l'offerta di quest'ultimo sarebbe stata sottoscritta da un soggetto privo dei necessari poteri di rappresentanza.
In particolare, la procura in base alla quale l'offerta era stata firmata derivava da una delega conferita al legale rappresentante del Consorzio per la partecipazione a gare di importo non superiore a € -OMISSIS-, a fronte di un valore dell'appalto superiore a € -OMISSIS-.
Il -OMISSIS-, nelle proprie memorie, ha replicato all'eccezione, sostenendo la piena validità dei poteri di firma in forza di una successiva delibera del Consiglio di Gestione del -OMISSIS- e, in subordine, l'operatività del soccorso istruttorio o della ratifica.
Con istanza del 23 dicembre 2025, il -OMISSIS- ha chiesto l'oscuramento dei propri dati identificativi ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003.
All'udienza pubblica del 15 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In via preliminare, deve essere esaminato il ricorso incidentale proposto dal -OMISSIS-, il quale ha carattere escludente e, pertanto, priorità logico-giuridica rispetto al ricorso principale.
Con tale mezzo di gravame, il ricorrente incidentale lamenta che l'offerta del -OMISSIS- avrebbe dovuto essere esclusa in quanto sottoscritta da un soggetto privo dei necessari poteri per impegnare l'operatore economico, essendo il potere di delega del legale rappresentante limitato a gare di importo inferiore a quello posto a base d'asta.
Il ricorso incidentale è infondato.
Dalla documentazione versata in atti dal -OMISSIS- emerge che la partecipazione alla procedura di gara è stata specificamente autorizzata dal Consiglio di Gestione del consorzio con delibera del -OMISSIS-.
Tale delibera ha conferito mandato per la partecipazione alla gara in oggetto, superando e assorbendo eventuali limiti di valore previsti da precedenti procure interne.
La volontà dell'organo societario competente di partecipare alla gara e di conferire i relativi poteri di firma risulta, pertanto, chiaramente manifestata e idonea a vincolare la società nei confronti della stazione appaltante; ad ogni modo, anche a voler ammettere in via ipotetica un vizio di rappresentanza, questo si configurerebbe (al più) come una carenza di natura meramente formale.
Al riguardo deve richiamarsi un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui tale vizio risulterebbe sanabile attraverso l'istituto del soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101, comma 1, lett. b), del d.lgs. 36/2023, o, alternativamente, mediante ratifica dell'operato del “falsus procurator” ai sensi dell'art. 1399 c.c.; tali rimedi sono ammessi in quanto non alterano il contenuto dell'offerta né violano la “par condicio” tra i concorrenti, ma si limitano a regolarizzare un aspetto formale relativo alla manifestazione di volontà dell'operatore economico, già sostanzialmente formatasi.
In particolare, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare in più occasioni che, in caso di vizi formali riguardanti la sottoscrizione dell’offerta, la validità dell’atto può essere salvata mediante ratifica o attraverso il soccorso istruttorio, qualora tale irregolarità non comporti un danno diretto alla concorrenza o alla par condicio dei concorrenti.
Alla luce di quanto sopra esposto, il ricorso incidentale risulta infondato e, per l’effetto, va respinto.
Passando all'esame del ricorso principale, il primo e centrale motivo di doglianza riguarda l'illegittima attribuzione di un punteggio pari a zero per i sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4.
Il motivo è fondato.
L'art. 14.2.1 del disciplinare di gara prevedeva che l'offerta tecnica fosse presentata tramite una "Relazione Unica" costituita da un unico file, con un limite dimensionale di 25 pagine, precisando che "il contenuto delle pagine successive al limite massimo indicato per la Relazione Unica non sarà preso in considerazione dalla Commissione ai fini della valutazione dell’offerta tecnica" .
La Commissione di gara, nel verbale n. -OMISSIS-, ha dato atto che il -OMISSIS- aveva presentato una relazione di 23 pagine, rinviando per i suddetti sub-criteri a quattro documenti separati, per un totale di 8 pagine. Ritenendo che tale modalità violasse sia la regola dell'unicità del file sia il limite dimensionale complessivo, ha deciso di non prendere in considerazione tale documentazione, attribuendo un punteggio pari a zero.
Tale operato è illegittimo.
La giurisprudenza amministrativa è costante nell'affermare che le clausole della “lex specialis” che impongono limiti dimensionali all'offerta tecnica non possono essere interpretate in senso espulsivo o tale da comportare l'automatica sanzione dello "stralcio" di parti essenziali dell'offerta.
Come evidenziato dalla giurisprudenza formatasi sul punto, richiamata dalla stessa parte ricorrente, "nessuna norma di rango primario né nel Codice degli appalti pubblici né in altra fonte legislativa prescrive uno specifico limite dimensionale per la redazione dell'offerta tecnica o attribuisce alla Stazione appaltante un potere in tal senso. Ne consegue che la clausola che prevede, addirittura, per la violazione dei limiti dimensionali, lo stralcio di una parte dell'offerta rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l'interesse della stessa Amministrazione a selezionare l'offerta migliore" (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 721 del 2025; T.A.R. Lazio, Roma, n. 12303/2024; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967,).
Il Collegio osserva che una siffatta clausola, se interpretata nel senso restrittivo adottato dalla Commissione, si porrebbe in contrasto con il principio di tassatività delle cause di esclusione e, prima ancora, con i principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.), nonché con il nuovo principio del risultato (art. 1, d.lgs. 36/2023); privilegiare un aspetto meramente formale a discapito della valutazione sostanziale della migliore offerta vanificherebbe l'interesse pubblico primario a cui la procedura di gara è preordinata (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, n. 721 del 2025; T.A.R. Lazio, Roma, n. 12303/2024; Consiglio di Stato, sez. III, 8 giugno 2021, n. 4371; Consiglio di Stato, sez. III, 14 dicembre 2020, n. 7967).
Né può ritenersi che la valutazione del contenuto eccedente avrebbe violato la “par condicio” . L'eventuale vantaggio competitivo derivante dal superamento dei limiti dimensionali deve essere oggetto di una prova concreta, che nel caso di specie non è stata fornita né dalla stazione appaltante né dalla controinteressata; non è stato dimostrato in che modo l'utilizzo di pagine aggiuntive, peraltro contenute in allegati separati, avrebbe conferito al -OMISSIS- un vantaggio sostanziale nell'esposizione di altri elementi dell'offerta.
La regola del limite dimensionale è posta a tutela delle esigenze di speditezza della procedura, e la sua gestione è rimessa alla ragionevolezza della stazione appaltante, che tuttavia non può tradursi in un'irragionevole sanzione espulsiva di fatto.
Pertanto, la decisione della Commissione di non valutare il contenuto delle dichiarazioni relative ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4 è illegittima e deve essere annullata.
Infondato è invece il motivo relativo alla mancata attribuzione di punteggio per il sub-criterio D.2 (ESG).
La Commissione ha correttamente rilevato che le certificazioni prodotte dal -OMISSIS- non erano state rilasciate da organismi in possesso degli specifici accreditamenti richiesti dalla tabella n. 13 del disciplinare di gara.
In questo caso, l'operato della stazione appaltante costituisce una legittima e doverosa applicazione di una prescrizione chiara e inequivocabile della “lex specialis” , attinente a un requisito di natura sostanziale. La mancata conformità della documentazione prodotta rispetto a quella richiesta giustifica pienamente la mancata attribuzione del relativo punteggio.
In conclusione, alla luce della fondatezza del motivo principale relativo alla valutazione dei sub-criteri tecnici, il ricorso principale deve essere accolto nei limiti di cui in motivazione.
L'accoglimento di tale censura (incide inesorabilmente sull'esito della gara e) comporta (consequenzialmente) l'annullamento del provvedimento di aggiudicazione e degli atti connessi.
La stazione appaltante dovrà, pertanto, procedere a una nuova valutazione dell'offerta tecnica del -OMISSIS-, esaminando nel merito il contenuto delle dichiarazioni relative ai sub-criteri C.2.1, C.2.2, C.2.3 e C.2.4, e rideterminando di conseguenza la graduatoria finale.
Le spese di giudizio, considerata la parziale novità di alcune questioni e la non univocità degli orientamenti giurisprudenziali sul tema dei limiti dimensionali delle offerte, possono essere integralmente compensate tra le parti.
Va infine accolta l'istanza di oscuramento dei dati identificativi della società ricorrente, ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003, sussistendo un interesse meritevole di tutela alla riservatezza dei dati societari e commerciali.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando:
- respinge il ricorso incidentale;
- accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati;
- ordina alla stazione appaltante di riesaminare l'offerta della ricorrente principale in conformità ai principi espressi in motivazione;
- compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI BU, Presidente
MA IT, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IT | NI BU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.