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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 25/02/2025, n. 1244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1244 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13146/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13146/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PICCOLO SOPHIA RITA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO Controparte_1 C.F._2
PAOLA giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
BERRETTA DANIELE MOIRA giusta procura in atti
CONVENUTI
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del luglio 2023, l'attore in epigrafe, premesso il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con i convenuti in data 1.4.2018 ed avente ad oggetto il bene immobile sito in
Catania ed ivi meglio descritto per la durata di tre anni ( e dunque sino al 31.3.2021) prorogabile per altri due ( e dunque sino al 31.3.2023), riferiva di aver comunicato la volontà di rinunziare al rinnovo dando formale disdetta con racc.ta del 26.9.2022, spedita il 27.9.2022 e ricevuta dai convenuti il
5.10.2022; deducendo che il contratto era dunque scaduto il 31.3.2023 ma che i convenuti non avevano liberato l'appartamento, chiedeva convalidarsi lo sfratto per finita locazione e ordinarsi l'immediato rilascio con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e deducendo che il contratto si era rinnovato per Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 4 non aver ricevuto nei termini di legge alcuna comunicazione di disdetta;
precisavano, infatti, che i plichi delle racc.te erano giunti vuoti ed erano stati in ogni caso ritirati il 5.10.2023, oltre il termine contrattualmente previsto per l'inoltro della disdetta;
chiedevano dunque il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 28.11.2023 veniva respinta la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc con la seguente motivazione: “ rilevato che allo stato non v'è prova che entro il termine del
30.9.2023 l'atto di disdetta sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dei destinatari;
rilevato che, infatti, dall'esame della documentazione depositata da parte attrice, nonostante venga dato atto di un tentativo di recapito in data 29.9.2023 e del rilascio di avviso di giacenza presso altro centro postale, risulta che il plico venne in effetti poi trasmesso ad un ulteriore e diverso centro postale ( Catania 23) ove è stato poi ritirato il 5.10.2023;
considerato che
allo stato non sussistono i presupposti per emettere l'ordinanza ex art. 665 cpc”.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito e le parti venivano invitate ad effettuare il procedimento di mediazione;
la causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Risulta dagli atti di causa, che parte locatrice ha inviato la disdetta nei termini previsti, ovvero con due racc.te del 27.9.2022 presso il domicilio contrattualmente eletto;
dalla documentazione depositata in esito al ticket aperto presso , risulta che in data 29.9.22: “E' stato tentato il recapito da un CP_2
portalettere del centro postale CT LA RENA CPD in data 29/09/2022 ma non è stato possibile consegnare l'effetto postale. Il portalettere ha lasciato un avviso che indica che la missiva è in giacenza presso un altro centro postale”; in verità, il plico veniva ritirato il 5.10.2022, ma in effetti gli eventi successivi riguardano l'invio del plico dal centro postale CT LA RENA al centro postale
CATANIA 23, ove poi è stato ritirato.
Poiché risulta documentalmente che il tentativo di consegna è avvenuto il 29.9.2022 e che in pari data è stato lasciato presso il domicilio dei conduttori l'avviso di giacenza, può senz'altro ritenersi la tempestività della disdetta, che ha impedito il rinnovo contrattuale;
il rapporto è dunque cessato il
31.3.2023 ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 27526/2013 : “ In tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Ne consegue che la disdetta intimata dal locatore con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al conduttore destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo
pagina 2 di 4 avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario”).
È rimasta del tutto labiale l'affermazione dei conduttori inerente la circostanza che il plico sia giunto vuoto, non essendo stato articolato alcun mezzo istruttorio;
va ritenuto del tutto corretto, inoltre, l'invio della racc.ta presso il domicilio contrattualmente eletto in seno al contratto di locazione.
Per ragioni di completezza, va analizzata anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, introdotta da parte attrice con la memoria ex art. 420 cpc.
In via preliminare va osservato che nei procedimenti locatizi, a seguito di opposizione dell'intimato e di mutamento del rito, si chiude la fase sommaria e si instaura un procedimento ordinario nel quale è possibile avanzare domande nuove per entrambe le parti ( cfr ex multis Cass. Civ. n. 5955/2023 “Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).”; Cass. Civ. sent. n. 5356/2009 “ … Va dunque confermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665
c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto;
e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (cfr. Cass. Sentenza n. 21242 del 29/09/2006; e
Cass. Sentenza n. 16635 del 19/06/2008) e nello stesso senso Cass. Civ. ord. n. 17955 /2021 secondo cui : “ secondo cui, "nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le pagina 3 di 4 facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (Cass. n.
21242/2006); principio che risulta coerente con quelli affermati da Cass., S.U. n. 12310/2015, giacchè - nella specie- la domanda di nullità del contratto e di conseguente condanna al rilascio è risultata comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non ha determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
”.
Nel caso che occupa, parte locatrice ha allegato il mancato pagamento degli oneri condominiali sin dal mese di aprile 2023, con morosità pari ad € 560,07 al gennaio 2024 , nonché il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di luglio 2023 ( ad eccezione di un versamento di € 200,00) con morosità pari ad € 5.650,00; le allegazioni in punto di inadempimento non sono state contestate dai convenuti.
Concludendo la domanda attorea va accolta e i convenuti vanno condannati all'immediato rilascio del bene immobile ed altresì al pagamento in favore di parte attrice degli oneri condominiali quantificati dagli attori in € 506,07 e dei canoni mensili pari ad € 12.800,00 al febbraio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara cessato alla data del 31.3.2023 il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna i convenuti all'immediato rilascio del bene immobile;
- condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di €
506,07 a titolo di oneri condominiali oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di €
12.800,00 oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 180,00 per esborsi ed € 3397,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
La dott. Gaia Di Bella, Giudice della V sezione civile del Tribunale di Catania ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 13146/2023 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PICCOLO SOPHIA RITA giusta procura in atti
ATTORE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. AIELLO Controparte_1 C.F._2
PAOLA giusta procura in atti;
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_2 C.F._3
BERRETTA DANIELE MOIRA giusta procura in atti
CONVENUTI
Avente ad oggetto: risoluzione contratto locazione uso abitativo
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione del luglio 2023, l'attore in epigrafe, premesso il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato con i convenuti in data 1.4.2018 ed avente ad oggetto il bene immobile sito in
Catania ed ivi meglio descritto per la durata di tre anni ( e dunque sino al 31.3.2021) prorogabile per altri due ( e dunque sino al 31.3.2023), riferiva di aver comunicato la volontà di rinunziare al rinnovo dando formale disdetta con racc.ta del 26.9.2022, spedita il 27.9.2022 e ricevuta dai convenuti il
5.10.2022; deducendo che il contratto era dunque scaduto il 31.3.2023 ma che i convenuti non avevano liberato l'appartamento, chiedeva convalidarsi lo sfratto per finita locazione e ordinarsi l'immediato rilascio con vittoria di spese e compensi.
Si costituivano e deducendo che il contratto si era rinnovato per Parte_2 Controparte_1
pagina 1 di 4 non aver ricevuto nei termini di legge alcuna comunicazione di disdetta;
precisavano, infatti, che i plichi delle racc.te erano giunti vuoti ed erano stati in ogni caso ritirati il 5.10.2023, oltre il termine contrattualmente previsto per l'inoltro della disdetta;
chiedevano dunque il rigetto della domanda con vittoria di spese e compensi.
Con provvedimento del 28.11.2023 veniva respinta la richiesta di emissione di ordinanza di rilascio ex art. 665 cpc con la seguente motivazione: “ rilevato che allo stato non v'è prova che entro il termine del
30.9.2023 l'atto di disdetta sia pervenuto nella sfera di conoscibilità dei destinatari;
rilevato che, infatti, dall'esame della documentazione depositata da parte attrice, nonostante venga dato atto di un tentativo di recapito in data 29.9.2023 e del rilascio di avviso di giacenza presso altro centro postale, risulta che il plico venne in effetti poi trasmesso ad un ulteriore e diverso centro postale ( Catania 23) ove è stato poi ritirato il 5.10.2023;
considerato che
allo stato non sussistono i presupposti per emettere l'ordinanza ex art. 665 cpc”.
Veniva dunque disposto il mutamento del rito e le parti venivano invitate ad effettuare il procedimento di mediazione;
la causa, istruita documentalmente, viene decisa all'odierna udienza con sentenza emessa ex art. 281 sexies cpc.
Risulta dagli atti di causa, che parte locatrice ha inviato la disdetta nei termini previsti, ovvero con due racc.te del 27.9.2022 presso il domicilio contrattualmente eletto;
dalla documentazione depositata in esito al ticket aperto presso , risulta che in data 29.9.22: “E' stato tentato il recapito da un CP_2
portalettere del centro postale CT LA RENA CPD in data 29/09/2022 ma non è stato possibile consegnare l'effetto postale. Il portalettere ha lasciato un avviso che indica che la missiva è in giacenza presso un altro centro postale”; in verità, il plico veniva ritirato il 5.10.2022, ma in effetti gli eventi successivi riguardano l'invio del plico dal centro postale CT LA RENA al centro postale
CATANIA 23, ove poi è stato ritirato.
Poiché risulta documentalmente che il tentativo di consegna è avvenuto il 29.9.2022 e che in pari data è stato lasciato presso il domicilio dei conduttori l'avviso di giacenza, può senz'altro ritenersi la tempestività della disdetta, che ha impedito il rinnovo contrattuale;
il rapporto è dunque cessato il
31.3.2023 ( cfr ex multis Cass. Civ. sent. n. 27526/2013 : “ In tema di locazione di immobile urbano la disdetta del contratto ha lo scopo di impedire la prosecuzione del rapporto e costituisce un atto negoziale e recettizio, disciplinato dagli artt. 1334 e 1335, cod. civ., che si presume conosciuto dal destinatario nel momento in cui è recapitato al suo indirizzo e non nel diverso momento in cui questi ne prenda effettiva conoscenza. Ne consegue che la disdetta intimata dal locatore con lettera raccomandata a mezzo del servizio postale, non consegnata al conduttore destinatario per l'assenza sua e delle persone abilitate a riceverla, si presume pervenuta alla data in cui è rilasciato il relativo
pagina 2 di 4 avviso di giacenza presso l'ufficio postale, restando irrilevante ai fini della tempestività della disdetta il periodo legale del compimento della giacenza e quello intercorso tra l'avviso di giacenza e l'eventuale ritiro da parte del destinatario”).
È rimasta del tutto labiale l'affermazione dei conduttori inerente la circostanza che il plico sia giunto vuoto, non essendo stato articolato alcun mezzo istruttorio;
va ritenuto del tutto corretto, inoltre, l'invio della racc.ta presso il domicilio contrattualmente eletto in seno al contratto di locazione.
Per ragioni di completezza, va analizzata anche la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, introdotta da parte attrice con la memoria ex art. 420 cpc.
In via preliminare va osservato che nei procedimenti locatizi, a seguito di opposizione dell'intimato e di mutamento del rito, si chiude la fase sommaria e si instaura un procedimento ordinario nel quale è possibile avanzare domande nuove per entrambe le parti ( cfr ex multis Cass. Civ. n. 5955/2023 “Nel procedimento di convalida di sfratto per finita locazione l'opposizione dell'intimato determina la conclusione del procedimento sommario e l'instaurazione di un autonomo processo di cognizione ordinaria, con la conseguenza che il locatore può introdurre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, purché la nuova domanda risulti connessa alla vicenda sostanziale dedotta con l'atto introduttivo del procedimento sommario. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, a fronte dell'iniziale domanda di sfratto per finita locazione di un contratto transitorio, proposta nell'atto introduttivo del procedimento sommario, aveva ritenuto inammissibile quella di risoluzione per inadempimento, formulata dal locatore nella memoria integrativa successiva al mutamento di rito ex art. 667 c.p.c., per il caso in cui il contratto fosse stato ritenuto di durata quadriennale).”; Cass. Civ. sent. n. 5356/2009 “ … Va dunque confermato il seguente principio di diritto: "Nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'articolo 665
c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di chiedere la risoluzione per inadempimento del conduttore in relazione al mancato pagamento di canoni od oneri condominiali non considerati nel ricorso per convalida di sfratto;
e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (cfr. Cass. Sentenza n. 21242 del 29/09/2006; e
Cass. Sentenza n. 16635 del 19/06/2008) e nello stesso senso Cass. Civ. ord. n. 17955 /2021 secondo cui : “ secondo cui, "nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le pagina 3 di 4 facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (Cass. n.
21242/2006); principio che risulta coerente con quelli affermati da Cass., S.U. n. 12310/2015, giacchè - nella specie- la domanda di nullità del contratto e di conseguente condanna al rilascio è risultata comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non ha determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali;
”.
Nel caso che occupa, parte locatrice ha allegato il mancato pagamento degli oneri condominiali sin dal mese di aprile 2023, con morosità pari ad € 560,07 al gennaio 2024 , nonché il mancato pagamento dei canoni di locazione dal mese di luglio 2023 ( ad eccezione di un versamento di € 200,00) con morosità pari ad € 5.650,00; le allegazioni in punto di inadempimento non sono state contestate dai convenuti.
Concludendo la domanda attorea va accolta e i convenuti vanno condannati all'immediato rilascio del bene immobile ed altresì al pagamento in favore di parte attrice degli oneri condominiali quantificati dagli attori in € 506,07 e dei canoni mensili pari ad € 12.800,00 al febbraio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avendo riguardo a quanto previsto dal III scaglione della tabella n. 2 allegata al DM n. 55/2014, senza tenersi conto della fase istruttoria che non è stata svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed azione disattese, così provvede:
- dichiara cessato alla data del 31.3.2023 il contratto di locazione inter partes, avente ad oggetto l'immobile di cui in motivazione;
- condanna i convenuti all'immediato rilascio del bene immobile;
- condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di €
506,07 a titolo di oneri condominiali oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido fra loro al pagamento in favore dell'attore della somma di €
12.800,00 oltre interessi dalle singole scadenze sino al soddisfo;
- condanna i convenuti in solido fra loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 180,00 per esborsi ed € 3397,00 per compensi oltre IVA, CPA e spese generali come per legge.
Così deciso in Catania, il 25.2.2025
Il Giudice
Dott.sa Gaia Di Bella
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