Sentenza 16 dicembre 1981
Massime • 1
La nuova disciplina in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, di cui alla legge 23 aprile 1981 n. 154, non introduce alcuna innovazione in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale amministrativo, sicché la controversia inerente alla suddetta ineleggibilità od incompatibilità, ancorché vi sia stata proclamazione e convalida del risultato dell'elezione, resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, non modificato dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. ( V 2999/80, mass n 406753).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 16/12/1981, n. 6641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6641 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 1981 |
Testo completo
La nuova disciplina in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alla carica di consigliere regionale, provinciale e comunale, di cui alla legge 23 aprile 1981 n. 154, non introduce alcuna innovazione in ordine ai criteri di riparto della giurisdizione nel contenzioso elettorale amministrativo, sicché la controversia inerente alla suddetta ineleggibilità od incompatibilità, ancorché vi sia stata proclamazione e convalida del risultato dell'elezione, resta devoluta alla cognizione del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1966 n. 1147, non modificato dall'art. 6 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. ( V 2999/80, mass n 406753).*