Ordinanza cautelare 14 gennaio 2022
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 28/05/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/05/2025
N. 01867/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02328/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2328 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Sidoti e Emanuel Di Carlo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO-Questura di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, Via Freguglia, n. 1;
per l'annullamento
del decreto del Questore della Provincia di -OMISSIS- emesso in data 30 agosto 2021, con il quale è stata decretata la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-, rilasciato dalla Questura di -OMISSIS- in data 8 settembre 2011.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 aprile 2025 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in esame, il sig.-OMISSIS-, cittadino peruviano, impugna il provvedimento emesso in data 30 agosto 2021 dal Questore della Provincia di -OMISSIS- con il quale è stata disposta la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Ministero dell’Interno.
La Sezione, con ordinanza n. 44 del 14 gennaio 2022, ha respinto l’istanza cautelare.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza telematica del 3 aprile 2025.
Con il primo motivo di ricorso, l’interessato sostiene che l’Amministrazione avrebbe disposto la revoca del suo permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo in maniera automatica sulla base della sola condanna penale da egli riportata, senza tener conto dei diversi elementi che la vigente normativa impone invece di prendere in considerazione prima di adottare una misura tanto impattante sulla vita personale del destinatario, quali i legami familiari esistenti sul territorio nazionale, la lunga durata del soggiorno in Italia e l’assenza di legami con il paese d’origine, la distanza temporale dei fatti contestati in sede penale, la condotta tenuta successivamente alla condanna.
Questa censura viene ripresa e sviluppata nel secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente sostiene che l’Amministrazione, prima di disporre la revoca del suo titolo di soggiorno, avrebbe dovuto effettuare una concreta valutazione di pericolosità sociale e procedere ad un ragionevole e proporzionato bilanciamento degli interessi coinvolti, essendo preclusa la possibilità di assumere tale decisione in maniera automatica, sulla sola base dell’esistenza di una sentenza di condanna.
Ritiene il Collegio che le censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.
L'art. 9, comma 4, del d.lgs. n. 286 del 1998 dispone che <<il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo non può essere rilasciato agli stranieri pericolosi per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Nel valutare la pericolosità si tiene conto anche dell'appartenenza dello straniero ad una delle categorie indicate nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646, ovvero di eventuali condanne anche non definitive, per i reati previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, nonché, limitatamente ai delitti non colposi, dall'articolo 381 del medesimo codice. Ai fini dell'adozione di un provvedimento di diniego di rilascio del permesso di soggiorno di cui al presente comma il questore tiene conto altresì della durata del soggiorno nel territorio nazionale e dell'inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero>>.
Il successivo comma 7 prevede che il permesso è revocato, tra l'altro, <<quando mancano o vengano a mancare le condizioni per il rilascio, di cui al comma 4>>.
Come chiarito dalla Corte costituzionale, il diniego di rilascio del permesso per soggiornanti di lungo periodo, ovvero la sua revoca, devono essere sorretti da “un giudizio di pericolosità sociale dello straniero, con una motivazione articolata non solo con riguardo alla circostanza dell'intervenuta condanna, ma su più elementi, ed in particolare con riguardo alla durata del soggiorno nel territorio nazionale e all'inserimento sociale, familiare e lavorativo dell'interessato, escludendo l'operatività di ogni automatismo in conseguenza di condanne penali riportate” (Corte cost., ord. 27 marzo 2014, n. 58; in termini, ex multis, Cons. Stato, sez. III, 29 ottobre 2012, n. 5515; id., sez. III, 28 giugno 2022, n. 5358; id, 12 aprile 2022, n. 2727).
La necessità di operare una concreta ponderazione comparativa degli interessi, al fine di addivenire alla revoca del titolo di soggiorno di cui si discute, si desume anche dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE (cfr. sentenza 3/9/2020, cause riunite C-503/19 C592/19), secondo cui “L’art. 6, paragrafo 1, della direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo, dev’essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro - come interpretata da una parte dei giudici di tale Stato - una lettura della norma ai sensi della quale un cittadino di un paese terzo può vedersi negato lo status di soggiornante di lungo periodo in tale Stato membro per il solo motivo che ha precedenti penali, senza un esame specifico della sua situazione per quanto riguarda, in particolare, la natura del reato che ha commesso, il pericolo che egli può rappresentare per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza, la durata del suo soggiorno nel territorio di tale Stato membro e l’esistenza di legami con quest’ultimo”.
Ciò precisato, va ora osservato che, a giudizio del Collegio, l’Amministrazione ha nella fattispecie compiuto una valutazione approfondita della situazione personale del ricorrente, della sua pericolosità, dei suoi legami familiari e del suo inserimento nel contesto sociale. La decisione di disporre la revoca del titolo di soggiorno è stata quindi assunta valutando adeguatamente i contrapposti interessi e formulando un giudizio di opportunità scevro da vizi logici il quale non può, per questa ragione, essere censurato da questo Giudice.
In proposito si deve rilevare che, nel provvedimento impugnato, si dà atto che il ricorrente, con sentenza della Corte d’Appello di Milano n. -OMISSIS- dell’11 aprile 2018, è stato condannato alla pena di anni 5 e mesi 6 di reclusione per i reati di violenza sessuale aggravata e atti sessuali con minorenne. L’Amministrazione ha altresì rilevato che tali reati sono stati principalmente perpetrati presso la casa ove il ricorrente aveva una stabile convivenza con la propria compagna e madre della vittima, ambito in cui, sebbene non sussistessero legami di sangue, si erano instaurate relazioni simili a quelle che intercorrono fra genitori e figli.
Questi fatti hanno indotto l’Autorità a ritenere che l’interessato sia persona che non ha assimilato i basilari valori di convivenza sociale e sia perciò socialmente pericoloso.
L’Amministrazione ha poi tenuto conto del fatto il ricorrente ha formato in Italia una nuova famiglia ma, con un giudizio non inficiato da vizi logici, ha altresì rilevato che egli, per le ragioni anzidette, denota incompatibilità ambientale e sociale.
Si deve pertanto ritenere che, nella motivazione del provvedimento impugnato, siano state valutate tutte le circostanze che, in base alla vigente normativa, debbono prendersi in considerazione per disporre la revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; e che l’Amministrazione, lungi dal basare la propria decisione sul mero automatismo derivante dalla condanna penale, abbia formulato un concreto giudizio di pericolosità, bilanciando i contrapposti interessi e considerando recessive le esigenze di tutela dell’unità familiare rispetto all’interesse ad allontanare dallo Stato i soggetti socialmente pericolosi.
Per queste ragioni va ribadita l’infondatezza delle censure in esame.
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Ritiene il Collegio che sussistano comunque giustificate ragioni per disporre la compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Stefano Celeste Cozzi, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Silvia Torraca, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Stefano Celeste Cozzi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.