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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1917 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE LAVORO 4^ (PRIMO GRADO) - V.le G. Cesare n. 54
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato dott.ssa M. Emili, alla odierna udienza ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 37074 2024 RG
FRA
e n.q. di esercenti la potestà genitoriale nei Parte_1 Parte_2
confronti della MINORE Avv. DI BIAGIO NICCOLO' Persona_1
E
con il Funzionario Dott. VENTURA CP_1
FLAVIO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato all' i ricorrenti indicati in epigrafe n.q. CP_1 spiegata ha esposto che a seguito di accertamento tecnico preventivo e omologa dell'accertamento gli era stata riconosciuta la condizione invalidante di cui alla prestazione ex l. 289/90 in favore del minore, ed hanno chiesto pertanto:
“…dichiarare il diritto della minore dei benefici connessi Persona_1
ALL' ex L. 289/90 dalla data della domanda Controparte_2 amministrativa del 05.06.2023 fino al raggiungimento della maggiore età e, per l'effetto, condannare l' a corrispondere a parte ricorrente i ratei maturati CP_1
e maturandi del diritto riconosciuto, oltre accessori a decorrere dal 120^ giorno, sui ratei arretrati, dalle singole scadenze al saldo. Nonostante la notifica del decreto di omologa all' in data 10.7.2024, con CP_1
l'invio della documentazione utile, non erano stati liquidati i relativi ratei.
L' , costituitosi tardivamente, ha chiesto un differimento dell'udienza al CP_1 fine di accertare l'avvenuto pagamento. Alla odierna udienza quindi, comparsa solo la parte ricorrente che chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere in ragione dell'avvenuto accredito del dovuto in data 10.2.2025 (come da documentazione depositata in data 12.2.2024), la causa è stata decisa.
Deve dichiararsi la cessazione della materia del contendere non residuando alcun motivo di disputa sostanziale che giustifichi la decisione nel merito. Residua la questione delle spese. Orbene deve in effetti constatarsi il ritardo dell'istituto nella liquidazione della provvidenza richiesta avendo la parte ricorrente comprovato la sussistenza dei requisiti sanitari del minore (ATP ritualmente e tempestivamente notificato) ma anche degli ulteriori requisiti. Orbene se è vero che la legge prevede che l'Ente debba esaurire la verifica entro il termine di gg. 120 dalla notifica del decreto di omologa dell'ATP, è anche vero che in seguito la parte ricorrente ha comprovato di aver trasmesso all'Ente anche la ulteriore documentazione e quindi il ritardo appare ingiustificato se si considera al fine, che è stato ampiamento consentito di completare la procedura liquidatoria nel termine di legge.
Ne consegue che, essendo incontestabile che l' abbia provveduto alla CP_3 liquidazione in ritardo rispetto alla notifica del decreto e della comunicazione dei dati rilevanti, le spese andranno poste a carico dello stesso.
P.Q.M.
Dichiara la cessazione della materia del contendere e condanna l' al CP_1 pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi euro 1860,00, oltre accessori come per legge, da distrarre.
Così deciso in Roma all'udienza del 14/02/2025 Il Giudice