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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/12/2024, n. 18615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18615 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72048 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/04/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. NIEDDU DEL RIO giusta Parte_2
procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/10/1968), con il patrocinio CP_1
dell'avv. RUSICH SONIA e dell'avv. PIZZI FEDERICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/1996 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
Per_ che dall'unione nascevano le figlie (29/9/2003) e Persona_2
(25/10/2008), esponeva che con sentenza n. 6358/2016 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate e successivamente modificate in esito a due giudizi ex art. 710 c.p.c. in forza delle quali le figlie, all'epoca entrambi minorenni, sono affidate ad entrambe i genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre,
assegnataria della casa familiare, in comproprietà tra le parti, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia),
oltre rivalutazione Istat da calcolare da marzo 2017, somma da corrispondere dal terzo datore di lavoro del onere del padre di CP_1
contribuire in ragione del 70% al pagamento delle spese extra afferenti le due figlie, essendo il restante 30% a carico della madre;
che da allora non 3
era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie ad euro 800,00 mensili, fermo il versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, e riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno divorzile, domanda quest'ultima proposta nella memoria integrativa, avendo anzi la ricorrente dichiarato nell'atto introduttivo di rinunciarvi sebbene inoccupata.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse ulteriori allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative eccezion fatta per la ripartizione delle spese straordinarie afferenti le due figlie che poneva a carico di ambo le parti in eguale misura;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15947/2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 2/7/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. 4
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di assegno divorzile proposta dalla ricorrente nella memoria integrativa.
La stessa è destituita di fondamento e deve pertanto essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare 5
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in 6
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021). 7
Orbene nel caso di specie la non ha allegato né tantomeno Parte_1
provato che sussista una oggettiva sperequazione economica tra le parti e che la stessa sia riconducibile a scelte condivise durante la vita matrimoniale.
Invero è pacifico e incontestato oltre che risultante anche dalla sentenza di separazione che durante il matrimonio le parti erano socie della società JP Café s.r.l. nella misura del 51% la ricorrente che ne era anche amministratrice e del 49% il e successivamente alla separazione la CP_1
stessa ha ceduto la sua quota di partecipazione societaria al dietro il CP_1
corrispettivo di euro 110.000,00, in parte utilizzato per ripianare debiti pregressi, somma di cui non è dato conoscere l'utilizzo; la medesima, in possesso del titolo di studio del diploma, ha prestato attività lavorativa regolarizzata, all'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere lavori occasionali e non ha affatto contestato la deduzione avversaria di aver ricevuto una ingente eredità a seguito del decesso del genitore;
inoltre in vista della decisione della causa ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mancante dell'indicazione dei saldi trimestrali dei conti correnti degli ultimi tre anni.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, in mancanza anche di prova dell'impossidenza di redditi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si impone il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente medesima la quale, peraltro, ha il godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra le parti, per la quale non sostiene oneri alloggiativi.
Passando all'esame delle ulteriori domande e rilevato che la figlia
Per_ primogenita ha raggiunto la maggiore età, ritiene il collegio che 8
meritano di essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_2
madre, cui deve essere conseguentemente assegnata anche in questa sede la casa familiare (questione, peraltro, non controversa), e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, nonché le statuizioni economiche in forza delle quali il è tenuto a corrispondere CP_1
alla a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie con Parte_1
la medesima conviventi, la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da calcolarsi da marzo 2017.
Premesso che il non ha depositato in vista della decisione della CP_1
causa le dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti e dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, come richiesto dal giudice istruttore,
contegno che assume rilevanza ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mette conto evidenziare che del tutto indimostrata è rimasta l'allegazione del resistente
Per_ in ordine alla raggiunta indipendenza economica di la quale, escussa come teste, ha confermato una circostanza non contestata, ovvero quella di lavorare per una società di eventi a chiamata guadagnando in media circa euro 300,00 al mese, somma esigua che non può certamente condurre a ritenere la raggiunta indipendenza economica della giovane che, peraltro, è
studentessa universitaria. A ciò aggiungasi che il non ha prodotto il CP_1
Per_ relativo contratto asseritamente sottoscritto da , sebbene indicato tra gli allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., né
tantomeno quello menzionato nelle note di precisazione delle conclusioni.
Dall'ultimo modello fiscale in atti afferente l'anno d'imposta 2020
emerge, inoltre, che il resistente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.000,00 su dodici mensilità; lo stesso, infine, oltre ad essere 9
proprietario in ragione del 50% della casa familiare è titolare di una c.d.
multiproprietà in per due settimane all'anno. Per_3
Devono, altresì, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
In ordine alla richiesta della ricorrente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento per le figlie dovuto dal è sufficiente CP_1
richiamare in questa sede il disposto dell'art. 8 della legge sul divorzio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72048/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida la figlia minore (Roma, 25/10/2008) ad entrambi i Persona_2
genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_2 10
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Per_2
b) un pomeriggio a settimana con relativo pernottamento, preferibilmente dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con il compleanno della minore e le festività nazionali e locali infrasettimanali;
e) per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Salvatore Scoca n. 11 alla ricorrente Parte_1
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
Per_ il mantenimento delle figlie (2003) e (2008), la somma Persona_2
mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dal marzo 2017, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/11/2024 11
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72048 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
(ROMA (RM), 15/04/1973), con il Parte_1
patrocinio dell'avv. NIEDDU DEL RIO giusta Parte_2
procura speciale in atti;
ricorrente
E
(ROMA (RM), 22/10/1968), con il patrocinio CP_1
dell'avv. RUSICH SONIA e dell'avv. PIZZI FEDERICA giusta procura speciale in atti;
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero. 2
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
All'udienza del 2/7/2024 le parti precisavano le conclusioni come da note di trattazione scritta.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
25/04/1996 contraeva matrimonio concordatario con e CP_1
Per_ che dall'unione nascevano le figlie (29/9/2003) e Persona_2
(25/10/2008), esponeva che con sentenza n. 6358/2016 il Tribunale di Roma
pronunciava la separazione personale dei coniugi, previa comparizione dinanzi al Presidente del medesimo Tribunale, alle condizioni ivi indicate e successivamente modificate in esito a due giudizi ex art. 710 c.p.c. in forza delle quali le figlie, all'epoca entrambi minorenni, sono affidate ad entrambe i genitori in modo condiviso, con residenza presso la madre,
assegnataria della casa familiare, in comproprietà tra le parti, disciplina dei tempi di permanenza presso il padre, obbligo di costui di corrispondere alla madre la somma mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia),
oltre rivalutazione Istat da calcolare da marzo 2017, somma da corrispondere dal terzo datore di lavoro del onere del padre di CP_1
contribuire in ragione del 70% al pagamento delle spese extra afferenti le due figlie, essendo il restante 30% a carico della madre;
che da allora non 3
era ripresa la convivenza né si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, di talché ricorrevano i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con aumento dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie ad euro 800,00 mensili, fermo il versamento diretto da parte del datore di lavoro del resistente, e riconoscimento del suo diritto a percepire l'assegno divorzile, domanda quest'ultima proposta nella memoria integrativa, avendo anzi la ricorrente dichiarato nell'atto introduttivo di rinunciarvi sebbene inoccupata.
Si costituiva in giudizio che aderiva alla domanda CP_1
di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la parte ricorrente, ma contestava le avverse ulteriori allegazioni e istanze.
All'udienza presidenziale comparivano personalmente le parti e il
Presidente, esperito senza esito positivo il tentativo di conciliazione,
adottava i provvedimenti provvisori e, segnatamente, confermava le condizioni separative eccezion fatta per la ripartizione delle spese straordinarie afferenti le due figlie che poneva a carico di ambo le parti in eguale misura;
quindi rinviava la causa per il prosieguo dinanzi al giudice istruttore.
Con sentenza non definitiva n. 15947/2022 il Tribunale dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti e con separata ordinanza disponeva rimettersi la causa sul ruolo istruttorio per il prosieguo.
Acquisita la documentazione complessivamente prodotta dalle parti ed espletate le prove orali, all'udienza del 2/7/2024 il g.i. rimetteva la causa al collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. 4
Essendo intervenuta sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, il collegio è chiamato a pronunciarsi unicamente sulle domande accessorie, prima fra tutte quella di assegno divorzile proposta dalla ricorrente nella memoria integrativa.
La stessa è destituita di fondamento e deve pertanto essere rigettata.
In argomento mette conto evidenziare che a norma dell'art. 5 comma
6 della L. 898/1970 e successive modificazioni “Con la sentenza che
pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio,
il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della
decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla
conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di
quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi
anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l'obbligo per un
coniuge di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno
quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non possa
procurarseli per ragioni oggettive”.
Con sentenza n. 18287/2018 le Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione hanno affermato che “la funzione assistenziale dell'assegno di
divorzio si compone di un contenuto perequativo-compensativo che
discende direttamente dalla declinazione costituzionale del principio di
solidarietà e che conduce al riconoscimento di un contributo che, partendo
dalla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali dei due
coniugi, deve tener conto non soltanto del raggiungimento di un grado di
autonomia economica tale da garantire l'autosufficienza, secondo un
parametro astratto ma, in concreto, di un livello reddituale adeguato al
contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare 5
tenendo conto delle aspettative professionali ed economiche eventualmente
sacrificate, in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del
richiedente.
(…) Inoltre è necessario procedere ad un accertamento probatorio
rigoroso del rilievo causale degli indicatori sopraindicati sulla
sperequazione determinatasi ed, infine, la funzione equilibratrice
dell'assegno, deve ribadirsi, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore
di vita endoconiugale ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del
contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla
realizzazione della situazione comparativa attuale”.
L'orientamento delle Sezioni Unite ha trovato conferma in pronunce successive che hanno ribadito i principi ivi delineati: “(…) deve essere
riconosciuto il diritto all'assegno divorzile, nell'ipotesi di effettiva e
concreta non autosufficienza economica del richiedente, anche ove non
possano essere valutati gli altri criteri, ancorché equiordinati, previsti nella
norma, in virtù del rilievo primario dei principi solidaristici di derivazione
costituzionale che informano i modelli relazionali familiari.
…. Ove tale disparità sia accertata, è necessario verificare se sia
casualmente riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni
di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti
la coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali
di uno dei coniugi.” (Cass. Ord. 21926/2019).
Analogamente, in quest'ottica Cass. 6002/2022 ha chiarito che il giudizio in ordine all'attribuzione e quantificazione dell'assegno divorzile
“pur dovendo muovere dalla valutazione comparativa delle condizioni
economico-patrimoniali delle parti, deve essere volto ad accertare in 6
particolare il contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita
familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello
personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del
matrimonio ed all'età dell'avente diritto, dovendo l'assegno garantire al
richiedente non già il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla
base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un
livello reddituale adeguato al predetto contributo, tenuto anche conto delle
aspettative professionali eventualmente sacrificate” (conformi Cass. n.
25635/2021, Cass. n. 32398/2019 e Cass. n. 1882/2019).
Dunque, è ormai consolidato il principio secondo il quale “Al fine di
accertare se sussistano i presupposti per il riconoscimento dell'assegno
divorzile in funzione compensativo-perequativa del sacrificio sopportato per
aver rinunciato a realistiche occasioni professionali o reddituali, ferma
l'irrilevanza del pregresso tenore di vita familiare, il giudice deve
verificare: a) se tra gli ex coniugi, a seguito del divorzio, si sia determinato
o aggravato uno squilibrio economico-patrimoniale prima inesistente
(ovvero di minori proporzioni); b) se, in costanza di matrimonio, gli ex
coniugi abbiano convenuto che uno di essi sacrificasse le proprie
prospettive professionali per dedicarsi al soddisfacimento delle incombenze
familiari; c) se, con onere probatorio a carico del richiedente, tali scelte
abbiano inciso sulla formazione del patrimonio della famiglia e di quello
personale degli ex coniugi determinando uno spostamento patrimoniale da
riequilibrare; d) quale sia lo spostamento patrimoniale, e la conseguente
esigenza di riequilibrio, causalmente rapportabile alle determinazioni
comuni ed ai ruoli endofamiliari.” (Cass. ord. n. 22738/2021). 7
Orbene nel caso di specie la non ha allegato né tantomeno Parte_1
provato che sussista una oggettiva sperequazione economica tra le parti e che la stessa sia riconducibile a scelte condivise durante la vita matrimoniale.
Invero è pacifico e incontestato oltre che risultante anche dalla sentenza di separazione che durante il matrimonio le parti erano socie della società JP Café s.r.l. nella misura del 51% la ricorrente che ne era anche amministratrice e del 49% il e successivamente alla separazione la CP_1
stessa ha ceduto la sua quota di partecipazione societaria al dietro il CP_1
corrispettivo di euro 110.000,00, in parte utilizzato per ripianare debiti pregressi, somma di cui non è dato conoscere l'utilizzo; la medesima, in possesso del titolo di studio del diploma, ha prestato attività lavorativa regolarizzata, all'udienza presidenziale ha dichiarato di svolgere lavori occasionali e non ha affatto contestato la deduzione avversaria di aver ricevuto una ingente eredità a seguito del decesso del genitore;
inoltre in vista della decisione della causa ha prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio mancante dell'indicazione dei saldi trimestrali dei conti correnti degli ultimi tre anni.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, in mancanza anche di prova dell'impossidenza di redditi adeguati e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, si impone il rigetto della domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente medesima la quale, peraltro, ha il godimento esclusivo della casa familiare, in comproprietà tra le parti, per la quale non sostiene oneri alloggiativi.
Passando all'esame delle ulteriori domande e rilevato che la figlia
Per_ primogenita ha raggiunto la maggiore età, ritiene il collegio che 8
meritano di essere confermate le vigenti statuizioni afferenti l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con residenza presso la Persona_2
madre, cui deve essere conseguentemente assegnata anche in questa sede la casa familiare (questione, peraltro, non controversa), e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre nei termini di cui in dispositivo, nonché le statuizioni economiche in forza delle quali il è tenuto a corrispondere CP_1
alla a titolo di contributo per il mantenimento delle due figlie con Parte_1
la medesima conviventi, la somma mensile di euro 600,00, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat da calcolarsi da marzo 2017.
Premesso che il non ha depositato in vista della decisione della CP_1
causa le dichiarazioni reddituali successive a quelle in atti e dichiarazione sostitutiva di atto notorio aggiornata, come richiesto dal giudice istruttore,
contegno che assume rilevanza ai sensi dell'art. 116 c.p.c., mette conto evidenziare che del tutto indimostrata è rimasta l'allegazione del resistente
Per_ in ordine alla raggiunta indipendenza economica di la quale, escussa come teste, ha confermato una circostanza non contestata, ovvero quella di lavorare per una società di eventi a chiamata guadagnando in media circa euro 300,00 al mese, somma esigua che non può certamente condurre a ritenere la raggiunta indipendenza economica della giovane che, peraltro, è
studentessa universitaria. A ciò aggiungasi che il non ha prodotto il CP_1
Per_ relativo contratto asseritamente sottoscritto da , sebbene indicato tra gli allegati alla memoria istruttoria ex art. 183 comma 6 n. 2) c.p.c., né
tantomeno quello menzionato nelle note di precisazione delle conclusioni.
Dall'ultimo modello fiscale in atti afferente l'anno d'imposta 2020
emerge, inoltre, che il resistente è titolare di un reddito netto mensile pari a circa euro 2.000,00 su dodici mensilità; lo stesso, infine, oltre ad essere 9
proprietario in ragione del 50% della casa familiare è titolare di una c.d.
multiproprietà in per due settimane all'anno. Per_3
Devono, altresì, essere poste a carico di ambo le parti in eguale misura le spese straordinarie afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014.
In ordine alla richiesta della ricorrente di versamento diretto dell'assegno di mantenimento per le figlie dovuto dal è sufficiente CP_1
richiamare in questa sede il disposto dell'art. 8 della legge sul divorzio.
Ricorrono giustificati motivi, avuto riguardo alla natura e all'oggetto del giudizio e alla parziale soccombenza reciproca, per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 72048/2021 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza,
deduzione ed eccezione, così decide:
affida la figlia minore (Roma, 25/10/2008) ad entrambi i Persona_2
genitori, con residenza presso la madre, esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione afferenti l'organizzazione della vita quotidiana e congiunto relativamente alle decisioni di maggior interesse afferenti l'educazione, l'istruzione, la salute e la scelta della residenza abituale della minore;
salvo diverso accordo tra le parti, il padre vedrà e terrà con sé Per_2 10
a) a finesettimana alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
Per_2
b) un pomeriggio a settimana con relativo pernottamento, preferibilmente dal giovedì pomeriggio al venerdì mattina;
c) per metà della durata delle vacanze scolastiche natalizie in modo tale da alternare negli anni le principali festività; d) ad anni alterni per l'intera durata delle vacanze scolastiche pasquali e in coincidenza con il compleanno della minore e le festività nazionali e locali infrasettimanali;
e) per tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, da concordare con la madre entro il mese di maggio di ciascun anno e a condizione di reciprocità con la stessa;
assegna la casa familiare sita in Roma Via Salvatore Scoca n. 11 alla ricorrente Parte_1
dispone che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per
Per_ il mantenimento delle figlie (2003) e (2008), la somma Persona_2
mensile di euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna figlia), da rivalutare annualmente secondo gli indici Istat a partire dal marzo 2017, e condanna il al versamento, in favore della ed entro il giorno 5 di ogni CP_1 Parte_1
mese, dei relativi importi comprensivi delle voci di spesa di cui al
Protocollo d'intesa con il Foro sottoscritto dall'intestato Tribunale il
17/12/2014;
pone a carico di ambo le parti in eguale misura il pagamento delle spese extra afferenti le due figlie con le specificazioni di cui al suindicato
Protocollo;
rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla ricorrente;
spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 19/11/2024 11
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi