Sentenza 15 febbraio 2023
Sentenza 27 luglio 2023
Ordinanza cautelare 15 settembre 2023
Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/02/2025, n. 1319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1319 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01319/2025REG.PROV.COLL.
N. 05008/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5008 del 2023, proposto da
GI NA, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Nicola Gentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Sergio Fienga in Roma, Piazzale delle Belle Arti n. 8;
contro
MA RA EL, rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio e Giuseppe Stancanelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Antonio Stancanelli in RE, via Masaccio, n. 172;
nei confronti
AR OR, non costituita in giudizio;
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la NA (Sezione Prima) n. 316/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di MA RA EL e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 novembre 2024 il Consigliere Annamaria Fasano e udito per le parti l’avvocato dello Stato Paola De Nuntis. Si dà atto che gli avvocati Nicola Gentini e Antonio Stancanelli hanno depositato istanze di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con Decreto Dirigenziale n. 9909 del 11.6.2021 veniva approvato l’avviso pubblico per la designazione del consigliere regionale di parità per la GI NA, pubblicato sul BURT n. 24 del 16.6.2021. Sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Direttore generale n. 2989 del 26.02.2021, veniva convocata l’apposita commissione per la valutazione delle candidature pervenute. In data 31 agosto 2021, il Settore Lavoro inviava al Presidente della Giunta regionale il verbale della commissione e i curriculum di tutti i candidati.
In seguito all’entrata in vigore delle modifiche alla legge regionale sulle nomine, apportate con L.R. n. 28 del 2021, la commissione veniva convocata in data 29.10.2021 per una rivalutazione dei candidati alla luce delle nuove disposizioni.
In esito alla riunione, MA RA EL, che era stata precedentemente esclusa, veniva riammessa alla procedura.
In data 5.11.2021, ad integrazione di quanto già inviato in precedenza, il verbale della nuova seduta della commissione veniva trasmesso al Presidente della Giunta regionale affinché procedesse con la scelta dei candidati da designare.
Con D.P.G.R. n. 142 del 18.7.2022, si stabiliva di designare la dott.ssa AR OR per l’incarico di consigliera regionale di parità effettiva, e la dott.ssa Marina Capponi per l’incarico di consigliera regionale di parità supplente.
Con decreto ministeriale n. 217 del 12.12.2022, pubblicato sul sito del Ministero in data 14.2.2023, la dott.ssa AR OR veniva nominata quale consigliera di parità effettiva della GI NA.
2. MA RA EL proponeva ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per l’annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 142 del 18.7.2022, con il quale era stata designata la dott.ssa AR OR per l’incarico di consigliera regionale di parità effettiva e la dott.ssa Marina Capponi per l’incarico di consigliera regionale di parità supplente.
Con memoria notificata in data 23.1.2023, la dott.ssa OR dichiarava di formulare opposizione ex art. 10 d.P.R. n. 1199/1971 al ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, chiedendo la trasposizione dell’impugnazione in sede giurisdizionale dinanzi al T.A.R. competente.
MA RA EL depositava ricorso al T.A.R., integrato da motivi aggiunti, con i quali impugnava il decreto ministeriale n. 217 del 12.12.2022, pubblicato sul sito del Ministero in data 14.2.2023.
3. Il Tribunale amministrativo regionale per la NA, con sentenza n. 316 del 2023, accoglieva il ricorso, annullando gli atti impugnati.
Il Collegio di prima istanza rilevava il difetto di motivazione del verbale della commissione per l’istruttoria delle candidature del 30 luglio 2021, dal quale non era possibile desumere le ragioni che avevano portato all’esclusione della ricorrente che aveva maturato ‘ sicuramente una significativa esperienza in materia, avendo svolto l’incarico in questione nel quadriennio precedente ed avendo svolto analogo incarico per la RO di RE ’.
Il T.A.R. rilevava, inter alia , l’assenza di qualsiasi istruttoria, in quanto non era stata effettuata una reale valutazione dei curriculum delle partecipanti alla procedura, e neppure si poteva ritenere una qualche discrezionalità assoluta del Presidente della Giunta Regionale nell’esercizio del potere di designazione, trovando ostacolo nella stessa struttura dell’avviso pubblico di selezione emanato dalla GI NA, che ovviamente costituiva autovincolo alla successiva attività amministrativa.
4. Con ricorso in appello, notificato nei termini e nelle forme di rito, la GI NA ha impugnato la suddetta pronuncia, chiedendone l’integrale riforma, sollevando le seguenti censure: “ I. Violazione e falsa applicazione degli artt. 34 c. 1, 39 e 40 c.1 c.p.a. Violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, in relazione all’art. 112 c.p.c.; II. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza nella parte in cui accoglie il ricorso, sulla asserita carenza di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, irrazionalità manifesta; III. Erroneità, illogicità e contraddittorietà della sentenza sotto altro profilo, sulla asserita assenza di istruttoria e motivazione, ai sensi dell’art. 12 c. 3 d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198”.
5. MA RA EL si è costituita in giudizio, concludendo per il rigetto dell’appello.
6. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali si è costituito in resistenza.
7. La GI NA e MA RA EL, con memorie, hanno precisato le proprie difese.
8. All’udienza del 28 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
9. Con il primo mezzo, la GI NA censura la sentenza impugnata assumendo che il Collegio di prima istanza sarebbe incorso nel vizio di ultra petizione, essendosi pronunciato, annullandolo, sul verbale della commissione del 30 luglio 2021, atto endoprocedimentale non impugnato dalla ricorrente né nel giudizio originario, né nel ricorso per motivi aggiunti. Il ricorso introduttivo spiegato da EL MA RA avrebbe censurato il decreto n. 142/2022, che è un provvedimento adottato dal Presidente della Giunta regionale, che opera la designazione del consigliere di parità con scelta discrezionale, ma non ha proposto critiche avverso gli atti della commissione per la valutazione delle candidature. Secondo l’appellante, non potrebbe ravvisarsi l’impugnativa nella formula di stile contenuta nel ricorso per motivi aggiunti, riferita al solo decreto ministeriale n. 217 del 12.12.2022, laddove si fa riferimento ad ‘ ogni altro atto presupposto e conseguente o comunque connesso ’.
9.1. La denuncia è infondata.
L’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006, dispone che: “ Le consigliere e i consiglieri di parità regionali, delle città metropolitane e degli enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, effettivi e supplenti, sono nominati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, su designazione delle regioni, delle città metropolitane e degli enti di area vasta, sulla base dei requisiti di cui all’art. 13, comma 1, e previo espletamento di una procedura di valutazione comparativa”.
L’art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 198 cit, stabilisce che: “ Le consigliere e i consiglieri di parità devono possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normative sulla parità e pari opportunità nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione”.
La norma, pertanto, attribuisce al Ministero il potere di nomina dei consiglieri regionali di parità, sulla base della designazione operata dalla GI, consentendogli, tuttavia di effettuare, in piena autonomia, la verifica del rispetto nella procedura dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2006, nonché dell’espletamento di una procedura di valutazione comparativa. L’accertamento successivo effettuato dal Ministero potrebbe condurre anche a non tenere conto della designazione operata dall’Ente regionale, con possibile invito alla rinnovazione della procedura comparativa ritenuta non correttamente effettuata.
La fattispecie in esame, pertanto, integra un procedimento plurisoggettivo e a formazione progressiva, dove la designazione del consigliere di parità da parte del Consiglio Regionale ha natura di atto di carattere strumentale, privo di autonomia funzionale, quindi endoprocedimentale, poiché destinato ad essere seguito dall’atto di nomina. Analogamente gli atti della commissione incaricata a svolgere l’istruttoria e, quindi, l’esame dei curriculum dei candidati, integrano una attività endoprocedimentale.
Orbene, secondo i principi generali, ai fini della configurabilità di un atto come provvedimento impugnabile, ciò che rileva è il carattere costitutivo degli effetti, che allo stesso si ricollegano, pertanto la lesione degli interessi legittimi incisi si produce nel momento in cui viene emanato l’atto con il quale l’assetto degli interessi coinvolti sia definitivo; nella specie ciò è avvenuto con il decreto di nomina ministeriale di cui all’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 198 del 2006.
La sentenza impugnata non è, pertanto, viziata da ultra petizione, stante la natura endoprocedimentale del verbale della commissione del 30.7.2021 e, in considerazione della domanda prospettata con il ricorso introduttivo, finalizzata a invalidare l’intero procedimento di designazione della consigliera di parità effettuato dalla GI NA, si può ritenere che il Collegio di prima istanza abbia correttamente delibato. Ciò anche nonostante, come si è detto, la procedura effettuata a livello regionale non rappresentasse l’atto finale di nomina, perché a tale compito è deputato il Ministero.
Invero, MA RA EL ha impugnato, con ricorso per motivi aggiunti, il D.M. n. 217 del 12.12.2022, provvedimento conclusivo, in ragione delle scelte effettuate in sede di selezione, comprendendo ovviamente nelle relative censure tutti gli atti presupposti di natura endoprocedimentale, quindi anche le valutazioni della commissione, approvate con D.P.G.R. n. 1942 del 18.7.2022, nonchè con il suddetto decreto di nomina ministeriale.
10. Con il secondo motivo, l’Ente appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui erroneamente afferma che la dott.ssa EL era stata esclusa dalla procedura e che l’esclusione non era motivata. Come attestato dalla documentazione depositata, diversamente da quanto sostenuto dal T.A.R., il verbale della commissione del 30 luglio 2021 spiegava chiaramente le ragioni della esclusione e la dott.ssa EL, inizialmente esclusa dalla commissione in data 30 luglio 2021, era stata poi riammessa con verbale della riunione tenutasi in data 29.10.2021.
Secondo la GI NA, la pronuncia del T.A.R. si baserebbe su una lettura incompleta degli atti difensivi depositati dalle Amministrazioni coinvolte, precisando testualmente che: “ Vero è che non è stata pubblicata l’istruttoria tecnica compiuta dalla Commissione sui curricula presentati dai candidati, tuttavia è evidente che all’esito della riunione del 30 luglio 2021, su 18 domande pervenute, 9 (tra cui quello della dott.ssa OR) sono state ammesse, 4 non ammesse e 5 sono state oggetto di rilievi di incompatibilità. Il che di per sé dimostra che la valutazione è stata effettuata”. Pertanto, ad avviso dell’Ente ricorrente, non era necessario specificare, per ciascuno dei curriculum presentati, le singole esperienze e competenze acquisite, ritenute determinanti per il raggiungimento dei requisiti richiesti dalla normativa. Ne consegue che non sarebbe comprensibile il motivo per il quale il T.A.R. abbia dubitato della idoneità del curriculum della dott. ssa OR rispetto alle materie indicate nel bando, tenuto conto che il Ministero, dopo la verifica dei titoli presentati dalla professionista, ha riscontrato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla normativa statale ed ha, quindi, approvato la designazione operata dalla GI, nominandola quale consigliera di parità effettiva della GI NA con D.M. n. 217 del 12.12.2022.
10.1. La doglianza non può trovare accoglimento.
Va preliminarmente precisato che la critica alla sentenza impugnata, con riferimento alla non veridicità dell’affermazione secondo cui la dott.ssa EL sia stata esclusa dalla gara, non assume rilevanza decisiva ai fini dell’accoglimento del ricorso, sebbene sia corretto che la ricorrente è stata in un primo momento esclusa e poi successivamente riammessa con verbale del 29.10.2021. L’annullamento disposto dal T.A.R. per la NA è stato determinato dal fatto che né la GI, né il Ministero, hanno provveduto a effettuare una motivata e trasparente selezione dei candidati, omettendo di ottemperare al dettato legislativo che impone una valutazione comparativa.
E’ la stessa GI NA ad ammettere in ricorso: “ Vero è che non è stata pubblicata l’istruttoria tecnica compiuta dalla Commissione sui curricula presentati dai candidati ”, in questo modo dando atto che nessuna motivazione è stata effettuata circa le ragioni che hanno portato “ all’esito della riunione del 30 luglio 2021, su 18 domande pervenute, 9 (tra cui quello della dott.ssa OR) sono state ammesse, 4 non ammesse e 5 sono state oggetto di rilievi di incompatibilità ”.
Né si può predicare, come pretende l’appellante, che dagli esiti della riunione possa implicitamente desumersi che sia stata effettuata una qualche valutazione comparativa dei candidati, stante la mancanza di qualsiasi illustrazione dei lavori della commissione e, soprattutto, l’omessa pubblicazione dell’istruttoria tecnica compiuta dalla commissione sui curricula presentati.
La designazione del consigliere di parità è subordinata alla verifica di adeguati requisiti di competenza ed esperienza, così come dispone l’art. 12 del d.lgs. n. 198 del 2006. Pur non trattandosi di un vero e proprio concorso, subordinato all’effettuazione e valutazione di particolari prove di esame, o comunque incentrato su una valutazione di stretta meritevolezza, da condursi avuto riguardo ai titoli individuali posseduti, la nomina presuppone pur sempre un giudizio di coerenza del curriculum vitae del candidato e impone, pertanto, una valutazione comparativa degli aspiranti.
La valutazione comparativa consente, infatti, all’Amministrazione di pervenire a un giudizio realmente motivato di prevalenza/preferenza a favore di un candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto di cui trattasi, a preferenza degli altri candidati. E’ necessario dare precisa indicazione delle ragioni della preferenza accordata ad un candidato rispetto ad un altro.
La necessità di procedere alla comparazione degli aspiranti consiglieri di parità discende dal generale obbligo di motivazione delle scelte amministrative e dalla presenza, in concreto, di più candidati alla carica muniti dei requisiti occorrenti, dinanzi ai quali la scelta dell’Amministrazione non può che postulare un giudizio di preferenza di uno rispetto ad altri, con valutazione da giustificare, pertanto, nella motivazione del provvedimento di nomina.
Nella vicenda in esame, come precisato dal Collegio di prima istanza, tale comparazione non è avvenuta né in sede istruttoria da parte dell’apposita commissione, né in sede di dibattito in seno al Consiglio Regionale.
Le diffuse argomentazioni sulle competenze e professionalità della candidata designata dott.ssa OR, attinendo alla fase processuale, costituiscono una inammissibile integrazione postuma della motivazione dei procedimenti impugnati, che avrebbe dovuto essere, invece, adeguatamente riportata nell’atto di designazione, in uno con la descrizione della valutazione dei candidati pretermessi.
Per tale ragione, va respinta anche la critica alla sentenza impugnata laddove si ritiene che la commissione non sia tenuta a svolgere una attività discrezionale. La denuncia si scontra con la disciplina introdotta dall’avviso pubblico di selezione emanato dalla GI NA, che ha rappresentato un autovincolo alla successiva attività amministrativa, secondo cui la scelta dei candidati sarebbe stata effettuata da una apposita ‘ commissione costituita ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 2989 del 26.2.2021, ai fini della valutazione del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dalle norme e della presenza, a loro carico, di eventuali cause ostative alla designazione ’.
Come precisato correttamente dal T.A.R., ‘una struttura quindi paraconcorsuale’ che, con tutta evidenza, non è stata poi rispettata dalla GI NA. Ne consegue che il lavoro della commissione nell’attività istruttoria è stato certamente guidato dai criteri che disciplinano la discrezionalità amministrativa di tipo tecnico.
Quanto all’applicabilità, nella specie, della Circolare Ministeriale n. 20 del 22 giugno 2010, secondo cui ‘ Il requisito della specifica competenza attiene ai percorsi di studio, ricerca, formazione. Il requisito dell’esperienza pluriennale è correlato allo svolgimento di attività lavorative di durata non inferiore ai due anni presso enti e amministrazioni pubbliche e private ’, appare all’evidenza che trattasi di una generale indicazione per lo svolgimento dell’attività istruttoria di valutazione dei titoli dei candidati che, secondo la relazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sarebbe stata applicata nella specie. Ma, come sopra ampiamente dedotto, tale attività di valutazione non risulta dalla motivazione dell’atto di designazione e di nomina (D.M. n. 217 del 2022) oggetto di censura.
I provvedimenti impugnati non resistono, quindi, al vizio di carenza di motivazione sotto il profilo della mancata attivazione della necessaria procedura comparativa tra i candidati aspiranti a ricoprire l’incarico di consigliere di parità.
Né la procedura attraverso la quale è stata adottata la decisione (sistema della votazione) impedisce di configurare l’esistenza e la necessità della motivazione. Infatti, se la GI NA potesse scegliere liberamente chi nominare, senza motivare la scelta e senza, perciò, consentire un sindacato giurisdizionale al riguardo, si dovrebbe ammettere che esistono atti amministrativi per i quali non sono rilevanti determinati vizi di legittimità dei provvedimenti in generale, in contrasto con quanto dispone l’art. 113 Cost., e gli elementari principi di trasparenza e imparzialità, ex art. 97 Cost., cui è funzionale, evidentemente, l’obbligo di motivazione.
Appare, pertanto, condivisibile la conclusione a cui giunge il Collegio di prima istanza, nella parte cui, rilevando il difetto di motivazione degli atti impugnati, sanziona ‘ l’inclusione della controinteressata (…) la cui competenza in materia risulta quanto meno dubbia, non avendo svolto incarichi pluriennali direttamente attinenti alla materia del lavoro femminile…, normative sulla parità e pari opportunità nonché …al mercato del lavoro come richiesto dall’art. 13, 1 comma del d.lgs. 11 aprile 2006 n. 198, ma solo incarichi in materia di tutela di soggetti deboli che possono, in via eventuale e indimostrata essere estesi a competenze attinenti alla materia del lavoro ’.
11. Con il terzo motivo, la GI censura la sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che “ Il difetto assoluto di istruttoria e di motivazione sopra rilevato non trova poi giustificazione nella struttura del procedimento di nomina di cui all’art. 12, 3° comma del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 e nella rilevanza attribuita alla designazione ad opera della GI; risulta, infatti, evidente come la tesi prospettata dalla difesa dell’Amministrazione regionale in ordine ad una qualche discrezionalità assoluta del Presidente della Giunta Regionale nell’esercizio del potere di designazione, trovi ostacolo, a tacere di altri argomenti, nella stessa struttura dell’avviso pubblico di selezione emanato dalla GI NA (che ovviamente costituisce autovincolo alla successiva attività amministrativa) che riteneva necessaria la precisa indicazione, ad opera dei candidati, della propria professionalità in materia e prevedeva proprio la nomina di un <<apposita commissione costituita ai sensi del Decreto del Direttore Generale n. 2989 del 26/02/2021, ai fini della valutazione del possesso, da parte dei candidati, dei requisiti previsti dalle norme e della presenza, a loro carico, di eventuali cause ostative alla designazione>>”.
Secondo l’appellante, la valutazione comparativa non costituisce una procedura selettiva di tipo concorsuale, in quanto è rivolta alla verifica del possesso dei requisiti previsti dalla normativa, ed alla ricostruzione delle competenze ed esperienze dei candidati ammessi, fermo restando che la scelta tra di essi è rimessa alla discrezionalità del Presidente della Giunta regionale, senza dare luogo alla formazione di una graduatoria dei partecipanti.
Ad avviso della GI NA, ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 e degli artt. 12, comma 3, e 13 c.1 del d.lgs. n. 198 del 2006, il procedimento seguito per l’adozione del Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 142 del 2022 oggetto del ricorso principale, risulterebbe corretto.
11.1. Il mezzo va respinto.
Come sopra si è ampiamente dedotto, la valutazione comparativa deve essere effettuata dall’Amministrazione al fine di pervenire ad un giudizio realmente motivato di prevalenza/preferenza a favore di un candidato che essa ritenga meritevole di ricoprire il posto di cui trattasi a preferenza di altri. E’ ovviamente necessario dare indicazione delle ragioni della preferenza accordata (Cons. Stato, n. 583 del 2023; id. n. 4718 del 2016).
Risulta dai fatti di causa che tale procedimento logico nella specie è mancato. La designazione del consigliere di parità è avvenuta unicamente riportando il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ma in nessun atto si è dato conto dell’espletamento della valutazione comparativa degli aspiranti, non essendo stati messi a confronto i differenti profili di competenza, esperienza e professionalità, e neppure emerge una motivazione idonea a illustrare le ragioni della designazione (cfr. T.A.R. Molise, 9 maggio 2023, n. 149; T.A.R. NA, 28 marzo 2023, n. 316).
Neppure la tesi che sostiene la natura fiduciaria del provvedimento di nomina è idonea a superare i vizi degli atti impugnati, dovendosi condividere l’indirizzo sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui: “ il singolo provvedimento di nomina, anche se adottato in base a criteri eminentemente fiduciari, deve esporre le ragioni che hanno condotto alla nomina, comportando una scelta nell’ambito di una categoria di determinati soggetti in possesso di titolo specifici; la motivazione della scelta, sia pure effettuata latamente intuitu personae, deve comunque ancorarsi all’esito di un apprezzamento complessivo del candidato, in modo che possa dimostrarsene la ragionevolezza, e non può esaurirsi nel mero riscontro del possesso dei requisiti prescritti” (Cons. Stato, sez. V, n. 3119 del 2021). Non riceve alcun supporto normativo la tesi della natura fiduciaria della designazione, non solo perché in contrasto con la normativa di riferimento e con i principi generali dell’azione amministrativa, ma anche perché l’ufficio di consigliere di parità, al pari di altri analoghi incarichi, è di garanzia per l’intera collettività e in posizione di indipendenza.
12. In definitiva, l’appello va respinto, e la sentenza impugnata va confermata.
13. Le spese di lite seguono il criterio della soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna ciascuna delle Amministrazioni soccombenti alla rifusione delle spese di lite a favore di MA RA EL che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del giorno 28 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Stefano Fantini, Consigliere
Giorgio Manca, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Annamaria Fasano | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO