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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 08/02/2025, n. 531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 531 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione civile, nella persona del G.O.P., dott.ssa Margherita
Annunziata, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 6738 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2022 avente ad oggetto: contratti bancari
TRA
(c.f. ), residente in [...] C.F._1
Giuseppe Ungaretti n. 361, rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Vitiello (c.f. ) C.F._2 presso il suo studio elett.te dom.to in Napoli, alla Via S. Lucia, 20, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato, apposto in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
con sede legale in Torino, al Corso Massimo Controparte_1
D'Azeglio, 33/E (c.f. - P.IVA di gruppo n. ) in persona del procuratore P.IVA_1 P.IVA_2 speciale, Dott. rappresentata e difesa dagli Avv.ti Marco Rizzo (C.F. Controparte_2
), Francesca Andrea Cantone (C.F. ) e Lucio Parlato C.F._3 C.F._4
(C.F. ) elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Napoli, C.F._5 alla Via Toledo n. 256, giusta procura alle liti rilasciata su foglio separato apposto in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
All'udienza del giorno 22/10/2024, le parti concludevano come da verbale, chiedendo che la causa fosse introitata a sentenza, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, evocava in giudizio la Parte_1 Controparte_1
, al fine di ottenere la rielaborazione del piano di ammortamento afferente al contratto CP_1
di finanziamento per prestito personale n. 14895709, stipulato in data 28/10/2019.
L'esponente, in particolare, dolendosi della erronea rappresentazione del TAEG indicato ex contractu, in ragione della obliterazione dei costi della polizza assicurativa ad esso collegata, chiedeva l'applicazione del tasso sostitutivo ex art. 125 bis, comma 6 e 7, TUB, con conseguente ridefinizione della misura degli obblighi restitutori.
Si costituiva tempestivamente la società convenuta, la quale argomentava diffusamente a sostegno dell'infondatezza delle ragioni addotte dall'attore, attesa la peculiare natura della polizza assicurativa, stipulata a protezione del rischio furto e incendio.
Spiegava, peraltro, domanda riconvenzionale, tesa ad ottenere la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 7.990,05, a titolo di rate impagate ed interessi di mora, oltre interessi al tasso legale e, a far data dalla domanda giudiziale, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c. c.
2. Fallito il tentativo di mediazione e spirati i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, ritenuta matura per la decisione senza assunzione di mezzi istruttori, veniva rinviata alla udienza di precisazione delle conclusioni del 22/10/2024, all'esito della quale veniva riservata a sentenza, con concessione di termini ex art. 190 c.p.c.
3. Deve preliminarmente darsi atto che è stato ritualmente esperito, seppur con esito negativo per mancato accordo, il tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale del 21/11/2022), richiesto quale condizione di procedibilità della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010, nella formulazione ratione temporis vigente.
4. Nel merito la domanda attorea è infondata e deve essere pertanto reietta.
L'attore censura l'errata indicazione del TAEG contrattuale, invocando la necessità di ricalcolare il piano di ammortamento, in ragione del tasso sostitutivo di cui all'art. 125 bis, comma 7, TUB.
L'intermediario, secondo la prospettazione giuridico-fattuale proposta, non avrebbe correttamente indicato al consumatore l'effettivo ammontare del TAEG, essendo stati pretermessi i costi relativi alla polizza assicurativa "Stop & Go", la cui contestuale stipulazione, rispetto al finanziamento, deporrebbe nel senso della relativa obbligatorietà.
Appare opportuno evocare, in via di metodo, la disciplina di settore e le formule definitorie dalla medesima offerte.
L'art. 121 TUB traccia i limiti perimetrali della locuzione “costo totale del credito”, ricomprendendovi "gli interessi e tutti gli altri costi, incluse le commissioni, le imposte e le altre
2 spese, a eccezione di quelle notarili, che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il finanziatore è a conoscenza" (comma 1, lett. e).
Descrive poi il "tasso annuo effettivo globale" o "TAEG" come "il costo totale del credito per il consumatore espresso in percentuale annua dell'importo totale del credito" (comma 1, lett. m).
Il secondo comma offre ultronei chiarimenti semantici, evidenziando che "nel costo totale del credito sono inclusi anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, compresi i premi assicurativi, se la conclusione di un contratto avente ad oggetto tali servizi è un requisito per ottenere il credito, o per ottenerlo alle condizioni offerte".
Le conseguenze della violazione del contenuto precettivo della disposizione in commento sono, poi, esplicitate nell'art. 125 bis, comma 6, TUB, a norma del quale "sono nulle le clausole del contratto relative a costi a carico del consumatore che, contrariamente a quanto previsto ai sensi dell'articolo
121, comma 1, lettera e), non sono stati inclusi o sono stati inclusi in modo non corretto nel TAEG pubblicizzato nella documentazione predisposta secondo quanto previsto dall'articolo
124".
La controversia sottoposta alla cognizione di questo Tribunale, inserita all'interno della cornice normativa testé richiamata, si disarticola necessariamente attraverso la verifica del carattere obbligatorio o facoltativo della polizza assicurativa, allo scopo di poter, all'esito, valutare la corretta rappresentazione dei costi del credito ed eventualmente accertare gli effetti invalidanti dell'art. 125 bis TUB, disponendo, se del caso, la rideterminazione del TAEG ai tassi sostitutivi ex lege.
Occorre, pertanto, indagare, alla luce degli elementi probatori offerti dalle parti, la effettiva sussistenza di un collegamento genetico e funzionale tra il contratto assicurativo e l'operazione di credito.
Sul punto, la produzione giurisprudenziale ha indicato plurimi indici rivelatori del predetto collegamento, il quale può essere dedotto dalla contestualità cronologica tra la spesa assicurativa e l'erogazione del credito, idonea ad introdurre una presunzione iuris tantum di obbligatorietà della polizza (Cass. 07/02/2024, n. 3460); dalla natura della polizza, prestata a tutela del rischio del credito;
dalla connessione osmotica tra il finanziamento e l'assicurazione, il cui indennizzo è parametrato al debito residuo;
dall'essere indicato quale beneficiario della polizza il medesimo finanziatore (cfr.
Corte App. Roma, Sez. spec. in materia di imprese, Sent., 16/01/2025, n. 280).
4.1. Applicando gli indicati criteri ermeneutici alla fattispecie in commento, ritiene questo giudice che la polizza assicurativa sottoscritta dall'attore sia stata correttamente esclusa dal calcolo del
TAEG, trattandosi di polizza strutturalmente e funzionalmente disconnessa dall'operazione finanziaria.
3 La polizza è indicata in contratto come opzionale e, al di là del dato formale, effettivamente non figura quale condizione strumentale per accedere al prestito, non ponendosi il premio assicurativo in rapporto di sinallagmaticità con la concessione del credito (cfr. Trib. Potenza, 10/12/2024, n. 2014).
La circostanza che l'assicurazione sia destinata a coprire il rischio furto e incendio del veicolo acquistato con il finanziamento non è idonea ad escludere ex se il collegamento delle garanzie e delle prestazioni assicurative all'operazione finanziaria.
Come precisato in sede di nomofilachia, infatti, il criterio che il giudice del merito deve assumere nell'indagine “non è quello dell'oggetto dell'assicurazione” (rimborso del credito, responsabilità civile, ecc.), ma del “necessario collegamento all'operazione di credito, nel senso che, in mancanza della polizza, l'operazione non avrebbe avuto attuazione” (così, Cass. 17/05/2023, n. 13536).
L'elemento probatorio dirimente è rappresentato dalla previsione, in favore del consumatore, del diritto di recedere ad nutum dal contratto di assicurazione (art. 15 polizza sub doc. 3 fascicolo di parte convenuta).
La peculiare conformazione di tale diritto, liberamente esercitabile dal consumatore, anche dopo l'effettiva erogazione del credito e senza alcuna ripercussione sulla regolamentazione contrattuale del rapporto di finanziamento, assume rilevanza probatoria particolarmente persuasiva nel senso della facoltatività della polizza.
Il consumatore può, infatti, recedere dal contratto di assicurazione, senza che l'esercizio di tale facoltà determini ex se una modifica in senso peggiorativo delle condizioni contrattuali del finanziamento.
“La possibilità di recedere, senza alcuna concreta conseguenza sull'operazione di finanziamento, è elemento decisivo che consente all'interprete di escludere che, anche indirettamente, la stipula dell'assicurazione abbia rappresentato presupposto indefettibile per ottenere il credito alle condizioni offerte, in quanto l'esercizio del diritto di recesso, nei termini e con le modalità indicate, avrebbe di fatto eliminato, sotto il profilo funzionale, qualsiasi collegamento tra la polizza ed il finanziamento” (cfr. Trib. Napoli Nord, 10/10/2023 n. 4014; Tribunale Napoli Nord, Sez. III, Sent.,
10/02/2023, n. 583).
Sulla base di questi elementi, si impone il rigetto della domanda proposta dall'attore.
5. Risulta parzialmente fondata la domanda di pagamento formulata, in via riconvenzionale, dalla società convenuta, la quale ha correttamente adempiuto all'onus probandi sulla stessa gravante, in conformità alla nota regola di distribuzione del carico probatorio, elaborata in sede di nomofilachia, secondo la quale “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte” (Cass. civ. Sez. Un. 30 ottobre 2001 n. 13533). 4 Oltre all'incontestato contratto di finanziamento, che costituisce la fonte del regolamento sinallagmatico convenuto tra le parti, la creditrice ha prodotto l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la quantificazione della pretesa creditoria, maturata in ragione dell'allegato inadempimento del debitore.
La prova dell'attendibilità dell'estratto conto spetta al debitore, il quale, nel rispetto della richiamata regola di riparto degli oneri probatori, deve fornire prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, ovvero di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti effettuati o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti.
Di fronte alla compiuta allegazione di parte convenuta relativa alla quantificazione del credito ed ai criteri negoziali da cui origina, sarebbe stato, dunque, onere del debitore muovere contestazioni specifiche e puntuali in ordine ai titoli ed alle annotazioni contabili.
A tanto, tuttavia, questi non ha provveduto, sicché in assenza di prova contraria, non sussiste alcuna ragione ostativa al riconoscimento della pretesa adempitiva.
La domanda del convenuto in riconvenzionale va, tuttavia, accolta limitatamente alla originaria richiesta di pagamento della somma di euro 7.990,05, a titolo di rate impagate sino al 21/09/2022, risultando inammissibile la modifica del quantum, medio tempore lievitato ad euro 10.436,87, in ragione del perpetrarsi dell'inadempimento.
Non sono dovuti gli interessi richiesti ex art. 1218, comma 4, c.c., la cui applicabilità presuppone che le parti non ne abbiano determinato la misura, oggetto invece, nel caso che ci occupa, di espressa regolamentazione pattizia (art.
3.1 del contratto di prestito finalizzato).
Non essendo stati richiesti gli interessi di mora convenuti ex contractu, saranno dovuti i soli interessi legali, dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo.
6. I rilievi sin qui svolti sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione o domanda proposte, evidenziandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una valutazione di tipo diverso.
Sussistono giusti motivi, tenuto conto dell'esito del presente giudizio, per compensare le spese di lite in ragione di un quarto e porre i restanti tre quarti a carico dell'attore, in base al principio della soccombenza, liquidandole come da dispositivo, in applicazione dei parametri minimi dettati dal D.M. n. 147 del 2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento, della natura e complessità delle questioni trattate, dell'attività processuale e difensiva effettivamente espletata.
P.Q.M.
5 Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
2. In parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna al Parte_1
pagamento, in favore di in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 della somma di euro 7.990,05, oltre interessi legali dalle singole scadenze all'effettivo soddisfo;
3. Compensa le spese di giudizio in ragione di un quarto e pone i restanti tre quarti a carico dell'attore, liquidandole in euro 177,75 per spese ed euro 1.905,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, CPA ed IVA, come per legge.
Aversa, 08/02/2025
Il G.O.P. Dott.ssa Margherita Annunziata
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