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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 17/06/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 13.6.2025, letti gli atti della causa n. 1098/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Cauta n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Barba del Foro di Pescara
attrice e
MINISTERO presso questo Tribunale CP_1
interventore necessario
Oggetto: autorizzazione al mutamento di sesso
Conclusioni della ricorrente: autorizzazione alla sottoposizione agli interventi medico-chirurgici necessari per la modifica dei caratteri sessuali primari e rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso -da femminile a maschile-, e del nome -da “ a “ -; in subordine, dichiarazione di Parte_1 Persona_1
compiuta transizione dal genere femminile a quello maschile e rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra , nubile e senza figli, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico- Parte_1
chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari -da femminili a maschili-, e la rettificazione anagrafica dell'attribuzione sia del sesso maschile in luogo di quello femminile, sia del nome di
“ in luogo di “ . Persona_1 Parte_1
Ha dichiarato di essere affetta da una conclamata disforia di genere, in conseguenza della quale ha intrapreso un percorso psicoterapeutico ed endocrinologico ed ha avviato una Terapia Ormonale Sostitutiva
mascolinizzante, funzionale all'adeguamento del suo aspetto esteriore alla sua identità di genere,
producendo, a sostegno delle sue domande, la relativa documentazione sanitaria.
Nessuno è comparso per la Procura della Repubblica, nonostante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, interpello dell'attrice e mediante c.t.u., a mezzo del medico psichiatra dott. , incaricato di verificare l'avvenuta acquisizione, da parte della sig.ra Persona_2
di una nuova identità di genere connotata dalla serietà ed univocità del percorso scelto e dalla Pt_1
compiutezza dell'approdo finale;
la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione collegiale all'esito dell'udienza del 4.6.2025.
1. Le domande formulate dalla sig.ra sono fondate e pertanto devono essere accolte per le Pt_1
ragioni esposte di seguito.
1.1 Il c.t.u., all'esito di una accurata indagine condotta attraverso il colloquio e la valutazione psichiatrica, neurologica e psicodiagnostica dell'interessata, nonché attraverso la valutazione della documentazione sanitaria in atti, ha evidenziato che “l'identità di genere psicosessuale di tipo
maschile, durante il colloquio, è risultata delineata” e che l'attrice, “acquisita la coscienza della propria
identità nel contesto sociale, in continuità con la propria storia pregressa, si è collocata esteriormente e
socialmente sempre più nel genere maschile. In altri termini, l'identità di genere maschile è sempre stata
presente. […] Durante gli atti peritali, infatti, è parso palese che la sig.ra per l'identità di genere Pt_1
percepita di tipo maschile sin dalla infanzia, si presenti e si relazioni nei rapporti interpersonali come un
ragazzo. Il soggettivo percorso psichico, effettuato negli anni, e la recente assunzione della terapia
ormonale, hanno completato la percezione identitaria. Oggi l'identità si è talmente strutturata in senso
maschile, che non viene più percepita come una forma di disagio, quanto come una consolidata certezza. Il
percorso giuridico in atto, successivamente all'accesso ai trattamenti di affermazione di genere, permette di
completare l'iter”; (in tal senso, come precisato dalla Suprema Corte, “il riconoscimento giudiziale
del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del
completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti
medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte
ad attestare l'irreversibilità personale della scelta)”. (Cass., I Sez. Civ., sent. n. 15138/2015).
1.2 La mancata previa sottoposizione ad intervento chirurgico non osta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome, atteso che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi
[…] non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo
specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile
dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto
di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario mediante rigorosi accertamenti
tecnici in sede giudiziale”. (Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 15138/2015).
1.3 Alla luce delle risultanze della c.t.u. -perfettamente coerenti con la documentazione sanitaria prodotta dall'attrice a fondamento delle sue domande-, unitamente alla capacità della sig.ra di esprimere la propria ferma volontà di realizzare compiutamente la propria identità di Pt_1
genere, emersa in seguito ad un rigoroso accertamento giudiziale della sussistenza, in capo all'attrice, delle condizioni psichiche e di disforia di genere comprovanti la serietà, univocità e definitività dell'intento, le domande devono essere accolte.
2. Nulla sulle spese di lite, stante la natura non contenziosa della controversia;
le spese della c.t.u.
devono essere poste a carico dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con anticipazione a carico dell'Erario, sino alla persistenza delle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 134 d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra Parte_1
così decide:
• autorizza l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a sottoporsi agli interventi medico-chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
• autorizza l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a procedere alla rettificazione anagrafica del sesso e del nome, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” e che il nome “ deve essere corretto in “ Parte_1 Per_1
e, per l'effetto,
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccamontepiano, presso il quale l'atto di nascita della sig.ra risulta essere stato trascritto, di procedere, al passaggio in giudicato della Pt_1
presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche indicate al capo del dispositivo che precede;
• pone le spese di c.t.u. a carico dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente anticipazione delle stesse a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 131 comma 3 d.p.r. n. 115/2002;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili di parte attrice, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 13.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Chieti
Composto dai magistrati:
DOTT. GIANLUCA FALCO Presidente
DOTT. MARCELLO COZZOLINO Giudice estensore
DOTT. FRANCESCO GRASSI Giudice
Riunito in camera di consiglio in data 13.6.2025, letti gli atti della causa n. 1098/2024 r.g., ha emesso la seguente
SENTENZA
tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1 C.F._1
in via Cauta n. 7, rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Barba del Foro di Pescara
attrice e
MINISTERO presso questo Tribunale CP_1
interventore necessario
Oggetto: autorizzazione al mutamento di sesso
Conclusioni della ricorrente: autorizzazione alla sottoposizione agli interventi medico-chirurgici necessari per la modifica dei caratteri sessuali primari e rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso -da femminile a maschile-, e del nome -da “ a “ -; in subordine, dichiarazione di Parte_1 Persona_1
compiuta transizione dal genere femminile a quello maschile e rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome.
Conclusioni del p.m.: //
FATTO E DIRITTO
La sig.ra , nubile e senza figli, ha chiesto l'autorizzazione a sottoporsi agli interventi medico- Parte_1
chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari -da femminili a maschili-, e la rettificazione anagrafica dell'attribuzione sia del sesso maschile in luogo di quello femminile, sia del nome di
“ in luogo di “ . Persona_1 Parte_1
Ha dichiarato di essere affetta da una conclamata disforia di genere, in conseguenza della quale ha intrapreso un percorso psicoterapeutico ed endocrinologico ed ha avviato una Terapia Ormonale Sostitutiva
mascolinizzante, funzionale all'adeguamento del suo aspetto esteriore alla sua identità di genere,
producendo, a sostegno delle sue domande, la relativa documentazione sanitaria.
Nessuno è comparso per la Procura della Repubblica, nonostante la regolare e tempestiva notificazione dell'atto introduttivo.
La causa è stata istruita mediante prove documentali, interpello dell'attrice e mediante c.t.u., a mezzo del medico psichiatra dott. , incaricato di verificare l'avvenuta acquisizione, da parte della sig.ra Persona_2
di una nuova identità di genere connotata dalla serietà ed univocità del percorso scelto e dalla Pt_1
compiutezza dell'approdo finale;
la causa, quindi, è stata trattenuta in decisione collegiale all'esito dell'udienza del 4.6.2025.
1. Le domande formulate dalla sig.ra sono fondate e pertanto devono essere accolte per le Pt_1
ragioni esposte di seguito.
1.1 Il c.t.u., all'esito di una accurata indagine condotta attraverso il colloquio e la valutazione psichiatrica, neurologica e psicodiagnostica dell'interessata, nonché attraverso la valutazione della documentazione sanitaria in atti, ha evidenziato che “l'identità di genere psicosessuale di tipo
maschile, durante il colloquio, è risultata delineata” e che l'attrice, “acquisita la coscienza della propria
identità nel contesto sociale, in continuità con la propria storia pregressa, si è collocata esteriormente e
socialmente sempre più nel genere maschile. In altri termini, l'identità di genere maschile è sempre stata
presente. […] Durante gli atti peritali, infatti, è parso palese che la sig.ra per l'identità di genere Pt_1
percepita di tipo maschile sin dalla infanzia, si presenti e si relazioni nei rapporti interpersonali come un
ragazzo. Il soggettivo percorso psichico, effettuato negli anni, e la recente assunzione della terapia
ormonale, hanno completato la percezione identitaria. Oggi l'identità si è talmente strutturata in senso
maschile, che non viene più percepita come una forma di disagio, quanto come una consolidata certezza. Il
percorso giuridico in atto, successivamente all'accesso ai trattamenti di affermazione di genere, permette di
completare l'iter”; (in tal senso, come precisato dalla Suprema Corte, “il riconoscimento giudiziale
del diritto al mutamento di sesso non può che essere preceduto da un accertamento rigoroso del
completamento di tale percorso individuale da compiere attraverso la documentazione dei trattamenti
medici e psicoterapeutici eseguiti dal richiedente, se necessario integrati da indagini tecniche officiose volte
ad attestare l'irreversibilità personale della scelta)”. (Cass., I Sez. Civ., sent. n. 15138/2015).
1.2 La mancata previa sottoposizione ad intervento chirurgico non osta alla rettificazione anagrafica dell'attribuzione del sesso e del nome, atteso che “l'interesse pubblico alla definizione certa dei generi
[…] non richiede il sacrificio del diritto alla conservazione della propria integrità psico fisica sotto lo
specifico profilo dell'obbligo dell'intervento chirurgico inteso come segmento non eludibile
dell'avvicinamento del soma alla psiche. L'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto
di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso
scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia accertata, ove necessario mediante rigorosi accertamenti
tecnici in sede giudiziale”. (Cassazione, sezione I civile, sentenza n. 15138/2015).
1.3 Alla luce delle risultanze della c.t.u. -perfettamente coerenti con la documentazione sanitaria prodotta dall'attrice a fondamento delle sue domande-, unitamente alla capacità della sig.ra di esprimere la propria ferma volontà di realizzare compiutamente la propria identità di Pt_1
genere, emersa in seguito ad un rigoroso accertamento giudiziale della sussistenza, in capo all'attrice, delle condizioni psichiche e di disforia di genere comprovanti la serietà, univocità e definitività dell'intento, le domande devono essere accolte.
2. Nulla sulle spese di lite, stante la natura non contenziosa della controversia;
le spese della c.t.u.
devono essere poste a carico dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con anticipazione a carico dell'Erario, sino alla persistenza delle condizioni di legge, ai sensi dell'art. 134 d.p.r. n.
115/2002.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla sig.ra Parte_1
così decide:
• autorizza l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a sottoporsi agli interventi medico-chirurgici necessari per la modifica dei propri caratteri sessuali primari;
• autorizza l'attrice, al passaggio in giudicato della presente sentenza, a procedere alla rettificazione anagrafica del sesso e del nome, nel senso che l'indicazione del sesso “femminile” deve essere corretta in sesso “maschile” e che il nome “ deve essere corretto in “ Parte_1 Per_1
e, per l'effetto,
[...]
• ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccamontepiano, presso il quale l'atto di nascita della sig.ra risulta essere stato trascritto, di procedere, al passaggio in giudicato della Pt_1
presente sentenza, alle rettificazioni anagrafiche indicate al capo del dispositivo che precede;
• pone le spese di c.t.u. a carico dell'attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente anticipazione delle stesse a carico dell'Erario, ai sensi dell'art. 131 comma 3 d.p.r. n. 115/2002;
• liquida con separato decreto i compensi del procuratore di parte attrice, ammessa al patrocinio a spese dello Stato;
• in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili di parte attrice, dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità
di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
Chieti, 13.6.2025
IL GIUDICE ESTENSORE
Dott. Marcello Cozzolino
IL PRESIDENTE
Dott. Gianluca Falco