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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 11/03/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 517/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data
18.06.2024 da:
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Dubai (UAE), – P.O. Box 17642, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura allegata alla busta telematica di deposito della presente istanza, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Valentina Eramo e Katia Boscaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, a Milano, in via Augusto Anfossi n. 2
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_2 C.F._2
(UAE), the Bridge Tower, Apt.3002 , rappresentata e difesa giusta procura allegata al Parte_2 presente atto dall'Avv. Laura Citroni (C.F. del foro di Milano presso il cui C.F._3
Studio in Milano, via Fatebenefratelli n.30 elegge domicilio
resistente
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della sentenza di divorzio emessa in data 1.02.2024 dal
Tribunale di Prima Istanza di Dubai.
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa L.Russo che ha espresso parere contrario al riconoscimento.
Motivi della decisione
1.Con ricorso presentato il 17.06.2024 ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni pagina 1 di 5 1)dato atto che il Tribunale di Prima Istanza Dubai ha pronunciato il divorzio tra le parti in data 1° febbraio 2024, accertare e dichiarare l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza medesima, ai sensi e agli effetti dell'articolo 64 della Legge n. 218/1995 e successive integrazioni e modificazioni;
2) ordinare la rinnovazione dell'annotazione della sentenza di cui al punto 1) nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (MI), ovvero, in via subordinata, confermare la validità ed efficacia dell'annotazione eseguita dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (MI) in data 4 marzo 2024;
3) nella denegata ipotesi di opposizione alla delibazione da parte della IG.ra
[...]
condannare l'opponente alle spese di lite dichiarando, anche d'ufficio, previa _2 verifica della sussistenza dei presupposti, la temerarietà della lite, con ogni conseguenza del caso e di legge.
2.Il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio il 12.07.1997 a San Donato Milanese con la IG.ra _2
, unione dalla quale sono nati in Italia i figli (10.05.1999),
[...] Per_1 Per_2
(8.11.2005) e (17.12.2010); Per_3
- che l'intero nucleo si è trasferito nell'anno 2013 negli Emirati Arabi Uniti, ove tuttora risiedono;
- che la IG.ra con ricorso datato 1.04.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano la _2 pronuncia della separazione dal marito (proc.n.13953/2023 RG): il si è costituito in Parte_1 giudizio il 19.07.2023; con sentenza parziale del 20-21.09.2023 il Tribunale di Milano, riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, ha pronunciato sull'accordo delle parti la separazione personale tra i coniugi. La sentenza è passata in giudicato (doc.1). Con sentenza n.9250/2023 del 9.11.2023 pubblicata il 17.11.2023 il Tribunale di Milano da dichiarato il difetto di giurisdizione, in accoglimento dell'eccezione del condannando la Parte_1 _2 alle spese di lite;
- che la IG.ra con ricorso del 22.12.2023 ha impugnato la sentenza n.9250/2023 del _2
9.11.2023, chiedendo accertarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano per le questioni attinenti la responsabilità genitoriale e gli obblighi familiari alimentari;
- che intanto in data 1.02.2024 il Tribunale di prima istanza di Dubai ha pronunciato sentenza definitiva di divorzio tra il e la Parte_1 _2
- che la sentenza di divorzio è stata trascritta su richiesta del nei Registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di San Donato Milanese (MI), come risulta dall'annotazione dell'Ufficiale di Stato Civile del 4.03.2024;
- che il ricorrente, in assoluta buona fede, ha quindi contratto nuove nozze;
- che la Corte d'Appello di Milano ha pronunciato sentenza n.1157 del 18-22.04.2024 sull'appello promosso dalla così statuendo: “RIGETTA l'appello; CONDANNA _2
, al versamento nei confronti di delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 grado, che liquida in complessivi euro 8.470,00 oltre spese generali, iva e CPA, secondo legge nonché al pagamento del doppio del contributo unificato.” La Corte, in ordine alla richiesta di estinzione del processo per intervenuta materia del contendere per essere nelle more intervenuta la sentenza di divorzio del Tribunale di Dubai, ha tuttavia statuito che “la decisione straniera
pagina 2 di 5 intanto è suscettibile di produrre effetti nell'ordinamento, in quanto venga espletata la procedura di cui alla L. 218/95, nella specie, non richiesta da alcuna delle Parti”;
3.Sulla scorta di tali elementi il ha chiesto, in osservanza della indicazione della Corte Parte_1 d'appello di cui alla sentenza richiamata, il riconoscimento della sentenza di divorzio nell'ordinamento italiano, sussistendo i requisiti ex art. 64 L.218/1985 e, nello specifico:
-il giudice emiratino poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, attesa la residenza della IG.ra negli Emirati _2
Arabi;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza della le parti si sono _2 costituite in giudizio;
- la sentenza è stata pronunciata in presenza delle parti ed in conformità al DL 41/2022 in materia di stato civile, applicabile ai residenti stranieri non musulmani;
- la sentenza è passata in giudicato secondo la legge emiratina, trattandosi di sentenza definitiva come in essa espressamente stabilito;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
-non pende tra le parti un processo davanti al giudice italiano avente il medesimo oggetto;
-la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
4.Con provvedimento del 19.06.2024 Presidente della sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza fissata al 19.11.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter e ss c.p.c..
5. Con atto depositato il 24.10.2024 si è costituita che ha preliminarmente chiesto un Controparte_3 rinvio dell'udienza, evidenziando di aver avuto conoscenza del presente procedimento solo il 4.10.2024, quando il l'ha notiziata tramite raccomandata della pendenza del procedimento. Parte_3
Conseguentemente i termini per assicurare una completa difesa della resistente non sono stati rispettati, con violazione anche dei termini ex art. 281 undecies c.p.c. che regola il presente procedimento.
Nel merito la resistente ha così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce dei fatti così come esposti, precisati e documentati nella presente comparsa di costituzione e tenendo conto delle circostanze per cui il presente procedimento si è reso necessario, prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni in relazione alla sentenza di divorzio della sentenza dal Tribunale di Prima Istanza di Dubai emessa in data 01.02.2024”
Parte resistente, dopo aver sinteticamente ripercorso le ragioni per le quali ha chiesto la pronuncia della separazione in Italia e tratteggiato le peculiarità della procedura di divorzio negli Emirati Arabi, ha evidenziato che sono attualmente pendenti presso la Corte degli Emirati Arabi Uniti i procedimenti relativi al collocamento (Case custody) e al mantenimento ( dei figli e ha dedotto che il Per_4 nell'ultimo anno non ha adempiuto al mantenimento dei figli neppure in minima parte. Parte_1
La ha altresì rappresentato:- di essersi opposta alla richiesta di divorzio del e di _2 Parte_1 aver chiesto un rinvio per preparare le proprie difese all'udienza datata 1.02.2024, con domanda respinta dal Tribunale;
- che la sentenza di divorzio di Dubai è stata emessa in data 1.02.2024 quando ancora non era scaduto in Italia il termine per impugnare la sentenza di separazione, peraltro neppure ancora notificata alla Ciononostante il il 4.03.2024 ha provveduto alla trascrizione _2 Parte_1 della sentenza di divorzio della Corte emiratina presso il Comune di San Donato Milanese
6.In data 19.11.2024 la Corte, dato atto del deposito delle note scritte e del parere del Procuratore
Generale, ha riservato la decisione. pagina 3 di 5 7. Con provvedimento depositato il 21.11.2024 la Corte ha disposto che il ricorrente provvedesse all'integrazione del contraddittorio con il Sindaco del Comune di San Donato Milanese in qualità di Ufficiale di Stato Civile e con il Ministero dell'Interno ed altresì che depositasse documentazione relativa all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa in data 1.02.2024 dal Tribunale di prima istanza di Dubai, con allegata traduzione asseverata e alla legalizzazione della medesima sentenza nonché dell'attestazione di passaggio in giudicato dall'Autorità Diplomatica o consolare;
il processo è stato contestualmente rinviato all'udienza del 20.02.2025 ferma la trattazione cartolare.
8. In data 20.02.2025 la Corte, viste le notifiche regolari, le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti e il parere del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa in decisione.
9.Osserva ora la Corte che il ricorso è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero dall'annotazione in calce all'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Donato Milanese datato 4.03.2024 (doc.4 allegato al ricorso) risulta che la sentenza di divorzio del Tribunale di Prima Istanza di Dubai emessa in data 1.02.2024 è stata trascritta nei registri di matrimonio del Comune di San Donato Milanese il 26.02.2024. Dalla comunicazione del 14.01.2025 del Sindaco del Comune di san Donato Milanese, trasmessa alla Corte, si evince che il 26.01.2024 il IG. si è presentato presso l'Ufficio di Stato Civile del Parte_1
Comune per chiedere la trascrizione della sentenza di divorzio del Tribunale di Dubai, consegnando, unitamente a copia del passaporto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR
445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.64 L.n.218/1995. L'ufficiale di stato civile ha quindi proceduto alla trascrizione della sentenza di divorzio e all'annotazione relativa prevista dal formulario di stato civile.
10.Tanto premesso giova rammentare che come evidenziato dalle Sezioni Unite (sentenza n.12193/2019) il regime introdotto dalla L.n.218/1995, imperniato sul principio del riconoscimento automatico (art.64) “rende superfluo, almeno in prima battuta il ricorso al procedimento previsto dall'art.67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile e rimettendo quindi all'ufficiale di stato civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge”. Secondo quanto chiarito dalla Cassazione (sentenza n.10671 del 20.04.2023 ), anche in assenza del rifiuto della trascrizione del provvedimento straniero da parte dell'ufficiale di stato civile, “l'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, ai sensi dell'art.67 della legge n.218 del 1995, sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma: e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera , o la contestazione del suo riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata (si veda anche S.U. n.27338 del
18.11.2008; Cass. n.16991 datata 1.08.2007)”.
11. Applicando tali principi al caso in esame risulta di palmare evidenza l'insussistenza in capo al dell'interesse ad agire, difettando i presupposti individuati dalla Suprema Corte che in alcun Parte_1 modo sono rappresentati a sostegno del ricorso, né altrimenti evincibili.
In contrario non rileva il riferimento all'indicazione contenuta nella sentenza n.1157 del 18-22.04.2024 della Corte d'Appello di Milano atteso che dalla lettura del provvedimento indicato risulta evidente l'omessa allegazione, in quella sede, della trascrizione della sentenza di divorzio del Tribunale di Dubai nei registri dello stato civile del Comune di San Donato Milanese.
pagina 4 di 5 12. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte il ricorso proposto dal va dichiarato Parte_1 inammissibile .
13.L'esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Spese di lite compensate.
Milano, 20.02.2025
Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quinta civile
Nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Pizzi Presidente
Dott.ssa Anna Ferrari Consigliere
Dott.ssa Maria Vicidomini Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data
18.06.2024 da:
(C.F. ) nato a [...], il [...], residente a Parte_1 C.F._1
Dubai (UAE), – P.O. Box 17642, rappresentato e difeso, giusta Controparte_1 procura allegata alla busta telematica di deposito della presente istanza, anche in via disgiunta tra loro, dagli avvocati Valentina Eramo e Katia Boscaglia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima, a Milano, in via Augusto Anfossi n. 2
ricorrente nei confronti di
(C.F. ), nata a [...] il [...], residente a [...]Controparte_2 C.F._2
(UAE), the Bridge Tower, Apt.3002 , rappresentata e difesa giusta procura allegata al Parte_2 presente atto dall'Avv. Laura Citroni (C.F. del foro di Milano presso il cui C.F._3
Studio in Milano, via Fatebenefratelli n.30 elegge domicilio
resistente
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della sentenza di divorzio emessa in data 1.02.2024 dal
Tribunale di Prima Istanza di Dubai.
Con l'intervento del Procuratore Generale dott.ssa L.Russo che ha espresso parere contrario al riconoscimento.
Motivi della decisione
1.Con ricorso presentato il 17.06.2024 ha chiesto di accogliere le seguenti Parte_1 conclusioni pagina 1 di 5 1)dato atto che il Tribunale di Prima Istanza Dubai ha pronunciato il divorzio tra le parti in data 1° febbraio 2024, accertare e dichiarare l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza medesima, ai sensi e agli effetti dell'articolo 64 della Legge n. 218/1995 e successive integrazioni e modificazioni;
2) ordinare la rinnovazione dell'annotazione della sentenza di cui al punto 1) nei Registri dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (MI), ovvero, in via subordinata, confermare la validità ed efficacia dell'annotazione eseguita dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Donato Milanese (MI) in data 4 marzo 2024;
3) nella denegata ipotesi di opposizione alla delibazione da parte della IG.ra
[...]
condannare l'opponente alle spese di lite dichiarando, anche d'ufficio, previa _2 verifica della sussistenza dei presupposti, la temerarietà della lite, con ogni conseguenza del caso e di legge.
2.Il ricorrente ha dedotto:
- di aver contratto matrimonio il 12.07.1997 a San Donato Milanese con la IG.ra _2
, unione dalla quale sono nati in Italia i figli (10.05.1999),
[...] Per_1 Per_2
(8.11.2005) e (17.12.2010); Per_3
- che l'intero nucleo si è trasferito nell'anno 2013 negli Emirati Arabi Uniti, ove tuttora risiedono;
- che la IG.ra con ricorso datato 1.04.2023 ha chiesto al Tribunale di Milano la _2 pronuncia della separazione dal marito (proc.n.13953/2023 RG): il si è costituito in Parte_1 giudizio il 19.07.2023; con sentenza parziale del 20-21.09.2023 il Tribunale di Milano, riconosciuta la giurisdizione del giudice italiano, ha pronunciato sull'accordo delle parti la separazione personale tra i coniugi. La sentenza è passata in giudicato (doc.1). Con sentenza n.9250/2023 del 9.11.2023 pubblicata il 17.11.2023 il Tribunale di Milano da dichiarato il difetto di giurisdizione, in accoglimento dell'eccezione del condannando la Parte_1 _2 alle spese di lite;
- che la IG.ra con ricorso del 22.12.2023 ha impugnato la sentenza n.9250/2023 del _2
9.11.2023, chiedendo accertarsi la sussistenza della giurisdizione del giudice italiano per le questioni attinenti la responsabilità genitoriale e gli obblighi familiari alimentari;
- che intanto in data 1.02.2024 il Tribunale di prima istanza di Dubai ha pronunciato sentenza definitiva di divorzio tra il e la Parte_1 _2
- che la sentenza di divorzio è stata trascritta su richiesta del nei Registri dello Stato Parte_1
Civile del Comune di San Donato Milanese (MI), come risulta dall'annotazione dell'Ufficiale di Stato Civile del 4.03.2024;
- che il ricorrente, in assoluta buona fede, ha quindi contratto nuove nozze;
- che la Corte d'Appello di Milano ha pronunciato sentenza n.1157 del 18-22.04.2024 sull'appello promosso dalla così statuendo: “RIGETTA l'appello; CONDANNA _2
, al versamento nei confronti di delle spese di lite del Controparte_2 Parte_1 grado, che liquida in complessivi euro 8.470,00 oltre spese generali, iva e CPA, secondo legge nonché al pagamento del doppio del contributo unificato.” La Corte, in ordine alla richiesta di estinzione del processo per intervenuta materia del contendere per essere nelle more intervenuta la sentenza di divorzio del Tribunale di Dubai, ha tuttavia statuito che “la decisione straniera
pagina 2 di 5 intanto è suscettibile di produrre effetti nell'ordinamento, in quanto venga espletata la procedura di cui alla L. 218/95, nella specie, non richiesta da alcuna delle Parti”;
3.Sulla scorta di tali elementi il ha chiesto, in osservanza della indicazione della Corte Parte_1 d'appello di cui alla sentenza richiamata, il riconoscimento della sentenza di divorzio nell'ordinamento italiano, sussistendo i requisiti ex art. 64 L.218/1985 e, nello specifico:
-il giudice emiratino poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale dell'ordinamento italiano, attesa la residenza della IG.ra negli Emirati _2
Arabi;
- l'atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza della le parti si sono _2 costituite in giudizio;
- la sentenza è stata pronunciata in presenza delle parti ed in conformità al DL 41/2022 in materia di stato civile, applicabile ai residenti stranieri non musulmani;
- la sentenza è passata in giudicato secondo la legge emiratina, trattandosi di sentenza definitiva come in essa espressamente stabilito;
- la sentenza non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
-non pende tra le parti un processo davanti al giudice italiano avente il medesimo oggetto;
-la sentenza non contiene disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano.
4.Con provvedimento del 19.06.2024 Presidente della sezione ha disposto la sostituzione dell'udienza fissata al 19.11.2024 con il deposito di note scritte ex art. 127 ter e ss c.p.c..
5. Con atto depositato il 24.10.2024 si è costituita che ha preliminarmente chiesto un Controparte_3 rinvio dell'udienza, evidenziando di aver avuto conoscenza del presente procedimento solo il 4.10.2024, quando il l'ha notiziata tramite raccomandata della pendenza del procedimento. Parte_3
Conseguentemente i termini per assicurare una completa difesa della resistente non sono stati rispettati, con violazione anche dei termini ex art. 281 undecies c.p.c. che regola il presente procedimento.
Nel merito la resistente ha così concluso: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, alla luce dei fatti così come esposti, precisati e documentati nella presente comparsa di costituzione e tenendo conto delle circostanze per cui il presente procedimento si è reso necessario, prendere i provvedimenti ritenuti più opportuni in relazione alla sentenza di divorzio della sentenza dal Tribunale di Prima Istanza di Dubai emessa in data 01.02.2024”
Parte resistente, dopo aver sinteticamente ripercorso le ragioni per le quali ha chiesto la pronuncia della separazione in Italia e tratteggiato le peculiarità della procedura di divorzio negli Emirati Arabi, ha evidenziato che sono attualmente pendenti presso la Corte degli Emirati Arabi Uniti i procedimenti relativi al collocamento (Case custody) e al mantenimento ( dei figli e ha dedotto che il Per_4 nell'ultimo anno non ha adempiuto al mantenimento dei figli neppure in minima parte. Parte_1
La ha altresì rappresentato:- di essersi opposta alla richiesta di divorzio del e di _2 Parte_1 aver chiesto un rinvio per preparare le proprie difese all'udienza datata 1.02.2024, con domanda respinta dal Tribunale;
- che la sentenza di divorzio di Dubai è stata emessa in data 1.02.2024 quando ancora non era scaduto in Italia il termine per impugnare la sentenza di separazione, peraltro neppure ancora notificata alla Ciononostante il il 4.03.2024 ha provveduto alla trascrizione _2 Parte_1 della sentenza di divorzio della Corte emiratina presso il Comune di San Donato Milanese
6.In data 19.11.2024 la Corte, dato atto del deposito delle note scritte e del parere del Procuratore
Generale, ha riservato la decisione. pagina 3 di 5 7. Con provvedimento depositato il 21.11.2024 la Corte ha disposto che il ricorrente provvedesse all'integrazione del contraddittorio con il Sindaco del Comune di San Donato Milanese in qualità di Ufficiale di Stato Civile e con il Ministero dell'Interno ed altresì che depositasse documentazione relativa all'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di divorzio emessa in data 1.02.2024 dal Tribunale di prima istanza di Dubai, con allegata traduzione asseverata e alla legalizzazione della medesima sentenza nonché dell'attestazione di passaggio in giudicato dall'Autorità Diplomatica o consolare;
il processo è stato contestualmente rinviato all'udienza del 20.02.2025 ferma la trattazione cartolare.
8. In data 20.02.2025 la Corte, viste le notifiche regolari, le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti e il parere del Procuratore Generale, ha trattenuto la causa in decisione.
9.Osserva ora la Corte che il ricorso è da considerarsi inammissibile per carenza di interesse.
Ed invero dall'annotazione in calce all'estratto per riassunto del registro degli atti di matrimonio del
Comune di San Donato Milanese datato 4.03.2024 (doc.4 allegato al ricorso) risulta che la sentenza di divorzio del Tribunale di Prima Istanza di Dubai emessa in data 1.02.2024 è stata trascritta nei registri di matrimonio del Comune di San Donato Milanese il 26.02.2024. Dalla comunicazione del 14.01.2025 del Sindaco del Comune di san Donato Milanese, trasmessa alla Corte, si evince che il 26.01.2024 il IG. si è presentato presso l'Ufficio di Stato Civile del Parte_1
Comune per chiedere la trascrizione della sentenza di divorzio del Tribunale di Dubai, consegnando, unitamente a copia del passaporto, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR
445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art.64 L.n.218/1995. L'ufficiale di stato civile ha quindi proceduto alla trascrizione della sentenza di divorzio e all'annotazione relativa prevista dal formulario di stato civile.
10.Tanto premesso giova rammentare che come evidenziato dalle Sezioni Unite (sentenza n.12193/2019) il regime introdotto dalla L.n.218/1995, imperniato sul principio del riconoscimento automatico (art.64) “rende superfluo, almeno in prima battuta il ricorso al procedimento previsto dall'art.67, consentendo di procedere direttamente alla trascrizione nei registri dello stato civile e rimettendo quindi all'ufficiale di stato civile la verifica dei requisiti prescritti dalla legge”. Secondo quanto chiarito dalla Cassazione (sentenza n.10671 del 20.04.2023 ), anche in assenza del rifiuto della trascrizione del provvedimento straniero da parte dell'ufficiale di stato civile, “l'interesse ad agire per l'accertamento dei requisiti del riconoscimento di sentenza straniera, ai sensi dell'art.67 della legge n.218 del 1995, sussiste tutte le volte in cui, in concreto, ricorra almeno uno dei presupposti di cui al comma 1 di tale norma: e cioè la mancata ottemperanza alla sentenza straniera , o la contestazione del suo riconoscimento, o la necessità di procedere ad esecuzione forzata (si veda anche S.U. n.27338 del
18.11.2008; Cass. n.16991 datata 1.08.2007)”.
11. Applicando tali principi al caso in esame risulta di palmare evidenza l'insussistenza in capo al dell'interesse ad agire, difettando i presupposti individuati dalla Suprema Corte che in alcun Parte_1 modo sono rappresentati a sostegno del ricorso, né altrimenti evincibili.
In contrario non rileva il riferimento all'indicazione contenuta nella sentenza n.1157 del 18-22.04.2024 della Corte d'Appello di Milano atteso che dalla lettura del provvedimento indicato risulta evidente l'omessa allegazione, in quella sede, della trascrizione della sentenza di divorzio del Tribunale di Dubai nei registri dello stato civile del Comune di San Donato Milanese.
pagina 4 di 5 12. Alla stregua delle considerazioni fin qui svolte il ricorso proposto dal va dichiarato Parte_1 inammissibile .
13.L'esito del procedimento giustifica la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da , così Parte_1 provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso.
2) Spese di lite compensate.
Milano, 20.02.2025
Il consigliere est.
Maria Vicidomini
Il Presidente
Anna Maria Pizzi
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