Sentenza 24 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 24/03/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3526/2021 R. G. A. C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice unico dr.ssa Patrizia G. Nigri ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3526/2021 R.G. introitata all'udienza del 10.07.2024, con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali, vertente
Tra
LO RO, nato ad [...] il [...] (c.f.: [...]), rappresentato e difeso dall'Avv. Krizia Colaianni, (c.f.: [...]) ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce all'atto di citazione, presso lo studio sito in Bari – S. Spirito, alla Via F.lli Mannarino n. 45;
attore
e
CONDOMINIO CRISTAL VILLAGE, con sede in Campomarino/Maruggio (Ta) Litoranea Salentina sn, accesso
Via Vasco De Gama, c.f.90127620731, in persona del suo amministratore p.t. sig. ZI TO nato a
Manduria (Ta) il 18/06/1962, c.f. [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Antonietta
Capuano, (C.F. [...]) ed elettivamente domiciliato, come da mandato in calce alla comparsa di costituzione, presso lo studio sito in Francavilla Fontana Via Michele Imperiali n.55;
convenuto
CONCLUSIONI: Come da verbale di udienza del 10.07.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Village al fine di sentire accertare la mala gestio da parte del “convenuto” determinata dall'esecuzione di iniziative di recupero credito indebite durante il periodo pandemico. Parte attrice domandava altresì il risarcimento per danni materiali morali e biologici subiti per € 12.500,00 oltre alla refusione delle spese sostenute così come documentalmente provate per un importo di € 2.615,30, e/o comunque nella maggiore o minore somma da quantificare.
Deduceva l'attore di essere proprietario di un immobile identificato come “comparto 1A” poi chiamato
“Fabbricato 1 e Fabbricato 1A”, con accesso diretto dalla pubblica via, sito in Campomarino di Maruggio (TA),
Via La Santa Maria s.n.c. (ex via Vasco de Gama s.n.c.) e che lo stesso gode di una servitù contrattuale gravante sul vicino villaggio turistico “Cristal Village” relativamente all'uso degli impianti idrici e fognari tramite allaccio sui tronchi di proprietà del costruttore;
che tale servitù è stata costituita contrattualmente dalla Terranova srl a favore del sig. LO, giusto rogito notarile del 02/12/1993, repertorio n. 103316, raccolta n. 15944 a firma del Notaio Dott. Vincenzo Resta di Squinzano (LE) intervenuto tra venditore e vari acquirenti tra i quali egli stesso.
Riferiva che detta servitù prevedeva l'uso della rete idrica e fognante di sua proprietà, tramite semplice allaccio agli impianti, anch'essi di sua proprietà, situati nel Cristal Village, fino alla realizzazione, da parte del comune di Maruggio, dei tronchi pubblici. Deduceva l'attore che essendo titolare di un diritto reale di servitù su cosa altrui, era del tutto estraneo al condominio Cristal Village ed infatti dal 1993 al 2011 tutti gli amministratori dello stesso anche in forza del Regolamento Generale di Condominio del 25/07/2001, non l'avevano considerato come condomino, addebitandogli per spese relative all'acqua e alla fogna in base alle letture del contatore di sottrazione.
Diversamente l' amministratore p.t. Avv. Maria Antonietta Capuano, lo aveva considerato come condomino, domandando il pagamento del canone di acqua e fogna dell'Aqp in base ai metri cubi rilevati con la lettura del contatore, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti idrici e fognanti, agendo in via monitoria per la soddisfazione di tale presunto credito ed ottenendo nei suoi confronti un decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice di Pace di Taranto in data 17/02/2020 (D.I. N. 270-2020- R.G.957-
2020).
Concludeva l'attore chiedendo dichiararsi “ il convenuto responsabile per mala gestio di cui in narrativa, e per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali, diretti ed indiretti, nonché del danno biologico ed a quello morale, data l'esecuzione delle iniziative durante il periodo pandemico e per futili motivi privi di certezze, al solo scopo di intraprendere una lite temeraria, subiti dall'attore che allo stato si indica in complessivi € 12.500,00 oltre alla refusione delle spese sostenute così come documentalmente provate per un importo di € 2.615,30, e/o comunque nella maggior o minor somma quantificata da questo Ill.mo Giudicante”.
Con comparsa di costituzione depositata il 15.09.2021 si costituiva in giudizio il Condominio Cristal Village che preliminarmente eccepiva la tardiva iscrizione a ruolo della causa, il mancato esperimento della mediazione e, nel merito, domandava il rigetto della domanda di parte attrice poiché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dell'attore alle rifusione delle spese di lite.
Evidenziava il condominio che le doglianze dell'attore avrebbero dovuto essere fatte valere instaurando un giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo pronunciato dal Giudice di Pace di Taranto in data
17/02/2020 (D.I. N. 270-2020- R.G.957- 2020) a riconoscimento del credito vantato dal Condominio Cristal
Village nei suoi confronti. Ma in assenza di tale opposizione tale provvedimento era divenuto esecutivo.
Concessi i termini di cui all'art.183, VI comma, c.p.c.,con la prima memoria parte attrice riformulava le conclusioni in tali termini :” in accoglimento dell'atto di citazione, dichiarare la sussistenza della responsabilità in capo all'amministratore dimissionario sig.ra/avv.ta Capuano dichiarando infatti parte convenuta responsabile per mala gestio di cui in narrativa, e per l'effetto condannare lo stesso all'integrale risarcimento di tutti i danni materiali e patrimoniali…”.
Rigettate le richieste istruttorie di prova orale delle parti e di CTU formulate dall'attore , la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza del 10.07.2024, raccolte le stesse era trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali.
*******************
La domanda dell'attore non può trovare accoglimento e deve essere rigettata per le ragioni di seguito esposte.
LO RT ,pur sostenendo di non essere un condomino del Cristal Village, ma titolare di un diritto di servitù contrattualmente costituito a suo favore dal costruttore del suo immobile in merito all'utilizzo della rete idrica e fognaria che riforniva anche il condominio , ha convenuto in giudizio tale Ente, in persona dell'amministratore pro tempore, lamentando comportamenti integranti una mala gestio da parte dell'amministratore precedente e dimissionario Avv. Maria Antonietta Capuano
, produttiva di danni patrimoniale, morali e biologico nei suoi confronti.
Va però considerato che solo i condomini possono agire per far valere una situazione di tal natura nei confronti dell'amministratore del condominio e non i terzi , quale si qualifica l'attore.
Infatti il rapporto di mandato che qualifica giuridicamente la relazione tra i condomini e l'amministratore intercorre solamente tra la compagine condominiale e l'amministratore pertanto, se questi viene meno ai suoi doveri, così come ha sostenuto l'attore ipotizzando una mala gestio, può essere citato in causa solamente dai mandanti, cioè dai condomini.
Infatti gli obblighi imposti all'amministratore dalla legge, quale mandatario ed il rapporto che si instaura tra amministratore e condominio può essere fonte di responsabilità per il primo solamente nei riguardi del mandante (i.e., la compagine), restando del tutto esclusi i soggetti terzi.
E' vero che alla responsabilità contrattuale dell'amministratore nei confronti dell'insieme dei condomini può astrattamente cumularsi una responsabilità extracontrattuale e personale dell'amministratore stesso nei confronti dei terzi. Anzi, l'amministratore, se nei rapporti con i condomini è obbligato in base alla diligenza del mandatario, verso i terzi, come autore del fatto illecito, si reputa tenuto per la culpa et lievissima.
Tuttavia la domanda dell'attore , avendo ad oggetto l'accertamento di un inadempimento relativo a un rapporto contrattuale a cui ha affermato di essere estraneo deve essere rigettata , mentre lo stesso lo avrebbe dovuto convenire in giudizio anche l'ex amministratore in proprio per il riconoscimento della asserita responsabilità extracontrattuale e personale dello stesso produttiva di danni dei suoi confronti.
Tanto l'attore non ha fatto , né la modifica delle conclusioni formulata nella prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c., può rimediare a tale omissione, non potendosi emettere alcuna statuizione nei confronti di un soggetto che non è stato ritualmente evocato in giudizio.
Le doglianze nel merito proposte dall'attore, che appare superfluo analizzare nel dettaglio, avrebbero in ogni caso dovuto essere fatte valere nell'ambito del giudizio monitorio proposto nei suoi confronti dal condominio, instaurando un giudizio di opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo emesso nei suoi confronti e che , in assenza di ciò, è divenuto esecutivo, precludendone l'esame.
In considerazione dell'esito del giudizio e del principio di soccombenza parte attrice, dovrà essere condannata alla rifusione in favore del convenuto Condominio delle spese e competenze di lite, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, Prima Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Nigri Patrizia, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio promosso da LO RT nei confronti di Condominio
Cristal Village ogni contraria domanda, eccezione e difesa respinte, così provvede:
- rigetta la domanda proposta dall'attore.
- condanna l'attore alla rifusione delle spese e competenze di lite nei confronti del convenuto , che si liquidano in complessivi euro 3.800,00 oltre Iva e Cap come per legge;
Così deciso in Taranto, il 24.03.2025
Il Giudice
Dott.ssa Patrizia Nigri