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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 09/07/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1472/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TERNI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Francesca Grotteria, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 1472 dell'anno 2024 e vertente
TRA
(C.F. ), in persona del procuratore Parte_1 P.IVA_1 speciale pro tempore responsabile del contenzioso rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Filippo Ungari Trasatti, presso il cui studio, sito in Roma (RM), via Arno 88, è elettivamente domiciliata, giusta procura in calce all'atto di citazione;
- attrice - creditrice opposta
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Albanese Angiolino presso il cui studio, sito in Roma, Viale Delle Milizie, 38, è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa;
- convenuta - debitrice opponente
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata
[...] P.IVA_3
e difesa dall'avv. Paolo Basile, presso il cui studio, sito in Perugia, Via XIV Settembre, n. 3, è elettivamente domiciliata, giusta procura a margine della comparsa;
- convenuto - terza pignorata
OGGETTO: opposizione a pignoramento – esecuzione mobiliare
CONCLUSIONI: come rassegnate all'udienza del 01.07.2025, qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16/09/2024, l' Parte_1 evocava in giudizio dinanzi al Tribunale di Terni la Controparte_1 quale debitore procedente e opponente all'esecuzione nella procedura avente R.G.es.mob. n.
[...]
83/2023, sospesa con ordinanza del giudice dell'esecuzione del 24.07.2024, nonché il terzo pignorato
Controparte_2
per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare l'opposizione proposta dalla
[...]
accertare e dichiarare la fondatezza e la legittimità di tutte le somme iscritte Controparte_1
a ruolo, nonché di tutti i crediti oggetto di riscossione e dovuti a qualunque titolo e, per l'effetto, previa revoca dell'ordinanza di sospensione dell'esecuzione del 24 luglio 2024, dichiarare la legittimità della procedura esecutiva promossa dall' nei confronti della Controparte_3 [...] mediante la notifica dell'atto di pignoramento di crediti verso terzi, Controparte_1 fascicolo numero 109/2023/45. Con vittoria di spese e di compenso professionale, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali, come per legge, sia della fase cautelare, che della presente fase di merito”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni deduceva che:
a) nella fase cautelare parte opponente aveva sostenuto l'omessa notifica degli avvisi di addebito, eccezione rispetto alla quale vi era, nei suoi confronti, carenza di legittimazione passiva, dal momento che era l'INPS (da chiamare in causa ex art. 107 c.p.c.) a provvedere alla notifica ed alla successiva archiviazione degli avvisi di addebito;
b) l'eccezione di omessa notifica delle cartelle esattoriali era infondata, come attestato dalle relate di notificazione in atti, attestanti la regolare notifica effettuata a mezzo p.e.c. alla società debitrice, dalle caselle p.e.c. t” o Email_1
t”, presenti nel registro IPA, tenuto Email_2 dall'AGID - Agenzia per l'Italia Digitale;
c) il pignoramento era perfettamente valido e compiutamente motivato, tanto che la debitrice- opponente era riuscita ad individuare correttamente la natura delle pretese, gli enti impositori e l'entità delle poste debitorie;
d) la procedura di riscossione era immune da censure e rispettosa dell'art. 50 del D.P.R. n. 602/73, in considerazione della tempestiva notifica degli avvisi d'intimazione di pagamento allegati.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22.11.2024 - in vista della prima udienza del
03.02.2025 - si costituiva in giudizio la chiedendo Controparte_1
“in via preliminare: a) dichiarare la sospensione del presente processo in pendenza di definizione agevolata e di rateizzazione delle cartelle e degli avvisi di addebito (dal n. 1 al n. 24) contenuti nel pignoramento opposto;
b) in via gradata confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi nonché delle cartelle e degli avvisi di addebito su di cui esso si fonda, ai sensi dell'art. 47 del D.Lgs. n. 546/1992, senza subordinazione della stessa ad alcuna garanzia in quanto da tale esecuzione può derivare all'opponente un danno grave e irreparabile per i motivi sopra evidenziati;
nel merito: a) accertare e dichiarare l'inefficacia, la nullità e/o l'annullabilità nonché
l'illegittimità dell'Atto di pignoramento dei crediti verso terzi opposto per i motivi tutti di cui al presente ricorso;
b) accertare e dichiarare inefficaci, nulle e/o annullabili le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito in esso contenute e riportate, compreso il loro ruolo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi al sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
A tal fine deduceva:
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- che il presente giudizio meritava di essere sospeso, in quanto rispetto alle cartelle impugnate, in data 29.06.2024, aveva presentato n. 4 domande di ammissione alla definizione agevolata delle prime 24 cartelle ed avvisi di addebito tutte regolarmente accolte dall' Controparte_4
e regolarmente in corso con pagamenti finora rispettati, ad eccezione della
[...] definizione agevolata n. 10990202301970572000 (relativamente alla cartella esattoriale n. 5 del ricorso di opposizione) per la quale, comunque, in data 23.07.2024 aveva presentato domanda di rateizzazione n. 122936;
- nel merito, come già rappresentato nel ricorso in opposizione, la notifica delle cartelle e degli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato risultava effettuata da indirizzi PEC E ( e t) Email_2 Email_4 non presenti nei pubblici registri, con conseguente invalidità della stessa;
- parimenti viziate dal medesimo errore procedurale erano le notifiche dei due atti di intimazione di pagamento che erano seguiti alle cartelle e agli avvisi di addebito impugnati;
- in ogni caso, il pignoramento era nullo per il totale difetto di motivazione, preclusivo rispetto alla piena comprensione delle ragioni della pretesa impositiva, poiché la sola indicazione di una cartella di pagamento riportata all'interno dell'atto impugnato da sola non era sufficiente a consentire al contribuente di comprendere su cosa si fondasse la pretesa erariale, dovendo, piuttosto, altresì recare menzione del motivo posto a fondamento della sua emissione pena la violazione del principio indefettibile dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti impositivi, sancito dall'art. 7 della Legge n. 212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 05.11.2024, si costituiva altresì in giudizio la
RT
, rassegnando le seguenti conclusioni “Voglia l'On.le Tribunale Civile di Terni,
[...] contrariis reiectis: - In via preliminare e principale: estromettere dal presente giudizio
[...]
per le motivazioni di cui alla narrativa del presente atto con Controparte_2 condanna dell' al pagamento in favore dell'esponente delle spese e Controparte_6 compensi professionali”.
Deduceva la terza pignorata: - che in data 26.01.2023, l' le aveva notificato l'atto di pignoramento CP_7 impugnato dalla società debitrice quale terzo pignorato, con conseguente inizio, in tale data, del proprio obbligo di custodia;
- che, tuttavia, in data 9.11.2023, tali obblighi erano cessati in conseguenza dell'intervenuta notifica, da parte del creditore pignorante medesimo, di un atto attestante l'estinzione del relativo pignoramento;
- che, quindi, in data 16.09.2024, l' non avrebbe dovuto citarla nel CP_7 presente giudizio, poiché l'obbligo di custodia su di lei gravante era oramai terminato da quasi un anno per effetto dell'estinzione del pignoramento.
Con decreto ex art. 171-bis c.p.c. depositato in data 26.11.2024, la scrivente, mutava il rito da ordinario a semplificato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 171-bis c.p.c. e 281-decies c.p.c. e rilevava che le questioni emerse dalle memorie di costituzione dei convenuti (con particolare riguardo alla richiesta di estromissione della Controparte_2 per effetto dell'estinzione del pignoramento e alla richiesta di sospensione del giudizio per intervenuto
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accoglimento delle istante di rateizzazione e definizione agevolata sulle cartelle oggetto del presente giudizio formulata dalla società opponente) meritavano di essere discusse nel contraddittorio delle parti prima di procedere all'eventuale ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'INPS, per evidenti finalità di economia processuale.
Nel corso del giudizio, mentre la società debitrice ometteva di comparire in udienza e di depositare ulteriori memorie, la terza pignorata insisteva per essere estromessa dal giudizio o comunque CP_2 per la dichiarazione di estinzione del medesimo, con condanna dell' Controparte_3
alla rifusione delle spese, per aver introdotto il giudizio di merito (anche nei suoi
[...] confronti) dopo averle essa stessa notificato l'intervenuta estinzione del pignoramento.
D'altro canto, parte attrice confermava, con memoria depositata in data 19.06.2025, l'effettiva estinzione del pignoramento, chiedendo, per l'effetto, la dichiarazione di cessata materia del contendere, ma, d'altro canto, chiedeva disporsi la compensazione delle spese di lite sia nei confronti dell'opponente, che aveva proposto l'opposizione ex art. 617 c.p.c. tardivamente, che nei confronti della terza pignorata, dato che, nonostante la formale estinzione del pignoramento, persistevano, in realtà, dei debiti per alcuni ruoli che non erano stati “rottamati” e, quanto alla Banca terza pignorata (che era parte del processo nella precedente fase cautelare), l'Agente della Riscossione non poteva autonomamente omettere di convenirla in giudizio, dovendo attendere sul punto un pronunciamento del Giudice della fase di merito.
Infine, all'udienza del 01.07.2025, la causa veniva discussa ai sensi dell'art. 281-sexies, co. 3, c.p.c..
***
Preliminarmente, deve darsi atto dell'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Come già prospettato con ordinanza del 05/02/2025, per pacifica giurisprudenza di legittimità, qualora siano state proposte opposizioni ai sensi degli artt. 615, co. 2, o 617 c.p.c., l'estinzione del procedimento esecutivo comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuto difetto di interesse a proseguire il giudizio se trattasi di opposizioni agli atti esecutivi, mentre permane l'interesse alla decisione se trattasi di opposizioni all'esecuzione in ordine all'esistenza del titolo esecutivo o del credito
(v. Cass. n. 20924/2017; Cass. 7042/2017; Cass. n. 1353 del 31/01/2012; Cass. 15761/2014 e Cass. 4498 del 24/02/2011).
Ebbene, l'opposizione proposta in data 14.02.2023 dal debitore merita di essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi e, in particolare, al pignoramento, per vizi formali dello stesso, tra i quali rientrano quelli afferenti all'iter notificatorio del medesimo, deducibili ai sensi dell'art. 617 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrenti dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale
(cfr. in espressione di detto principio generale, Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3).
Nel caso di specie, l'atto di pignoramento è stato, infatti, contestato dal debitore in quanto intrinsecamente invalido (poiché asseritamente viziato, in particolare, dall'omessa rituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ad esso sottesi) e non già al fine di far valere la prescrizione dei crediti tributari e previdenziali posti a fondamento all'esecuzione forzata ovvero l'insussistenza, nel merito, della pretesa tributaria per fatti successivi alla notifica delle cartelle e degli avvisi.
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Da ciò consegue che, trattandosi di opposizione agli atti esecutivi avente ad oggetto vizi soltanto formali del pignoramento e della sequenza procedimentale che l'ha preceduto, sussistono i presupposti per la declaratoria di cessata la materia del contendere in conseguenza della pacifica estinzione del pignoramento in data 09/11/2023, financo anteriore all'introduzione del presente giudizio di merito da parte dell' . Controparte_3
A fronte della specifica domanda di condanna alle spese formulata da parte convenuta
[...]
, occorre, RT quindi, pronunciarsi in ordine al riparto delle spese di lite.
La cessazione della materia del contendere si verifica, del resto, per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del processo fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza (o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio, perché altrimenti non vi sarebbero neppure i presupposti per procedere all'accertamento della soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese, che invece costituisce il naturale corollario di un tal genere di pronuncia, quando non siano le stesse parti a chiedere congiuntamente la compensazione delle spese (v. Cass., sez. un., 10553/2009, nonché, da ultimo, Cass.
30251/2023).
Ciò posto, ai fini della regolamentazione delle spese di lite, deve considerarsi che, qualora il giudice dell'esecuzione non liquidi le spese della fase sommaria con l'ordinanza con cui dispone la sospensione della procedura, la parte vittoriosa che abbia interesse alla loro liquidazione ha l'onere di instaurare il giudizio di merito prima della scadenza del termine di cui all'art. 616 c.p.c. o, in alternativa, di avanzare istanza di integrazione del provvedimento ai sensi dell'art. 289 c.p.c., anche allo scopo di garantire alle altre parti (previa eventuale rimessione in termini) la possibilità di contestare la liquidazione nella fase di merito dell'opposizione; ne deriva che, in caso di inerzia della parte vittoriosa, dette spese non sono più ripetibili, né altrimenti liquidabili (così Cass. n. 12977/2022).
Invero, nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito,
o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito (v. Cass. n. 15082/2019 e Cass. 22033/2011).
Nel caso di specie, il giudice dell'esecuzione, nell'ordinanza del 24/07/2024, ha, invece, così statuito
“visto l'art. 624 c.p.c. conferma la già disposta sospensione della esecuzione presso terzi iscritta al n.
R.G. E. 83/2023. Concede termine perentorio di giorni 90 per la introduzione della causa di merito a cura della parte interessata secondo le modalità previste dalla materia e dal rito, con conseguente iscrizione a ruolo della causa nei termini di legge. Rimette la quantificazione delle spese della presente
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fase all'esito del merito, che verrà comunicato dalla parte più diligente mediante deposito in atti della sentenza emittenda”.
Il giudice dell'esecuzione ha, quindi, erroneamente omesso di liquidare le spese di lite della fase sommaria, che parte attrice ha, allora, richiesto in citazione che venissero poste a carico di parte opponente, salvo poi precisare, con memoria del 19.06.2025, le proprie conclusioni chiedendo la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite nei confronti di entrambe le parti.
Ebbene, la richiesta dell' di procedere alla Controparte_8 compensazione delle spese di lite merita certamente accoglimento nei confronti di parte opponente la quale, se, da un lato è stata indebitamente Controparte_1 convenuta nel presente giudizio di merito con citazione notificata diversi mesi dopo l'estinzione del pignoramento opposto, dall'altro, ha dato causa ad un'opposizione al pignoramento palesemente infondata, se non altro poiché dalla presentazione delle domande di definizione agevolata per quasi tutti i carichi oggetto d'impugnazione, è chiaramente desumibile la piena conoscenza degli atti impositivi notificati al debitore, nonché l'effettiva percezione del tenore del pignoramento opposto.
Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal giudice dell'esecuzione, gli atti impositivi impugnati risultano essere stati notificati correttamente all'indirizzo p.e.c. della società ricorrente risultante dal registro INIPEC, da parte di indirizzo p.e.c. chiaramente riferibile alla
[...]
( t), oltre che Controparte_9 Email_2 presente nel registro “IPA”, in conformità a quanto previsto in materia dall'art. 26 D.P.R. 602/73, nella versione vigente ratione temporis, così come interpretato dalla Suprema Corte, la quale ha recentemente chiarito che, anche in ossequio ai canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra Amministrazione e contribuente “poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (così Cass. 982/2023, richiamata da Cass.
18461/2024).
Nel caso di specie, l'appellante non soltanto non ha dedotto alcuno specifico pregiudizio derivante dall'asserita erronea provenienza della notifica, ma ha, anzi, proposto domanda di definizione agevolata dei carichi, con conseguente sanatoria degli eventuali vizi procedurali sottesi all'iter notificatorio degli atti impositivi (cfr., ex multis, Cass. 6417/2019 e Cass. 27561/2018; v. anche Trib. Perugia n. 27/2023, secondo il quale l'unico ad assumere rilievo ai fini del valido perfezionamento della notifica della cartella di pagamento è l'indirizzo p.e.c. del destinatario e non anche quello del mittente).
Inoltre, le cartelle e gli avvisi di addebito sono stati correttamente preceduti, ai sensi dell'art. 50 del
D.P.R. 602/73, da due intimazioni di pagamento (v. all.ti 2 e 3 alla citazione) notificati alla p.e.c. della società debitrice meno di un anno prima della notifica del pignoramento.
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Le suesposte circostanze giustificano, quindi, l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambe le fasi di giudizio nei rapporti tra l' e la Controparte_8 [...]
Controparte_1
Parte attrice-opposta merita, invece, di essere condannata alle spese della sola fase di merito nei confronti della RT
(la quale non aveva depositato scritti difensivi nella fase sommaria).
[...]
Deve premettersi, a riguardo, che la notifica dell'estinzione della procedura esecutiva, effettuata dall'attrice alla in data 09.11.2023, era, invero, un atto dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 240, CP_2 lett. e) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, a mente del quale, in presenza di una domanda di definizione agevolata dei carichi, l'Agente della Riscossione è tenuto a non proseguire la procedura esecutiva precedentemente avviata.
D'altro canto, la circostanza che, per mero disguido interno all'Ente, l' Controparte_8
non si sia avveduta che, in realtà, la domanda di definizione agevolata dei carichi non
[...] era stata presentata dalla società opponente per tutti i ruoli oggetto di esecuzione, con conseguente erroneità della dichiarazione di estinzione del pignoramento trasmessa alla in relazione alla CP_2 cartella esattoriale n. 09720190002664613000 e agli avvisi di addebito nn. 40920220000908865000,
40920220000970026000 e 40920220000970127000 (non rottamati, v. pp. 3 e 4 della memoria di parte attrice del 19/06/2025) non è, invero, sufficiente a giustificare la richiesta compensazione delle spese nei confronti del terzo pignorato.
La , infatti, si è trovata di fronte ad un comportamento contraddittorio del creditore CP_2 pignorante, che l'ha sostanzialmente costretta a costituirsi inutilmente nel presente giudizio di merito, introdotto dall'Ente creditore senza alcun reale interesse alla decisione apprezzabile ai sensi dell'art. 100
c.p.c., e ciò per le ragioni enunciate in premessa in ordine alla cessata materia del contendere.
Inoltre, già in sede di comparsa di costituzione e risposta, il terzo pignorato ha correttamente dedotto e documentato l'estinzione del pignoramento e, conseguentemente, la cessazione dell'obbligo di custodia delle somme pignorate sulla stessa gravante (v. all. 4 alla comparsa del terzo pignorato).
In applicazione dei principi di causalità e soccombenza desumibili dall'art. 91 c.p.c., parte attrice merita, quindi, di essere condannata alla rifusione delle spese di lite del solo giudizio di merito in favore della
, RT liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n.
147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 52.001,00 ed €
260.000,00, in base ai parametri minimi per tutte le fasi processuali (in considerazione della semplicità della controversia, conclusasi con la cessata materia del contendere, e della modalità decisoria a mezzo di discussione orale senza termine per memorie conclusionali) e con esclusione di quella istruttoria in quanto non svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
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- dichiara cessata la materia del contendere in conseguenza dell'intervenuta estinzione del pignoramento opposto;
- compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra l' Controparte_8
e la sia per la fase sommaria
[...] Controparte_1 dell'opposizione che per il presente giudizio di merito;
- condanna l' a rimborsare in favore della Controparte_8 [...]
le RT spese processuali del presente giudizio di merito, che liquida in complessivi € 4.217,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge.
Terni, 09/07/2025 Il Giudice
dott.ssa Francesca Grotteria
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