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Sentenza 8 maggio 2025
Sentenza 8 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 08/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 78/2025 introdotta con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
C.F.: nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Montefiore dell'Aso (AP) e residente in [...], in Contrada Colle
Appeso n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi del Foro di Roma e
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
San Benedetto del Tronto e residente in [...], in Contrada Colle
Appeso n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Micaela Scutti del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.01.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- si sono uniti in matrimonio civile in data 06.07.2013 a Monteprandone (AP) con trascrizione presso i registri di stato di Anagrafe come segue: atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteprandone anno 2013,
Numero 2, Parte I, Ufficio 1;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriali, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza;
- coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti la prole e i loro rapporti economici;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
- l'esercizio della responsabilità genitoriale non è regolamentata perché la figlia è maggiorenne. Entrambi i coniugi andranno a vivere altrove rispetto all'attuale casa familiare e la figlia avrà la residenza stabile insieme alla madre Parte_1
collocataria prevalente, in un'abitazione ancora da reperire. In
[...]
ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso la figlia e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole;
- affinché la figlia mantenga un rapporto fattivo con entrambi i genitori, il padre avrà la possibilità di incontrarla liberamente e previo accordo con la figlia stessa, compatibilmente coni propri impegni lavorativi (dovendo rispettare turni di lavoro variabili, anche nei fine settimana) e con gli impegni di vita e di studio della ragazza ormai maggiorenne. Il padre avrà comunque diritto di tenere con sé la figlia ogni volta che lei vorrà con possibilità di pernotto presso la nuova casa, nonché nei fine settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e le attività di studio della figlia stessa. Riguardo le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate con comunicazione reciproca di eventuali trasferte altrove entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Riguardo le vacanze invernali ed i giorni festivi: il padre potrà tenere con sé la figlia la metà delle feste natalizie (alternativamente nei periodi da Natale al 30.12 e dal 31.12 al
06.01 o fino al diverso termine delle vacanze scolastiche); metà delle feste pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
nel giorno della Festa del Papà, Carnevale e ponti da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi. Previo accordo fra genitori e sempre nel rispetto della volontà e dell'equilibrio psicofisico della figlia , potranno essere decise modalità Per_1
differenti di visita e permanenza con la stessa durante le vacanze e nel regime ordinario;
- la casa coniugale non sarà assegnata ed i coniugi sposteranno la propria residenza altrove con obbligo di comunicazione reciproca;
- il signor a titolo di concorso nel mantenimento della prole provvederà CP_1
direttamente in favore della figlia maggiorenne dalla Persona_2
sottoscrizione del ricorso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
L'assegno Unico familiare erogato dall' verrà incassato dalla CP_2 Parte_1
nella misura del 100% ed il sig. ne fa espressa rinuncia anche nei CP_1
confronti dell' sottoscrivendo il presente ricorso. Il signor inoltre, CP_2 CP_1
corrisponderà alla signora l 50% delle spese mediche, sanitarie, Parte_1
scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo salvo che siano di natura essenziale per la figlia rispetto alle quali si prescinde dal difetto di consenso dell'altro genitore. Per la regolamentazione delle spese si fa riferimento e rinvio al protocollo adottato dal Tribunale di Ascoli Piceno territorialmente competente riguardo la natura o meno delle spese straordinarie;
- prevede che l'automobile Mercedes Benz 246 M207M2 UZAA502, telaio
WDD2462001J004315, targata EK545LC, immatricolata in data 30/11/2011, KW
80,00, cilindrata 1796, alimentazione GASOL, tara 1475, portata 555, peso complessivo 2030, sulla quale non risultano ipoteche/privilegi né gravami, di proprietà del coniuge venga ceduta per causa di separazione Controparte_1
in proprietà alla coniuge Parte_1
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteprandone (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396; Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO
Il Tribunale di Ascoli Piceno, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Alessandra Panichi Pres.
Dott.ssa Rita De Angelis Giudice Rel.
Dott.ssa Enza Foti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in primo grado iscritta al n. R.G. 78/2025 introdotta con ricorso depositato in data 28.01.2025 da
C.F.: nata il [...] Parte_1 C.F._1
a Montefiore dell'Aso (AP) e residente in [...], in Contrada Colle
Appeso n. 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Perozzi del Foro di Roma e
(C.F.: ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._2
San Benedetto del Tronto e residente in [...], in Contrada Colle
Appeso n. 2, rappresentato e difeso dall'Avv. Micaela Scutti del Foro di Ascoli Piceno;
Avente ad oggetto: separazione consensuale;
Conclusioni delle parti: come da ricorso;
Conclusioni del P.M.: il P.M. esprime parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE Con ricorso depositato in data 28.01.2025, i ricorrenti sulla premessa che:
- si sono uniti in matrimonio civile in data 06.07.2013 a Monteprandone (AP) con trascrizione presso i registri di stato di Anagrafe come segue: atto trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Monteprandone anno 2013,
Numero 2, Parte I, Ufficio 1;
- il regime patrimoniale della famiglia è quello della separazione dei beni;
- la vita matrimoniale si è rivelata da qualche tempo intollerabile per insanabile incompatibilità caratteriali, al punto che è ormai impossibile il proseguimento della convivenza;
- coniugi hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti la prole e i loro rapporti economici;
tutto ciò premesso, i ricorrenti chiedevano congiuntamente, all'Ill.mo Tribunale di
Ascoli Piceno, disponendo la trattazione scritta del presente procedimento, di omologare la separazione personale dei coniugi alle seguenti
CONDIZIONI
- l'esercizio della responsabilità genitoriale non è regolamentata perché la figlia è maggiorenne. Entrambi i coniugi andranno a vivere altrove rispetto all'attuale casa familiare e la figlia avrà la residenza stabile insieme alla madre Parte_1
collocataria prevalente, in un'abitazione ancora da reperire. In
[...]
ogni caso sarà assicurata la presenza di entrambi i genitori presso la figlia e gli stessi paritariamente provvederanno alla cura ed alla educazione della prole;
- affinché la figlia mantenga un rapporto fattivo con entrambi i genitori, il padre avrà la possibilità di incontrarla liberamente e previo accordo con la figlia stessa, compatibilmente coni propri impegni lavorativi (dovendo rispettare turni di lavoro variabili, anche nei fine settimana) e con gli impegni di vita e di studio della ragazza ormai maggiorenne. Il padre avrà comunque diritto di tenere con sé la figlia ogni volta che lei vorrà con possibilità di pernotto presso la nuova casa, nonché nei fine settimana, compatibilmente con i suoi turni di lavoro e le attività di studio della figlia stessa. Riguardo le vacanze estive: il padre potrà tenere con sé la figlia 15 giorni anche non consecutivi durante l'estate con comunicazione reciproca di eventuali trasferte altrove entro il 31 maggio dell'anno di riferimento. Riguardo le vacanze invernali ed i giorni festivi: il padre potrà tenere con sé la figlia la metà delle feste natalizie (alternativamente nei periodi da Natale al 30.12 e dal 31.12 al
06.01 o fino al diverso termine delle vacanze scolastiche); metà delle feste pasquali comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o Pasquetta;
nel giorno della Festa del Papà, Carnevale e ponti da concordare di volta in volta in base agli impegni lavorativi. Previo accordo fra genitori e sempre nel rispetto della volontà e dell'equilibrio psicofisico della figlia , potranno essere decise modalità Per_1
differenti di visita e permanenza con la stessa durante le vacanze e nel regime ordinario;
- la casa coniugale non sarà assegnata ed i coniugi sposteranno la propria residenza altrove con obbligo di comunicazione reciproca;
- il signor a titolo di concorso nel mantenimento della prole provvederà CP_1
direttamente in favore della figlia maggiorenne dalla Persona_2
sottoscrizione del ricorso e fino al raggiungimento dell'indipendenza economica.
L'assegno Unico familiare erogato dall' verrà incassato dalla CP_2 Parte_1
nella misura del 100% ed il sig. ne fa espressa rinuncia anche nei CP_1
confronti dell' sottoscrivendo il presente ricorso. Il signor inoltre, CP_2 CP_1
corrisponderà alla signora l 50% delle spese mediche, sanitarie, Parte_1
scolastiche, di istruzione necessarie, e di quelle ricreative e sportive decise di comune accordo salvo che siano di natura essenziale per la figlia rispetto alle quali si prescinde dal difetto di consenso dell'altro genitore. Per la regolamentazione delle spese si fa riferimento e rinvio al protocollo adottato dal Tribunale di Ascoli Piceno territorialmente competente riguardo la natura o meno delle spese straordinarie;
- prevede che l'automobile Mercedes Benz 246 M207M2 UZAA502, telaio
WDD2462001J004315, targata EK545LC, immatricolata in data 30/11/2011, KW
80,00, cilindrata 1796, alimentazione GASOL, tara 1475, portata 555, peso complessivo 2030, sulla quale non risultano ipoteche/privilegi né gravami, di proprietà del coniuge venga ceduta per causa di separazione Controparte_1
in proprietà alla coniuge Parte_1
Il Presidente del Tribunale nominava sé stesso quale Giudice relatore e fissava per il giorno 23.04.2024 l'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi a sé, disponendo sostituirsi detta udienza con il deposito di note scritte.
A seguito del trasferimento ad altro ufficio giudiziario del Dott. Luigi Cirillo,
Presidente dell'intestato Tribunale, veniva disposta la ridistribuzione degli incarichi amministrativi e giurisdizionali svolti, fino alla data 13.04.2025, dallo stesso;
pertanto, con provvedimento n. 44/2025 diveniva assegnataria e relatrice di tutti i procedimenti, anche pendenti, di cui all'art. 473 bis.47 c.p.c. iscritti, dopo l'entrata in vigore con
D.Lvo n. 149/2022, con domanda congiunta ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., comprese le domande congiunte di modifica, nonché dei procedimenti di divorzi e separazioni contenziosi, la Dott.ssa Rita De Angelis.
Acquisite le note scritte depositate dalle parti, nonché il parere del P.M. in sede, il
Giudice relatore rimetteva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Osserva il Collegio che la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Osserva, altresì, il Collegio che le condizioni concordate tra le parti, nei termini sopra riportati, appaiono adeguate a tutelare i rispettivi interessi delle parti stesse.
Le spese di lite, considerata la natura necessitata della controversia e l'accordo in tal senso intervenuto tra le parti, sono integralmente da compensare tra le parti medesime.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti come in epigrafe indicate così provvede:
- omologa la separazione consensuale tra i coniugi ricorrenti alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, come sopra riportate e trascritte;
- manda la Cancelleria del Tribunale di Ascoli Piceno di trasmettere copia della presente sentenza, quando sia passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Monteprandone (AP) per le annotazioni e le altre incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396; Così deciso ad Ascoli Piceno nella camera di consiglio del 06.05.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Rita De Angelis Dott.ssa Alessandra Panichi