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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/12/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.A.C.L. 917/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. DO AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 917/2025 R.A.C.L., promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monserrato, vico Giovenale, n. 4, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio dell'avv. Giacomo Doglio che l a rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, parte attrice contro
, P.I. /C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Sanluri, via
Ungaretti, n. 9,
Parte convenuta contumace
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, il diritto della dott.ssa pagina 1 di 6 all'indennizzo per le ferie non godute pari a 79 giorni ovvero all'eventualmente diverso Parte_1
(maggiore o minore) periodo di riposo feriale non goduto accertando e al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di spese di consulenza tecnico -contabile.
2. Conseguentemente condannare la , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 16.563,06 a titolo di indennizzo per ferie maturate e non godute e di € 406,20 a titolo di risarcimento del danno per spese di consulenza ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza, rispettivamente, dal 15.05.2023 e dal
26.02.2025 .
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2025, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti della , al fine di ottenere l'accertamento del diritto Controparte_2 all'indennità sostituiva di ferie non godute, esponendo di essere stata dirigente medico specialista in
Medicina Interna e di aver prestato servizio alle dipendenze della con decorrenza dal Parte_3
24.06.2015, e successivamente, alle dipendenze della dal 1.1.2017, inizialmente con CP_3 contratto a tempo determinato ed in seguito, senza soluzione di continuità, con contratto a tempo pieno e indeterminato, presso l'omonima Struttura Complessa del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di
Bonaria di San Gavino Monreale della con decorrenza dal 1.9.2018 al 15.5.2023. CP_4
L'attrice ha inoltre precisato che dal 1.1.2022 il rapporto di lavoro era proseguito con la Pt_2 senza soluzione di continuità, sino alla sua cessazione avvenuta in data 16.5.2023, per effetto della comunicazione delle dimissioni volontarie presentate tramite istanza di risoluzione anticipata senza addebito dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, e del successivo atto di accoglimento dell'istanza della . Parte_2
La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare instaurazione Parte_2 del contraddittorio nei suoi confronti, restando così contumace.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte attrice.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, l'art. 21, comma 13, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, area dirigenziale medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto pagina 2 di 6 della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle stesse, sancito dall'art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere (Cass. civ., Sez. L, 9 marzo 2021, n. 6493).
La disciplina contenuta nel C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, art. 33, comma 10 (“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative [...]”) non presenza sostanziali differenze, sul punto, rispetto a quella del passato.
Quindi, il dirigente medico che sia sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute. Ovvero incombe sul datore di lavoro la prova di avere adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali, in quanto queste ultime costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore.
Le eccezioni al godimento delle ferie, ed in particolare il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, si giustifica esclusivamente per non frustrare il diritto quando il godimento è stato impedito da cause non imputabili al lavoratore.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha evidenziato l'esigenza che il datore di lavoro assicuri concretamente che il lavoratore sia posto nelle condizioni di poter fruire delle ferie, se necessario, invitandolo formalmente alla fruizione delle stesse tramite una comunicazione “accurata e in tempo utile”, informandolo sulle conseguenze della mancata fruizione, pena l'indennità alla cessazione (Cass. 13613/2020; Cass. 18140/2022 e Cass. 21780/2022).
La ratio della disposizione è pertanto, quella di affermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie e reprimere quelle pratiche elusive, senza tuttavia pregiudicare il lavoratore incolpevole.
***
Ad avviso del Tribunale, alla luce del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali ricostruiti, nel caso di specie ricorrono i presupposti per riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La parte attrice ha, dunque, assolto l'onere della prova su di esso gravante, dimostrando di non aver fruito delle ferie maturare relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Occorre premettere che, come correttamente evidenziato anche nella consulenza tecnica contabile, pagina 3 di 6 in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni, così come previsto dall'art. 33 del C.C.N.L.
19.12.2019, con il superamento del terzo anno di servizio spettano al dirigente medico trentadue giorni lavorativi di ferie, che nel caso di specie decorrono dal 1.7.2018, pertanto risulta errata la voce relativa ai giorni di ferie maturati e riconosciuti alla ricorrente nella documentazione allegata (doc. 05 Cartellini
2015-2023), a partire dalla data di cui sopra.
L'indennità è quindi dovuta e la sua misura deve essere stabilita ai sensi dell'allagato 3 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005, come richiamato dall'art. 33 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, commi 1 e 13.
Essa è quindi comprensiva della retribuzione base mensile, dell'indennità di specificità medica, dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, con riferimento all'anno di mancata fruizione.
Partendo da una retribuzione mensile che, comprensiva delle predette voci, è pari ad euro 5.550,04
(gli importi di ogni singola componente, tratti dalle ultime buste paga, sono: euro 3.481,60 di retribuzione base mensile;
euro 652,03 di indennità di specificità medica;
euro 993,33 di indennità di esclusività. A questi si aggiunge l'importo di euro 423,08 di retribuzione di posizione minima), il valore giornaliero dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2021, 2022 e 2023 è pari ad euro 213,46.
Per l'anno 2020, invece, deve essere tenuto in considerazione un valore giornaliero dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 205,34, ottenuto partendo da una retribuzione mensile che è pari ad euro 5.338.86 (gli importi di ogni singola componente, tratti dalla busta paga del mese di dicembre relativi a tale annualità sono: euro 3.481,60 di retribuzione base mensile;
euro 652,03 di indennità di specificità medica;
euro 782,15 di indennità di esclusività ed euro 423,08 di retribuzione di posizione minima).
Nel complesso la resistente deve essere quindi condannata al pagamento delle seguenti somme:
- Per l'anno 2020 euro 1.026,70 (euro 205,34 moltiplicato per 5 giorni);
- Per l'anno 2021 euro 6.830,72 (euro 213,46 moltiplicato per i 32 giorni di ferie non fruite);
- Per l'anno 2022 euro 6.830,72 (euro 213,46 moltiplicato per i 32 giorni di ferie non fruite);
- Per l'anno 2023 euro 2.134,60 (euro 213,46 moltiplicato per i 10 giorni di ferie non fruite).
Per un totale di euro 16.822,74 lordi, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge.
***
Per tali ragioni, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 deve essere condannata a pagare, a , per il titolo dedotto, la somma lorda di euro 16.822,74 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria che concorre pagina 4 di 6 nei limiti di legge.
***
Stante la contumacia dell' convenuta e considerato che dopo Parte_2
l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”
e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione). Cont Le spese per le restanti fasi seguono la soccombenza dell' e devono essere liquidate in ragione dei valori minimi di tabella (tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), considerata la limitata attività processuale svolta e atteso che la questione è ormai uniformemente trattata dalla giurisprudenza nell'ambito di un contenzioso seriale.
Deve essere altresì accolta la richiesta di condanna della convenuta alla rifusione delle spese di consulenza affrontate prima del giudizio al fine di calcolare l'entità delle somme spettanti per le ferie non godute, in misura corrispondente ad euro 406,20, considerato che tale spesa si è resa necessaria, sotto il profilo causale, al fine di soddisfare il proprio onere di allegazione e prova e vedere accolta la pretesa richiesta in giudizio. Sulla somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della spesa, avvenuta il 26.2.2025, al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' 6 a corrispondere alla Pt_2 Parte_2 ricorrente la somma di €. 16.822,74 lordi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione con decorrenza dalla cessazione del rapporto al saldo;
Cont
- condanna l' n. 6 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma Parte_2 di euro 406,20, oltre interessi al saggio legale dal 26.2.2025 al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese Pt_2 Parte_2 processuali, che liquida in euro 2.110,00 per compenso di avvocato, oltre contributo unificato, spese pagina 5 di 6 generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. e iva, come dovute per legge.
Cagliari, 22.12.2025
Il giudice
DO AR
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. DO AR, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta in sostituzione dell'udienza del 14.11.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 917/2025 R.A.C.L., promossa da
, C.F. nata a [...] il [...], residente in Parte_1 C.F._1
Monserrato, vico Giovenale, n. 4, elettivamente domiciliata in Cagliari, via Grazia Deledda n. 74, presso lo studio dell'avv. Giacomo Doglio che l a rappresenta e difende in forza di procura speciale rilasciata a margine del ricorso introduttivo del giudizio, parte attrice contro
, P.I. /C.F. , Controparte_1 P.IVA_1 in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, con sede in Sanluri, via
Ungaretti, n. 9,
Parte convenuta contumace
Conclusioni:
Nell'interesse di parte attrice:
“
1. Accertare e dichiarare, per i motivi indicati nella superiore parte espositiva, il diritto della dott.ssa pagina 1 di 6 all'indennizzo per le ferie non godute pari a 79 giorni ovvero all'eventualmente diverso Parte_1
(maggiore o minore) periodo di riposo feriale non goduto accertando e al risarcimento del danno patrimoniale a titolo di spese di consulenza tecnico -contabile.
2. Conseguentemente condannare la , in persona del legale Parte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore della ricorrente della somma di € 16.563,06 a titolo di indennizzo per ferie maturate e non godute e di € 406,20 a titolo di risarcimento del danno per spese di consulenza ovvero quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria con decorrenza, rispettivamente, dal 15.05.2023 e dal
26.02.2025 .
• In ogni caso con vittoria di spese e competenze di causa”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 13.3.2025, ha instaurato il presente giudizio nei Parte_1 confronti della , al fine di ottenere l'accertamento del diritto Controparte_2 all'indennità sostituiva di ferie non godute, esponendo di essere stata dirigente medico specialista in
Medicina Interna e di aver prestato servizio alle dipendenze della con decorrenza dal Parte_3
24.06.2015, e successivamente, alle dipendenze della dal 1.1.2017, inizialmente con CP_3 contratto a tempo determinato ed in seguito, senza soluzione di continuità, con contratto a tempo pieno e indeterminato, presso l'omonima Struttura Complessa del Presidio Ospedaliero Nostra Signora di
Bonaria di San Gavino Monreale della con decorrenza dal 1.9.2018 al 15.5.2023. CP_4
L'attrice ha inoltre precisato che dal 1.1.2022 il rapporto di lavoro era proseguito con la Pt_2 senza soluzione di continuità, sino alla sua cessazione avvenuta in data 16.5.2023, per effetto della comunicazione delle dimissioni volontarie presentate tramite istanza di risoluzione anticipata senza addebito dell'indennità sostitutiva del mancato preavviso, e del successivo atto di accoglimento dell'istanza della . Parte_2
La non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare instaurazione Parte_2 del contraddittorio nei suoi confronti, restando così contumace.
La causa è stata istruita con le sole produzioni documentali di parte attrice.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto per i seguenti motivi.
Secondo la giurisprudenza della suprema Corte, l'art. 21, comma 13, del C.C.N.L. 5 dicembre 1996, area dirigenziale medica e veterinaria, che dispone il pagamento delle ferie nel solo caso in cui, all'atto pagina 2 di 6 della cessazione del rapporto, risultino non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del dirigente, va interpretato in modo conforme al principio di irrinunciabilità delle stesse, sancito dall'art. 36 Cost., di guisa che si applica solo nei confronti dei dirigenti titolari del potere di attribuirsi il periodo di ferie senza ingerenze da parte del datore di lavoro e non anche nei confronti dei dirigenti privi di tale potere (Cass. civ., Sez. L, 9 marzo 2021, n. 6493).
La disciplina contenuta nel C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, art. 33, comma 10 (“Le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative [...]”) non presenza sostanziali differenze, sul punto, rispetto a quella del passato.
Quindi, il dirigente medico che sia sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute. Ovvero incombe sul datore di lavoro la prova di avere adempiuto all'obbligo di concedere le ferie annuali, in quanto queste ultime costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore.
Le eccezioni al godimento delle ferie, ed in particolare il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro, si giustifica esclusivamente per non frustrare il diritto quando il godimento è stato impedito da cause non imputabili al lavoratore.
Sul punto è intervenuta la Suprema Corte, la quale ha evidenziato l'esigenza che il datore di lavoro assicuri concretamente che il lavoratore sia posto nelle condizioni di poter fruire delle ferie, se necessario, invitandolo formalmente alla fruizione delle stesse tramite una comunicazione “accurata e in tempo utile”, informandolo sulle conseguenze della mancata fruizione, pena l'indennità alla cessazione (Cass. 13613/2020; Cass. 18140/2022 e Cass. 21780/2022).
La ratio della disposizione è pertanto, quella di affermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie e reprimere quelle pratiche elusive, senza tuttavia pregiudicare il lavoratore incolpevole.
***
Ad avviso del Tribunale, alla luce del quadro normativo e dei principi giurisprudenziali ricostruiti, nel caso di specie ricorrono i presupposti per riconoscere al ricorrente l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
La parte attrice ha, dunque, assolto l'onere della prova su di esso gravante, dimostrando di non aver fruito delle ferie maturare relative agli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Occorre premettere che, come correttamente evidenziato anche nella consulenza tecnica contabile, pagina 3 di 6 in caso di articolazione dell'orario di lavoro su sei giorni, così come previsto dall'art. 33 del C.C.N.L.
19.12.2019, con il superamento del terzo anno di servizio spettano al dirigente medico trentadue giorni lavorativi di ferie, che nel caso di specie decorrono dal 1.7.2018, pertanto risulta errata la voce relativa ai giorni di ferie maturati e riconosciuti alla ricorrente nella documentazione allegata (doc. 05 Cartellini
2015-2023), a partire dalla data di cui sopra.
L'indennità è quindi dovuta e la sua misura deve essere stabilita ai sensi dell'allagato 3 del C.C.N.L. del 3 novembre 2005, come richiamato dall'art. 33 del C.C.N.L. del 19 dicembre 2019, commi 1 e 13.
Essa è quindi comprensiva della retribuzione base mensile, dell'indennità di specificità medica, dell'indennità di esclusività e della retribuzione di posizione, con riferimento all'anno di mancata fruizione.
Partendo da una retribuzione mensile che, comprensiva delle predette voci, è pari ad euro 5.550,04
(gli importi di ogni singola componente, tratti dalle ultime buste paga, sono: euro 3.481,60 di retribuzione base mensile;
euro 652,03 di indennità di specificità medica;
euro 993,33 di indennità di esclusività. A questi si aggiunge l'importo di euro 423,08 di retribuzione di posizione minima), il valore giornaliero dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute per gli anni 2021, 2022 e 2023 è pari ad euro 213,46.
Per l'anno 2020, invece, deve essere tenuto in considerazione un valore giornaliero dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute pari ad euro 205,34, ottenuto partendo da una retribuzione mensile che è pari ad euro 5.338.86 (gli importi di ogni singola componente, tratti dalla busta paga del mese di dicembre relativi a tale annualità sono: euro 3.481,60 di retribuzione base mensile;
euro 652,03 di indennità di specificità medica;
euro 782,15 di indennità di esclusività ed euro 423,08 di retribuzione di posizione minima).
Nel complesso la resistente deve essere quindi condannata al pagamento delle seguenti somme:
- Per l'anno 2020 euro 1.026,70 (euro 205,34 moltiplicato per 5 giorni);
- Per l'anno 2021 euro 6.830,72 (euro 213,46 moltiplicato per i 32 giorni di ferie non fruite);
- Per l'anno 2022 euro 6.830,72 (euro 213,46 moltiplicato per i 32 giorni di ferie non fruite);
- Per l'anno 2023 euro 2.134,60 (euro 213,46 moltiplicato per i 10 giorni di ferie non fruite).
Per un totale di euro 16.822,74 lordi, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, con decorrenza di legge.
***
Per tali ragioni, la in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_2 deve essere condannata a pagare, a , per il titolo dedotto, la somma lorda di euro 16.822,74 Parte_1 oltre interessi al saggio legale dalle singole scadenze al saldo e la rivalutazione monetaria che concorre pagina 4 di 6 nei limiti di legge.
***
Stante la contumacia dell' convenuta e considerato che dopo Parte_2
l'introduzione del giudizio la difesa di parte attrice si è dovuta limitare a insistere sull'accoglimento della domanda, senza svolgere alcun'altra attività difensiva sostanzialmente nuova o diversa di effettivo e concreto rilievo, non sussistono attività difensive che giustifichino la liquidazione del compenso previsto per la fase istruttoria.
Al riguardo, occorre peraltro evidenziare che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lett. c), del D.M.
55/2014, la fase istruttoria “rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta”
e che, nel caso di specie, a bene vedere, l'attività difensiva svolta dopo l'introduzione del giudizio è più correttamente inquadrabile nelle attività oggetto della fase decisionale, essendosi concretata, inevitabilmente, nella mera precisazioni delle conclusioni (attività difensiva, appunto, rientrante tra quelle oggetto della fase decisione). Cont Le spese per le restanti fasi seguono la soccombenza dell' e devono essere liquidate in ragione dei valori minimi di tabella (tenendo conto della tabella di riferimento per le cause in materia di lavoro di valore compreso tra gli euro 5.200,01 e gli euro 26.000,00), considerata la limitata attività processuale svolta e atteso che la questione è ormai uniformemente trattata dalla giurisprudenza nell'ambito di un contenzioso seriale.
Deve essere altresì accolta la richiesta di condanna della convenuta alla rifusione delle spese di consulenza affrontate prima del giudizio al fine di calcolare l'entità delle somme spettanti per le ferie non godute, in misura corrispondente ad euro 406,20, considerato che tale spesa si è resa necessaria, sotto il profilo causale, al fine di soddisfare il proprio onere di allegazione e prova e vedere accolta la pretesa richiesta in giudizio. Sulla somma sono dovuti gli interessi al saggio legale dalla data della spesa, avvenuta il 26.2.2025, al saldo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- accoglie il ricorso e per l'effetto condanna l' 6 a corrispondere alla Pt_2 Parte_2 ricorrente la somma di €. 16.822,74 lordi, oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione con decorrenza dalla cessazione del rapporto al saldo;
Cont
- condanna l' n. 6 al pagamento in favore della parte ricorrente della somma Parte_2 di euro 406,20, oltre interessi al saggio legale dal 26.2.2025 al saldo;
- condanna l' alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese Pt_2 Parte_2 processuali, che liquida in euro 2.110,00 per compenso di avvocato, oltre contributo unificato, spese pagina 5 di 6 generali nella misura del 15% del compenso, c.p.a. e iva, come dovute per legge.
Cagliari, 22.12.2025
Il giudice
DO AR
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