Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Rosa Bonanzinga, in esito all' udienza del 14 aprile 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 1119/2019 R.G. e vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Di Re, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. Maria Adelaide Nieddu
RESISTENTE
OGGETTO: benefici previdenziali da esposizione ad amianto
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 28 febbraio 2019, , premesso di aver subito, Parte_1 durante lo svolgimento dell'attività lavorativa svolta sin dal 30 novembre 1976 e a bordo di natanti iscritti al Registro Navale Italiano e al Compartimento Marittimo di Reggio Calabria, alle dipendenze della compagnia di navigazione un'esposizione ultradecennale a fibre CP_2
d'amianto, in misura superiore ai limiti soglia fissati, rilevava di aver presentato, in data 7 marzo
2016, domanda amministrativa all' finalizzata al riconoscimento dei benefici CP_1
all'esposizione all'amianto previsti ai sensi delle L.257/92 e 271/93 e D.L 269/2003 per il periodo compreso dal 30 novembre 1976 e sino al 7 marzo 2016 comunque per un periodo di almeno dieci anni, senza esito e che aveva presentato ricorso amministrativo senza esito.
2.- L' resisteva in giudizio. CP_1
3. – L'udienza del 14 aprile 2025 veniva sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte e, in esito al deposito di note, la causa viene decisa.
4. - Va rilevato che, nelle note depositate in data 9 aprile 2025, il procuratore di parte ricorrente ha evidenziato “la volontà del ricorrente di rinunciare all'azione” ed è stato depositato atto di rinuncia all'azione giudiziale sottoscritta dal ricorrente.
In ragione di quanto esposto è, dunque, venuto meno l'interesse del ricorrente ad ottenere una pronuncia sul ricorso che va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
5.- Tenuto conto dell'esito della lite e della sopravvenuta carenza di interesse nel corso del giudizio, le spese giudiziali vengono compensate integralmente tra le parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando così provvede:
a) dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse;
b) compensa interamente tra le parti le spese giudiziali.
Messina, 15 aprile 2025
Il Giudice del Lavoro
Rosa Bonanzinga