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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 08/10/2025, n. 4152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4152 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 8357/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
HE, ha emesso la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies c.p.c. -
nella causa iscritta al n. 8357/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Parte_3
ATTRICI
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) CodiceFiscale_4 con il patrocinio dell'Avv. CANDITO FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione: “in via principale: - Accertata la natura gentilizia
o famigliare della cappella sita nel cimitero di ID (BS); - accertato che il signor Parte_4
è stato il fondatore della ridetta cappella gentilizia destinata alla propria famiglia;
per l'effetto dichiarare il diritto, ius sanguinis, delle attrici a tumulare nella cappella gentilizia anche il proprio padre signor , figlio del fondatore e la propria madre signora Persona_1 Parte_4
. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse il signor Parte_5 Parte_4 quale fondatore della cappella gentilizia realizzata dallo stesso nel cimitero di ID (BS),
[...]
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, - Accertato che le attrici hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del potere di fatto corrispondente al ius sepulchri, sia sotto forma primaria (diritto a essere seppelliti o a seppellire), sia sotto forma secondaria (diritto di accesso al sepolcro), esercitato in modo continuato, manifesto, pacifico e ultraventennale sulla cappella gentilizia realizzata nel cimitero di ID (BS); - per l'effetto dichiarare le attrici titolari del relativo ius sepulchri essendo intervenuto l'acquisto per usucapione anche del
1 diritto a custodire i resti mortali del padre signor e della madre signora Persona_1 Pt_5
, nella cappella gentilizia sita nel cimitero di ID (BS). - Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa: “- respingere tutte le domande formulate dalle attrici perché infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge, IVA e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 5/7/2024 le attrici hanno rappresentato che il loro ascendente
è il legittimo fondatore della cappella gentilizia situata nel cimitero comunale di Parte_4
ID (BS), dallo stesso realizzata nell'anno 1959 con l'aiuto del figlio (i.e. padre Persona_1 delle attrici), il quale ne ha altresì sostenuto i costi di ristrutturazione nell'anno 1979.
In quanto titolare dello ius sepulchri, ha quindi provveduto a far tumulare nella Parte_4 predetta tomba la di lui moglie (deceduta nell'anno 1959) e, successivamente, ivi Parte_6 sono state deposte anche le sue spoglie (anno 1974).
In seguito, nella medesima cappella gentilizia sono stati tumulati: (i.e. padre delle Persona_1 attrici) deceduto nell'anno 1981, (i.e. padre dei convenuti) deceduto nell'anno 1987, Persona_2
(i.e. fratello dei germani e ) deceduto nell'anno 2008, e Persona_3 Per_2 Per_1 Per_4
(i.e. madre dei convenuti) deceduta nel 2021.
[...]
Stante le insistenze della convenuta , la quale sosteneva di essere proprietaria Controparte_2 esclusiva del sepolcro insieme al fratello, nell'anno 1989 le attrici hanno trasferito la salma del padre.
Hanno quindi concluso chiedendo: i) di accertare la natura gentilizia del sepolcro, ii) accertare che
è il fondatore della suddetta cappella e iii) dichiarare, per l'effetto, il diritto delle Parte_4 attrici a tumulare nella predetta tomba il loro padre ( ) e la loro madre ( Persona_1 Parte_5 deceduta nell'anno 2011); iv) in subordine, accertare l'acquisto dello ius sepulchri per usucapione.
Con comparsa del 18/9/2024 si sono costituiti i convenuti i quali hanno contestato la titolarità dello ius sepulchri in capo a non essendo questi il legittimo fondatore. Parte_4
In tesi dei convenuti, infatti, il concessionario dell'area cimiteriale su cui è sorta la cappella gentilizia
è (i.e. padre di e ) il quale ha avviato l'apposito iter Persona_2 Controparte_1 CP_2 amministrativo nel 1957 (doc. 2-10) e al quale sono subentrati, nell'anno 2024, gli odierni convenuti
(doc. 13).
Quanto alla salma di , quest'ultimo è stato tumulato nel predetto sepolcro per volontà Persona_1 di , il quale tuttavia ne ha concesso l'occupazione solo in via temporanea. Persona_2
Hanno quindi chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dalle attrici.
All'udienza del 22/1/2025 le attrici si sono rese disponibili a transare la vertenza rinunciando “ad ogni pretesa su tre dei cinque loculi attualmente liberi all'interno della cappella di famiglia utilizzando esclusivamente due loculi nei quali tumulare le urne di e , Persona_1 Parte_5 nonché in futuro degli altri componenti della famiglia di che dovessero venire a Persona_1 mancare”; parte convenuta si è opposta e ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita mediante prova orale e quindi trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
***
2 Giova premettere che il diritto al sepolcro è tradizionalmente distinto in diritto primario, inteso come il diritto di essere seppelliti o di seppellire, e diritto secondario, ovvero la facoltà, spettante a chiunque sia un congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas.
Per quanto attiene al diritto primario lo stesso si distingue ulteriormente in sepolcro «ereditario» e sepolcro «gentilizio».
Ebbene, nel caso in esame, è incontestata la natura gentilizia della cappella oggetto di causa.
Ciò trova conferma nel contratto di concessione dell'area cimiteriale stipulato in data 1/8/1957 dal sig. , dal quale si evince che la stessa è finalizzata alla “costruzione di una tomba per Persona_2 raccogliere i resti mortali della di lui famiglia” (cfr. doc. 9 comparsa).
Controverso tra le parti è il soggetto in capo al quale va riconosciuta la qualifica di «fondatore» del sepolcro.
Le attrici, infatti, imputano al nonno paterno l'effettiva titolarità della concessione Parte_4 cimiteriale finalizzata alla costruzione del sepolcro;
in tesi dei convenuti, invece, fondatore è il loro padre . Persona_2
Dalla disamina degli atti di causa è emerso che il legittimo fondatore del sepolcro è , Persona_2 il quale ha avviato l'iter amministrativo finalizzato alla costruzione della cappella gentilizia in data
23/1/1957 (cfr. doc. 2 comparsa) e ha altresì provveduto a versare alla Tesoreria comunale la somma di £ 50.000,00, a titolo di corrispettivo per la concessione dell'area cimiteriale, come attestato dalla bolletta n. 38 del 30/7/1957 (cfr. doc. 8 comparsa).
Da ultimo, i convenuti hanno prodotto il contratto di concessione dallo stesso stipulato il 1/8/1957, cui sono subentrati nel 2024 (doc. 9 e 13).
Contrariamente le attrici nulla hanno provato in ordine alla titolarità del sepolcro in capo al nonno limitandosi a produrre la richiesta formulata al Comune di ID in data 15/7/1957, Parte_4 rimasta senza seguito (doc. 1), e a ribadire che la tomba di famiglia riporta l'intestazione “Famiglia
(doc. 2). Parte_4
Ciò posto, rimane da determinare quali soggetti abbiano acquisito la titolarità dello ius sepulchri in seguito al decesso del fondatore.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che: “in assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo «ius sepulchri» d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto”
(cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 8020/2021; id. Sez. 3, n. 190/2025).
Per quanto sopra, si ritiene che titolari dello ius sepulchri, inteso come diritto primario di seppellire o di collocare una salma in una determinata tomba, siano gli odierni convenuti, unici soggetti ancora in vita e legati al fondatore da vincoli di sangue.
3 Va tuttavia osservato che anche è da reputarsi titolare di tale diritto in quanto fratello Persona_1 del fondatore e ivi tumulato per espressa volontà di quest'ultimo.
La circostanza che , deceduto prima del fondatore e esumato dopo la sua morte, sia Persona_1 stato tumulato nella tomba di famiglia (peraltro intestata “ – doc. 2), induce Persona_5
a ritenere che fosse intenzione del fondatore seppellire nella cappella gentilizia anche i collaterali, non risultando contrariamente provato che il padre dei convenuti ne avesse concesso l'occupazione da parte del fratello solo in via temporanea.
Invero, anche la salma dell'altro fratello del fondatore, , si trova attualmente tumulata nella Per_3 cappella circostanza che è rimasta priva di contestazione alcuna.
Per quanto sopra, deve dichiararsi in capo a il diritto a essere tumulato nella cappella Persona_1 gentilizia per vincolo di sangue con il fondatore e per volontà di quest'ultimo.
Ne consegue che anche la moglie debba essere ivi sepolta, in quanto soggetto legato Parte_5 al titolare dello ius da vincolo di matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 8020/2021). Per_6
Le attrici hanno chiesto riconoscersi anche in capo alle stesse l'acquisto dello ius sepulchri, sia nella sua accezione di diritto primario sia di diritto secondario, per usucapione.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che: “il diritto al sepolcro, inteso come diritto a tumulare
e custodire nella cappella cimiteriale i propri resti mortali o quelli dei congiunti, ha natura di diritto reale e patrimoniale ed è pertanto suscettibile di possesso” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1009/2008).
Il diritto secondario al sepolcro, invece, si configura come diritto di natura personalissima ed intrasmissibile, pertanto non suscettibile di tutela possessoria (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 15432/2025).
Per quanto sopra, la richiesta delle attrici può essere esaminata solo con riferimento all'acquisto per usucapione del diritto primario al sepolcro (i.e. diritto a seppellire o ad essere seppelliti).
Ebbene, nel caso in esame le attrici hanno allegato che il di loro padre ha contribuito alla costruzione della cappella gentilizia, provvedendo altresì alle opere di ristrutturazione nell'anno 1979; tuttavia, nulla hanno provato sul punto.
Dalle stesse dichiarazioni del teste è, inoltre, emerso che la sig.ra Testimone_1 Parte_2 nel corso degli anni si è sistematicamente recata sulla tomba di famiglia (“periodicamente andavamo a trovare i suoi defunti […]; il giorno del matrimonio dopo la celebrazione ci siamo recati a portare il bouquet di mia moglie sulla tomba di all'interno della cappella gentilizia” – Persona_1 verbale d'udienza dell'8/7/2025); tali accessi al sepolcro, tuttavia, sono configurabili come meri atti di pietas e devozione piuttosto che come inequivoca espressione dell'esercizio di un potere di fatto sulla res corrispondente al possesso.
Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che la tomba è sempre stata liberamente accessibile a chiunque volesse ivi compiere atti di cordoglio, con la conseguenza che non risulta provato che le attrici abbiano esercitato sul sepolcro un potere di fatto configurabile alla stregua di un possesso valido ad usucapionem (cfr. “ricordo che, quando arrivavo al cimitero entravamo nella cappella. Mi pare di ricordare che l'accesso alla cappella è preceduto da un cancelletto che, da quanto ricordo, è stato sempre lasciato aperto. Non so dire se l'accesso era libero a tutti o consentito solo ai parenti”
- cfr. verbale d'udienza del 8/7/2025).
Per quanto sopra, deve rigettarsi la domanda formulata da parte attrice in punto di acquisto dello ius sepulchri per usucapione.
4 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8357/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la natura gentilizia o familiare della cappella cimiteriale intitolata “
[...]
sita all'interno del cimitero comunale di ID (BS); Persona_5
2. accerta e dichiara che era titolare del diritto a essere tumulato nella suddetta Persona_1 cappella gentilizia con la di lui moglie;
Parte_5
3. rigetta il resto;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, lì 8/10/2025.
Il Giudice
Andrea HE
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
- Sezione Terza CIVILE -
Il Tribunale ordinario di Brescia, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea
HE, ha emesso la seguente
SENTENZA
- ex art. 281-sexies c.p.c. -
nella causa iscritta al n. 8357/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
) C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. Parte_3
ATTRICI
contro
(C.F. ) e (C.F. Controparte_1 CodiceFiscale_3 Controparte_2
) CodiceFiscale_4 con il patrocinio dell'Avv. CANDITO FRANCESCO
CONVENUTI
CONCLUSIONI
Parte attrice ha concluso come da atto di citazione: “in via principale: - Accertata la natura gentilizia
o famigliare della cappella sita nel cimitero di ID (BS); - accertato che il signor Parte_4
è stato il fondatore della ridetta cappella gentilizia destinata alla propria famiglia;
per l'effetto dichiarare il diritto, ius sanguinis, delle attrici a tumulare nella cappella gentilizia anche il proprio padre signor , figlio del fondatore e la propria madre signora Persona_1 Parte_4
. In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui non si ritenesse il signor Parte_5 Parte_4 quale fondatore della cappella gentilizia realizzata dallo stesso nel cimitero di ID (BS),
[...]
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, - Accertato che le attrici hanno acquistato ex art. 1158 c.c., in virtù del potere di fatto corrispondente al ius sepulchri, sia sotto forma primaria (diritto a essere seppelliti o a seppellire), sia sotto forma secondaria (diritto di accesso al sepolcro), esercitato in modo continuato, manifesto, pacifico e ultraventennale sulla cappella gentilizia realizzata nel cimitero di ID (BS); - per l'effetto dichiarare le attrici titolari del relativo ius sepulchri essendo intervenuto l'acquisto per usucapione anche del
1 diritto a custodire i resti mortali del padre signor e della madre signora Persona_1 Pt_5
, nella cappella gentilizia sita nel cimitero di ID (BS). - Con vittoria di spese, diritti ed
[...] onorari di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge”.
Parte convenuta ha concluso come da comparsa: “- respingere tutte le domande formulate dalle attrici perché infondate in fatto e diritto;
- con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, oltre oneri accessori di legge, IVA e CPA”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione depositato in data 5/7/2024 le attrici hanno rappresentato che il loro ascendente
è il legittimo fondatore della cappella gentilizia situata nel cimitero comunale di Parte_4
ID (BS), dallo stesso realizzata nell'anno 1959 con l'aiuto del figlio (i.e. padre Persona_1 delle attrici), il quale ne ha altresì sostenuto i costi di ristrutturazione nell'anno 1979.
In quanto titolare dello ius sepulchri, ha quindi provveduto a far tumulare nella Parte_4 predetta tomba la di lui moglie (deceduta nell'anno 1959) e, successivamente, ivi Parte_6 sono state deposte anche le sue spoglie (anno 1974).
In seguito, nella medesima cappella gentilizia sono stati tumulati: (i.e. padre delle Persona_1 attrici) deceduto nell'anno 1981, (i.e. padre dei convenuti) deceduto nell'anno 1987, Persona_2
(i.e. fratello dei germani e ) deceduto nell'anno 2008, e Persona_3 Per_2 Per_1 Per_4
(i.e. madre dei convenuti) deceduta nel 2021.
[...]
Stante le insistenze della convenuta , la quale sosteneva di essere proprietaria Controparte_2 esclusiva del sepolcro insieme al fratello, nell'anno 1989 le attrici hanno trasferito la salma del padre.
Hanno quindi concluso chiedendo: i) di accertare la natura gentilizia del sepolcro, ii) accertare che
è il fondatore della suddetta cappella e iii) dichiarare, per l'effetto, il diritto delle Parte_4 attrici a tumulare nella predetta tomba il loro padre ( ) e la loro madre ( Persona_1 Parte_5 deceduta nell'anno 2011); iv) in subordine, accertare l'acquisto dello ius sepulchri per usucapione.
Con comparsa del 18/9/2024 si sono costituiti i convenuti i quali hanno contestato la titolarità dello ius sepulchri in capo a non essendo questi il legittimo fondatore. Parte_4
In tesi dei convenuti, infatti, il concessionario dell'area cimiteriale su cui è sorta la cappella gentilizia
è (i.e. padre di e ) il quale ha avviato l'apposito iter Persona_2 Controparte_1 CP_2 amministrativo nel 1957 (doc. 2-10) e al quale sono subentrati, nell'anno 2024, gli odierni convenuti
(doc. 13).
Quanto alla salma di , quest'ultimo è stato tumulato nel predetto sepolcro per volontà Persona_1 di , il quale tuttavia ne ha concesso l'occupazione solo in via temporanea. Persona_2
Hanno quindi chiesto il rigetto di tutte le domande formulate dalle attrici.
All'udienza del 22/1/2025 le attrici si sono rese disponibili a transare la vertenza rinunciando “ad ogni pretesa su tre dei cinque loculi attualmente liberi all'interno della cappella di famiglia utilizzando esclusivamente due loculi nei quali tumulare le urne di e , Persona_1 Parte_5 nonché in futuro degli altri componenti della famiglia di che dovessero venire a Persona_1 mancare”; parte convenuta si è opposta e ha insistito per l'ammissione dei mezzi istruttori.
La causa è stata istruita mediante prova orale e quindi trattenuta in decisione ex art. 281-sexies c.p.c..
***
2 Giova premettere che il diritto al sepolcro è tradizionalmente distinto in diritto primario, inteso come il diritto di essere seppelliti o di seppellire, e diritto secondario, ovvero la facoltà, spettante a chiunque sia un congiunto di persone le cui spoglie si trovino in un determinato sepolcro, di accedervi per il compimento degli atti di pietas.
Per quanto attiene al diritto primario lo stesso si distingue ulteriormente in sepolcro «ereditario» e sepolcro «gentilizio».
Ebbene, nel caso in esame, è incontestata la natura gentilizia della cappella oggetto di causa.
Ciò trova conferma nel contratto di concessione dell'area cimiteriale stipulato in data 1/8/1957 dal sig. , dal quale si evince che la stessa è finalizzata alla “costruzione di una tomba per Persona_2 raccogliere i resti mortali della di lui famiglia” (cfr. doc. 9 comparsa).
Controverso tra le parti è il soggetto in capo al quale va riconosciuta la qualifica di «fondatore» del sepolcro.
Le attrici, infatti, imputano al nonno paterno l'effettiva titolarità della concessione Parte_4 cimiteriale finalizzata alla costruzione del sepolcro;
in tesi dei convenuti, invece, fondatore è il loro padre . Persona_2
Dalla disamina degli atti di causa è emerso che il legittimo fondatore del sepolcro è , Persona_2 il quale ha avviato l'iter amministrativo finalizzato alla costruzione della cappella gentilizia in data
23/1/1957 (cfr. doc. 2 comparsa) e ha altresì provveduto a versare alla Tesoreria comunale la somma di £ 50.000,00, a titolo di corrispettivo per la concessione dell'area cimiteriale, come attestato dalla bolletta n. 38 del 30/7/1957 (cfr. doc. 8 comparsa).
Da ultimo, i convenuti hanno prodotto il contratto di concessione dallo stesso stipulato il 1/8/1957, cui sono subentrati nel 2024 (doc. 9 e 13).
Contrariamente le attrici nulla hanno provato in ordine alla titolarità del sepolcro in capo al nonno limitandosi a produrre la richiesta formulata al Comune di ID in data 15/7/1957, Parte_4 rimasta senza seguito (doc. 1), e a ribadire che la tomba di famiglia riporta l'intestazione “Famiglia
(doc. 2). Parte_4
Ciò posto, rimane da determinare quali soggetti abbiano acquisito la titolarità dello ius sepulchri in seguito al decesso del fondatore.
La Suprema Corte di Cassazione, sul punto, ha chiarito che: “in assenza di disposizioni specifiche da parte del fondatore, lo «ius sepulchri» d'indole gentilizia spetta, oltre che al fondatore stesso, ai componenti del nucleo familiare strettamente inteso, nel quale debbono farsi rientrare tutte le persone legate al fondatore da vincolo di sangue o legate tra loro da vincoli di matrimonio. Tale diritto, pur non essendo precisato in una disposizione di legge, trova il suo fondamento in un'antica consuetudine, conforme al sentimento comune, e nelle esigenze di culto e pietà dei defunti che, quando esercitate dai prossimi congiunti, realizzano, allo stesso tempo, la tutela indiretta di un interesse concernente la persona del defunto e l'esigenza sociale di far scegliere ai soggetti più interessati la località ed il punto ove manifestare i sentimenti di devozione verso il parente deceduto”
(cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 8020/2021; id. Sez. 3, n. 190/2025).
Per quanto sopra, si ritiene che titolari dello ius sepulchri, inteso come diritto primario di seppellire o di collocare una salma in una determinata tomba, siano gli odierni convenuti, unici soggetti ancora in vita e legati al fondatore da vincoli di sangue.
3 Va tuttavia osservato che anche è da reputarsi titolare di tale diritto in quanto fratello Persona_1 del fondatore e ivi tumulato per espressa volontà di quest'ultimo.
La circostanza che , deceduto prima del fondatore e esumato dopo la sua morte, sia Persona_1 stato tumulato nella tomba di famiglia (peraltro intestata “ – doc. 2), induce Persona_5
a ritenere che fosse intenzione del fondatore seppellire nella cappella gentilizia anche i collaterali, non risultando contrariamente provato che il padre dei convenuti ne avesse concesso l'occupazione da parte del fratello solo in via temporanea.
Invero, anche la salma dell'altro fratello del fondatore, , si trova attualmente tumulata nella Per_3 cappella circostanza che è rimasta priva di contestazione alcuna.
Per quanto sopra, deve dichiararsi in capo a il diritto a essere tumulato nella cappella Persona_1 gentilizia per vincolo di sangue con il fondatore e per volontà di quest'ultimo.
Ne consegue che anche la moglie debba essere ivi sepolta, in quanto soggetto legato Parte_5 al titolare dello ius da vincolo di matrimonio (cfr. Cass. Civ. Sez. 6 - 3, n. 8020/2021). Per_6
Le attrici hanno chiesto riconoscersi anche in capo alle stesse l'acquisto dello ius sepulchri, sia nella sua accezione di diritto primario sia di diritto secondario, per usucapione.
La Suprema Corte al riguardo ha precisato che: “il diritto al sepolcro, inteso come diritto a tumulare
e custodire nella cappella cimiteriale i propri resti mortali o quelli dei congiunti, ha natura di diritto reale e patrimoniale ed è pertanto suscettibile di possesso” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 1009/2008).
Il diritto secondario al sepolcro, invece, si configura come diritto di natura personalissima ed intrasmissibile, pertanto non suscettibile di tutela possessoria (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, n. 15432/2025).
Per quanto sopra, la richiesta delle attrici può essere esaminata solo con riferimento all'acquisto per usucapione del diritto primario al sepolcro (i.e. diritto a seppellire o ad essere seppelliti).
Ebbene, nel caso in esame le attrici hanno allegato che il di loro padre ha contribuito alla costruzione della cappella gentilizia, provvedendo altresì alle opere di ristrutturazione nell'anno 1979; tuttavia, nulla hanno provato sul punto.
Dalle stesse dichiarazioni del teste è, inoltre, emerso che la sig.ra Testimone_1 Parte_2 nel corso degli anni si è sistematicamente recata sulla tomba di famiglia (“periodicamente andavamo a trovare i suoi defunti […]; il giorno del matrimonio dopo la celebrazione ci siamo recati a portare il bouquet di mia moglie sulla tomba di all'interno della cappella gentilizia” – Persona_1 verbale d'udienza dell'8/7/2025); tali accessi al sepolcro, tuttavia, sono configurabili come meri atti di pietas e devozione piuttosto che come inequivoca espressione dell'esercizio di un potere di fatto sulla res corrispondente al possesso.
Ciò trova ulteriore conferma nella circostanza che la tomba è sempre stata liberamente accessibile a chiunque volesse ivi compiere atti di cordoglio, con la conseguenza che non risulta provato che le attrici abbiano esercitato sul sepolcro un potere di fatto configurabile alla stregua di un possesso valido ad usucapionem (cfr. “ricordo che, quando arrivavo al cimitero entravamo nella cappella. Mi pare di ricordare che l'accesso alla cappella è preceduto da un cancelletto che, da quanto ricordo, è stato sempre lasciato aperto. Non so dire se l'accesso era libero a tutti o consentito solo ai parenti”
- cfr. verbale d'udienza del 8/7/2025).
Per quanto sopra, deve rigettarsi la domanda formulata da parte attrice in punto di acquisto dello ius sepulchri per usucapione.
4 Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e della parziale reciproca soccombenza, le spese di lite devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile n. 8357/2024 R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accerta e dichiara la natura gentilizia o familiare della cappella cimiteriale intitolata “
[...]
sita all'interno del cimitero comunale di ID (BS); Persona_5
2. accerta e dichiara che era titolare del diritto a essere tumulato nella suddetta Persona_1 cappella gentilizia con la di lui moglie;
Parte_5
3. rigetta il resto;
4. compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Brescia, lì 8/10/2025.
Il Giudice
Andrea HE
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