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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 26/11/2025, n. 580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 580 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO OGGETTO:
TRIBUNALE DI MATERA Separazione
Il Tribunale di Matera, riunito in Camera di Consiglio il giorno giudiziale
19/11/2025, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente rel. dott. Gaetano Catalani Giudice dott.ssa Tiziana Caradonio Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile n. 404/2024 R.G., sulla domanda proposta da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato SISTO ROCCA, C.F._1
contro
, nato a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), con l'avvocato SIMONELLI MARCO, C.F._2
nonché
quale curatrice speciale della minore Controparte_2 [...]
, in proprio Persona_1
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale,
Oggetto: Separazione giudiziale
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato telematicamente il 24 marzo 2024, Parte_1
proponeva ricorso nei confronti del coniuge per sentir dichiarare Controparte_1
la separazione personale fra loro. Assumeva la ricorrente di aver contratto matrimonio con il resistente in
Lecce il 24 aprile 2007 e che dalla loro unione era nata la figlia il 25 Persona_1
novembre 2013.
Riconduceva la crisi coniugale alla violazione dei doveri matrimoniali da parte del attribuendogli violenze fisiche e psicologiche nei suoi confronti e della CP_1
figlia. Diceva che tali condotte avevano tratto origine dal fanatismo religioso che lo pervadeva come devoto a un sacerdote, reso allo stato laicale da un processo ecclesiastico, e fondatore di una comunità a cui il dedicava tempo e denaro, CP_1
pretendendo l'adesione incondizionata dei familiari.
Chiedeva perciò la pronuncia della separazione con addebito al marito,
l'affidamento esclusivo della figlia e l'assegnazione della casa familiare con divieto di incontri del con la minore e l'obbligo per il medesimo del pagamento di euro CP_1
600,00 mensili a titolo di concorso al mantenimento della prole, oltre l'intero importo dell'assegno unico universale.
Veniva disposta la comparizione delle parti con il decreto di fissazione d'udienza,
e sulla scorta della delega presidenziale veniva rigettata la richiesta di provvedimenti indifferibili;
non di meno, sulla scorta della domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al , avanzata dal P.M. nel giudizio pendente presso il CP_1
Tribunale per i minorenni di Potenza, a cui la aveva aderito, veniva nominata Pt_1
la curatrice speciale della minore.
Il 14 maggio 2025 si costituiva tempestivamente con Controparte_1
apposita comparsa, confermando i presupposti dell'azione di separazione rappresentati dalla ricorrente, ma contestando nel merito la rappresentazione dei fatti che denunciava come artefatta e fuorviante, sul presupposto che la moglie e la figlia avevano frequentato la Comunità con piena partecipazione e in uno spirito di totale adesione alle scelte religiose. Negava il ricorrere di episodi di violenza, che riconduceva a una alterata valutazione della e riferiva a lei l'allontanamento affettivo della figlia Pt_1
verificatosi negli ultimi periodi, dopo che la mamma l'aveva portata con sé condizionandone i comportamenti. Chiedeva, dunque, a sua volta l'addebito nei confronti del coniuge, con affidamento condiviso della figlia e un contributo di mantenimento a carico della
Pt_1
Ugualmente si costituiva la curatrice speciale, con tempestiva comparsa del 15 maggio 2024, riassumendo le precedenti fasi giudiziali con l'introduzione del ricorso a tutela della minore presso il T.M. di Potenza, e la conclusiva declaratoria di incompetenza di quel giudice, per la contemporaneità dell'azione di separazione, e ripercorsi gli elementi che facevano ravvedere una situazione di pregiudizio per la ragazza, concludeva per l'affidamento esclusivo alla madre, con assegnazione della casa coniugale, sospensione dei diritti di visita e di incontro del padre e divieto di avvicinamento, oltre all'imposizione di un contributo di mantenimento e attività di sostegno da parte dei servizi sociali,
Nelle memorie successive, la precisava le sue conclusioni chiedendo un Pt_1
maggiore importo del contributo di mantenimento della prole e anche la corresponsione di un assegno per sé.
Alla prima udienza di comparizione, le parti confermavano la persistente condizione di crisi e l'impossibilità della riconciliazione e in sede di provvedimenti provvisori, i coniugi venivano autorizzati a vivere separati con affidamento esclusivo della minore alla madre, divieto di incontri con il padre, assegnazione della casa coniugale e previsione di un contributo di mantenimento della prole a carico del in euro 1,000,00. Veniva altresì disposto un incarico al Servizio sociale per CP_1
l'elaborazione di un percorso di sostegno della minore, in raccordo con la NPIA e il
Consultorio familiare, diretto alla riparazione del danno psicologico e all'attuazione di percorsi di recupero delle relazioni paterne.
La trattazione proseguiva con una corposa istruttoria orale e documentale e all'udienza del 7 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti, la causa era rimessa a sentenza.
Il P.M. concludeva come da nota dell'11 novembre 2025. Tanto premesso, osserva il collegio che, con riguardo alla domanda di separazione risulta accertato il venir meno delle relazioni affettive e quindi l'irreversibilità della dissoluzione del rapporto coniugale.
E' da escludere, in effetti, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostruita, in considerazione della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare e dalla serietà delle motivazioni addotte.
Quanto alle ulteriori domande, si concentrano sulla riconoscibilità dell'addebito reciprocamente contestato dalle parti, e sulle relazioni personali ed economiche rispetto alla figlia e fra loro.
Può premettersi che l'ascolto della minore, la quale è solo prossima al compimento del dodicesimo anno, è stato assolto in sede di procedimento minorile come da verbale d'udienza del 28 marzo 2024, acquisito agli atti di causa. Le dichiarazioni della minore hanno poi costituito oggetto dell'indagine penale contro il per le condotte lesive a lui attribuite, e sono state acquisite in sede di s.i.t. dai CP_1
Carabinieri di Pisticci e in incidente probatorio dal G.I.P. (docc. 40 e 43 di parte ricorrente) ed è seguita da operatori sociali e psicologici, di modo che un diverso e ulteriore esame in questa sede si profila duplicativo e pregiudizievole per la minore, tale da indurre pericoli di vittimizzazione secondaria e può essere omesso ai sensi dell'art. 473bis n. 45 c.p.c..
Va altresì premesso che ricorrendo l'allegazione di fatti violenti, il giudizio segue il rito di cui agli artt. 473bis n. 40 e ss. c.p.c., di modo che la presente decisione trova motivazione tanto nelle prove formali raccolte nell'istruzione della causa, che nelle sommarie informazioni. A queste vanno ascritte, in particolare, le attività di indagine di polizia giudiziaria e gli elementi complessivamente introdotti nel giudizio penale, pur se ancora non esitati in una pronuncia passata in giudicato. Nel caso di specie, ad ogni modo, il ha già subito condanna ad anni uno e mesi quattro di reclusione CP_1
in seguito a giudizio abbreviato per i fatti di violenza, con pena sospesa condizionata alla frequenza di un percorso di recupero delle disfunzionalità causali delle condotte maltrattanti. Sulla scorta di tanto, è sufficiente la constatazione del ricorrere di azione lesive e pregiudizievoli commesse dal ai danni dei familiari, conseguente al giudizio CP_1
di colpevolezza per il reato di cui all'art. 572 c.p., per affermare la fondatezza della domanda di addebito rivoltagli dalla Pt_1
La domanda è comunque avvalorata dalla complessiva istruttoria del presente giudizio che ha consentito di raccogliere una corposa prova testimoniale che dimostra la violazione del dovere di solidarietà coniugale da parte del in ragione della CP_1
pretermissione degli interessi della moglie e della figlia e della coartazione della loro personale e libera espressione di vita, imponendo loro le proprie scelte di attaccamento e di affiliazione alla comunità Oasi e così determinando un'insanabile disaffezione, una ragione di timore per l'incolumità personale, e conseguentemente la crisi del matrimonio.
Possono richiamarsi in tal senso le testimonianze di Testimone_1 [...]
, e i quali, con il ricordo di occasioni Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
ed episodi diversi, hanno concordemente riferito del clima di tensione ingenerato dal all'interno della famiglia con l'oppressiva e stolida abnegazione verso il c.d. CP_1
padre e l'insistente volontà di finalizzare una durevole adesione allo spirito Persona_2
religioso che era caratteristico della comunità Oasi, indirizzando le scelte familiari fino al trasferimento presso la stessa comunità o nelle vicinanze, anche con la vendita della loro abitazione.
Le deposizioni sono state chiare, dettagliate e congruenti nel ricordare la ricorrente idea del di trasferirsi presso la comunità, avvertendo il dissenso CP_1
della moglie come “un ostacolo” e la stessa come una “zavorra” (teste Pt_1 [...]
, e richiamano specificamente la pubblicazione di annunci di vendita della Tes_1
casa e dell'acquisto di una diversa abitazione in Cassino (ancora la e Pt_1 [...]
che vide personalmente le inserzioni e seppe da amici che erano Testimone_2
andati a vedere la casa dei per comprarla) precisando l'avversione della CP_1
ricorrente per queste decisioni che le venivano imposte, e come la sua contrarietà avesse scatenato l'aggressività del , tanto da ingenerare un clima di paura (la CP_1 si chiudeva nella sua stanza a chiave, teste e la minore Pt_1 Testimone_5
chiedeva di fare lunghe videochiamate quando si trovava da sola a casa perché intimorita da lui, e in altre occasioni aveva confidato alla zia di temere che il padre potesse far del male alla madre, teste . In ogni caso il Testimone_1 CP_1
ammise ai testi di aver percosso la moglie nell'episodio del 2 agosto 2022 (così anche i testi e ). Testimone_3 Testimone_4
Le deposizioni, dunque, smentiscono le affermazioni del resistente circa la condiscendenza della ricorrente alla frequentazione della comunità e l'apprezzamento per le attività religiose che lì si praticavano, laddove invece secondo i testi si trattava di una posizione esclusiva del contrastata dalla e causa dei litigi CP_1 Pt_1
sfociati anche negli atti violenti dell'uomo (testi ). Testimone_1 Testimone_4
E' vero che la ricorrente riconosce una prima fase di adesione allo spirito religioso infuso dal c.d. padre , chiarendo però di averne riconosciuto la dannosità Persona_2
una volta manifestata la sua influenza negativa e l'allontanamento da una vera religiosità e dall'ispirazione cristiana, conclamato dalla riduzione allo stato laicale a seguito di un processo ecclesiastico. Ha quindi ribadito la sua contrarietà, confermando di aver subito l'oppressione del marito e la sua costrizione in varie occasioni rivolte alla difesa dello dalle accuse ecclesiastiche con articoli da lei scritti sotto Persona_2
dettatura e finanche corretti dal nella stesura finale. CP_1
Si tratta di una ricostruzione delle dinamiche violente introdotte dal nel CP_1
contesto familiare, come emerse fin dagli atti iniziali del processo penale (381/2024
RGNR), secondo la motivazione dell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari emessa dal GIP di Matera il 27 febbraio 2024, sulla base di gravi indizi sulle minacce e insulti profferiti verso la (“tu sei una merda, puzzi di merda”) e sugli agiti Pt_1
lesivi (“le diceva che l'avrebbe ammazzata e poi la colpiva con pugni alla testa e calci alla schiena”, inducendo la donna a dormire con la figlia “chiusa a chiave nella stanza da letto”).
In occasione dell'esame della minore nel detto processo penale, in sede di incidente probatorio dinnanzi al Gip, ella ebbe a dichiarare apertamente delle violenza del padre verso la madre, giungendo a ricordare di aver visto il sbattere la CP_1
testa della contro il muro, con un gesto di particolare violenza fisica, e ha Pt_1
menzionato ulteriori altri episodi di violenza (come in occasione della sua prima comunione) tanto da generare in lei un'avversione verso il padre e un senso di paura dominante (come conseguenza dell'episodio dell'agosto 2022 trovava rifugio con la madre presso la casa della nonna). E ancora in sede di ascolto presso il Tribunale per i minorenni, la bambina è stata precisa nel ricordare la causa scatenante di questa spirale di violenza paterna, attribuendola alla pretesa di lui di dedicarsi alla vita comunitaria presso l'Oasi (“con lui la vita era diventata difficile, si arrabbiava sempre con mamma per via della frequentazione dello . Io e mamma non ci volevamo andare … Persona_2
papà si arrabbiava molto per questa nostra decisione, fino ad arrivare ad essere violento bei confronti di mamma, come io ho avuto modo di vedere e di sentire”).
La minore è stata certa delle sue scelte future verso il padre, affermando esaustivamente che “io papà per come si è comportato non lo voglio neanche sentire”
e concludendo “papà non mi manca”.
In effetti, si tratta di una presa di posizione che perdura, nonostante gli interventi di sostegno che sono stati predisposti per la ricerca di una possibile apertura alla ripresa di contatti. Anche le più recenti osservazioni psicologiche della ragazza confermano la sua “fermezza” nel non essere ancora disposta a incontrare il padre, riportando il senso di paura avvertito alla vista occasionale di lui per strada. ora percepisce Per_1
negativamente finanche le iniziative di supporto, non tollerando che si indirizzino a favorire il riavvicinamento al padre, sembrandole “come un'imposizione nei suoi confronti e in contrasto con quello che sente e desidera in questo momento”.
Finanche l'ultimo tentativo di mantenere un filo di comunicazione nella diade, perseguito con il provvedimento interlocutorio del relatore del 14 maggio 2025, di consentire messaggi periodici del padre da indirizzare alla figlia con la mediazione del servizio sociale, non ha raggiunto un effetto positivo, tant'è che la minore continua a rifiutarsi di ricevere le lettere che il le indirizza. CP_1 Tale stato di cose induce alla conferma del provvedimento provvisorio di un affidamento c.d. superesclusivo alla madre, con il perdurante divieto di contatti in presenza e a distanza con il , in attesa che il percorso di recupero già stabilito CP_1
con la sentenza di condanna del GUP di Matera quale condizione di sospensione condizionale della pena, produca un convincente e oggettivo ripensamento delle condotte pregresse di lui e favorisca una rimeditazione propositiva di riavvicinamento.
A questo effetto va confermato il provvedimento interlocutorio che stabilisce la facoltà del di invio di missive periodiche alla figlia con la mediazione dei CP_1
servizi.
La decisione sull'affido, fonda anche il provvedimento di assegnazione alla della casa familiare, dove la minore, secondo quanto risulta dalla relazione Pt_1
psicologica e sociale del Servizio di Matera, ha ritrovato una sua felice stabilità di vita all'insegna di una ritrovata serenità.
Quanto agli aspetti economici, già in sede di provvedimenti provvisori, la considerazione delle disponibilità, riconducibili al in base alle dichiarazioni CP_1
dei redditi e agli impieghi finanziari sui depositi e sugli altrui strumenti di risparmio, ha consentito di determinare in euro 1.000,00 mensili l'ammontare del contributo di mantenimento per la figlia.
Le indagini compiute dalla Guardia di Finanza hanno poi confermato il quadro particolarmente favorevole sulle capacità economiche del , dando conto delle CP_1
cospicue giacenze bancarie accumulatesi nel tempo e degli impieghi, consentiti da una ricorrente contabilizzazione di accrediti per importo complessivi superiori a quelli riscontrabili in base alle dichiarazioni dei redditi, e da una propensione al risparmio che ha consentito di riscontare un saldo attivo di conto di corrente nel suo massimo in euro 21.339,65 al 31 marzo 2023. E' vero che gli importi di deposito si sono andati via via riducendo in coincidenza con l'inizio del giudizio di separazione, ma si registrano prelievi in contanti del e sottoscrizioni di polizze vita che disvelano una CP_1
diminuzione finanziaria solo apparente, costituendo invece una diversa modalità di allocazione delle proprie disponibilità. D'altra parte, la redditività del lavoro del è descritta in maggior misura CP_1
rispetto alla documentazione fiscale che lui ha prodotto, dalla prova orale, in base alla testimonianza che gli accredita di esservi vantato di un reddito mensile di 15.000,00 euro (teste ). Testimone_3
Tutto ciò considerato, riportando la capacità di accumulo delle disponibilità finanziarie al complessivo benessere della famiglia, tale da identificare nella soglia del risparmio il tenore di vita, risulta giustificata, rispetto alla minore, la contribuzione stabilita in sede provvisoria, ma anche il riconoscimento di un assegno di mantenimento per la il cui reddito limitato alla percezione di uno stipendio da Pt_1
lavoro dipendente di poco inferiore a 27.000,00 euro l'anno (come da ultima certificazione del modello unico in atti, redditi 2023) consente di vederle riconosciuto un assegno a titolo personale di euro 200,00 mensili, a titolo di perequazione delle rispettive disponibilità coniugali e della comune partecipazione alla formazione di un risparmio familiare.
La disparità economica consente la conferma altresì della ripartizione delle spese straordinarie per la minore nel 70% a carico del padre e per il restante a carico della madre.
La destinazione dell'assegno unico universale, che ha natura integrativa delle risorse da destinare alla prole, determina la conferma della sua integrale attribuzione alla Pt_1
Da ultimo, va rilevato che in sede di precisazione delle conclusioni, la ha Pt_1
abbandonato la domanda di assegnazione paritetica delle somme portate dal conto di deposito bancario intestato al presso la Bper banca;
invece il , con la CP_1 CP_1
precisazione delle conclusioni ha addotto la domanda contraria di assegnazione esclusiva alla sua persona delle somme predette. Orbene, nulla va disposto riguardo alla prima, a seguito dell'abbandono da parte della la seconda, del , è Pt_1 CP_1
inammissibile perché tardiva, in quanto proposta solo in sede di precisazione delle conclusioni, e perché estranea al giudizio di separazione. La soccombenza complessiva del determina la sua condanna al CP_1
pagamento delle spese, da liquidarsi come da dispositivo in ragione del valore indeterminabile della causa con difficoltà media e con attribuzione delle spese in favore della curatrice speciale della minore all'erario stante l'anticipazione a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 24/03/2024 da e Parte_1 [...]
, così provvede ogni diversa istanza rigettata: CP_1
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
coniugi per matrimonio celebrato in Lecce il 27 aprile Controparte_1
2007;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di LECCE di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno
2007, Parte II, serie A, numero 41;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a;
Controparte_1
4) rigetta la domanda di addebito avanzata da;
Controparte_1
5) pone a carico di il pagamento di un assegno a titolo di Controparte_1
mantenimento della moglie nell'importo di euro 200,00 mensili a Parte_1
decorrere dalla mensilità di maggio 2024, data del deposito della memoria ex art. 473bis n. 17 n.1 c.p.c., oltre successiva rivalutazione annuale Istat;
6) Conferma per quanto non diversamente disposto i provvedimenti provvisori emessi dal giudice istruttore in data 20 giugno 2024 e 14 maggio 2025;
7) Condanna alla refusione delle spese del giudizio in favore Controparte_1
delle altre parti, liquidandole in euro 10.860,00 oltre rimborso forfetario e altri accessori di legge quanto alla e in euro 5.430,00, oltre rimborso Parte_1
forfetario e altri accessori di legge, quanto alla curatrice speciale della minore da pagarsi queste ultime a favore dell'IO.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il 19/11/2025 .
Il Presidente est.