Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 20/05/2025, n. 1671 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1671 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. 2559/2023 R.G.A.C.
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Contenzioso Fallimentare CIVILE
Il giorno 20/05/2025 UDIENZA CARTOLARE
Il Giudice
Lette le note di discussione della causa decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguen- te dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue. Autorizza sin da ora la Cancelleria a prelevare l'originale così formato per destinarlo alla raccolta di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c. previa estrazione di copia au- tentica da inserire nel fascicolo di ufficio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Rita Di Salvo, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 2559/2023 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to alla presso Parte_1 C.F._1
lo studio dell'Avv. RUSSO LUCA (c.f.: ) dal quale C.F._2
è rappr.to/a e difeso/a in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- RICORRENTE
E
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elett.te dom.to alla Varco Pisacane 1 80133 presso lo studio CP_1
dell'Avv. MARZANO GIUSEPPE (c.f.: ) dal qua- C.F._3
le è rappr.to e difeso
- RESISTENTE
OGGETTO: OPPOSIZIONE ad ordinanza- ingiunzione
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Il presente giudizio concerne un ricorso in opposizione ad ordinanza in- giunzione scaturito dal verbale di accertamento redatto in data 27/10/2022, alle ore 17:00, dal personale militare dell'Ufficio Circondariale Marittimo
– Guardia Costiera di Pozzuoli, il quale - ai sensi della legge n. 689/81 - accertava nei confronti del ricorrente in atti generalizzato, in Parte_1
qualità di capobarca e presidente della Società Cooperativa
L'ORIZZONTE) proprietaria della motobarca da pesca turbosoffiante iscrit- ta al n. 11NA021, la violazione dell'art. 10, comma 1, lettera i) del D. Lgs.
n. 4/2012 del 09/01/20121, in combinato disposto con l'art. 19 e Allegato II punto 2) 1. del Regolamento CE n. 1967/20062, sanzionata dall'art. 11, comma 1, dello stesso D. Lgs n. 4/2012 per essersi reso responsabile della seguente infrazione amministrativa: “in località specchio acqueo fiume
Volturno del Comune di Castelvolturno, deteneva attrezzi non consentiti, non autorizzati o non conformi alla normativa vigente, vale a dire n. 1 dra- ga idraulica di acciaio (larga 3,20 metri – misurazioni effettuate con rolli- na metrica in dotazione) e deteneva, trasportava il prodotto di tale pesca, vale a dire Kg 250 di cannolicchi a bordo dell'unità”.
Il ricorso si fonda essenzialmente sui seguenti motivi:
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illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di motivazione;
tardiva notificazione dell'ordinanza-ingiunzione; insussistenza della violazione;
contestazione sull'entità della sanzione.
Con il primo motivo di opposizione si è dedotto il difetto di motivazione.
Deve però considerarsi che la violazione contestata per il suo carattere non richiede alcuna particolare motivazione.
Inoltre, non è stato violato il diritto di difesa dell'interessato dal momento che alcun fatto nuovo è stato contestato rispetto all'unico fatto contestato fin dall'origine dai militari della Guardia Costiera di Pozzuoli con il verba- le di accertamento e contestazione n. 168/2022, ovvero quello della deten- zione di attrezzo non consentito, non autorizzati o non conformi alla nor- mativa vigente, vale a dire una draga idraulica di acciaio di larghezza di
3,20 metri, nonché quello della detenzione e trasporto del prodotto cattura- to in tale attività di pesca e consistente in Kg 250 di cannolicchi rinvenuti a bordo dell'unità.
Inoltre, la di procedente, con la nota n. 2837 Controparte_1 CP_1
del 17/01/2023, in riscontro alla richiesta formulata negli scritti difensivi, convocava l'interessato per l'audizione; nella stessa nota, in ossequio ai principi di trasparenza amministrativa, l'interessato veniva altresì reso edotto di poter richiedere l'accesso agli atti del procedimento mediante preventiva formale istanza, nonché della possibilità di accedervi in sede di audizione.
Proprio dalle controdeduzioni depositate dal ricorrente emerge nonché da- gli scritti difensivi ed in sede di audizione, emerge la compiuta descrizione degli elementi i della contestazione da parte della ricorrente.
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Pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa ha giammai avuto luogo a danno del ricorrente.
Inoltre, alcuna sanzione accessoria di “decurtazione punti alla patente ma- rittima” è stata comminata all'odierno ricorrente.
D'altra parte, l'ordinanza-ingiunzione impugnata risulta essere circostan- ziatamente motivata. (cfr Suprema Corte di Cassazione in data 28/10/2003, con sentenza n. 16203: “Il contenuto dell'obbligo, specificatamente impo- sto dall'art. 18, secondo comma, della legge n. 689 del 1981, di motivare il provvedimento con cui si applica la sanzione amministrativa, va individua- to in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quella di consen- tire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione ad- debitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni ed il giudi- ce esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è perfet- tamente ammissibile la motivazione - per relationem - mediante il richiamo di altri atti individuati con precisione, che siano nella sfera di conoscibilità legale dell'interessato e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione”).
Quanto al termine per l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione deve richia- marsi l'univoco orientamento della Corte di Cassazione (Cass. sez. un. 27 aprile 2006 n. 9591 e varie conformi, da ultimo Cass. 4 marzo 2015 n.
4363) dal quale non vi è ragione di discostarsi, secondo cui i procedimenti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che costituisce un sistema di norme organico e compiuto, delinea un procedimento di carattere conten- zioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati dalla stessa legge, che pre-
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vede all'art. 28 il termine massimo di 5 anni dal giorno in cui la violazione
è stata commessa.
La giurisprudenza di legittimità, ha precisato che la disposizione di cui all'art. 2, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è incompatibile, no- nostante la generalità del testo legislativo in cui è inserita, con i procedi- menti regolati dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 tanto nella sua origi- naria formulazione quanto nella formulazione risultante dalla modificazio- ne apportata dall'art. 36-bis del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito dal- la legge 14 maggio 2005, n. 80, secondo cui detto termine è di novanta giorni che in ogni caso risulta rispettato con la sottoscrizione del ricorrente del verbale di contestazione e di confisca.
Con il terzo motivo si è dedotta l'inesistenza delle circostanze di fatto poste a fondamento dell'ordinanza.
Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti (da ultimo
Cass. 7 novembre 2014 n. 23800).
L'individuazione della posizione della barca costituisce senza dubbio una circostanza conosciuta dal pubblico ufficiale attraverso uno strumento og- gettivo di misurazione, espressamente consentito dall'art. 10 comma 1 lett.
M) del D. lgs n. 4/2012, “senza alcun margine di apprezzamento”.
Poiché la querela di falso non è stata proposta deve considerarsi, quindi, accertato che l'imbarcazione si trovava in quella collocazione nel mentre effettuava la pesca e quindi in una zona vietata.
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Quanto all'importo della sanzione deve osservarsi che risulta accoglibile unicamente questo motivo in quanto la sanzione irrogata che appare spro- porzionata alla condotta in concreto contestata ed accertata.
Pertanto, la sanzione può essere rideterminata facendo applicazione dei pa- rametri minimi in € 1.000,00 ritenuta la sanzione in concreto irrogata ec- cessiva rispetto alla fattispecie concreta.
Stante parziale accoglimento del ricorso limitatamente al quantum le spese sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate, tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate e dell'esiguo valore della controversia, forfettariamente (conformemente alla decisione della
Corte di Cassazione n. 17920\2009), in misura inferiore ai limiti minimi
P.Q.M.
Il tribunale definitivamente pronunciando così provvede:
accoglie il ricorso nei limiti di cui alla parte motiva e per l'effetto rideter- mina la sanzione pecuniaria dovuta dall'appellante in € 1.000,00;
condanna parte resistente alla refusione delle spese di lite in favore del ri- corrente che liquida in € 852,00 per onorario, oltre rimborso forfettario del- le spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso dandosene letture in udienza.
S. Maria C.V. 20.5.2025
Il Giudice
(dott. Rita Di Salvo )
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