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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 01/07/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3707/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. STEFANA CURADI Giudice dott. TERESA GUERRIERI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3707 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BACCELLI Parte_1 C.F._1
ELENA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BACCELLI ELENA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 04.01.1983 dalla cui unione nasceva in data 4\12\1985, in Pisa, la figlia , oggi trentanovenne, economicamente indipendente e Persona_1 residente stabilmente con il proprio compagno, in via Cavallotti, 50 San Giovanni alla Vena,Vicopisano (PI). Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – di cui al ricorso al quale si riportano nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, altresì, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Pisa il 4.1.1983, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n. 2, Parte 1, anno 1983;
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) I coniugi, considerato che entrambi sono titolari di redditi adeguati a consentir loro un idoneo sostentamento, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso ed eccettuato;
3) I coniugi dichiarano e riconoscono di aver già definito, al momento della sottoscrizione del presente atto, ogni questione economica e/o patrimoniale fra di essi sussistente, nessuna esclusa, e di non avere pertanto reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito ad alcun titolo e/o ragione;
4) I coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi oggetto in tutto o in parte le domande medesime o connesse a quelle oggetto del presente ricorso;
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 30/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELEONORA POLIDORI Presidente, relatore dott. STEFANA CURADI Giudice dott. TERESA GUERRIERI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 3707 / 2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. BACCELLI Parte_1 C.F._1
ELENA
e
(C.F. con il patrocinio dell'Avv. BACCELLI ELENA CP_1 C.F._2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo. Premettevano di avere contratto matrimonio in Pisa il 04.01.1983 dalla cui unione nasceva in data 4\12\1985, in Pisa, la figlia , oggi trentanovenne, economicamente indipendente e Persona_1 residente stabilmente con il proprio compagno, in via Cavallotti, 50 San Giovanni alla Vena,Vicopisano (PI). Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Tanto posto, il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – di cui al ricorso al quale si riportano nelle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico. Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole ex art. 473 bis.51 c.p.c., ex art. 3, comma 33, d.l.gs. 10.10.2022, n. 149, affinché avvenga omologato l'accordo raggiunto dai coniugi. Si rileva, altresì, che le parti, depositando le note ex art. 127 ter c.p.c. hanno allegato dichiarazione debitamente sottoscritta di essere a conoscenza dei propri diritti e delle norme che prevedono la loro partecipazione all'udienza, di confermare la volontà di separarsi, e di rinunciare a comparire personalmente. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1 contratto matrimonio in Pisa il 4.1.1983, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Pisa al n. 2, Parte 1, anno 1983;
2. DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
3. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Pisa perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto, libero ciascuno di essi di stabilire la residenza dove meglio creda;
2) I coniugi, considerato che entrambi sono titolari di redditi adeguati a consentir loro un idoneo sostentamento, si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano pertanto reciprocamente a qualsiasi contributo economico a titolo di concorso al mantenimento e a qualsivoglia altro titolo, nessuno escluso ed eccettuato;
3) I coniugi dichiarano e riconoscono di aver già definito, al momento della sottoscrizione del presente atto, ogni questione economica e/o patrimoniale fra di essi sussistente, nessuna esclusa, e di non avere pertanto reciprocamente nulla a pretendere l'uno dall'altro in merito ad alcun titolo e/o ragione;
4) I coniugi dichiarano che non sussistono altri procedimenti aventi oggetto in tutto o in parte le domande medesime o connesse a quelle oggetto del presente ricorso;
Il Tribunale preso altresì atto della domanda congiunta di cessazione degli effetti civili ex art. 473 bis.49, procedibile alle sole condizioni di cui al suddetto articolo, rimette la causa sul ruolo per l'eventuale prosecuzione come da separata ordinanza.
Così deciso a Pisa il 30/06/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori