Art. 10. ((L'ufficio elettorale regionale verifica se le candidature siano state presentate in termini e nelle forme prescritte.
I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.
Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica))
I delegati di ciascun gruppo di candidati possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall'ufficio elettorale regionale e delle modificazioni da questo apportate.
L'ufficio elettorale regionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati dei gruppi di candidati ed ammettere nuovi documenti nonche' correzioni formali e deliberare in merito.
Le decisioni dell'ufficio elettorale regionale in ordine all'ammissione dei gruppi di candidati sono comunicate, nella stessa giornata, ai delegati dei gruppi.
Contro le decisioni di eliminazione dei gruppi di candidati o delle candidature, i delegati di cui al precedente comma possono ricorrere all'Ufficio centrale nazionale previsto dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.
Per le modalita' ed i termini per la presentazione dei ricorsi nonche' per le decisioni degli stessi e per le conseguenti comunicazioni ai ricorrenti ed agli uffici elettorali regionali si osservano le norme di cui all'articolo 23 del predetto decreto del Presidente della Repubblica))