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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 18/12/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa AT RE, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sezione civile, all'udienza del 18.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2989 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, discussa e decisa contestualmente all'udienza del 18.09.2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Faggiano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Ceglie Messapica (BR) alla via Enrico De Nicola, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Saracino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana (Br) alla via
Laura, n. 9
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.9.2022, il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in data 18.5.2022, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione elevato dalla Controparte_1
Polizia Municipale di il 20.12.2021 per violazione del codice della strada. Parte_1
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con note del 10.10.2025, le parti rendevano noto e documentavano il sopravvenuto decesso dell'appellato.
1 All'udienza del 1.12.2025, preso atto di tanto, il Tribunale rinviava all'udienza del 18.12.2025 per la discussione e la decisione, disponendo la trattazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Per l'udienza odierna le parti depositavano tempestivamente le rispettive note scritte insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il decesso dell'autore della violazione determina l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 7 e, dunque, la sua estinzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3696), questo Giudice deve limitarsi, sussistendone i presupposti di legge, a dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, come concordemente richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa AT RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 713/2022 emessa dal Giudice di Pace Controparte_1 di Brindisi il 18.5.2022, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti spese e competenze del giudizio.
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AT RE
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Giudice, dott.ssa AT RE, in funzione di Giudice Unico del Tribunale di Brindisi, sezione civile, all'udienza del 18.12.2025, tenuta nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2989 dell'anno 2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, discussa e decisa contestualmente all'udienza del 18.09.2025, vertente
TRA
, in persona del Sindaco p.t. (C.F. , Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Faggiano, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Ceglie Messapica (BR) alla via Enrico De Nicola, n. 2
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Controparte_1 C.F._1
Saracino, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato in Francavilla Fontana (Br) alla via
Laura, n. 9
APPELLATO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 28.9.2022, il proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Brindisi in data 18.5.2022, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso il verbale di contestazione elevato dalla Controparte_1
Polizia Municipale di il 20.12.2021 per violazione del codice della strada. Parte_1
Si costituiva in giudizio domandando il rigetto dell'appello. Controparte_1
Con note del 10.10.2025, le parti rendevano noto e documentavano il sopravvenuto decesso dell'appellato.
1 All'udienza del 1.12.2025, preso atto di tanto, il Tribunale rinviava all'udienza del 18.12.2025 per la discussione e la decisione, disponendo la trattazione dell'udienza nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Per l'udienza odierna le parti depositavano tempestivamente le rispettive note scritte insistendo per la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Considerato che il decesso dell'autore della violazione determina l'intrasmissibilità ai suoi eredi dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione della L. n. 689 del 1981, ex art. 7 e, dunque, la sua estinzione (cfr. Cassazione civile sez. II, 07/02/2022, n.3696), questo Giudice deve limitarsi, sussistendone i presupposti di legge, a dichiarare l'avvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite, come concordemente richiesto da entrambe le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa AT RE, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1 confronti di avverso la sentenza n. 713/2022 emessa dal Giudice di Pace Controparte_1 di Brindisi il 18.5.2022, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere;
2) dichiara interamente compensate tra le parti spese e competenze del giudizio.
Brindisi, 18.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa AT RE
2