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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 04/11/2025, n. 1662 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1662 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1701/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2024, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c.,
c.p.c. in data 21.7.2025 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.)
TRA
(GIA' “ ) ), sito in Montalto Uffugo (CS) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 alla Via Verdi, in persona dell'amm.re pro-tempore sig. , rappresentato e difeso Parte_3 dall' Avv. Alessandro Russo
Ricorrente
E
( ) e ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Paolo Sardegna
( ) e ( ), rappresentati e CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 difesi dall'Avv. TE TE
Resistenti
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come in atti
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il premesso di vantare credito nei Parte_1 confronti della società giusta sentenza n. 1194/2021 della Corte d'Appello di Controparte_5
Catanzaro per somma pari ad € 175.890,00, credito di cui era stata vanamente tentata l'esazione coattiva anche nei confronti dei soci coniugi e , esponeva: che i Controparte_1 Controparte_2 predetti, con atto per Notar registrato il 21.02.2018 (n. 4509 RG, n. 3661 RP), avevano Per_1 venduto a e , figlia e genero- un appartamento sito in Controparte_4 Controparte_6
ZI (CS) alla Contrada Cavoni n.101 (in Catasto foglio 40, part. 151, sub.6, Cat A/3) per il prezzo di
€ 12.600,00, dichiarandosi l'obbligazione di pagamento soddisfatta mediante compensazione volontaria con controcredito degli acquirenti;
che con raccomandata a/r in data 22.04.2022 era stata inoltrata diffida al pagamento e preannunciata la proposizione di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia ai venditori che agli acquirenti dell'immobile, senza riscontro.
Assumendo la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c., chiedeva quindi “disporre… la revocatoria del contratto di compravendita per notar datato 13/02/18, registrato il 21/02/18, Per_1
n. 4509 R.G, n. 3661 R.P., dichiarando inefficace nei confronti dell'attore il predetto atto di disposizione del patrimonio. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge con maggiorazione ex art. 4 D.M. 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 per la presenza di collegamenti ipertestuali, con distrazione…”
e resistevano alla domanda preliminarmente eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità dell'azione per difetto di preventivo tentativo obbligatorio di mediazione civile e contestando quindi la legittimazione ad causam dell'istante, non avendo il condominio versato in atti alcun documento attestante il mutamento di denominazione (da a Controparte_7 Parte_1
, e la ricorrenza delle condizioni dell'actio pauliana. Chiedevano pertanto “IN VIA
[...]
PRELIMINARE dichiarare nullo il ricorso e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per difetto di condizione di procedibilità ….; NEL MERITO .. considerare la domanda proposta infondata, ingiusta ed illegittima in fatto ed in diritto …., oltre alla condanna in via equitativa per aver agito temerariamente per come previsto dall'art.96 c.p.c., come specificato in epigrafe, nonché interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorario”.
pagina 2 di 6 e hanno a loro volta resistito alla domanda spiegando preliminare Controparte_4 CP_3 eccezione di prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., contestando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. ed eccependo l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione. Hanno, quindi, chiesto “PRELIMINARMENTE: ACCERTARE
E DICHIARARE 1. l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del diritto ex art 2903 cc con conseguente decadenza dall'azione, nonché 2. la nullità, ovvero illegittimità, inidoneità e l'inefficacia dell'atto stragiudiziale inviato (raccomandate di diffida e messa in mora), ed in via subordinata
l'intervenuta usucapione e per tanto RIGETTARE la domanda di parte attrice. NEL MERITO
RIGETTARE la domanda di parte attrice perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte. E per l'effetto CONDANNARE parte attrice al pagamento delle spese di lite e onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
La causa ha avuto istruzione documentale.
****************************************************
L'azione non può trovare accoglimento dovendosi ritenere l'eccepita sua prescrizione.
Osserva al riguardo il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dal condominio ricorrente, i convenuti e costituitisi con comparsa depositata nel termine prescritto Controparte_4 CP_3 dall'art. 281 undecies, comma III, c.p.c. (in data 6.11.2024 rispetto ad udienza fissata in data
21.11.2024), hanno spiegato rituale eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, a tal fine esponendo che “non è stato giammai inviato un valido atto interruttivo della prescrizione da parte del
Condominio procedente… in quanto il rogito notarile è stato effettuato in data 21/02/2018, mentre l'unico atto valido ai fini interruttivi della prescrizione risulta essere in realtà tardivo, perché risale alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e cioè il 02/08/2024 e il 27/08/2024 (all. n. 6 certificazione poste italiane)”, richiamando quindi il disposto dell'art. 2903 cc ed assumendo conclusivamente che “nel caso de quo il termine prescrizionale è spirato in data 21/02/2023 e l'azione incoata è chiaramente tardiva vista la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad agosto 2024 (Cass.
Civ., Sez. Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822)”. Solo in via subordinata e per l'ipotesi in cui il
Tribunale adito “ritenga ammissibile l'interruzione della prescrizione dell'azione con una semplice lettera di messa in mora (e non già a mezzo un atto processuale)” i convenuti hanno eccepito “che non pagina 3 di 6 è mai stato inviato un valido atto interruttivo della prescrizione precedentemente al 02/08/2024 e al
27/08/2024”, stanti le svolte contestazioni relative alla missiva loro inoltrata in data 22.4.2022.
Deve pertanto ritenersi puntualmente formulata l'eccezione di prescrizione ed univocamente espresso l'assunto posto a suo fondamento, costituito dalla tardiva notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, inteso quale unico idoneo atto interruttivo del decorso del termine previsto dall'art. 2903 c.c.
Il che assorbe ogni questione relativa alle modalità di proposizione dell'eccezione, esimendo il
Tribunale dal vaglio dei limiti dei poteri interpretativi del giudice sul punto.
Ciò posto, nel merito va ancora premesso che costituisce ius receptum il principio secondo cui “in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art.2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (per cui la valida notificazione del primo atto introduttivo deve ritenersi idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario: cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23068 del
07/11/2011, Rv. 620043 01), la sollevazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti (cfr., ex multis,
Cass.n. 11758/2018).
L'eccezione, estesa dunque a tutti i convenuti, è fondata per quanto di seguito osservato.
L'art. 2903 c.c. stabilisce che “L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
La disposizione deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. ( cfr. Cass.nn. 4049/2023, 5889/2016, 11815/2014, ex multis).
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (cfr. Cass.n. 17477/2025, ex plurimis).
pagina 4 di 6 Tanto osservato, considerato che l'atto dispositivo impugnato in revocatoria è stato pacificamente registrato e trascritto in data 21.2.2018 e che il ricorso introduttivo è stato (depositato in data 4.6.2024
e) consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in data (29.7.2024) successiva ( di oltre un anno) allo spirare del termine quinquennale prescrizionale (peraltro, come è evidente, già decorso all'epoca di deposito del ricorso), deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione, con conseguente rigetto della domanda, assorbita ogni altra questione.
Segue conforme pronuncia.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra parte attrice ed i convenuti acquirenti, parte eccipiente, compensate però per metà, in ragione della natura e dell'andamento della vicenda e delle peculiari connesse questioni, e liquidate per la residua metà come in dispositivo in ragione del valore della controversia, rapportato al credito vantato dall'attore in revocatoria (cfr. Cass.n. 10089/2014 e
3697/2020), con la richiesta distrazione;
appare invece giustificata la loro integrale compensazione tra il istante ed i convenuti venditori, tenuto anche conto della infondatezza dell'eccezione di Parte_1 improcedibilità ex art. 5 D.lvo 28/2010, che non contempla l'azione revocatoria, e delle esposte considerazioni relative alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda per intervenuta prescrizione dell'azione intentata, ex art. 2903 c.c..
condanna il condominio attore al pagamento in favore dei convenuti e CP_3 Controparte_4 delle spese di lite, già compensate per metà, che si liquidano, per la residua metà, in € 3.526,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; distrae le spese come liquidate in favore dell'avv.
TE TE.
compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed i convenuti e Controparte_1
. Controparte_2
pagina 5 di 6 Cosenza, 4 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Carmen Misasi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1701/2024, trattenuta in decisione ex art. 281 sexies u.c.,
c.p.c. in data 21.7.2025 (in esito al deposito di note conclusive ex art. 127 ter c.p.c.)
TRA
(GIA' “ ) ), sito in Montalto Uffugo (CS) Parte_1 Pt_2 P.IVA_1 alla Via Verdi, in persona dell'amm.re pro-tempore sig. , rappresentato e difeso Parte_3 dall' Avv. Alessandro Russo
Ricorrente
E
( ) e ), Controparte_1 C.F._1 Controparte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Silvano Paolo Sardegna
( ) e ( ), rappresentati e CP_3 C.F._3 Controparte_4 C.F._4 difesi dall'Avv. TE TE
Resistenti
OGGETTO: Azione revocatoria ex art. 2901 c.c.
Conclusioni: come in atti
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., il premesso di vantare credito nei Parte_1 confronti della società giusta sentenza n. 1194/2021 della Corte d'Appello di Controparte_5
Catanzaro per somma pari ad € 175.890,00, credito di cui era stata vanamente tentata l'esazione coattiva anche nei confronti dei soci coniugi e , esponeva: che i Controparte_1 Controparte_2 predetti, con atto per Notar registrato il 21.02.2018 (n. 4509 RG, n. 3661 RP), avevano Per_1 venduto a e , figlia e genero- un appartamento sito in Controparte_4 Controparte_6
ZI (CS) alla Contrada Cavoni n.101 (in Catasto foglio 40, part. 151, sub.6, Cat A/3) per il prezzo di
€ 12.600,00, dichiarandosi l'obbligazione di pagamento soddisfatta mediante compensazione volontaria con controcredito degli acquirenti;
che con raccomandata a/r in data 22.04.2022 era stata inoltrata diffida al pagamento e preannunciata la proposizione di azione revocatoria ex art. 2901 c.c., sia ai venditori che agli acquirenti dell'immobile, senza riscontro.
Assumendo la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 2901 c.c., chiedeva quindi “disporre… la revocatoria del contratto di compravendita per notar datato 13/02/18, registrato il 21/02/18, Per_1
n. 4509 R.G, n. 3661 R.P., dichiarando inefficace nei confronti dell'attore il predetto atto di disposizione del patrimonio. Con condanna dei convenuti al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre accessori di legge con maggiorazione ex art. 4 D.M. 55/2014 come modificato dal DM
37/2018 per la presenza di collegamenti ipertestuali, con distrazione…”
e resistevano alla domanda preliminarmente eccependo Controparte_1 Controparte_2
l'improcedibilità dell'azione per difetto di preventivo tentativo obbligatorio di mediazione civile e contestando quindi la legittimazione ad causam dell'istante, non avendo il condominio versato in atti alcun documento attestante il mutamento di denominazione (da a Controparte_7 Parte_1
, e la ricorrenza delle condizioni dell'actio pauliana. Chiedevano pertanto “IN VIA
[...]
PRELIMINARE dichiarare nullo il ricorso e dichiarare l'improcedibilità dell'azione giudiziaria per difetto di condizione di procedibilità ….; NEL MERITO .. considerare la domanda proposta infondata, ingiusta ed illegittima in fatto ed in diritto …., oltre alla condanna in via equitativa per aver agito temerariamente per come previsto dall'art.96 c.p.c., come specificato in epigrafe, nonché interessi come per legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorario”.
pagina 2 di 6 e hanno a loro volta resistito alla domanda spiegando preliminare Controparte_4 CP_3 eccezione di prescrizione dell'azione per decorso del termine quinquennale di cui all'art. 2903 c.c., contestando la ricorrenza dei requisiti di cui all'art. 2901 c.c. ed eccependo l'intervenuto acquisto della proprietà dell'immobile per usucapione. Hanno, quindi, chiesto “PRELIMINARMENTE: ACCERTARE
E DICHIARARE 1. l'avvenuto decorso del termine di prescrizione del diritto ex art 2903 cc con conseguente decadenza dall'azione, nonché 2. la nullità, ovvero illegittimità, inidoneità e l'inefficacia dell'atto stragiudiziale inviato (raccomandate di diffida e messa in mora), ed in via subordinata
l'intervenuta usucapione e per tanto RIGETTARE la domanda di parte attrice. NEL MERITO
RIGETTARE la domanda di parte attrice perché non provata e comunque infondata in fatto ed in diritto, per le ragioni esposte. E per l'effetto CONDANNARE parte attrice al pagamento delle spese di lite e onorari oltre IVA, CPA e rimborso forfettario, con distrazione in favore del procuratore antistatario”.
La causa ha avuto istruzione documentale.
****************************************************
L'azione non può trovare accoglimento dovendosi ritenere l'eccepita sua prescrizione.
Osserva al riguardo il Tribunale che, diversamente da quanto sostenuto dal condominio ricorrente, i convenuti e costituitisi con comparsa depositata nel termine prescritto Controparte_4 CP_3 dall'art. 281 undecies, comma III, c.p.c. (in data 6.11.2024 rispetto ad udienza fissata in data
21.11.2024), hanno spiegato rituale eccezione di prescrizione dell'azione revocatoria, a tal fine esponendo che “non è stato giammai inviato un valido atto interruttivo della prescrizione da parte del
Condominio procedente… in quanto il rogito notarile è stato effettuato in data 21/02/2018, mentre l'unico atto valido ai fini interruttivi della prescrizione risulta essere in realtà tardivo, perché risale alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e cioè il 02/08/2024 e il 27/08/2024 (all. n. 6 certificazione poste italiane)”, richiamando quindi il disposto dell'art. 2903 cc ed assumendo conclusivamente che “nel caso de quo il termine prescrizionale è spirato in data 21/02/2023 e l'azione incoata è chiaramente tardiva vista la notifica dell'atto introduttivo del giudizio ad agosto 2024 (Cass.
Civ., Sez. Unite, sentenza 9 dicembre 2015, n. 24822)”. Solo in via subordinata e per l'ipotesi in cui il
Tribunale adito “ritenga ammissibile l'interruzione della prescrizione dell'azione con una semplice lettera di messa in mora (e non già a mezzo un atto processuale)” i convenuti hanno eccepito “che non pagina 3 di 6 è mai stato inviato un valido atto interruttivo della prescrizione precedentemente al 02/08/2024 e al
27/08/2024”, stanti le svolte contestazioni relative alla missiva loro inoltrata in data 22.4.2022.
Deve pertanto ritenersi puntualmente formulata l'eccezione di prescrizione ed univocamente espresso l'assunto posto a suo fondamento, costituito dalla tardiva notificazione del ricorso introduttivo del giudizio, inteso quale unico idoneo atto interruttivo del decorso del termine previsto dall'art. 2903 c.c.
Il che assorbe ogni questione relativa alle modalità di proposizione dell'eccezione, esimendo il
Tribunale dal vaglio dei limiti dei poteri interpretativi del giudice sul punto.
Ciò posto, nel merito va ancora premesso che costituisce ius receptum il principio secondo cui “in un giudizio introdotto con azione revocatoria ai sensi dell'art.2901 c.c., sussistendo un rapporto di litisconsorzio necessario tra il debitore e il terzo acquirente convenuti in giudizio dal creditore (per cui la valida notificazione del primo atto introduttivo deve ritenersi idonea a interrompere la prescrizione nei confronti del litisconsorte necessario: cfr. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 23068 del
07/11/2011, Rv. 620043 01), la sollevazione dell'eccezione di prescrizione dell'azione da parte di uno solo dei litisconsorti necessari deve ritenersi estesa anche ai restanti litisconsorti (cfr., ex multis,
Cass.n. 11758/2018).
L'eccezione, estesa dunque a tutti i convenuti, è fondata per quanto di seguito osservato.
L'art. 2903 c.c. stabilisce che “L'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto”.
La disposizione deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. ( cfr. Cass.nn. 4049/2023, 5889/2016, 11815/2014, ex multis).
L'interruzione del termine di prescrizione quinquennale per l'esercizio dell'azione revocatoria ex art. 2901 c.c. deriva esclusivamente dalla proposizione in giudizio della relativa domanda giudiziale, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, trovando applicazione la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario della notificazione agli effetti sostanziali degli atti processuali, ove - come per l'azione revocatoria - il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (cfr. Cass.n. 17477/2025, ex plurimis).
pagina 4 di 6 Tanto osservato, considerato che l'atto dispositivo impugnato in revocatoria è stato pacificamente registrato e trascritto in data 21.2.2018 e che il ricorso introduttivo è stato (depositato in data 4.6.2024
e) consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di comparizione in data (29.7.2024) successiva ( di oltre un anno) allo spirare del termine quinquennale prescrizionale (peraltro, come è evidente, già decorso all'epoca di deposito del ricorso), deve dichiararsi l'intervenuta prescrizione dell'azione, con conseguente rigetto della domanda, assorbita ogni altra questione.
Segue conforme pronuncia.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza tra parte attrice ed i convenuti acquirenti, parte eccipiente, compensate però per metà, in ragione della natura e dell'andamento della vicenda e delle peculiari connesse questioni, e liquidate per la residua metà come in dispositivo in ragione del valore della controversia, rapportato al credito vantato dall'attore in revocatoria (cfr. Cass.n. 10089/2014 e
3697/2020), con la richiesta distrazione;
appare invece giustificata la loro integrale compensazione tra il istante ed i convenuti venditori, tenuto anche conto della infondatezza dell'eccezione di Parte_1 improcedibilità ex art. 5 D.lvo 28/2010, che non contempla l'azione revocatoria, e delle esposte considerazioni relative alla vertenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda per intervenuta prescrizione dell'azione intentata, ex art. 2903 c.c..
condanna il condominio attore al pagamento in favore dei convenuti e CP_3 Controparte_4 delle spese di lite, già compensate per metà, che si liquidano, per la residua metà, in € 3.526,00 per onorari, oltre rimborso forfetario, i.v.a. e c.p.a.; distrae le spese come liquidate in favore dell'avv.
TE TE.
compensa integralmente le spese di lite tra parte ricorrente ed i convenuti e Controparte_1
. Controparte_2
pagina 5 di 6 Cosenza, 4 novembre 2025
Il Giudice
(dott. Carmen Misasi)
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