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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 14/01/2025, n. 279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 279 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 396/2022 promossa da:
. (C.F. , Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PATELMO CHRISTIAN MARIA e IE GH ( ) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. PATELMO CHRISTIAN
MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STAUNOVO Controparte_2 P.IVA_2
POLACCO EDOARDO e elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 9 luglio 2024:
FEDERFARMA. Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito:
1. in via principale: accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2 dichiarando legittimo il diritto di di ritenere integralmente P_ gli incassi dei crediti ceduti ai sensi dei Paragrafi 6.2 e 6.3 dell'Accordo
pagina 1 di 17 Quadro, e, per l'effetto, condannare al Controparte_2 pagamento del credito così accertato a favore di Parte_1 CP_1
entro i limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo di Controparte_2 omologato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza n.
[...]
609/2018 in data 6 giugno 2018, oltre agli interessi e alla rivalutazione sul maggior importo dovuto, a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo;
2. sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento di all'Accordo Controparte_2
Quadro e/o agli atti di cessione di crediti sottoscritti da Parte_1 [...]
e e notificati a CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e/o e/o , per tutte le causali
[...] CP_5 Controparte_6 di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare Parte_3 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nella misura che
[...] risulterà in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
3. ancora in via principale: accertare e dichiarare la debenza della penale di cui all'articolo 5.3 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore di Controparte_2 della penale prevista dall'articolo 5.3 Parte_1 CP_1 dell'Accordo Quadro, in misura pari all'importo di Euro 4.316,07 o al diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
4. ancora in via principale: accertare e dichiarare il diritto di al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per Parte_1 CP_1
l'esecuzione dell' e/o il recupero dei crediti ceduti, per Parte_4 tutte le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 CP_1 dell'importo di Euro 34.214,03 o al diverso importo che risulterà in corso pagina 2 di 17 di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
5. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie, accertare e dichiarare il grave inadempimento di TF all'Accordo Quadro e, in particolare, ai Paragrafi
6.2 e 6.3, e per l'effetto condannare TF al risarcimento di tutti i danni nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
6. sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie, accertare e dichiarare la natura di finanziamento prededucibile effettuato in esecuzione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182-quater
L.Fall. da a TF in relazione agli incassi che P_ P_
ha ricevuto dai debitori ceduti e che vengono asserviti all'adempimento della proposta concordataria e/o comunque la natura prededucibile di tali somme ai sensi dell'articolo 111 L. Fall. e per l'effetto condannare TF alla restituzione di tali importi in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione;
7. ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda IV avversaria, compensare l'eventuale somma riconosciuta a TF con qualsiasi importo dovesse risultare dovuto e liquidato in favore di all'esito del presente P_ giudizio, tanto a valere sul credito originario quanto sugli importi richiesti a titolo risarcitorio;
8. in via istruttoria:
(i) disporre una consulenza tecnico-contabile, con cui venga richiesto al
Consulente Tecnico d'Ufficio nominato di accertare, in via definitiva, il credito dell'odierna attrice cristallizzato alla data dell'8 febbraio 2017, con il seguente possibile quesito da sottoporre a quest'ultimo:
“Dica il CTU, esaminata la documentazione agli atti, ed acquisito dalle parti o da terzi ogni altro documento o informazione necessaria, se l'importo del credito vantato da nei P_
pagina 3 di 17 confronti di TF alla data di ingresso nella procedura di preconcordato (i.e. all'8 febbraio 2017) ammonti ad Euro 4.184.638,49 per sorte capitale, oltre ad Euro 45.102,00 per interessi maturati sino a tale data o, nel caso contrario, indichi il CTU il diverso, maggiore o minore, importo di tale credito”;
(ii) emettere un ordine di esibizione in danno di TF ai sensi dell'articolo
210 cod. proc. civ. e/o dell'articolo 2711, secondo comma, cod. civ. delle scritture contabili (registri IVA, estratti conti contabili relativi a e libro giornale), relative agli esercizi al 31 dicembre 2016 P_
e al 31 dicembre 2017 nei quali si è formato il credito di P_ nei confronti di TF.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, come per legge
Controparte_2
I.1 Accertarsi l'ammontare del credito concorsuale della Parte_1 [...]
nei confronti della in Controparte_7 Controparte_2 concordato preventivo omologato, dandosi atto che, al riguardo, la Controparte_2 ha confermato l'importo di € 4.184.638,49 in linea capitale indicato da
[...]
Co, da maggiorarsi di interessi sul solo credito al netto di quanto da essa Parte_1
incassato dai debitori ceduti anteriormente alla domanda di concordato.
I.2 Accertarsi e dichiararsi che gli incassi ottenuti da Parte_1 [...]
, pari a (i) € 1.282.924,96 dai debitori ceduti in Controparte_1 garanzia, (ii) € 672.448,66 nel secondo riparto concordatario, e (iii) € 224.149,55 nel terzo riparto concordatario, e così in totale € 2.179.523,17, hanno estinto (con eccedenza) il credito della stessa nei confronti della Controparte_2 siccome ridotto ai sensi dell'art. 184 l. fall. ad € 1.673.855,39 in linea capitale, pari alla percentuale prevista per i creditori chirografari nel concordato preventivo omologato della stessa con conseguente rigetto della richiesta Controparte_2
condannatoria di cui al punto 1 delle avversarie conclusioni.
I.3 In via riconvenzionale, in principalità dirsi tenuta e condannarsi Parte_1 [...]
a restituire a Controparte_1 Controparte_2 tutta l'eccedenza – oltre interessi moratori di legge dalla data della domanda giudiziale pagina 4 di 17 coincidente col deposito della comparsa di risposta e domanda riconvenzionale - fra (i) quanto incassato come sopra, sub I.2 (€ 2.179.523,17, oltre alle somme eventualmente incassate ed incassande dai debitori ceduti successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo-quadro e non retrocesse a , e (ii) l'importo di € Controparte_2
1.673.855,39 in linea capitale, corrispondente alla percentuale prevista per i creditori chirografari nel concordato omologato della e con salvezza Controparte_2 del diritto di parte attrice di partecipare ai futuri riparti concordatari in caso di riparti ai creditori chirografari di una percentuale superiore a quella che precede.
I.4 Sempre in via riconvenzionale, in subordine, condannarsi Parte_1 [...]
a pagare a - una Controparte_1 Controparte_2 volta conclusa la fase esecutiva concordataria, e quindi stabilita l'esatta percentuale di competenza dei creditori chirografari – un importo pari alla differenza tra la somma di €
2.179.523,17 di cui al punto I.2 che precede e la spettanza concordataria finale, somma da maggiorarsi di eventuali ulteriori incassi dai debitori ceduti successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo-quadro e non retrocesse a Controparte_2
[... (oltre interessi moratori di legge dalla data della domanda giudiziale coincidente col deposito della comparsa di risposta e domanda riconvenzionale), al fine di consentire, con tale importo incassato da un riparto supplementare ai Controparte_2
creditori chirografari (inclusa ). P_
II. Respingersi per infondatezza nel merito le domande di cui ai punti 2, 3 e 4 delle avversarie conclusioni, e dichiararsi inammissibili ed in ogni caso respingersi le domande di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni di cui all'avversaria memoria ex art,
183, sesto comma, n.
1. c.p.c.
III. Ancora in via riconvenzionale, dirsi tenuta e condannarsi Parte_1 [...]
Farmacia a risarcire i danni provocati a Controparte_1 [...]
(i) dalla perdita del riparto parziale del fallimento della Controparte_2 Controparte_8
, come meglio dedotto in atti, in misura pari ad € 113.707,75, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e (ii) dalla impossibilità di emettere nota di variazione IVA nei confronti della a causa della Controparte_6 mancata ammissione al passivo fallimentare imputabile a Parte_1 [...]
, in misura pari ad € 91.646,79, oltre interessi e Controparte_1
pagina 5 di 17 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IV. Sempre in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che Parte_1 [...]
in Farmacia è debitrice di per Controparte_1 Controparte_2
i titoli di cui al punto E) della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, e per l'effetto dirsi tenuta e condannarsi Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_2
47.637,19, oltre interessi ex art. 1284, ultimo comma, c.c. dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
V. Col favore delle spese e dei compensi di avvocato.
VI. In via istruttoria, ammettersi
1) prova per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che i documenti di trasporto dei beni di cui alle forniture oggetto dei crediti ceduti a dedotti P_
nel presente giudizio sono stati riconsegnati dai vettori privi delle sottoscrizioni per
“consegna” dei destinatari”. Teste la sig.ra presso Testimone_1 Controparte_2
[...]
2) prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di sul P_ seguente capitolo: “Vero che la ha eseguito in favore della Controparte_2
le forniture di beni e servizi dettagliatamente indicate nelle fatture Parte_1 CP_1
di cui ai docc. da 3 a 5 del fascicolo di parte di che mi si CP_2 CP_2 rammostrano”.
FATTO E DIRITTO
(di seguito anche solo ) ha Parte_1 Controparte_7 P_
Cont convenuto in giudizio (di seguito anche solo e ne ha chiesto la Controparte_2
condanna al pagamento del proprio credito vantato nei confronti della convenuta in relazione ad un rapporto regolato da un accordo quadro di cessione, previo suo accertamento, nonché al pagamento di somme anche a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento all'accordo, della penale come prevista dall'accordo stesso e per rimborso spese e costi sostenuti per il recupero dei crediti ceduti.
Ha allegato l'attrice:
-di essere, come la convenuta TF, una cooperativa di servizi costituita da farmacie presenti su tutto il territorio nazionale e operante nel campo dell'acquisto all'ingrosso e della distribuzione intermedia di farmaci, parafarmaci e altri prodotti destinati alla vendita in farmacia;
pagina 6 di 17 -in ragione dei rapporti intercorsi negli anni tra e TF si generava un rilevante credito P_
della prima nei confronti della seconda;
-di avere pertanto stipulato con la convenuta in data 27 giugno 2016, mediante scambio di corrispondenza, un accordo quadro che disciplinava una operazione di cessione crediti da parte di TF
a con funzione di garanzia (doc.3); P_
-con l'accordo TF cedeva a i crediti presenti e futuri vantati nei confronti delle farmacie P_
di cui all'elenco allegato e la funzione di garanzia dell'operazione di cessione era prevista dall'articolo
3.1 dove veniva espressamente indicato che “la cessione dei crediti ceduti avviene a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni garantite” poi definite nel successivo articolo 4;
rilasciava altresì piena garanzia in ordine alla solvenza dei debitori ceduti e la cessione era da CP_2
intendersi pro solvendo;
-era previsto inoltre che i crediti ceduti sarebbero stati incassati direttamente da e P_
destinati all'adempimento delle obbligazioni garantite e che avrebbe avuto il diritto di P_
rivalersi sui crediti ceduti trattenendo le somme versate dai debitori ceduti sino a concorrenza dell'intero importo loro dovuto;
-nell'accordo era ripetutamente riportata la dichiarazione rilasciata da TF quanto alla certezza liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti, alla insussistenza di ragioni opponibili in compensazione e di contestazioni riguardanti il credito, alla totalità dei crediti vantati da TF nei confronti di ogni singola farmacia-debitore ceduto, all'assenza di uno stato di insolvenza dei debitori ceduti e della stessa TF ed altre garanzie a tutela di;
P_
infine assumeva specifici obblighi di informativa e di cooperazione nei confronti di CP_2
, quali la consegna di copia delle fatture ed eventualmente degli estratti autentici relativi P_
ai crediti ceduti e di tutta la documentazione probatoria di ciascun credito nonché di prestare la più ampia cooperazione per assicurare la efficacia della garanzia e il recupero dei crediti ceduti;
-l'originario allegato A riportante l'elenco delle farmacie-debitore ceduto era modificato e integrato secondo una nuova versione nel mese di gennaio 2017 (doc.4);
-in data 8 febbraio 2017 TF depositava ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo e, a seguito del deposito della proposta e del piano concordatario, TF veniva ammessa alla suddetta procedura;
pagina 7 di 17 -alla data del 8 febbraio 2017 l'esposizione debitoria di TF nei confronti di era pari P_
all'importo di € 4.184.638,49 come da documenti da 7 a 11, oltre interessi per € 45.102,04 calcolati sino alla predetta data, come da documento 12, e così € 4.229.740,53;
-ciò nonostante il credito di veniva iscritto nel piano concordatario per un importo P_
notevolmente inferiore a quanto effettivamente sussistente a causa di iscrizioni da parte di TF nella propria contabilità di operazioni contrarie al contenuto dell'accordo quadro e alla sua funzione di garanzia, quali crediti asseritamente ceduti e mai incassati da e la compensazione con un P_
credito sul presupposto non veritiero di somme incassate da;
P_
-in occasione di diversi incontri con il collegio dei liquidatori ribadiva la propria P_
posizione e l'esistenza del proprio credito nei termini indicati e documentati ma ciò non portava ad alcuna modifica dell'importo riconosciuto e così le percentuali dei progetti di riparto indicati dalla procedura erano calcolate per il credito di rispetto alla minor somma di € 2.241.495,52 P_
erroneamente iscritta;
-in data 26 maggio 2021 intimava disdetta all'accordo quadro con effetti dal 28 giugno P_
2021, così come previsto dall'articolo 10.1, e comunicava altresì a ciascuna delle farmacie-debitore ceduto la cessazione degli atti di cessione fino ad allora notificati;
-con comunicazione del 2 agosto 2021 indicava a TF il saldo definitivo del proprio P_
credito tenuto conto di quanto sino a quel momento incassato dalle farmacie-debitori ceduti, pari a €
1.282.924,96, residuando un proprio credito di € 2.946.815,57.
ha quindi agito in via principale per sentire accertare e dichiarare il proprio credito P_
nell'importo sopraindicato con conseguente condanna di TF al pagamento di tale somma nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta dalla procedura di concordato preventivo.
L'attrice ha altresì allegato e documentato, con riferimento a ciascuna delle farmacie indicate nell'allegato dei debitori ceduti e coinvolte in tali condotte di TF, che la convenuta si è resa inadempiente anche all'impegno delle dichiarazioni e garanzie rese in relazione ai crediti ceduti (€
43.160,73), all'obbligo di non procedere all'incasso dei predetti crediti o comunque di non trattenere gli importi ricevuti (€ 41.616,27) nonché di fornire la documentazione necessaria a comprovare il credito
(€ 113.707,75).
Ha quindi agito per ottenere il risarcimento del danno ad essa conseguito da tali condotte di TF inadempienti all'impegno assunto con l'accordo quadro. pagina 8 di 17 Ha inoltre avanzato domanda di condanna di TF al pagamento della somma di € 4.316,07 a titolo di penale come prevista dall'articolo 5.3 dell'accordo quadro nonché della somma di € 34.214,03 pari ai costi sostenuti da sia per l'esecuzione dell'accordo quadro sia per il recupero dei crediti P_
ceduti.
Si è costituita che, ripercorsi sinteticamente i rapporti tra le parti e l'accordo Controparte_2
quadro tra esse concluso nonché le risultanze del concordato preventivo, in relazione alle singole domande di ha allegato: P_
-ha sostanzialmente aderito alla prima domanda di accertamento del credito dell'attrice nei confronti della convenuta nei limiti della percentuale concordataria come richiesto da , e ha P_
riconosciuto che la proposta concordataria “scontava un'imprecisione concettuale, cosicché
ha ragione quando sostiene che il monte crediti ceduto in garanzia non andasse decurtato P_
dal totale del credito, visto che si trattava di una cessione in garanzia e non di una cessione solutoria”;
-si è quindi riservata di meglio verificare le risultanze di TF anticipando che esse “non dovrebbero essere distanti da quelle di , e ci si dovrebbe ritrovare, comunque, su di un importo P_
attorno ai 4 milioni di euro”;
-ha comunque rilevato che anche ad assumere come corretta la somma indicata in citazione dall'attrice
(€ 4.229.740,53), quanto già dalla stessa incassato dai debitori ceduti e nel secondo e terzo riparto concordatario, per complessivi € 2.179.523,17, è comunque superiore al risultato dell'applicazione delle percentuali concordatarie, minima del 42,39% (€ 1.792.987,01) ed anche massima del 50,38% (€
2.130.943,28), con la conseguenza che nulla più sarebbe dovuto a che anzi si troverebbe P_
a dover restituire l'eccedenza;
ha infatti diritto alla percentuale concordataria su tutto il suo credito per titolo e causa P_
anteriori alla domanda di concordato e non è possibile che una parte di esso possa essere soddisfatta al
100% così come si verificherebbe ove non si considerasse quanto già incassato dai debitori ceduti, considerazione che trova fondamento nel disposto dell'articolo 184 legge fallimentare e nella natura di garanzia delle cessioni;
-ha quindi chiesto quale prima domanda riconvenzionale di condannare a restituire a P_
TF la maggior somma incassata rispetto al 40% dell'importo come riconosciuto in sede concordataria pagina 9 di 17 o, in subordine, di condannare a restituire a TF, una volta conclusa la fase esecutiva del P_
concordato e stabilita l'esatta percentuale, l'eccedenza rispetto a quanto già incassato;
-ha chiesto il rigetto delle altre domande di e nello specifico quanto alle domande P_
risarcitorie ha ribadito che la pretesa di non considera che essa ha già complessivamente P_
ricevuto somme per un importo maggiore di quello che le viene riconosciuto secondo la percentuale concordataria e pertanto nessuna altra pretesa può essere avanzata nei confronti di TF;
-rispetto alla posizione della -fallita- della cui azienda si è resa cessionaria la Controparte_6
oltre a ribadire la considerazione poc'anzi richiamata, ha allegato Controparte_8
l'inerzia della stessa nella insinuazione al passivo del fallimento della P_ Controparte_8
così causando a TF un danno pari a € 113.707,75, somma oggetto di domanda
[...]
riconvenzionale di condanna;
-anche rispetto al fallimento della TF ha allegato che la ammissione al Controparte_6
passivo sarebbe stata impedita anche in questo caso da fatto e colpa di che avrebbe così P_
provocato un danno pari a € 91.646, 79;
-ha eccepito la infondatezza della domanda di rifusione delle spese sostenute evidenziando che il contratto di cessione non prevede affatto un obbligo di TF di tenere indenne da tali P_
oneri;
, sempre in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_9 P_
somma di € 47.637,19 come da fatture sub docc.
3-5 relative a crediti di TF aventi titolo e causa successivi alla domanda di concordato preventivo rispetto ai quali pertanto non può operare alcuna compensazione.
Ha dunque concluso chiedendo anch'essa di accertare l'esatto ammontare del credito concorsuale di con contestuale accertamento della sua già avvenuta estinzione. Ha svolto inoltre in via P_
riconvenzionale diverse domande di condanna alla restituzione di somme già ricevute in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto nella percentuale concordataria nonché a titolo di risarcimento dei danni.
Alla prima udienza il legale di , in considerazione dell'avversa difesa, ha precisato la P_
propria domanda così come poi ribadito nella prima memoria e in sede di finali conclusioni (la domanda principale sub 1) con l'integrazione, dopo la richiesta di accertamento, di dichiarare legittimo il diritto dei di ritenere e/o compensare integralmente gli incassi dei crediti ceduti ai sensi P_
pagina 10 di 17 degli artt.
6.2 e 6.3 della cessione di crediti in garanzia e/o art.56 L. Fall.. In relazione alle domande dei punti I.2, I.3 e I.4 di controparte, ha chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento di TF alla cessione in garanzia e in particolare agli art.
6.2 e 6.3 e per l'effetto di condannare TF al risarcimento di tutti i danni nella misura che risulterà in corso di causa e comunque in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare la natura di finanziamento prededucibile effettuato in esecuzione del concordato preventivo ai sensi dlel'art.182 quater L.Fall. da a TF in relazione agli incassi che ha ricevuto dai debitori ceduti e che P_ P_ vengono asserviti all'adempimento della proposta concordataria e/o comunque la natura prededucibile di tali somme ai sensi dell'art.111 L.Fall. e per l'effetto di condannare TF alla restituzione di tali importi a favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., alla successiva udienza la difesa di P_
non ha insistito nella richiesta di consulenza tecnica per l'accertamento del proprio credito alla data del
8.2.2017 (€ 4.184.638,49 per capitale e € 45.102,04 per interessi) in considerazione dell'adesione alla quantificazione operata da da parte di TF nella seconda memoria istruttoria. P_
Respinte le istanze istruttorie di parte convenuta (genericità del capitolo sul quale è chiesta la prova testimoniale e evidenziato che l'interrogatorio non risponde alla finalità sua propria), la causa è stata rinviata per consentire a parte convenuta di esprimersi sulla quantificazione degli interessi e alla successiva udienza il legale di TF ha confermato la correttezza del conteggio di controparte per interessi allegato alla terza memoria (doc.48 attrice).
Su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte e trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
In data 27.6.2016 le parti concludevano un accordo quadro a disciplinare una operazione di cessione crediti da parte di TF a con funzione di garanzia (doc.3 attrice) le cui clausole rilevanti P_ nel presente giudizio sono state da evidenziate, “correttamente e nel dettaglio” come P_
riconosciuto dalla stessa convenuta (pag.4 costituzione), e sopra riportate.
Non sono in contestazione la funzione di garanzia dell'operazione di cessione e la natura pro solvendo delle cessioni. pagina 11 di 17 Il predetto accordo è stato oggetto di disdetta da parte di in data 26 maggio 2021, ai sensi P_ del paragrafo 10.1 dell'accordo, con effetti dal 28 giugno 2021. si impegnava a P_
comunicare a ciascuno dei debitori già destinatari degli atti di cessione l'intervenuta cessazione dell'accordo quadro, fornendo le indicazioni per effettuare i successivi pagamenti agli organi della procedura (doc.19 attrice). Sino alla data di cessazione dell'accordo quadro l'attrice aveva incassato dalle farmacie-debitori ceduti l'importo di € 1.282.924,96.
In data 8 febbraio 2017 TF depositava ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo, con decreto del 20/24 luglio 2017 il Tribunale di Bergamo ammetteva alla procedura di concordato (doc.5 attrice) e con decreto del 24.5/6.6.2018 omologava il concordato preventivo di TF
(doc.6 attrice).
Con la prima domanda in via principale ha chiesto di accertare il suo credito vantato nei P_
confronti di TF, di dichiarare che essa ha diritto di ritenere integralmente gli incassi dei crediti ceduti
-come previsto nei punti 6.2 e 6.3 dell'Accordo Quadro-, e di condannare TF al pagamento del credito così accertato nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo di TF. omologato dal Tribunale di Controparte_2
Bergamo.
Anche TF, con la prima domanda, ha chiesto di accertare l'ammontare del credito concorsuale della nei suoi confronti, nonché di accertare e dichiarare che gli incassi ottenuti da P_
, sia dai debitori ceduti sia dai piani di riparto concordatario, hanno soddisfatto il credito P_ dell'attrice tenuta pertanto a restituire la eccedenza, così come da domanda di condanna avanzata con la prima riconvenzionale.
Nel corso del presente giudizio TF ha prestato adesione alla quantificazione indicata dalla attrice della sua esposizione debitoria nei confronti di alla data del 8 febbraio 2017 a titolo di capitale P_
per € 4.184.638,49 nonché per interessi alla stessa data per € 40.680,26 come da doc.48 attrice, e così €
4.225.318,75 (seconda memoria istruttoria TF, dichiarazione all'udienza del 26.1.2023, atti conclusivi).
Non è controverso tra le parti che abbia ricevuto dai riparti concordatari P_ complessivamente € 896.598,21: € 672.448,66 dal secondo riparto concordatario e € 224.149,55 dal pagina 12 di 17 terzo riparto concordatario;
parimenti non controverso che sino alla data di cessazione dell'accordo quadro l'attrice abbia ricevuto dalle farmacie-debitori ceduti l'importo di € 1.282.924,96.
Il contrasto tra le parti verte sulla modalità di considerare detto ultimo importo: se, come sostenuto dall'attrice, da portare interamente a riduzione del credito nei confronti di TF prima di applicare al credito residuo la percentuale concordataria, tenuto altresì conto di quanto già ricevuto dai riparti concordatari;
o se, come sostenuto dalla convenuta, anche quanto riscosso dai debitori ceduti vada imputato al credito di con la riduzione della percentuale concordataria. P_
Nel primo caso, residuerebbe un credito dell'attrice pari a € 2.045.795,58 che TF dovrebbe essere condannata a pagare nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo. Nel secondo, quanto ricevuto da dai debitori P_
ceduti e dai due riparti concordatari (€ 2.179.523,17) avrebbe estinto il credito dell'attrice nei confronti di TF come ridotto ai sensi dell'art. 184 l. fall. ad € 1.673.855,39 in linea capitale, con condanna di al pagamento della differenza tra i due importi. P_
Le argomentazioni dell'attrice a sostegno della pretesa sono condivisibili e coerenti con i principi regolatori della fattispecie.
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia
e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018; conf.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Con l'accordo di cessione a scopo di garanzia pro solvendo concluso tra le parti il 27.6.2016 si è quindi realizzato l'immediato trasferimento della titolarità dei crediti ceduti in garanzia, come sembra riconoscere la stessa TF quando avanza domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per non aver potuto partecipare al riparto del fallimento della a causa della Controparte_8
inerzia di sul presupposto che essa TF non aveva possibilità di assumere alcuna P_
iniziativa perché non più titolare dei crediti proprio in quanto oggetto dell'accordo di cessione.
Ribadita quindi la immediata efficacia traslativa del contratto di cessione, pacificamente conclusosi prima del ricorso di TF per la ammissione alla procedura di concordato preventivo, va riconosciuto pagina 13 di 17 all'attrice il diritto di trattenere quanto riscosso dai debitori ceduti sino alla data di risoluzione dell'accordo quadro senza sottoporlo alla falcidia concordataria.
La cessione dei crediti a scopo di garanzia ha dato luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto, non è contestato che sia stata notificata ai debitori ceduti e la cessionaria ha quindi legittimamente percepito da questi ultimi quanto dovuto portandolo a riduzione del proprio credito, fermo restando il diritto di partecipare al concordato nella stessa percentuale degli altri creditori per quanto rimasto insoddisfatto.
Non si ravvisa alcuna alterazione della par condicio, paventata dalla convenuta: P_
partecipa al concordato per il credito residuo alle stesse condizioni degli altri creditori e se parte del suo credito è stata già soddisfatta ciò è la naturale conseguenza della immediata efficacia traslativa dell'accordo di cessione con funzione di garanzia.
Diversamente si farebbero rientrare nel concordato, a soddisfazione dell'intero ceto creditorio di TF, somme provenienti da soggetti terzi non debitori della procedura.
Se ben si è inteso, secondo TF l'assoggettamento alla percentuale concordataria del credito di
(come peraltro richiesto dalla stessa attrice nelle sue conclusioni) è diretta conseguenza P_ del disposto dell'art.184 L. Fall. e del c.d. effetto esdebitatorio dell'omologazione concordataria.
Si ritiene tuttavia che dalla previsione dell'ultima parte del primo comma della norma citata possa desumersi che i rapporti contrattuali in essere tra i creditori della società e soggetti estranei alla stessa comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi (in tali rapporti dovendosi annoverare quelli tra attrice e debitori ceduti poichè, proprio per effetto dell'accordo di cessione, la prima è divenuta con effetto immeditato titolare dei crediti) restano al di fuori del concordato e dell'effetto esdebitatorio.
Nessuna contraddizione nella posizione di è ravvisabile nella sua stessa domanda di P_
condanna al pagamento del credito entro i limiti della percentuale concordataria, riguardando l'accertamento richiesto il credito maturato successivamente alla data di cessazione dell'accordo quadro.
Viene pertanto accolta la prima domanda principale dell'attrice: va riconosciuto il diritto di di ritenere integralmente l'importo di € 1.282.924,96 ricevuto dalle farmacie-debitori P_
ceduti e va accertato il suo credito residuo nei confronti di TF nella misura di € 2.045.795,58, con conseguente condanna di TF al suo pagamento nei limiti della percentuale di soddisfacimento pagina 14 di 17 riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo, oltre interessi a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo.
L'accoglimento della prima domanda dell'attrice in questi termini comporta il rigetto delle domande
I.1, 1.2, I.3 e I.4 della convenuta.
Non vengono esaminate le domande 5 e 6 dell'attrice avanzate “in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie”.
Sempre in via principale ha svolto altre domande (nn.2, 3 e 4) che possono trovare solo P_
parziale accoglimento.
L'attrice ha allegato l'inadempimento di TF sia alle “dichiarazioni e garanzie” di cui all'art.8 dell'accordo quadro, in particolare a quanto indicato al punto (xiv): “prima della data odierna i Crediti
Ceduti non sono stati ceduti o alienati a terzi”, sia all'impegno di cui al punto 6.5 dell'accordo, secondo il quale “I pagamenti che, in violazione di tale accordo quadro, dovessero essere effettuati dai debitori ceduti direttamente a TF comporteranno l'obbligo per TF di trasmettere immediatamente le somme e/o gli eventuali titoli ricevuti, indicandone la imputazione specificata dal debitore”.
Ha precisato che TF ha violato sia la richiamata dichiarazione di cui all'art.8 con riferimento alla per avere, in precedenza, già ceduto a i medesimi crediti indicati Controparte_4 CP_10 nell'elenco allegato all'accordo quadro, sia l'impegno di cui al punto 6.5 per avere ricevuto dalla stessa pagamenti di crediti oggetto della cessione il cui importo non è stato poi trasmesso a CP_1
, per un complessivo ammontare di € 59.777,10 (€ 43.160,73 + € 16.616,37). P_
L'invocata applicazione anche di una penale di € 4.316,07 trae fondamento dalla previsione di cui all'art.
5.3 dell'Accordo Quadro che prevede l'impegno di TF “(i) a non impartire ai suddetti debitori ceduti istruzioni difformi di pagamento e (ii) a non cedere a terzi i crediti ceduti” e, per la sua violazione, il pagamento di una somma a titolo di penale pari al 10%.
E' allegato che anche rispetto al debitore ceduto TF ha ricevuto il pagamento di € CP_5
25.000,00 senza poi provvedere alla sua trasmissione da . P_
Le circostanze di fatto che sottendono la pretesa di (precedente cessione a terzi;
P_
pagamenti ricevuti e non trasmessi) non sono contestate da TF che, dunque, non mette in discussione il fatto costitutivo della pretesa della attrice ma si oppone al suo riconoscimento per le medesime pagina 15 di 17 ragioni già opposte per confutare la fondatezza della prima domanda principale dell'attrice e già ritenute non fondate per quanto sopra motivato da intendersi qui ribadito.
Conclusivamente, TF va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di
€ 84.777,10 oltre interessi dalla domanda e dedotto quanto sarà pagato dalla procedura concordataria con riferimento alle posizioni di Farmacia Villaggio Sposi e Farmacia Mauri, nonché della somma di €
4.316,07 oltre interessi dalla domanda.
La pretesa risarcitoria rispetto alla posizione della non è sufficientemente Controparte_6
dimostrata sia quanto alla condotta di TF non rispettosa dell'obbligo di consegna della documentazione probatoria del credito ceduto, genericamente allegata, sia quanto alla effettiva riconducibilità alla suddetta condotta del danno lamentato, anche a prescindere dalla mancanza di una sua precisa quantificazione.
Carenze probatorie che caratterizzano anche le domande riconvenzionali III e IV di TF.
Parimenti non fondata la pretesa attorea di rimborso di spese e costi asseritamente sostenuti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o il recupero dei crediti ceduti. E' invocato l'art.
4.1 dell'accordo, la cui previsione non risulta tuttavia pertinente rispetto all'ipotesi in esame.
Le sole fatture (doc.45) emesse dallo stesso studio legale che anche in questa sede assiste l'attrice non sono idonee a dimostrare l'effettiva attività svolta in favore di nei rapporti con la P_
procedura concordataria TF e con altre Farmacie debitori ceduti né consentono una valutazione, ancorché sommaria ma doverosa, della congruità dei costi esposti. Neppure sono sufficienti per ritenere che si tratti di spese sostenute “in relazione agli atti e alle azioni eventualmente poste in essere in esecuzione dello, o comunque in relazione allo stesso” accordo come richiesto dall'art.14.
Da ultimo si rileva che non vi è alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica la cui richiesta è stata mantenuta dall'attrice nelle conclusioni finali nonostante il riconoscimento da parte della convenuta dell'importo del credito, né di svolgere altra attività istruttoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori tariffari medi per le cause di media complessità. pagina 16 di 17
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie la prima domanda principale dell'attrice e per l'effetto riconosce il diritto di Parte_1 [...]
di ritenere integralmente l'importo di € 1.282.924,96 e Controparte_7
accerta il suo residuo credito nei confronti di nella misura di € Controparte_2
2.045.795,58, con conseguente condanna di al suo pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo, oltre interessi a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo;
-in parziale accoglimento delle domande 2 e 3 attoree, condannata al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 Controparte_7 CP_1 somma di € 84.777,10 oltre interessi dalla domanda e dedotto quanto sarà pagato dalla procedura concordataria con riferimento alle posizioni di Farmacia Villaggio Sposi e Farmacia Mauri, nonché della somma di € 4.316,07 oltre interessi dalla domanda;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore della attrice delle spese che si liquidano in complessivi € 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
Cpa e Iva.
Milano, 14 gennaio 2025
Il giudice
Laura Massari
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 396/2022 promossa da:
. (C.F. , Parte_1 Controparte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. PATELMO CHRISTIAN MARIA e IE GH ( ) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO;
, elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA PRINCIPE AMEDEO, 3 20121 MILANO presso il difensore avv. PATELMO CHRISTIAN
MARIA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. STAUNOVO Controparte_2 P.IVA_2
POLACCO EDOARDO e elettivamente domiciliato in VIA DELL'ANNUNCIATA, 21 20121 MILANO presso il difensore avv. STAUNOVO POLACCO EDOARDO
CONVENUTO
Oggetto: Cessione dei crediti
CONCLUSIONI: Le parti hanno così concluso per l'udienza del 9 luglio 2024:
FEDERFARMA. Controparte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione, nel merito:
1. in via principale: accertare e dichiarare il credito vantato da nei confronti di Parte_1 CP_1 Controparte_2 dichiarando legittimo il diritto di di ritenere integralmente P_ gli incassi dei crediti ceduti ai sensi dei Paragrafi 6.2 e 6.3 dell'Accordo
pagina 1 di 17 Quadro, e, per l'effetto, condannare al Controparte_2 pagamento del credito così accertato a favore di Parte_1 CP_1
entro i limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo di Controparte_2 omologato dal Tribunale di Bergamo con ordinanza n.
[...]
609/2018 in data 6 giugno 2018, oltre agli interessi e alla rivalutazione sul maggior importo dovuto, a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo;
2. sempre in via principale: accertare e dichiarare l'inadempimento e/o l'inesatto adempimento di all'Accordo Controparte_2
Quadro e/o agli atti di cessione di crediti sottoscritti da Parte_1 [...]
e e notificati a CP_1 Controparte_2 Controparte_4
e/o e/o , per tutte le causali
[...] CP_5 Controparte_6 di cui in narrativa e, per l'effetto, condannare Parte_3 al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, nella misura che
[...] risulterà in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
3. ancora in via principale: accertare e dichiarare la debenza della penale di cui all'articolo 5.3 dell'Accordo Quadro e, per l'effetto, condannare al pagamento a favore di Controparte_2 della penale prevista dall'articolo 5.3 Parte_1 CP_1 dell'Accordo Quadro, in misura pari all'importo di Euro 4.316,07 o al diverso importo che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
4. ancora in via principale: accertare e dichiarare il diritto di al rimborso delle spese e dei costi sostenuti per Parte_1 CP_1
l'esecuzione dell' e/o il recupero dei crediti ceduti, per Parte_4 tutte le causali di cui in narrativa, e, per l'effetto, condannare
[...] al pagamento a favore di Controparte_2 Parte_1 CP_1 dell'importo di Euro 34.214,03 o al diverso importo che risulterà in corso pagina 2 di 17 di causa, oltre interessi e rivalutazione dalla data della domanda sino al saldo effettivo;
5. in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie, accertare e dichiarare il grave inadempimento di TF all'Accordo Quadro e, in particolare, ai Paragrafi
6.2 e 6.3, e per l'effetto condannare TF al risarcimento di tutti i danni nella misura che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione;
6. sempre in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie, accertare e dichiarare la natura di finanziamento prededucibile effettuato in esecuzione del concordato preventivo ai sensi dell'articolo 182-quater
L.Fall. da a TF in relazione agli incassi che P_ P_
ha ricevuto dai debitori ceduti e che vengono asserviti all'adempimento della proposta concordataria e/o comunque la natura prededucibile di tali somme ai sensi dell'articolo 111 L. Fall. e per l'effetto condannare TF alla restituzione di tali importi in favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione;
7. ancora in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda IV avversaria, compensare l'eventuale somma riconosciuta a TF con qualsiasi importo dovesse risultare dovuto e liquidato in favore di all'esito del presente P_ giudizio, tanto a valere sul credito originario quanto sugli importi richiesti a titolo risarcitorio;
8. in via istruttoria:
(i) disporre una consulenza tecnico-contabile, con cui venga richiesto al
Consulente Tecnico d'Ufficio nominato di accertare, in via definitiva, il credito dell'odierna attrice cristallizzato alla data dell'8 febbraio 2017, con il seguente possibile quesito da sottoporre a quest'ultimo:
“Dica il CTU, esaminata la documentazione agli atti, ed acquisito dalle parti o da terzi ogni altro documento o informazione necessaria, se l'importo del credito vantato da nei P_
pagina 3 di 17 confronti di TF alla data di ingresso nella procedura di preconcordato (i.e. all'8 febbraio 2017) ammonti ad Euro 4.184.638,49 per sorte capitale, oltre ad Euro 45.102,00 per interessi maturati sino a tale data o, nel caso contrario, indichi il CTU il diverso, maggiore o minore, importo di tale credito”;
(ii) emettere un ordine di esibizione in danno di TF ai sensi dell'articolo
210 cod. proc. civ. e/o dell'articolo 2711, secondo comma, cod. civ. delle scritture contabili (registri IVA, estratti conti contabili relativi a e libro giornale), relative agli esercizi al 31 dicembre 2016 P_
e al 31 dicembre 2017 nei quali si è formato il credito di P_ nei confronti di TF.
Con vittoria di spese, competenze e onorari, come per legge
Controparte_2
I.1 Accertarsi l'ammontare del credito concorsuale della Parte_1 [...]
nei confronti della in Controparte_7 Controparte_2 concordato preventivo omologato, dandosi atto che, al riguardo, la Controparte_2 ha confermato l'importo di € 4.184.638,49 in linea capitale indicato da
[...]
Co, da maggiorarsi di interessi sul solo credito al netto di quanto da essa Parte_1
incassato dai debitori ceduti anteriormente alla domanda di concordato.
I.2 Accertarsi e dichiararsi che gli incassi ottenuti da Parte_1 [...]
, pari a (i) € 1.282.924,96 dai debitori ceduti in Controparte_1 garanzia, (ii) € 672.448,66 nel secondo riparto concordatario, e (iii) € 224.149,55 nel terzo riparto concordatario, e così in totale € 2.179.523,17, hanno estinto (con eccedenza) il credito della stessa nei confronti della Controparte_2 siccome ridotto ai sensi dell'art. 184 l. fall. ad € 1.673.855,39 in linea capitale, pari alla percentuale prevista per i creditori chirografari nel concordato preventivo omologato della stessa con conseguente rigetto della richiesta Controparte_2
condannatoria di cui al punto 1 delle avversarie conclusioni.
I.3 In via riconvenzionale, in principalità dirsi tenuta e condannarsi Parte_1 [...]
a restituire a Controparte_1 Controparte_2 tutta l'eccedenza – oltre interessi moratori di legge dalla data della domanda giudiziale pagina 4 di 17 coincidente col deposito della comparsa di risposta e domanda riconvenzionale - fra (i) quanto incassato come sopra, sub I.2 (€ 2.179.523,17, oltre alle somme eventualmente incassate ed incassande dai debitori ceduti successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo-quadro e non retrocesse a , e (ii) l'importo di € Controparte_2
1.673.855,39 in linea capitale, corrispondente alla percentuale prevista per i creditori chirografari nel concordato omologato della e con salvezza Controparte_2 del diritto di parte attrice di partecipare ai futuri riparti concordatari in caso di riparti ai creditori chirografari di una percentuale superiore a quella che precede.
I.4 Sempre in via riconvenzionale, in subordine, condannarsi Parte_1 [...]
a pagare a - una Controparte_1 Controparte_2 volta conclusa la fase esecutiva concordataria, e quindi stabilita l'esatta percentuale di competenza dei creditori chirografari – un importo pari alla differenza tra la somma di €
2.179.523,17 di cui al punto I.2 che precede e la spettanza concordataria finale, somma da maggiorarsi di eventuali ulteriori incassi dai debitori ceduti successivamente alla cessazione degli effetti dell'accordo-quadro e non retrocesse a Controparte_2
[... (oltre interessi moratori di legge dalla data della domanda giudiziale coincidente col deposito della comparsa di risposta e domanda riconvenzionale), al fine di consentire, con tale importo incassato da un riparto supplementare ai Controparte_2
creditori chirografari (inclusa ). P_
II. Respingersi per infondatezza nel merito le domande di cui ai punti 2, 3 e 4 delle avversarie conclusioni, e dichiararsi inammissibili ed in ogni caso respingersi le domande di cui ai punti 5, 6 e 7 delle conclusioni di cui all'avversaria memoria ex art,
183, sesto comma, n.
1. c.p.c.
III. Ancora in via riconvenzionale, dirsi tenuta e condannarsi Parte_1 [...]
Farmacia a risarcire i danni provocati a Controparte_1 [...]
(i) dalla perdita del riparto parziale del fallimento della Controparte_2 Controparte_8
, come meglio dedotto in atti, in misura pari ad € 113.707,75, oltre
[...]
interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, e (ii) dalla impossibilità di emettere nota di variazione IVA nei confronti della a causa della Controparte_6 mancata ammissione al passivo fallimentare imputabile a Parte_1 [...]
, in misura pari ad € 91.646,79, oltre interessi e Controparte_1
pagina 5 di 17 rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
IV. Sempre in via riconvenzionale, accertarsi e dichiararsi che Parte_1 [...]
in Farmacia è debitrice di per Controparte_1 Controparte_2
i titoli di cui al punto E) della comparsa di risposta con domanda riconvenzionale, e per l'effetto dirsi tenuta e condannarsi Parte_1 Controparte_1 al pagamento in favore di della somma di €
[...] Controparte_2
47.637,19, oltre interessi ex art. 1284, ultimo comma, c.c. dalle scadenze delle singole fatture al saldo.
V. Col favore delle spese e dei compensi di avvocato.
VI. In via istruttoria, ammettersi
1) prova per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che i documenti di trasporto dei beni di cui alle forniture oggetto dei crediti ceduti a dedotti P_
nel presente giudizio sono stati riconsegnati dai vettori privi delle sottoscrizioni per
“consegna” dei destinatari”. Teste la sig.ra presso Testimone_1 Controparte_2
[...]
2) prova per interrogatorio formale del legale rappresentante di sul P_ seguente capitolo: “Vero che la ha eseguito in favore della Controparte_2
le forniture di beni e servizi dettagliatamente indicate nelle fatture Parte_1 CP_1
di cui ai docc. da 3 a 5 del fascicolo di parte di che mi si CP_2 CP_2 rammostrano”.
FATTO E DIRITTO
(di seguito anche solo ) ha Parte_1 Controparte_7 P_
Cont convenuto in giudizio (di seguito anche solo e ne ha chiesto la Controparte_2
condanna al pagamento del proprio credito vantato nei confronti della convenuta in relazione ad un rapporto regolato da un accordo quadro di cessione, previo suo accertamento, nonché al pagamento di somme anche a titolo di risarcimento dei danni per inadempimento all'accordo, della penale come prevista dall'accordo stesso e per rimborso spese e costi sostenuti per il recupero dei crediti ceduti.
Ha allegato l'attrice:
-di essere, come la convenuta TF, una cooperativa di servizi costituita da farmacie presenti su tutto il territorio nazionale e operante nel campo dell'acquisto all'ingrosso e della distribuzione intermedia di farmaci, parafarmaci e altri prodotti destinati alla vendita in farmacia;
pagina 6 di 17 -in ragione dei rapporti intercorsi negli anni tra e TF si generava un rilevante credito P_
della prima nei confronti della seconda;
-di avere pertanto stipulato con la convenuta in data 27 giugno 2016, mediante scambio di corrispondenza, un accordo quadro che disciplinava una operazione di cessione crediti da parte di TF
a con funzione di garanzia (doc.3); P_
-con l'accordo TF cedeva a i crediti presenti e futuri vantati nei confronti delle farmacie P_
di cui all'elenco allegato e la funzione di garanzia dell'operazione di cessione era prevista dall'articolo
3.1 dove veniva espressamente indicato che “la cessione dei crediti ceduti avviene a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni garantite” poi definite nel successivo articolo 4;
rilasciava altresì piena garanzia in ordine alla solvenza dei debitori ceduti e la cessione era da CP_2
intendersi pro solvendo;
-era previsto inoltre che i crediti ceduti sarebbero stati incassati direttamente da e P_
destinati all'adempimento delle obbligazioni garantite e che avrebbe avuto il diritto di P_
rivalersi sui crediti ceduti trattenendo le somme versate dai debitori ceduti sino a concorrenza dell'intero importo loro dovuto;
-nell'accordo era ripetutamente riportata la dichiarazione rilasciata da TF quanto alla certezza liquidità ed esigibilità dei crediti ceduti, alla insussistenza di ragioni opponibili in compensazione e di contestazioni riguardanti il credito, alla totalità dei crediti vantati da TF nei confronti di ogni singola farmacia-debitore ceduto, all'assenza di uno stato di insolvenza dei debitori ceduti e della stessa TF ed altre garanzie a tutela di;
P_
infine assumeva specifici obblighi di informativa e di cooperazione nei confronti di CP_2
, quali la consegna di copia delle fatture ed eventualmente degli estratti autentici relativi P_
ai crediti ceduti e di tutta la documentazione probatoria di ciascun credito nonché di prestare la più ampia cooperazione per assicurare la efficacia della garanzia e il recupero dei crediti ceduti;
-l'originario allegato A riportante l'elenco delle farmacie-debitore ceduto era modificato e integrato secondo una nuova versione nel mese di gennaio 2017 (doc.4);
-in data 8 febbraio 2017 TF depositava ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo e, a seguito del deposito della proposta e del piano concordatario, TF veniva ammessa alla suddetta procedura;
pagina 7 di 17 -alla data del 8 febbraio 2017 l'esposizione debitoria di TF nei confronti di era pari P_
all'importo di € 4.184.638,49 come da documenti da 7 a 11, oltre interessi per € 45.102,04 calcolati sino alla predetta data, come da documento 12, e così € 4.229.740,53;
-ciò nonostante il credito di veniva iscritto nel piano concordatario per un importo P_
notevolmente inferiore a quanto effettivamente sussistente a causa di iscrizioni da parte di TF nella propria contabilità di operazioni contrarie al contenuto dell'accordo quadro e alla sua funzione di garanzia, quali crediti asseritamente ceduti e mai incassati da e la compensazione con un P_
credito sul presupposto non veritiero di somme incassate da;
P_
-in occasione di diversi incontri con il collegio dei liquidatori ribadiva la propria P_
posizione e l'esistenza del proprio credito nei termini indicati e documentati ma ciò non portava ad alcuna modifica dell'importo riconosciuto e così le percentuali dei progetti di riparto indicati dalla procedura erano calcolate per il credito di rispetto alla minor somma di € 2.241.495,52 P_
erroneamente iscritta;
-in data 26 maggio 2021 intimava disdetta all'accordo quadro con effetti dal 28 giugno P_
2021, così come previsto dall'articolo 10.1, e comunicava altresì a ciascuna delle farmacie-debitore ceduto la cessazione degli atti di cessione fino ad allora notificati;
-con comunicazione del 2 agosto 2021 indicava a TF il saldo definitivo del proprio P_
credito tenuto conto di quanto sino a quel momento incassato dalle farmacie-debitori ceduti, pari a €
1.282.924,96, residuando un proprio credito di € 2.946.815,57.
ha quindi agito in via principale per sentire accertare e dichiarare il proprio credito P_
nell'importo sopraindicato con conseguente condanna di TF al pagamento di tale somma nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta dalla procedura di concordato preventivo.
L'attrice ha altresì allegato e documentato, con riferimento a ciascuna delle farmacie indicate nell'allegato dei debitori ceduti e coinvolte in tali condotte di TF, che la convenuta si è resa inadempiente anche all'impegno delle dichiarazioni e garanzie rese in relazione ai crediti ceduti (€
43.160,73), all'obbligo di non procedere all'incasso dei predetti crediti o comunque di non trattenere gli importi ricevuti (€ 41.616,27) nonché di fornire la documentazione necessaria a comprovare il credito
(€ 113.707,75).
Ha quindi agito per ottenere il risarcimento del danno ad essa conseguito da tali condotte di TF inadempienti all'impegno assunto con l'accordo quadro. pagina 8 di 17 Ha inoltre avanzato domanda di condanna di TF al pagamento della somma di € 4.316,07 a titolo di penale come prevista dall'articolo 5.3 dell'accordo quadro nonché della somma di € 34.214,03 pari ai costi sostenuti da sia per l'esecuzione dell'accordo quadro sia per il recupero dei crediti P_
ceduti.
Si è costituita che, ripercorsi sinteticamente i rapporti tra le parti e l'accordo Controparte_2
quadro tra esse concluso nonché le risultanze del concordato preventivo, in relazione alle singole domande di ha allegato: P_
-ha sostanzialmente aderito alla prima domanda di accertamento del credito dell'attrice nei confronti della convenuta nei limiti della percentuale concordataria come richiesto da , e ha P_
riconosciuto che la proposta concordataria “scontava un'imprecisione concettuale, cosicché
ha ragione quando sostiene che il monte crediti ceduto in garanzia non andasse decurtato P_
dal totale del credito, visto che si trattava di una cessione in garanzia e non di una cessione solutoria”;
-si è quindi riservata di meglio verificare le risultanze di TF anticipando che esse “non dovrebbero essere distanti da quelle di , e ci si dovrebbe ritrovare, comunque, su di un importo P_
attorno ai 4 milioni di euro”;
-ha comunque rilevato che anche ad assumere come corretta la somma indicata in citazione dall'attrice
(€ 4.229.740,53), quanto già dalla stessa incassato dai debitori ceduti e nel secondo e terzo riparto concordatario, per complessivi € 2.179.523,17, è comunque superiore al risultato dell'applicazione delle percentuali concordatarie, minima del 42,39% (€ 1.792.987,01) ed anche massima del 50,38% (€
2.130.943,28), con la conseguenza che nulla più sarebbe dovuto a che anzi si troverebbe P_
a dover restituire l'eccedenza;
ha infatti diritto alla percentuale concordataria su tutto il suo credito per titolo e causa P_
anteriori alla domanda di concordato e non è possibile che una parte di esso possa essere soddisfatta al
100% così come si verificherebbe ove non si considerasse quanto già incassato dai debitori ceduti, considerazione che trova fondamento nel disposto dell'articolo 184 legge fallimentare e nella natura di garanzia delle cessioni;
-ha quindi chiesto quale prima domanda riconvenzionale di condannare a restituire a P_
TF la maggior somma incassata rispetto al 40% dell'importo come riconosciuto in sede concordataria pagina 9 di 17 o, in subordine, di condannare a restituire a TF, una volta conclusa la fase esecutiva del P_
concordato e stabilita l'esatta percentuale, l'eccedenza rispetto a quanto già incassato;
-ha chiesto il rigetto delle altre domande di e nello specifico quanto alle domande P_
risarcitorie ha ribadito che la pretesa di non considera che essa ha già complessivamente P_
ricevuto somme per un importo maggiore di quello che le viene riconosciuto secondo la percentuale concordataria e pertanto nessuna altra pretesa può essere avanzata nei confronti di TF;
-rispetto alla posizione della -fallita- della cui azienda si è resa cessionaria la Controparte_6
oltre a ribadire la considerazione poc'anzi richiamata, ha allegato Controparte_8
l'inerzia della stessa nella insinuazione al passivo del fallimento della P_ Controparte_8
così causando a TF un danno pari a € 113.707,75, somma oggetto di domanda
[...]
riconvenzionale di condanna;
-anche rispetto al fallimento della TF ha allegato che la ammissione al Controparte_6
passivo sarebbe stata impedita anche in questo caso da fatto e colpa di che avrebbe così P_
provocato un danno pari a € 91.646, 79;
-ha eccepito la infondatezza della domanda di rifusione delle spese sostenute evidenziando che il contratto di cessione non prevede affatto un obbligo di TF di tenere indenne da tali P_
oneri;
, sempre in via riconvenzionale ha chiesto la condanna di al pagamento della CP_9 P_
somma di € 47.637,19 come da fatture sub docc.
3-5 relative a crediti di TF aventi titolo e causa successivi alla domanda di concordato preventivo rispetto ai quali pertanto non può operare alcuna compensazione.
Ha dunque concluso chiedendo anch'essa di accertare l'esatto ammontare del credito concorsuale di con contestuale accertamento della sua già avvenuta estinzione. Ha svolto inoltre in via P_
riconvenzionale diverse domande di condanna alla restituzione di somme già ricevute in eccedenza rispetto a quanto riconosciuto nella percentuale concordataria nonché a titolo di risarcimento dei danni.
Alla prima udienza il legale di , in considerazione dell'avversa difesa, ha precisato la P_
propria domanda così come poi ribadito nella prima memoria e in sede di finali conclusioni (la domanda principale sub 1) con l'integrazione, dopo la richiesta di accertamento, di dichiarare legittimo il diritto dei di ritenere e/o compensare integralmente gli incassi dei crediti ceduti ai sensi P_
pagina 10 di 17 degli artt.
6.2 e 6.3 della cessione di crediti in garanzia e/o art.56 L. Fall.. In relazione alle domande dei punti I.2, I.3 e I.4 di controparte, ha chiesto di accertare e dichiarare il grave inadempimento di TF alla cessione in garanzia e in particolare agli art.
6.2 e 6.3 e per l'effetto di condannare TF al risarcimento di tutti i danni nella misura che risulterà in corso di causa e comunque in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
ha chiesto inoltre di accertare e dichiarare la natura di finanziamento prededucibile effettuato in esecuzione del concordato preventivo ai sensi dlel'art.182 quater L.Fall. da a TF in relazione agli incassi che ha ricevuto dai debitori ceduti e che P_ P_ vengono asserviti all'adempimento della proposta concordataria e/o comunque la natura prededucibile di tali somme ai sensi dell'art.111 L.Fall. e per l'effetto di condannare TF alla restituzione di tali importi a favore dell'attrice, oltre interessi e rivalutazione.
Assegnati i termini di cui all'art.183 comma 6 c.p.c., alla successiva udienza la difesa di P_
non ha insistito nella richiesta di consulenza tecnica per l'accertamento del proprio credito alla data del
8.2.2017 (€ 4.184.638,49 per capitale e € 45.102,04 per interessi) in considerazione dell'adesione alla quantificazione operata da da parte di TF nella seconda memoria istruttoria. P_
Respinte le istanze istruttorie di parte convenuta (genericità del capitolo sul quale è chiesta la prova testimoniale e evidenziato che l'interrogatorio non risponde alla finalità sua propria), la causa è stata rinviata per consentire a parte convenuta di esprimersi sulla quantificazione degli interessi e alla successiva udienza il legale di TF ha confermato la correttezza del conteggio di controparte per interessi allegato alla terza memoria (doc.48 attrice).
Su concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 9 luglio 2024, poi sostituita dal deposito di note scritte e trattenuta in decisione con assegnazione del termine abbreviato di 30 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e del termine di legge per le repliche.
***
In data 27.6.2016 le parti concludevano un accordo quadro a disciplinare una operazione di cessione crediti da parte di TF a con funzione di garanzia (doc.3 attrice) le cui clausole rilevanti P_ nel presente giudizio sono state da evidenziate, “correttamente e nel dettaglio” come P_
riconosciuto dalla stessa convenuta (pag.4 costituzione), e sopra riportate.
Non sono in contestazione la funzione di garanzia dell'operazione di cessione e la natura pro solvendo delle cessioni. pagina 11 di 17 Il predetto accordo è stato oggetto di disdetta da parte di in data 26 maggio 2021, ai sensi P_ del paragrafo 10.1 dell'accordo, con effetti dal 28 giugno 2021. si impegnava a P_
comunicare a ciascuno dei debitori già destinatari degli atti di cessione l'intervenuta cessazione dell'accordo quadro, fornendo le indicazioni per effettuare i successivi pagamenti agli organi della procedura (doc.19 attrice). Sino alla data di cessazione dell'accordo quadro l'attrice aveva incassato dalle farmacie-debitori ceduti l'importo di € 1.282.924,96.
In data 8 febbraio 2017 TF depositava ricorso per la ammissione alla procedura di concordato preventivo, con decreto del 20/24 luglio 2017 il Tribunale di Bergamo ammetteva alla procedura di concordato (doc.5 attrice) e con decreto del 24.5/6.6.2018 omologava il concordato preventivo di TF
(doc.6 attrice).
Con la prima domanda in via principale ha chiesto di accertare il suo credito vantato nei P_
confronti di TF, di dichiarare che essa ha diritto di ritenere integralmente gli incassi dei crediti ceduti
-come previsto nei punti 6.2 e 6.3 dell'Accordo Quadro-, e di condannare TF al pagamento del credito così accertato nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo di TF. omologato dal Tribunale di Controparte_2
Bergamo.
Anche TF, con la prima domanda, ha chiesto di accertare l'ammontare del credito concorsuale della nei suoi confronti, nonché di accertare e dichiarare che gli incassi ottenuti da P_
, sia dai debitori ceduti sia dai piani di riparto concordatario, hanno soddisfatto il credito P_ dell'attrice tenuta pertanto a restituire la eccedenza, così come da domanda di condanna avanzata con la prima riconvenzionale.
Nel corso del presente giudizio TF ha prestato adesione alla quantificazione indicata dalla attrice della sua esposizione debitoria nei confronti di alla data del 8 febbraio 2017 a titolo di capitale P_
per € 4.184.638,49 nonché per interessi alla stessa data per € 40.680,26 come da doc.48 attrice, e così €
4.225.318,75 (seconda memoria istruttoria TF, dichiarazione all'udienza del 26.1.2023, atti conclusivi).
Non è controverso tra le parti che abbia ricevuto dai riparti concordatari P_ complessivamente € 896.598,21: € 672.448,66 dal secondo riparto concordatario e € 224.149,55 dal pagina 12 di 17 terzo riparto concordatario;
parimenti non controverso che sino alla data di cessazione dell'accordo quadro l'attrice abbia ricevuto dalle farmacie-debitori ceduti l'importo di € 1.282.924,96.
Il contrasto tra le parti verte sulla modalità di considerare detto ultimo importo: se, come sostenuto dall'attrice, da portare interamente a riduzione del credito nei confronti di TF prima di applicare al credito residuo la percentuale concordataria, tenuto altresì conto di quanto già ricevuto dai riparti concordatari;
o se, come sostenuto dalla convenuta, anche quanto riscosso dai debitori ceduti vada imputato al credito di con la riduzione della percentuale concordataria. P_
Nel primo caso, residuerebbe un credito dell'attrice pari a € 2.045.795,58 che TF dovrebbe essere condannata a pagare nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo. Nel secondo, quanto ricevuto da dai debitori P_
ceduti e dai due riparti concordatari (€ 2.179.523,17) avrebbe estinto il credito dell'attrice nei confronti di TF come ridotto ai sensi dell'art. 184 l. fall. ad € 1.673.855,39 in linea capitale, con condanna di al pagamento della differenza tra i due importi. P_
Le argomentazioni dell'attrice a sostegno della pretesa sono condivisibili e coerenti con i principi regolatori della fattispecie.
La cessione del credito, quale negozio a causa variabile, può essere stipulata anche a fine di garanzia
e senza che venga meno l'immediato effetto traslativo della titolarità del credito tipico di ogni cessione, in quanto è proprio mediante tale effetto traslativo che si attua la garanzia, pure quando la cessione sia "pro solvendo" e non già "pro soluto", con mancato trasferimento al cessionario, pertanto, del rischio d'insolvenza del debitore ceduto (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 29608 del 16/11/2018; conf.
Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15677 del 03/07/2009).
Con l'accordo di cessione a scopo di garanzia pro solvendo concluso tra le parti il 27.6.2016 si è quindi realizzato l'immediato trasferimento della titolarità dei crediti ceduti in garanzia, come sembra riconoscere la stessa TF quando avanza domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per non aver potuto partecipare al riparto del fallimento della a causa della Controparte_8
inerzia di sul presupposto che essa TF non aveva possibilità di assumere alcuna P_
iniziativa perché non più titolare dei crediti proprio in quanto oggetto dell'accordo di cessione.
Ribadita quindi la immediata efficacia traslativa del contratto di cessione, pacificamente conclusosi prima del ricorso di TF per la ammissione alla procedura di concordato preventivo, va riconosciuto pagina 13 di 17 all'attrice il diritto di trattenere quanto riscosso dai debitori ceduti sino alla data di risoluzione dell'accordo quadro senza sottoporlo alla falcidia concordataria.
La cessione dei crediti a scopo di garanzia ha dato luogo alla trasmissione del credito che ne costituisce l'oggetto, non è contestato che sia stata notificata ai debitori ceduti e la cessionaria ha quindi legittimamente percepito da questi ultimi quanto dovuto portandolo a riduzione del proprio credito, fermo restando il diritto di partecipare al concordato nella stessa percentuale degli altri creditori per quanto rimasto insoddisfatto.
Non si ravvisa alcuna alterazione della par condicio, paventata dalla convenuta: P_
partecipa al concordato per il credito residuo alle stesse condizioni degli altri creditori e se parte del suo credito è stata già soddisfatta ciò è la naturale conseguenza della immediata efficacia traslativa dell'accordo di cessione con funzione di garanzia.
Diversamente si farebbero rientrare nel concordato, a soddisfazione dell'intero ceto creditorio di TF, somme provenienti da soggetti terzi non debitori della procedura.
Se ben si è inteso, secondo TF l'assoggettamento alla percentuale concordataria del credito di
(come peraltro richiesto dalla stessa attrice nelle sue conclusioni) è diretta conseguenza P_ del disposto dell'art.184 L. Fall. e del c.d. effetto esdebitatorio dell'omologazione concordataria.
Si ritiene tuttavia che dalla previsione dell'ultima parte del primo comma della norma citata possa desumersi che i rapporti contrattuali in essere tra i creditori della società e soggetti estranei alla stessa comportanti obbligazioni a carico di questi ultimi (in tali rapporti dovendosi annoverare quelli tra attrice e debitori ceduti poichè, proprio per effetto dell'accordo di cessione, la prima è divenuta con effetto immeditato titolare dei crediti) restano al di fuori del concordato e dell'effetto esdebitatorio.
Nessuna contraddizione nella posizione di è ravvisabile nella sua stessa domanda di P_
condanna al pagamento del credito entro i limiti della percentuale concordataria, riguardando l'accertamento richiesto il credito maturato successivamente alla data di cessazione dell'accordo quadro.
Viene pertanto accolta la prima domanda principale dell'attrice: va riconosciuto il diritto di di ritenere integralmente l'importo di € 1.282.924,96 ricevuto dalle farmacie-debitori P_
ceduti e va accertato il suo credito residuo nei confronti di TF nella misura di € 2.045.795,58, con conseguente condanna di TF al suo pagamento nei limiti della percentuale di soddisfacimento pagina 14 di 17 riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo, oltre interessi a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo.
L'accoglimento della prima domanda dell'attrice in questi termini comporta il rigetto delle domande
I.1, 1.2, I.3 e I.4 della convenuta.
Non vengono esaminate le domande 5 e 6 dell'attrice avanzate “in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento delle domande I.2 e/o I.3 e/o I.4 avversarie”.
Sempre in via principale ha svolto altre domande (nn.2, 3 e 4) che possono trovare solo P_
parziale accoglimento.
L'attrice ha allegato l'inadempimento di TF sia alle “dichiarazioni e garanzie” di cui all'art.8 dell'accordo quadro, in particolare a quanto indicato al punto (xiv): “prima della data odierna i Crediti
Ceduti non sono stati ceduti o alienati a terzi”, sia all'impegno di cui al punto 6.5 dell'accordo, secondo il quale “I pagamenti che, in violazione di tale accordo quadro, dovessero essere effettuati dai debitori ceduti direttamente a TF comporteranno l'obbligo per TF di trasmettere immediatamente le somme e/o gli eventuali titoli ricevuti, indicandone la imputazione specificata dal debitore”.
Ha precisato che TF ha violato sia la richiamata dichiarazione di cui all'art.8 con riferimento alla per avere, in precedenza, già ceduto a i medesimi crediti indicati Controparte_4 CP_10 nell'elenco allegato all'accordo quadro, sia l'impegno di cui al punto 6.5 per avere ricevuto dalla stessa pagamenti di crediti oggetto della cessione il cui importo non è stato poi trasmesso a CP_1
, per un complessivo ammontare di € 59.777,10 (€ 43.160,73 + € 16.616,37). P_
L'invocata applicazione anche di una penale di € 4.316,07 trae fondamento dalla previsione di cui all'art.
5.3 dell'Accordo Quadro che prevede l'impegno di TF “(i) a non impartire ai suddetti debitori ceduti istruzioni difformi di pagamento e (ii) a non cedere a terzi i crediti ceduti” e, per la sua violazione, il pagamento di una somma a titolo di penale pari al 10%.
E' allegato che anche rispetto al debitore ceduto TF ha ricevuto il pagamento di € CP_5
25.000,00 senza poi provvedere alla sua trasmissione da . P_
Le circostanze di fatto che sottendono la pretesa di (precedente cessione a terzi;
P_
pagamenti ricevuti e non trasmessi) non sono contestate da TF che, dunque, non mette in discussione il fatto costitutivo della pretesa della attrice ma si oppone al suo riconoscimento per le medesime pagina 15 di 17 ragioni già opposte per confutare la fondatezza della prima domanda principale dell'attrice e già ritenute non fondate per quanto sopra motivato da intendersi qui ribadito.
Conclusivamente, TF va condannata al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di
€ 84.777,10 oltre interessi dalla domanda e dedotto quanto sarà pagato dalla procedura concordataria con riferimento alle posizioni di Farmacia Villaggio Sposi e Farmacia Mauri, nonché della somma di €
4.316,07 oltre interessi dalla domanda.
La pretesa risarcitoria rispetto alla posizione della non è sufficientemente Controparte_6
dimostrata sia quanto alla condotta di TF non rispettosa dell'obbligo di consegna della documentazione probatoria del credito ceduto, genericamente allegata, sia quanto alla effettiva riconducibilità alla suddetta condotta del danno lamentato, anche a prescindere dalla mancanza di una sua precisa quantificazione.
Carenze probatorie che caratterizzano anche le domande riconvenzionali III e IV di TF.
Parimenti non fondata la pretesa attorea di rimborso di spese e costi asseritamente sostenuti per l'esecuzione dell'Accordo Quadro e/o il recupero dei crediti ceduti. E' invocato l'art.
4.1 dell'accordo, la cui previsione non risulta tuttavia pertinente rispetto all'ipotesi in esame.
Le sole fatture (doc.45) emesse dallo stesso studio legale che anche in questa sede assiste l'attrice non sono idonee a dimostrare l'effettiva attività svolta in favore di nei rapporti con la P_
procedura concordataria TF e con altre Farmacie debitori ceduti né consentono una valutazione, ancorché sommaria ma doverosa, della congruità dei costi esposti. Neppure sono sufficienti per ritenere che si tratti di spese sostenute “in relazione agli atti e alle azioni eventualmente poste in essere in esecuzione dello, o comunque in relazione allo stesso” accordo come richiesto dall'art.14.
Da ultimo si rileva che non vi è alcuna necessità di disporre la consulenza tecnica la cui richiesta è stata mantenuta dall'attrice nelle conclusioni finali nonostante il riconoscimento da parte della convenuta dell'importo del credito, né di svolgere altra attività istruttoria.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei valori tariffari medi per le cause di media complessità. pagina 16 di 17
P.Q.M.
la giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattese, così provvede:
-accoglie la prima domanda principale dell'attrice e per l'effetto riconosce il diritto di Parte_1 [...]
di ritenere integralmente l'importo di € 1.282.924,96 e Controparte_7
accerta il suo residuo credito nei confronti di nella misura di € Controparte_2
2.045.795,58, con conseguente condanna di al suo pagamento in favore Controparte_2 dell'attrice nei limiti della percentuale di soddisfacimento riconosciuta ai creditori chirografari dal concordato preventivo, oltre interessi a decorrere da ciascun riparto parziale effettuato in esecuzione di tale concordato preventivo sino al pagamento effettivo;
-in parziale accoglimento delle domande 2 e 3 attoree, condannata al Controparte_2 pagamento in favore dell'attrice della Parte_1 Controparte_7 CP_1 somma di € 84.777,10 oltre interessi dalla domanda e dedotto quanto sarà pagato dalla procedura concordataria con riferimento alle posizioni di Farmacia Villaggio Sposi e Farmacia Mauri, nonché della somma di € 4.316,07 oltre interessi dalla domanda;
-rigetta ogni altra domanda;
-condanna parte convenuta al pagamento in favore della attrice delle spese che si liquidano in complessivi € 49.336,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
Cpa e Iva.
Milano, 14 gennaio 2025
Il giudice
Laura Massari
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