Sentenza 19 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 19/01/2026, n. 27 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 27 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00027/2026REG.PROV.COLL.
N. 00627/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 627 del 2025, proposto da
GI a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B352FD557F, rappresentata e difesa dagli Avvocati Vito Aurelio Pappalepore e Sara Cacciatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Unione dei Comuni Madonie, Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti Palermo Area Metropolitana S.C.P.A., non costituiti in giudizio;
Comune di Villabate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocato Claudio Trovato, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via delle Alpi, n. 52;
nei confronti
AM Costruzioni S.r.l., Maria Costruzioni e Servizi S.r.l., non costituite in giudizio;
per la riforma, in parte qua,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza) n. 1181/2025, resa tra le parti, pubblicata in data 28 maggio 2025, non notificata, che ha in parte dichiarato in parte irricevibile e in altra parte accolto il ricorso introduttivo per l’annullamento della determina n. 212 del 27 dicembre 2024 dell’Unione dei Comuni Madonie, avente a oggetto: « procedura aperta inerente l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilabili, prodotti nel territorio di Villabate PA”, per un periodo di otto mesi – APPROVAZIONE DEI VERBALI E AGGIUDICAZIONE, AI SENSI DELL’ART. 17 COMMA 5 DEL D.LGS. N. 36/2023 », comunicata con nota prot. n. 3838 del 28 dicembre 2024;
- accolto il secondo ricorso per motivi aggiunti;
- dichiarato inammissibile il terzo ricorso per motivi aggiunti per l’annullamento della nota della Società per la Regolamentazione del Servizio di Gestione Rifiuti dell’Area Metropolitana di Palermo prot. n. 1386 del 13 febbraio 2025;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villabate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Cons. LV NI e uditi per le parti gli Avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in appello sopra specificato, l’appellante espone che, nelle more della conclusione della procedura di gara europea da parte della SRR Palermo Area Metropolitana per l’affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il Comune di Villabate ha esperito e concluso la procedura di gara ‘ponte’, avente ad oggetto l’affidamento del servizio indicato in epigrafe, per un periodo di 8 mesi, per l’importo pari ad € 1.631.302,85 Iva esclusa, comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza pari a € 72.071,38 e del costo della manodopera pari ad € 959.182,80. Alla gara predetta (CIG: B352FD557F) partecipavano vari offerenti, tra cui la AM Costruzioni s.r.l e la GI s.r.l. Con determina n. 212 del 27 dicembre 2024 la gara era aggiudicata alla AM Costruzioni s.r.l. con 96,477 punti (76,477 di offerta tecnica e 20 di offerta economica) con un ribasso del 25,938% sulla base d’asta, per un importo ribassato di euro 1.512.151,19; seguiva, poi, la GI (punteggio 81,54; ribasso del 14,29%). La Società GI impugnava, dunque, gli atti gara ed il provvedimento di aggiudicazione in favore AM Costruzioni s.r.l., lamentando l’illegittimità per diversi profili. La causa era decisa con sentenza n.1181/2025, con la quale il T.A.R., accogliendo il quinto motivo di ricorso, con cui era dedotta la violazione dell’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023, ha ritenuto illegittimo il provvedimento di aggiudicazione in ragione della doverosità della sottoposizione dell'offerta al sub procedimento di verifica di anomalia. Per quel che interessa il presente appello, il T.A.R., invece, rigettava il terzo motivo del ricorso, ritenendo - diversamente da quanto giudicato in sede cautelare - che le migliorie indicate nell'offerta tecnica della AM Costruzioni s.r.l. fossero sufficientemente dettagliate. In particolare il T.A.R. ha ritenuto che “ … la dettagliata relazione …deve necessariamente essere interpretata in maniera più o meno stringente a seconda che la miglioria proposta sia una variante in senso sostanziale a quanto richiesto dalla stazione appaltante (necessitando in tal senso di un maggior grado di dettaglio la previsione modificativa dell'offerta); ovvero solo formale/quantitativa nel caso - come quello che occupa- in cui l'offerente si limiti a estendere o moltiplicare le prestazioni già descritte”.
Avverso tale parte della sentenza, pertanto, l’appellante propone i motivi di censura di seguito precisati: errores in iudicando , violazione e erronea applicazione dei criteri 1.1 e 1.2.1 del disciplinare, violazione e erronea applicazione dell’art. 8 del C.S.A., violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità, trasparenza e leale concorrenza, eccesso di potere per erronea presupposizione, illogicità manifesta, travisamento, carente e erronea istruttoria, carente e erronea motivazione. Lamenta, dunque, che dall’esame dell’offerta tecnica della AM Costruzioni s.r.l., non si evincerebbe una dettagliata descrizione delle migliorie; di contro l’appellante avrebbe, presentato un dettagliato piano di spazzamento con indicazione delle modalità e delle zone previste e relativa frequenza di esecuzione dei servizi, installazione segnaletica verticale, introduzione di servizi aggiuntivi quali pulizia di mantenimento, pulizia graffiti. Ancora, con riguardo al criterio 1.2.1, sempre in ordine alle proposte migliorative, l’aggiudicataria nella propria offerta (a pag. 25), avrebbe proposto una miglioria non adeguatamente dimostrata e non sostenibile, tenuto conto dell’ammortamento del costo di tale quantitativo di materiale in relazione alla durata limitata dell'appalto, di soli otto mesi; infine, il servizio di pulizia caditoie ed il servizio di disinfezione e disinfestazione offerto sarebbe privo di ogni elemento utile ad essere valutato in conformità alle informazioni minime richieste dagli atti di gara e ad essere verificato dal Comune in fase di esecuzione. Afferma anche che gli atti di gara indicherebbero la possibilità di effettuare tale tipologia di servizio senza indicare alcun dettaglio che viene lasciato appunto alle concorrenti (Elaborato " Progetto Piano Intervento " - pag. 22; Elaborato " Capitolato Speciale d'Appalto " - pag. 9). La Stazione appaltante non avrebbe, dunque, dovuto tenere conto delle descritte generiche indicazioni migliorative, tanto avrebbe consentito alla GI di conseguire il ‘bene della vita’, con conseguente sovvertimento degli esiti del confronto concorrenziale e il superamento della ‘prova di resistenza’, collocando al primo posto la odierna appellante.
L’appellante, ripropone, dunque, istanza di declaratoria di inefficacia del contratto e di tutela in forma specifica ed in via subordinata, istanza di risarcimento del danno per equivalente.
Si è costituito il Comune di Villabate, premettendo che, dando seguito alla sentenza del T.A.R. Palermo n. 1181/2025, ha provveduto alla valutazione della congruità, serietà, sostenibilità dell’offerta economica della prima classificata, così come risultante dal verbale di gara n. 7 del 27 novembre 2024, in conformità all’art. 110 del d.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. In prosieguo, dando atto dell’esito positivo della ridetta verifica, ha riapprovato i verbali delle operazioni di gara ed aggiudicato il servizio alla AM Costruzioni s.r.l., per un importo ribassato di € 1.512.151,19. Pertanto, con determinazione n. 106 del 26 giugno 2025 del Settore 5° Sviluppo del Territorio e Cura della Città, ha conferito il servizio alla Maria Costruzioni e Servizi s.r.l., subentrata alla AM Costruzioni S.r.l., con la precisazione che l'affidamento potrà essere prorogato o sciolto anticipatamente in relazione all'effettivo inizio del servizio da parte dell'O.E individuato dalla SRR Palermo - Area Metropolitana. Infine, con nota prot. 1269/2025 del 26 giugno 2025, il Responsabile del Settore, preso atto della disponibilità dell’aggiudicataria all’avvio immediato del servizio, comunicata con nota prot. 12687 in pari data, ha invitato la GI a trasmettere copia dei contratti di lavoro del personale oggetto di passaggio e della ulteriore documentazione necessaria al passaggio gestione del servizio ed ha convocato presso la sede comunale i rappresentanti delle parti, per concordare le modalità tecnico-operative necessarie all’avvio del servizio. Precisa, peraltro, che il contratto stipulato con la ditta Tech Servizi s.r.l. (che ha ceduto poi il ramo d’azienda all’odierna appellante) aveva scadenza contrattuale del 31 maggio 2023 (rendendosi necessario l’espletamento della gara ponte nelle more della esplicazione) e non era prorogabile e che il successivo affidamento con ordinanza contingibile e urgente aveva scadenza a giugno 2025. Precisa ancora che l’affidamento del servizio all’aggiudicataria permetterà al Comune, in stato di dissesto, di conseguire un risparmio mensile di euro 23.327,08. Peraltro, evidenzia che la SRR ha già disposto l’aggiudicazione della gara, in data 19 giugno 2025, ad impresa diversa dalla odierna appellante, che, neppure, risulterebbe concorrente. Di contro l’appellante contro deduce la carenza di iscrizione nelle categorie di riferimento dell’aggiudicataria espone di aver partecipato alla gara della SRR in RTI.
Il Comune in replica ha precisato che l’aggiudicataria risulta regolarmente iscritta all’Albo Nazionali Gestori Ambientali. Ancora afferma l’irrilevanza della documentazione prodotta dall’appellante, in quanto, dall’esame dell’allegato verbale n. 8 della Commissione giudicatrice del 19 giugno 2025, emerge che è risultata aggiudicataria altra concorrente e che l’odierna appellata non si è collocata neppure seconda in graduatoria. L’appellante ha, poi depositato documentazione inerente l’impugnazione della determinazione n. 106 del 26 giugno 2025. Il Comune, di contro, ha evidenziato, con memoria e relativa documentazione, che il T.A.R. Palermo, Sez. III, con sentenza n. 2213/2025 del 10 ottobre 2025, ha respinto il ricorso proposto dalla odierna appellante avverso il nuovo provvedimento di aggiudicazione adottato dall’ente locale in data 26 giugno 2025, in uno con l’atto presupposto di positiva verifica di anomalia dell’offerta. Di seguito, l’appellante ha prodotto documentazione in ordine alle proroghe del servizio intercorse in altri comuni, nelle more della conclusione della gara SSR. Afferma, sotto il profilo dell’interesse, che l’eventuale accoglimento del presente appello avrebbe effetto caducante su tutti gli atti adottati dal Comune di Villabate successivamente alla sentenza gravata.
All’udienza di discussione del 17 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I – Le questioni relative all’interesse vantato dall’appallante possono essere superate poiché l’appello è infondato nel merito.
Peraltro, vale evidenziare che sono ancora sub iudice sia la nuova determina (discendente dall’esecuzione della sentenza qui appellata in parte qua ) sia l’aggiudicazione della gara SRR, sulla base di censure che saranno esaminate nei rispettivi giudizi.
II – Il presente appello riguarda, dunque, esclusivamente la parte della sentenza indicata in epigrafe, in cui è stato rigettato il terzo motivo del ricorso, ritenendo le migliorie indicate nell'offerta tecnica della AM Costruzioni s.r.l. sufficientemente dettagliate con riguardo ai servizi di spazzamento manuale, meccanizzato, pulizia e spurgo caditoie, disinfestazione derattizzazione.
Non possono dunque, trovare ingresso le censure avverso l’affidabilità dell’offerta dell’aggiudicataria, che evidentemente concernono la verifica dell’anomalia (oggetto di altro giudizio) né le censure che riguardano la legge di gara (peraltro contrastanti con l’interesse vantato dall’istante).
III – Le deduzioni dell’appellante non possono essere condivise in quanto le proposte migliorative dell’aggiudicataria riguardano essenzialmente la quantità delle prestazioni come descritte in offerta, risultando soddisfatto, come indicato dal T.A.R., l’onere di relazione previsto dall’art. 8 del Capitolato speciale d’appalto.
Ciò emerge chiaramente per tabulas dalla relazione tecnica prodotta in atti (all. 5 del 15 gennaio 2025 della GI in primo grado e all. 6 di AM dell’1 febbraio 2025).
IV – Risulta, in particolare, che – come precisato dalla difesa della controinteressata in primo grado (memoria per la camera di consiglio del 4 febbraio 2025) - per ogni servizio migliorativo, sono evidenziate le caratteristiche e le modalità che concorrono a migliorare i servizi. Con riferimento al servizio di disinfestazione e derattizzazione, a pag. 19 dell’offerta tecnica, sono precisati sia i luoghi, sia il numero degli interventi nell’intero arco dell’esecuzione del servizio con specificazione dei mesi, dei mezzi, delle modalità di comunicazione necessarie all’ASP e degli strumenti tesi ad evitare pericoli per la salute e l’incolumità dei cittadini (come evidenziato dalla scheda tecnica riepilogativa). Tali precisazioni risultano anche con riferimento alla pulizia delle griglie e delle caditoie stradali (pag. 20 dell’offerta tecnica). Analoghe considerazioni valgono per lo spazzamento manuale (pag. 23 e 24) e per lo spazzamento meccanico e meccanico misto (pag. 24) e per le attrezzature (pag. 25).
La sostenibilità dell’offerta, come precisato, è questione che attiene il separato giudizio relativo alla verifica dell’anomalia.
V – Da quanto sin qui ritenuto discende che l’appello deve essere respinto, non sussistendo conseguentemente neppure i presupposti per l’accoglimento della domanda risarcitoria.
VI – Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante al pagamento in favore dell’Amministrazione costituita delle spese del presente grado di giudizio, che sono determinate in complessivi euro 5000,00 (cinquemila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
BE VA, Presidente
LV NI, Consigliere, Estensore
Michele Pizzi, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
Sebastiano Di Betta, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LV NI | BE VA |
IL SEGRETARIO