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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 23/09/2025, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
In persona del presidente, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 441 del Registro Generale Contenzioso 2025
TRA
, n. a MERÌ (ME) il 27/08/1971, rappresentato dall'avv. Parte_1 [...]
Parte_1
E
, in persona del Ministro pro tempore Controparte_1
CONTUMACE avente per oggetto: Prestazione d'opera intellettuale
IN FATTO ED IN DIRITTO
Visto il ricorso in opposizione a provvedimento di liquidazione in materia di patro- cinio a spese dello Stato proposto dall'avv. quale difenso- Parte_1 re/procuratore di , mediante il quale si invoca la liquidazione di un CP_2 onorario pari ai minimi di legge, per l'attività svolta, senza le decurtazioni applicate dal giudice;
visto il provvedimento in data 6 marzo 2025 mediante il quale l'istanza di liquida- zione dei compensi, avanzata nel procedimento n. 987/19, è stata parzialmente accolta, liquidando in favore del legale la somma di € 431,48, comprensiva di spese generali;
Ritenuto che va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'amministrazione resistente, la quale, sebbene ritualmente citata, non si è costituita in giudizio;
visto il provvedimento sopra citato mediante il quale l'istanza di liquidazione dei compensi, avanzata nel procedimento n. 917/19 RGT, è stata solo parzialmente accolta, con il riconoscimento di un onorario inferiore rispetto a quello richiesto;
Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza in esito all'udienza del 10 giugno 2025, svoltasi con le modalità di cui all'artt. 127 ter cpc;
Ritenuto che va dichiarata la contumacia del , il quale, Controparte_1 sebbene ritualmente citato, non si è costituito in giudizio;
Ritenuto che l'opposizione deve essere accolta;
Rilevato infatti che le argomentazioni allegate dall'opponente appaiono condivisi- bili;
Preso atto della acquiescenza alla liquidazione dell'onorario secondo i parametri minimi, limitatamente alla fase di studio ed a quella istruttoria, ovvero alle fasi che sono state svolte dall'opponente, prima della revoca dell'incarico;
Rilevato in particolare che la riduzione del 30% prevista dal comma 2 dell'art. 12 del DM 55/14, nella ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale, la pre- stazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, può essere applicata solo laddove la prestazione professionale riguardi una pluralità di imputati;
Rilevato infatti che il secondo comma dell'art. 12, disposizione in cui è collocata la previsione della riduzione, regola la prestazione professionale resa in favore di più imputati;
Ritenuto che, a favore di tale interpretazione, depongono l'incipit del periodo rela- tivo alla disposizione, laddove si fa riferimento alla identità di posizione processua- le, la quale presuppone la presenza di più parti;
Rilevato che la non necessità di esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto è riferita ai diversi imputati;
Ritenuto che la norma deve essere, a parere dello scrivente, correttamente inter- pretata, nel senso che, laddove il difensore difenda una pluralità di imputati, i qua- li abbiano la medesima posizione processuale, e qualora la difesa non comporti l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto o di diritto, il compenso previsto per l'assistenza di un solo soggetto che – è bene ricordarlo – è nelle tariffe indivi- duato attraverso il riferimento ad un solo valore, da considerarsi medio, è di regola ridotto del 30% ai fini della individuazione dei minimi tariffari, piuttosto che del
50%, previsto dal comma precedente per la prestazione svolta in favore di un solo soggetto;
pagina 2 Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
Ritenuto quindi che, stante la funzione della riduzione del 30% sopra specificata, non appare corretto applicare quella riduzione nella ipotesi di difesa di un solo im- putato, la quale è invece regolata dalle disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 12 del DM 55/14;
Ritenuto pertanto che l'opposizione deve essere accolta, in relazione a tale para- metro, riconoscendo l'onorario secondo il seguente schema, che ricalca d'altronde quello adottato dal giudice di primo grado;
Fase di studio € 237,00
Fase istruttoria € 567,00
Totale parziale € 804,00
Riduzione ex art. 106 bis//130 d.P.R. 115/02 (1/3)
Totale € 562,80
Ritenuto che a tale somma devono essere aggiunte le spese generali;
Che, inoltre, sono dovute le spese documentate o, comunque, non contestate, nel- la misura di € 18,40;
Rilevato che sono dovute anche le spese sostenute per il recupero del credito (vedi
Cassazione ordinanza n. 5041/2024), ammontanti ad € 679,33; che, in conseguenza dell'accoglimento dell'opposizione, l'Amministrazione deve essere condannata alla rifusione delle spese a favore del ricorrente;
Visti gli artt. 84, 170 d.P.R. 115/02, 15 d.lv. 150/11, 281 decies e ss. c.p.c.;
P.Q.M.
Dichiara la contumacia del;
Controparte_1
Ridetermina l'onorario dovuto all'avv. quale difensore di Parte_1 [...] ammesso al patrocinio a spese dello Stato nel procedimento n. Controparte_3
987/19, in € 562,80 (piuttosto che € 375,20), oltre spese generali, iva e cpa come per legge, nonché € 18,40 per spese vive ed € 679,33 per spese sostenute per il re- cupero del credito;
Condanna l' alla rifusione, a favore Controparte_4 dell'opponente, delle spese del presente procedimento, che liquida nella somma di
€ 43,00 per spese vive ed € 300,00 per onorario di avvocato, oltre spese generali,
IVA e cassa come per legge.
pagina 3 Tribunale di Barcellona P.G.
Presidenza
Barcellona P.G., 23/09/2025.
pagina 4
Il Presidente del Tribunale
Antonino Orifici