Versione
20 marzo 1968
20 marzo 1968
>
Versione
14 novembre 1973
14 novembre 1973
>
Versione
28 dicembre 1975
28 dicembre 1975
Art. 1.
Le elargizioni previste dall' articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261 , modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 , ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116 , a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000. (1) ((2)) La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1973, n. 629 ha disposto (con l'art. 3) che "La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 ottobre 1973, n. 629 come modificata dalla L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 3) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975".
Le elargizioni previste dall' articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261 , modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 , ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116 , a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000. (1) ((2)) La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1973, n. 629 ha disposto (con l'art. 3) che "La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 ottobre 1973, n. 629 come modificata dalla L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 3) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975".
Giurisprudenza • 3
- 1. Corte d'Appello Milano, sentenza 23/11/2023, n. 1040Provvedimento: Sentenza n. 1040/2023 N. R.G. registro generale appello lavoro 837/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati: dr. NI TA Presidente dr. Benedetta Pattumelli Consigliere dr. RI Di AO Giudice Ausiliario relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello avverso la sentenza n 305/2023 del Tribunale di Milano, iscritta al n. r.g. 837/2023 estensore Giudice Dr Atanasio, discussa all'udienza collegiale del 13 novembre 2023, promossa da Parte_1 C.F._1 (C.F. , con il patrocinio dell'avv. TE UI , elettivamente domiciliato in VIA B. GRAZIOLI, 7 46030 SAN RG IG NT …Leggi di più...
- condizioni particolari ambientali e operative·
- art. 1 comma 564 L. 266/2005·
- causa di servizio·
- contributo unificato·
- solidarietà collettiva·
- compensazione spese·
- vittima del dovere·
- esorbitanza attività·
- infortunio sul lavoro