Articolo 1 della Legge 22 febbraio 1968, n. 101
Articolo 2
Versione
20 marzo 1968
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Versione
14 novembre 1973
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Versione
28 dicembre 1975
Art. 1.
Le elargizioni previste dall' articolo 14 del regio decreto 13 marzo 1921, n. 261 , modificato con la legge 22 gennaio 1942, n. 181 e col decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 luglio 1947, n. 836 , ratificato con modifiche dalla legge 10 febbraio 1953, n. 116 , a favore delle famiglie dei funzionari di pubblica sicurezza, degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa delle forze armate di polizia vengono elevate alla misura unica di lire 2.000.000. (1) ((2)) La disposizione di cui al primo comma del presente articolo si applica anche a favore delle famiglie delle ispettrici e delle assistenti di polizia.
--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 27 ottobre 1973, n. 629 ha disposto (con l'art. 3) che "La misura della speciale elargizione a favore delle famiglie degli appartenenti alle forze di polizia, vittime del dovere, di cui alla legge 22 febbraio 1968, n. 101 , e' elevata a L. 10.000.000". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 27 ottobre 1973, n. 629 come modificata dalla L. 28 novembre 1975, n. 624 ha disposto (con l'art. 3) che "La medesima elargizione prevista dal precedente articolo e' elevata a L. 50.000.000 a partire dal 1 gennaio 1975".
Entrata in vigore il 28 dicembre 1975
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