Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/03/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
IX SEZIONE CIVILE riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. Eugenio Forgillo - Presidente rel./est. -
- dott. Pasquale Maria Cristiano - Consigliere -
- dott.ssa Natalia Ceccarelli - Consigliere - ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa nel processo civile di appello iscritto al n. 499/2023 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, appello avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 81/2023, depositata il
4.1.2023 e notificata in pari data, avente ad oggetto responsabilità professionale e vertente:
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente all'atto di appello, dall'avv.
Ciro Palumbo (c.f. ), presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, C.F._2 al Corso Garibaldi n. 388 (p.e.c.: ; Email_1
APPELLANTE
E
Controparte_1
- (c.f. , in persona dell'amministratore pro
[...] CP_2 P.IVA_1 tempore, rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Alessandro dé Ruggiero (c.f.
), presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, alla Galleria C.F._3
Vanvitelli n. 2 (p.e.c.: ; Email_2
APPELLATO
NONCHÉ
(c.f. Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta P.IVA_2
; Email_3
APPELLATA
NONCHÉ
c.f. , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Controparte_4 P.IVA_3 rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti rilasciata con atto per notaio Per_1 del 26.07.2017, rep. n. 3999 - racc. 2141, dall'avv. Luigi Tuccillo (c.f.
[...]
), presso il cui studio elettivamente domicilia in AP, alla via San C.F._5
Tommaso D'Aquino n. 15 (p.e.c.: ; Email_4
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c., depositato in data 7.11.2019, il
[...]
AP (d'ora in avanti, per brevità, il Parte_2 CP_1 chiedeva al Tribunale di AP di accertare la responsabilità professionale del proprio precedente amministratore, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei Parte_1 danni subìti per effetto delle diverse condotte allegate al ricorso introduttivo.
Quale addebito articolato in via principale, il deduceva che il aveva CP_1 Parte_1 provveduto a stipulare, senza la dovuta autorizzazione assembleare, una LI assicurativa con la compagnia nell'ambito della quale, a differenza di quanto previsto dalla Controparte_5 precedente LI stipulata con la società , scaduta in data 11.5.2012, non era Controparte_4 ricompresa alcuna garanzia per i danni al fabbricato prodotti da eventi atmosferici avversi.
In particolare, il istante esponeva che, nel corso dell'assemblea del 30.10.2012, nel CP_1 comunicare l'avvenuto cambio di compagnia assicurativa, il aveva precisato come la Parte_1 nuova LI recasse le medesime garanzie del contratto scaduto, pur a fronte di un premio assicurativo dimezzato.
In seguito a tali eventi, nel mese di marzo 2015, a causa del forte vento e delle frequenti piogge, si era verificato il distacco dei pannelli di copertura e di coibentazione del tetto di uno degli edifici condominiali. In tale occasione, denunciato il sinistro alla compagnia, i condomini avevano appreso della mutata copertura assicurativa, e, quindi, si erano trovati costretti a sostenere autonomamente le spese di rifazione del tetto.
Ulteriormente, il esponeva che, nel ripartire le spese di ripristino, l'amministratore CP_1 aveva erroneamente applicato le tabelle millesimali generali, e non quelle che, nel Parte_1
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 2 di 16 Regolamento di Condominio, erano specificamente dedicate alla categoria “sottotetti e coperture”, con improprio aggravio dei costi a svantaggio di alcuni condomini.
Ancora, il allegava la ricorrenza di una serie di irregolarità contabili imputabili CP_1 all'amministratore.
In particolare, al erano addebitate talune omissioni nella presentazione della Parte_1 rendicontazione di gestione del periodo gennaio-luglio 2017, risultando, nella situazione patrimoniale dell'Ente, un passivo di euro 1.604,67 per competenze professionali in favore di un professionista terzo, nonostante tale importo fosse stato precedentemente incassato dall'amministratore.
Inoltre, nel libro cassa inerente al medesimo periodo, era risultata la presenza di un pagamento in favore dell'impresa di pulizie SCIC PLUS, mai inserito nello stato patrimoniale.
Pertanto, l'attore chiedeva al Tribunale di accertare in via documentale la responsabilità professionale del in qualità di amministratore del Condominio, e di condannarlo, per Parte_1
l'effetto, al risarcimento del danno nella somma di euro 56.227,83, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio il convenuto rilevando, in via preliminare, la Parte_1 mancata adesione di tutti i condomini alla proposizione dell'azione, con la conseguente necessità di detrarre dall'importo quantificato da parte attrice le somme di spettanza dei condomini dissociatisi dall'iniziativa giudiziaria dell'Ente.
Nel merito, il convenuto eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea evidenziando, quanto agli addebiti relativi alla ripartizione delle spese di riparazione e rifacimento dei tetti, che il criterio di riparto adottato era già stato adottato nella precedente gestione, come confermato nelle sedute assembleari dei mesi di marzo e maggio 2016.
Quanto al contratto di assicurazione con la compagnia il convenuto Controparte_5 deduceva di aver agito in buona fede al momento della stipula della LI assicurativa, facendo affidamento sul presupposto, rivelatosi in seguito erroneo, della perfetta identità delle condizioni pattuite.
Chiedeva, in ogni caso, la limitazione del risarcimento eventualmente dovuto ai soli danni causalmente riconducibili all'evento occorso in data 6.3.2015, con esclusione delle spese sostenute per interventi ulteriori rispetto alla messa in sicurezza del tetto, o comunque relativi ad aree rimaste illese.
Relativamente alle allegate omissioni contabili, rilevava, poi, l'errata correlazione, ad opera di parte attrice, tra il prospetto contenuto nel verbale di consegna dei documenti al nuovo amministratore e il rendiconto della gestione condominiale, in ogni caso evidenziando l'avvenuto adempimento delle due passività contestate.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 3 di 16 Tanto premesso, chiedeva, in via preliminare, la conversione del rito da Parte_1 sommario a ordinario e, previo differimento dell'udienza, l'autorizzazione alla chiamata in causa delle società e al fine di essere dalle stesse manlevato Controparte_6 Controparte_3 in caso di condanna al risarcimento dei danni.
Autorizzata la chiesta chiamata, si costituiva la che eccepiva, in via Controparte_6 preliminare, l'inapplicabilità al caso di specie del procedimento di cognizione sommaria di cui agli artt. 702bis e ss. c.p.c., nonché, nel merito, l'inoperatività della LI n. 761384313 azionata in giudizio e l'infondatezza della pretesa attorea, rispetto alla quale si associava alle difese già svolte dal convenuto Parte_1
Si costituiva altresì, per effetto della spiegata chiamata in causa, la la quale Controparte_3 eccepiva la nullità per genericità della citazione e dell'atto di chiamata in causa, l'inapplicabilità al caso di specie del procedimento di cognizione sommaria, e, nel merito, l'infondatezza della pretesa attorea, per non avere l'istante assolto all'onere probatorio relativo ai danni derivati dai fatti oggetto di causa.
In ordine alla manleva, la società eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, rientrando la fattispecie dedotta in giudizio tra le ipotesi specificamente escluse dalla copertura assicurativa.
Eccepiva, inoltre, l'invalidità della LI assicurativa stipulata con il convenuto, per violazione degli obblighi di correttezza e di buona fede.
Con ordinanza del 14.7.2020, ritenuta la necessità di un'istruzione non sommaria, il Tribunale disponeva il mutamento del rito e concedeva termine per esperire il procedimento di mediazione.
Successivamente, concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa era istruita mediante assunzione delle prove orali richieste da parte attrice.
In esito, con la sentenza in questa sede appellata, il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda attorea, e, rigettata la richiesta di manleva del convenuto, condannava al Parte_1 pagamento della somma di euro 52.183,83.
Preliminarmente, il primo giudice riteneva la procedibilità dell'azione ai sensi dell'art. 5 del d.lgs.
n. 28/2010, rilevando, rispetto all'eccezione sollevata dal convenuto, la non necessarietà della partecipazione delle compagnie assicuratrici terze chiamate alla procedura di mediazione.
Nel merito, inquadrato l'ufficio dell'amministratore di condominio nell'ambito del contratto di mandato con rappresentanza, il Tribunale riteneva la sussistenza della responsabilità contrattuale del convenuto per avere questi provveduto alla stipula della nuova LI Parte_1
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 4 di 16 assicurativa senza la preventiva autorizzazione dell'assemblea dei condomini e senza che questi ultimi fossero stati adeguatamente informati delle nuove condizioni concordate.
Pertanto, esclusa la ricorrenza di un'ipotesi di valida ratifica dell'operato dell'amministratore, il primo giudice quantificava il danno subito dal sulla scorta delle spese sostenute dalla CP_1 compagine condominiale per l'esecuzione dei lavori di riparazione del lastrico di copertura, come comprovate dalle fatture dei pagamenti eseguiti in favore degli ingegneri ed RO
, incaricati della direzione dei lavori, nonché in favore della ditta Controparte_8 [...]
cui era stata affidata l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza del tetto. Parte_3
Era invece respinta la domanda risarcitoria proposta dal con riferimento alle dedotte CP_1 irregolarità nella tenuta dei conti, non essendovi prova dell'allegata distrazione di somme dalla cassa comune.
Ulteriormente, il Tribunale riteneva non provata la ricorrenza di un aggravio economico derivante dalla condotta asseritamente inadempiente, atteso che le indicate passività contabili risultavano regolarmente adempiute dal successivo amministratore, senza che dalle stesse fosse derivato un danno patrimoniale a carico dell'Ente attore.
In ordine alla domanda di manleva spiegata dal convenuto il primo giudice rilevava Parte_1
l'inoperatività di entrambe le polizze invocate in garanzia.
In particolare, quanto al contratto stipulato con , le condizioni di LI Controparte_4 ricomprendevano espressamente tra i rischi esclusi i danni e le perdite patrimoniali derivanti da omissioni nella stipulazione o nella modifica di assicurazioni private, ipotesi in cui, ad avviso del
Tribunale, poteva ritenersi certamente rientrante l'omessa inclusione degli eventi atmosferici tra i rischi assicurati dalla LI stipulata per il istante. CP_1
Parimenti, la LI sottoscritta con la società escludeva la prestazione della garanzia CP_3 per i sinistri relativi alla gestione di contratti assicurativi, quale era, evidentemente, quello stipulato dal con la compagnia assicuratrice per i danni a carico dei Parte_1 Controparte_5 fabbricati condominiali.
Con citazione del 25.1.2023 proponeva dunque il presente appello Parte_1 censurando, con distinti motivi di gravame, l'accertamento svolto dal Tribunale tanto con riferimento alla sussistenza del dedotto inadempimento contrattuale del convenuto, quanto con riferimento alla accolta quantificazione del danno.
L'appellante contestava, in particolare, la valutazione svolta dal primo giudice rispetto alla circostanza, inopportunamente valorizzata, dell'omessa acquisizione dell'autorizzazione assembleare alla stipula della LI, evidenziando come le precarie condizioni del lastrico solare dell'edificio, accertate dallo stesso Tribunale, imponessero all'amministratore di provvedere
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 5 di 16 tempestivamente e con urgenza alla stipula di una nuova garanzia per eventuali danni al fabbricato, con tempistiche incompatibili con una preventiva delibazione dell'assemblea dei condomini.
Inoltre, oggetto di censura era la quantificazione del danno operata dal primo giudice, fondata sull'importo complessivo dei lavori che, tuttavia, avevano riguardato interventi ulteriori rispetto al mero ripristino dei pannelli divelti dagli eventi del mese di marzo 2015.
Nella liquidazione del risarcimento, erano dunque risultate erroneamente computate voci di spesa estranee al danno astrattamente imputabile alla condotta dell'amministratore.
Ancora, per le lavorazioni in oggetto i condomini avevano beneficiato di una serie di agevolazioni fiscali di cui la liquidazione del Tribunale, effettuata in misura corrispondente al costo complessivo delle opere, non aveva adeguatamente tenuto conto, così risultando nell'attribuzione di un indebito vantaggio economico a beneficio del istante. CP_1
Infine, l'appellante censurava il rigetto della domanda di manleva proposta nei Parte_1 confronti delle società terze chiamate, rilevando, rispetto alle due polizze azionate, la ricorrenza dei relativi presupposti di operatività della garanzia, erroneamente valutati dal giudice di prime cure.
Chiedeva, pertanto, di disporsi la sospensione della pronuncia gravata e, nel merito, di riformarsi la stessa dichiarando l'infondatezza della domanda avanzata dal o, in via gradata, di CP_1 accogliersi la pretesa risarcitoria per la minor somma di euro 22.687,42, pari all'importo dei lavori relativi alla sola messa in sicurezza del lastrico solare, al lordo degli sgravi fiscali di cui i condomini avevano beneficiato.
In ogni caso, chiedeva di accogliersi la domanda di manleva spiegata nei confronti delle società di Controparte_ assicurazione e CP_3
Si costituiva in giudizio l'appellato resistendo all'avverso appello e rilevando, in CP_1 particolare, l'inammissibilità della contestazione relativa all'avvenuta fruizione di agevolazioni fiscali sul costo delle opere di ripristino della copertura del fabbricato, proposta per la prima volta in sede di gravame.
Si costituivano altresì le compagnie e entrambe concludendo per il Controparte_4 CP_3 rigetto della domanda di manleva riproposta dall'appellante.
Respinta l'istanza di sospensione dell'impugnata sentenza, la Corte rinviava la causa all'udienza del 9.7.2024 per la precisazione delle conclusioni.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 6 di 16 Sostituito il relatore, la causa era rinviata all'udienza del 12.11.2024, ove, sulle rinnovate conclusioni delle parti, veniva riservata in decisione con concessione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
Scaduti i termini per il deposito degli scritti conclusionali, la causa veniva infine rimessa al
Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è parzialmente fondato e, pertanto, va accolto per quanto di ragione.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di prime cure Parte_1 laddove il Tribunale, nel ritenere soddisfatta la condizione di procedibilità dell'azione posta dall'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, ha ritenuto validamente esperito, sia pur con esito negativo, il demandato tentativo di mediazione, e ciò, sebbene il Condominio attore non avesse rivolto l'invito alla procedura alle compagnie assicurative chiamate in giudizio dal convenuto.
In particolare, respingendo l'eccezione di improcedibilità sollevata dal il primo giudice Parte_1 ha evidenziato la necessità di interpretare le norme in materia di procedibilità dell'azione secondo una lettura letterale e restrittiva, vertendosi in ipotesi di disposizioni limitative del diritto costituzionalmente protetto di cui all'art. 24 della Carta costituzionale.
Su tale premessa, la locuzione “chi intende esercitare in giudizio un'azione” di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 28/2010 è stata intesa dal Tribunale come riferita alla sola domanda principale proposta dall'attore, discendendone la necessità di escludere dall'ambito applicativo della norma la domanda di garanzia impropria proposta dal convenuto, afferente a un rapporto autonomo rispetto a quello dedotto con la domanda introduttiva, ed estraneo alle materie per le quali è normativamente previsto il tentativo obbligatorio di mediazione.
Pur muovendo da una sostanziale acquiescenza alla riportata motivazione, l'odierno appellante fa rilevare come il principio invocato dal primo giudice non sia suscettibile di applicazione alla fattispecie concreta, in cui il tentativo di mediazione non è stato esperito prima della proposizione della domanda giudiziale, ma, bensì, successivamente alla piena instaurazione del contraddittorio anche nei confronti delle due compagnie assicurative.
Da tale rilievo, ad avviso dell'appellante, discenderebbe l'obbligatorietà della convocazione in mediazione di tutte le parti citate in giudizio, ivi comprese le due società chiamate ai fini della manleva, con la conseguenza che, non avendo l'attore a ciò provveduto, il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della domanda.
Il motivo è infondato.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 7 di 16 Preliminarmente, merita condivisione il principio affermato dal giudice di prime cure, secondo cui la mediazione obbligatoria non si estende alle domande sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti.
Trattasi, infatti, di disposizioni che, traducendosi nell'introduzione di limitazioni all'esercizio del diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio, non sono suscettibili di interpretazione estensiva, risultando ancorate, ai fini della relativa legittimità, a un principio generale di ragionevolezza delle restrizioni imposte a chi intenda azionare in via giudiziaria un proprio diritto, da valutarsi in comparazione con il reale effetto positivo dell'istituto conciliativo.
Tale effetto, in particolare, va ravvisato nella possibilità di evitare in radice il radicarsi della lite, trovando alla stessa una soluzione di tipo stragiudiziale.
Si è dunque affermato che, affinché risulti realizzata la positiva finalità deflattiva dell'istituto,
l'imposizione connessa alla condizione di procedibilità deve essere valutata, tra l'altro, anche in relazione all'esigenza di salvaguardare la ragionevole durata del processo, senza vanificare con inutili intralci l'effettività della tutela giurisdizionale (sul punto, si veda Corte cost. n. 266/2019, nonché Cass., Sez. Un., n. 3452/2024).
Le indicazioni della giurisprudenza di legittimità additano, in sostanza, una linea di equilibrio fra il principio di azione di ordine costituzionale e le deroghe che possono esservi apportate in funzione di interessi di estrema rilevanza, confermando, tuttavia, il carattere eccezionale delle ipotesi limitative, con la conseguenza che le condizioni di procedibilità stabilite dalla legge non possono essere aggravate da una interpretazione che conduca ad estenderne la portata.
Muovendo da tale premessa, incentrata sulla necessità di salvaguardare i principi della ragionevole durata del processo, dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione, deve escludersi che l'obbligo di mediazione, il cui scopo prioritario è, normalmente, quello di evitare in radice l'instaurazione di un giudizio, possa sortire l'effetto di definire l'intero contenzioso nel caso di giudizio ormai instaurato.
Pertanto, pur riconosciuta la meritevolezza dell'intento di dare alla lite una soluzione unitaria, deve escludersi che la condizione di procedibilità possa estendersi a domande diverse e ulteriori rispetto a quella inizialmente introdotta dall'attore, ivi inclusa la domanda proposta da un convenuto contro terzi interventori, volontari o su chiamata (in tal senso la già citata Cass. n.
3452/2024, che ha escluso l'obbligatorietà del tentativo obbligatorio di mediazione con riferimento alla domanda riconvenzionale del convenuto).
Ulteriormente, va condivisa l'osservazione di parte appellata secondo cui la chiamata in causa delle compagnie assicurative, assumendo a proprio presupposto una garanzia impropria, non ha
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 8 di 16 prodotto l'effetto di estendere alle società terze chiamate la domanda originariamente proposta dal che, pertanto, era onerato alla mediazione nei confronti del solo titolare della CP_1 propria vocatio in ius, gravando eventualmente sul convenuto l'onere di estendere la mediazione ai propri chiamati in causa.
Pertanto, la sentenza di primo grado merita conferma in punto di ritenuta procedibilità dell'azione.
Con il secondo motivo di gravame, articolato in più capi, l'appellante censura la valutazione svolta dal giudice di primo grado in ordine alla ritenuta sussistenza della responsabilità connessa alla stipula della LI priva della copertura relativa ai danni prodotti da eventi atmosferici, al contrario prevista dalla LI precedentemente scaduta.
In particolare, è oggetto di contestazione l'argomento, fatto proprio dal giudice di prime cure, secondo cui, ai fini della valida stipulazione del contratto di assicurazione, l'amministratore avrebbe dovuto acquisire l'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei condomini, alternativamente sottoponendo alla medesima assemblea il contratto concluso ai fini della successiva ratifica.
A tal riguardo, l'appellante fa rilevare come l'iniziativa di procedere alla stipulazione di una nuova LI avesse tratto origine dalla disdetta della precedente LI da parte della compagnia assicurativa , che, in sede di rinnovo, aveva richiesto il pagamento di un premio di Controparte_4 importo raddoppiato rispetto a quello originariamente pattuito, motivando tale richiesta in ragione dei numerosi sinistri avvenuti al lastrico solare di copertura dell'edificio condominiale, da lungo tempo in pessime condizioni.
In tale contesto, il Tribunale avrebbe dovuto valutare la condotta dell'amministratore anche in relazione alle necessità di urgenza e tempestività imposte dalle condizioni del fabbricato, tali da non consentire la preventiva convocazione e consultazione dell'assemblea.
Il rilievo non è fondato.
Anzitutto, giova evidenziare come l'impianto argomentativo della doglianza sopra sintetizzata muova da presupposti fattuali differenti e ulteriori rispetto alle circostanze dedotte dal Parte_1 nel giudizio di prime cure, in cui il convenuto si è limitato a eccepire di aver stipulato la nuova LI nel convincimento, in seguito rivelatosi erroneo, della perfetta identità delle condizioni pattuite.
Ad ogni modo, la censura proposta investe solo parzialmente la ratio sottesa alla decisione impugnata, risultando incentrata sulla sola circostanza dell'eventuale necessarietà
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 9 di 16 dell'autorizzazione preventiva dell'assemblea dei condomini, rispetto alla quale, come premesso, il eccepisce la ricorrenza di una situazione caratterizzata da particolare urgenza. Parte_1
Va evidenziato, infatti, come il giudice di prime cure, nell'individuare i presupposti della ritenuta responsabilità professionale dell'amministratore, non abbia limitato la propria valutazione all'omessa acquisizione dell'autorizzazione alla stipula, risultando debitamente vagliata, altresì,
l'eventuale ricorrenza di una successiva ratifica dell'attività non autorizzata da parte dell'assemblea condominiale.
Rispetto a tale ultimo profilo, il primo giudice ha osservato come la condotta dell'amministratore abbia impedito alla compagine condominiale di accettare scientemente le mutate condizioni di LI, atteso che, alla riunione del 30.10.2012, il aveva comunicato all'assemblea di Parte_1 aver assicurato il fabbricato “con le stesse somme, le stesse coperture e con un premio assicurativo dimezzato, risparmiando circa 800,00 euro”.
Tale rilievo, di pacifica emergenza documentale, non risulta debitamente vagliato dal gravame interposto dal che nulla ha dedotto circa il contenuto dell'informazione trasmessa ai Parte_1 condomini in seguito alla stipula della nuova LI.
Pertanto, anche a voler accogliere le deduzioni articolate dall'appellante in ordine all'effettiva possibilità di acquisire in tempo utile l'autorizzazione dell'assemblea, residua un differente e ulteriore profilo di responsabilità dell'amministratore, afferente all'omessa comunicazione del contenuto effettivo della LI stipulata, con particolare riguardo all'estensione del rischio assicurato.
Ulteriormente, mette in conto evidenziare come i verbali in atti e le deduzioni delle parti non consentano di postulare l'esistenza di un'approvazione tacita del contratto assicurativo da parte dell'assemblea dei condomini, neppure per il tramite dell'approvazione del rendiconto annuale di spesa.
Difatti, esprimendosi in ordine alla possibilità di ritenere tacitamente ratificato il contratto di assicurazione sottoscritto dall'amministratore condominiale non investito del relativo potere, la
Corte di Cassazione ha attribuito efficacia concludente al regolare pagamento del premio assicurativo da parte dell'Ente, autorizzato dall'assemblea condominiale per il tramite dell'approvazione annuale dei rendiconti di spesa, con le maggioranze a tal scopo prescritte (Cass.
n. 15872/2010).
Nel caso di specie, tuttavia, l'odierno appellante nulla ha dedotto in ordine all'eventuale approvazione dei documenti di spesa relativi alle annualità immediatamente successive alla stipula della LI, né la circostanza è desumibile dai verbali e dai documenti prodotti in atti.
Pertanto, la pronuncia di primo grado va confermata anche rispetto a tale ulteriore profilo.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 10 di 16 Tanto premesso in ordine alla già accertata responsabilità del il motivo di appello Parte_1 proposto merita accoglimento nel profilo afferente alla quantificazione del risarcimento liquidato dal Tribunale.
Difatti, il primo giudice ha stimato il pregiudizio patrimoniale subito dal in misura CP_1 corrispondente all'importo dei lavori eseguiti per la messa in sicurezza del tetto, pari alla somma di euro 52.183,83, il cui pagamento era comprovato dalle fatture in atti.
Orbene, tale quantificazione non può essere condivisa.
Anzitutto, è d'uopo precisare che il danno causalmente ascrivibile alla condotta dell'appellante va circoscritto al solo pregiudizio economico conseguito all'impossibilità, per il Condominio istante, di accedere alla copertura assicurativa inconsapevolmente disdetta, relativa al ristoro dei danni prodotti da eventi atmosferici.
Dunque, restano esclusi dall'area del risarcimento esigibile tutti i costi sostenuti dalla compagine condominiale per l'esecuzione di interventi che, anche in caso di eventuale operatività della garanzia non rinnovata, non avrebbero potuto trovare soddisfacimento assicurativo.
Operata tale doverosa premessa, va condivisa l'argomentazione dell'originario convenuto che, con contestazioni suffragate dalla documentazione in atti, ha fatto rilevare come i Parte_1 lavori di messa in sicurezza del tetto avessero riguardato interventi ulteriori rispetto alle opere strettamente necessarie alla riparazione dei danni causati dagli eventi atmosferici avversi verificatisi nel marzo 2015, che, nella stessa prospettazione del attore, erano consistiti CP_1 nel distacco di alcuni pannelli di copertura e di coibentazione del lastrico solare.
In particolare, è acquisita al giudizio la relazione tecnica in cui l'ing. , su incarico del CP_8
specificava quali delle lavorazioni progettate ed eseguite si fossero rese necessarie per Parte_1 ottemperare all'ordinanza comunale del 7.3.2015, con cui il Servizio Autonomo di Polizia Locale del Comune di AP aveva intimato al Condominio di ripristinare le condizioni di sicurezza del fabbricato.
In tale relazione, esaminato il computo metrico estimativo redatto dall'ing. il costo Per_2 complessivo per gli interventi di rimozione degli elementi in fase di distacco e di realizzazione di una nuova copertura provvisoria, con annessa apposizione della guaina impermeabilizzante, era quantificato nell'importo di euro 21.633,25, cui andava sommato l'ulteriore importo di euro
1.357,96, indicato dal tecnico quale maggior costo sostenuto dall'Ente per il noleggio della copertura provvisoria del corpo scala.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 11 di 16 Invero, dalle osservazioni riportate nella relazione è possibile ricavare che le lavorazioni valutate dall'ing. non abbiano esaurito le opere necessarie al definitivo rifacimento della CP_8 copertura.
Ciononostante, va evidenziato come, in assenza della documentazione tecnica relativa alle ulteriori opere realizzate presso il fabbricato condominiale, non vi siano elementi per riferire la totalità dei pagamenti allegati dal al sinistro verificatosi nel marzo 2015. CP_1
Nello specifico, non soccorre allo scopo il riferimento alle diffide del del 29.2.2016 e del CP_9
9.3.2016, menzionate nelle causali delle fatture prodotte.
Va infatti rilevato, da un lato, che tali diffide non sono state prodotte in giudizio dall'odierno appellato, sicché resta in questa sede preclusa ogni valutazione relativa alla tipologia degli interventi richiesti dall'amministrazione comunale nelle menzionate ordinanze.
Dall'altro, tenuto conto delle acclarate condizioni precarie del fabbricato, è ragionevole ipotizzare che le opere di ripristino e di messa in sicurezza eseguite a far data dal 2015 abbiano riguardato parti dell'edificio ulteriori rispetto a quelle danneggiate dagli eventi del mese di marzo.
Ne consegue che il pregiudizio economico patito dal in conseguenza del sinistro CP_1 oggetto di causa, non indennizzato per effetto della condotta del risulta provato nei Parte_1 limiti della somma complessiva di euro 22.991,21, pari al costo complessivamente sostenuto per le opere di ripristino realizzate in ottemperanza all'ordinanza del 7.3.2015, emessa dal CP_9 nell'immediatezza dell'evento.
Ancora in punto di quantificazione del danno, non può trovare ingresso la contestazione relativa alle agevolazioni fiscali riconosciute al sull'importo dei lavori, sulla cui scorta CP_1
l'appellante ha chiesto di ridursi il quantum eventualmente riconosciuto a titolo di Parte_1 risarcimento.
Trattasi, infatti, di contestazione sollevata per la prima volta con l'atto di gravame e, in quanto tale, soggetta alla censura di inammissibilità di cui all'art. 345 c.p.c., cui soggiacciono, altresì, gli ulteriori documenti offerti in comunicazione.
Parimenti, va respinta la deduzione con cui il eccepisce, con portata asseritamente Parte_1 esimente, la mancata adesione di alcuni condomini all'iniziativa giudiziaria intrapresa dal
Condominio.
Tenuto conto del complesso quadro di elementi di cui si è sopra dato atto, la scelta di non aderire all'azione espressa da alcuni dei condomini non esplica alcuna efficacia sostanziale in ordine alla ritenuta responsabilità dell'amministratore, come sopra motivata.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 12 di 16 Oltretutto, va condivisa, sul punto, la considerazione di cui alla sentenza di prime cure, secondo cui, ai sensi dell'art. 1132 c.c., il dissenso espresso in sede in assemblea produce il solo effetto di esonerare i condomini dissenzienti dal pagamento delle eventuali spese di soccombenza poste a carico del , con l'ovvia esclusione di quanto, invece, ha formato oggetto del merito CP_1 sostanziale della vertenza.
Ne consegue, peraltro, che il dedotto dissenso non può produrre il pur prospettato effetto di determinare una riduzione dell'entità del risarcimento, con espunzione, dall'importo dovuto, delle quote dei lavori gravanti sui condomini dissenzienti.
L'ultimo motivo del gravame attiene, infine, all'operatività delle polizze assicurative stipulate dal convenuto con le compagnie chiamate in giudizio ai fini della manleva.
A tal riguardo, l'appellante contesta la statuizione con cui il giudice di prime cure ha ritenuto che, rientrando la condotta dell'amministratore nel generale ambito della gestione di rapporti assicurativi, la fattispecie oggetto di causa rientrasse tra i rischi per i quali le polizze invocate escludevano espressamente l'operatività della garanzia.
Rileva il che l'assenza di dolo nell'omissione relativa al contenuto della LI Parte_1 stipulata in favore del Condominio integrerebbe una circostanza sufficiente a collocare il sinistro al di fuori dell'ambito di applicazione della clausola 1.6 delle condizioni concordate con la società Controparte_
, che escludeva l'operatività della LI “per i danni e per le perdite patrimoniali … derivanti da omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private”.
Quanto alla LI l'appellante fa rilevare, invece, come la semplice sottoscrizione di CP_3 una LI non possa farsi rientrare nella generica definizione di “gestione di contratti assicurativi” contemplata dalla clausola limitativa del rischio.
Il motivo è infondato.
Controparte_ Ed infatti, quanto alla LI stipulata con la società , risulta evidente come, ai fini dell'esclusione della garanzia, sia sufficiente la sola circostanza dell'aver posto in essere omissioni nella stipula di un'assicurazione privata, tali dovendosi intendere, ai fini di quanto qui rileva, non solo l'omissione relativa all'inserimento degli eventi atmosferici tra i rischi assicurati, ma anche quella relativa alla completezza dell'informazione dovuta all'assemblea dei condomini ai fini della ratifica dell'attività.
Rispetto a tali ipotesi, oltretutto, non acquista rilievo alcuno l'eventuale inconsapevolezza della condotta realizzata dall'assicurato, trattandosi peraltro di un profilo che, per quanto anzi precisato, è rimasto estraneo alle deduzioni svolte dall'appellante in questa sede.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 13 di 16 Parimenti, non appare convincente l'ulteriore argomento secondo cui la stipula di una LI assicurativa non rientrerebbe nell'ambito della “gestione di contratti assicurativi” contemplata Cont dalla LI .
Invero, dall'esame delle condizioni delle due polizze azionate, si ricava come le parti abbiano inteso escludere l'obbligazione indennitaria dell'assicuratore con riferimento a tutte le perdite patrimoniali conseguenti ad operazioni che, pur rientrando nell'attività professionale generalmente tutelata dalla LI, attengono al particolare ambito della stipulazione di contratti di tipo assicurativo.
Tali clausole, di mera delimitazione del rischio assicurato, non incorrono nella sanzione di nullità.
Al riguardo, costituisce affermazione consolidata quella per cui, nel contratto di assicurazione, sono da considerare “clausole limitative della responsabilità”, per gli effetti dell'art. 1341 c.c., quelle clausole che limitano le conseguenze della colpa o dell'inadempimento, o che escludono il rischio garantito, mentre attengono all'oggetto del contratto le clausole che riguardano il contenuto e i limiti della garanzia assicurativa e, dunque, specificano il rischio garantito.
Difatti, premesso che oggetto del contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi è il rischio definito in relazione alle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli subite dall'assicurato in dipendenza della insorgenza della sua responsabilità civile, è stato evidenziato come una
“limitazione di responsabilità” dell'assicuratore sia ipotizzabile soltanto nel caso in cui la clausola realizzi un'indebita eliminazione “in toto” del rischio contrattuale, risolvendosi nel vizio di nullità del contratto assicurativo per difetto assoluto dell'elemento essenziale richiesto dall'art. 1895 c.c.,
e non anche, invece, nel caso in cui la tipologia di rischio che caratterizza il tipo o sottotipo contrattuale venga pattiziamente “delimitata”, attraverso la specificazione di talune ipotesi particolari e predeterminate, definite in relazione alla tipologia dei danni, delle cause o di determinate condotte o di particolari eventi (sul punto, Cass. n. 15598/2019).
Pertanto, non merita accoglimento l'argomento secondo cui, ammettendo l'operatività delle clausole limitative anche in ipotesi di condotte non dolose, si perverrebbe, nella specie, a una totale negazione della garanzia assicurativa.
Per tutto quanto anzi esposto, va confermato il rigetto della domanda di manleva proposta Controparte_ dall'odierno appellante nei confronti delle compagnie assicurative e CP_3
In definitiva, l'appello proposto da va accolto limitatamente al solo profilo Parte_1 della quantificazione del danno, rideterminato nel minor importo di euro 22.991,21.
Va precisato che, sulla somma liquidata, non possono essere riconosciuti accessori a titolo di interessi e rivalutazione monetaria.
Corte di Appello di AP – procedimento n. 499/2023 r.g. – sentenza – pagina 14 di 16 Difatti, sebbene gli interessi compensativi e la rivalutazione costituiscano una componente essenziale del risarcimento, riconoscibile anche in assenza di specifica domanda, va rilevato come, nel caso di specie, il appellato non abbia impugnato la sentenza di primo grado in CP_1 relazione all'omesso riconoscimento di tali voci accessorie.
Sul punto, quindi, deve ritenersi formato il giudicato interno, con conseguente preclusione di ogni diverso esame della questione da parte di questo Collegio (si veda, al riguardo, Cass. n.
31032/2024).
Quanto alle spese di lite, va osservato che il parziale accoglimento dell'appello proposto da nei limiti sopra esposti, impone la rideterminazione delle spese del doppio Parte_1 grado, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (Cass. n.
28718/2013, Cass. n. 26985/2009, Cass. n. 12963/2007, Cass. n. 11423/2016).
In ordine al giudizio di primo grado, tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e, in particolare, del rigetto delle ulteriori domande risarcitorie originariamente proposte dal il Collegio ritiene di aderire al riparto delle spese di cui alla sentenza di prime cure, CP_1 confermando la statuita compensazione integrale delle spese di lite tra l'attore e il convenuto
Parte_1
Inoltre, tenuto conto del parziale accoglimento del gravame, e della conseguente rideterminazione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno, ricorrono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite anche per il presente grado tra l'appellante Parte_1
e l'appellato CP_1
Controparte_ Le spese del doppio grado di giudizio tra il e le compagnie assicurative e Parte_1 seguono la soccombenza dell'assicurato, stante l'integrale rigetto, anche in questa CP_3 sede, delle domande di manleva proposte.
A tal riguardo, tenuto conto della rideterminazione del risarcimento riconosciuto in favore del le spese del giudizio di primo grado, già poste a carico del convenuto chiamante, CP_1 devono essere liquidate nuovamente in ragione del mutato valore della causa.
Dunque, alla liquidazione si procede d'ufficio, facendo applicazione dei parametri fissati dal D.M.
55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022.
I compensi sono liquidati, per entrambi i gradi, nei valori minimi dello scaglione di riferimento
(sino a euro 26.000,00), in considerazione del tenore delle difese svolte e della natura delle questioni trattate.
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P.Q.M.
La Corte di Appello di AP, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di AP n. 81/2023, Parte_1 depositata in data 4.1.2023, così provvede:
- Accoglie per quanto di ragione l'appello proposto da e, per l'effetto, Parte_1 in parziale riforma della sentenza di primo grado, che conferma nel resto, condanna al pagamento, in favore del Parte_1 Parte_2
in AP, della somma di euro 22.991,21;
[...]
- Dichiara integralmente compensate le spese del doppio grado di giudizio tra Parte_1
e il e 2-3 in
[...] Parte_2 Controparte_1
AP;
- Condanna al pagamento delle spese di lite nei confronti delle società Parte_1
e , che liquida, in Controparte_4 Controparte_3 favore di ciascuna, in euro 2.540,00 per il giudizio di primo grado, e in euro 2.906,00 per il giudizio di appello, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15% e accessori come per legge.
Così deciso in AP, nella camera di consiglio del 18.2.2025
Il Presidente estensore dott. Eugenio Forgillo
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