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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 15/07/2025, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1323/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1323/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 domicilio digitale dell'Avv. SOLIDORO SIRIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 convenuto anche nelle sue articolazioni territoriali e in CP_2 CP_3 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_4
- convenuto e contro
Tutti i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS di Novara e che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso
- convenuti contumaci
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Nel merito: ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo estero, quale elemento che non sia di ostacolo ai fini della propria partecipazione ai piani di assunzione indetti dalla normativa speciale in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di
1 concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS) dell'USP di Novara, in quanto docente specializzata all'estero che già ha inviato istanza di riconoscimento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
Ove occorra previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente e già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto: CONDANNARE la parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alla procedura di immissione in ruolo per la classe di concorso ADSS con mansione di docente ed alle dipendenze dell'ATP di Novara- USR Piemonte-
[...]
, in persona del p.t. e dei rispettivi rappresentati Controparte_1 CP_5 legali p.t. a decorrere dall'a.s. 2024/2025, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Controparte_1
In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- Dichiarare il difetto di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente;
- Rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di possedere titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania (doc. 8 ric.) e che il 20.12.2023 aveva domandato il suo riconoscimento in Italia (doc. 9 ric.). Non avendo ricevuto risposta, aveva promosso ricorso al TAR Lazio e il relativo giudizio era in corso. Deduceva di aspirare all'assunzione con la procedura straordinaria di cui al d.l. n. 73/2021, prorogato dall'art. 14, lett. c bis, d.l. n. 19/2024, previa stipulazione di un contratto di supplenza annuale. Sosteneva che la disposizione non limitasse l'assunzione dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS, con riserva di riconoscimento del titolo estero e allegava di esservi iscritta con riserva, nella posizione n. 11.
2 Lamentava che la normativa secondaria (art. 3, comma 2, d.m. n. 111/2024) consentiva l'immissione in ruolo dei soli docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia, con esclusione di quelli iscritti con riserva. Premesse considerazioni sulla giurisdizione del giudice ordinario, deduceva l'illegittimità della propria esclusione dalla possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Deduceva che il comportamento dell'Amministrazione aveva, di fatto, reso inutile l'inserimento nella prima fascia, perché ciò le consentiva la sola stipulazione di contratti a tempo determinato, pretermettendo la ratio dell'istituto della riserva, consistente nella tutela del concorrente. Allegava che, nelle more, erano stati assunti soggetti in posizione inferiore alla propria (doc. 10 ric.). In subordine, deduceva che “sussistono seri dubbi circa la legittimità costituzionale della norma in argomento in relazione agli artt. 1,2,3,4,97 Cost.”, in quanto avrebbe determinato un'ingiustificata discriminazione degli aspiranti con titolo estero, rispetto a quelli con titolo italiano, facendo ricadere sui primi i tempi del procedimento amministrativo e distorcendo il sistema meritocratico. Sosteneva, inoltre, che essa contrastasse con la direttiva 35/2006/CE sulla libera circolazione dei titoli.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 4.7.2025. Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la ricorrente aveva chiesto direttamente la disapplicazione di vari atti amministrativi di macro organizzazione, di cui deduceva il contrasto con la normativa di legge. Eccepiva, inoltre, il difetto di interesse ad agire, evidenziando che la ricorrente non aveva presentato la domanda per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni, di cui alla l. n. 15/2022, nel termine perentorio allo scopo previsto. Lamentava l'illegittimità della notificazione ex art. 151 c.p.c., deducendo che i controinteressati sarebbero stati facilmente individuabili. Nel merito, richiamava il disposto dell'art. 7, comma 4, lett. e, dell'o.m. n. 112/2022, evidenziando che i soggetti iscritti con riserva non avevano titolo alla stipulazione del contratto di lavoro ed erano, comunque, inseriti in graduatoria nella fascia spettante in base ai titoli posseduti pleno iure. Rammentava il disposto dell'art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, che aveva previsto una procedura straordinaria di reclutamento per l'a.s. 2021/2022 e il d.l. n. 228/2021, art. 5 ter, che aveva prorogato il piano, limitatamente ai docenti che, alla data della domanda, erano già in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno. Per i soggetti in possesso di titolo estero, occorreva che alla data della domanda vi fosse già stato il provvedimento di riconoscimento e il positivo superamento delle misure compensative previste.
3 Richiamava la giurisprudenza amministrativa, che aveva già ritenuto la legittimità della preclusione dell'accesso a incarichi, per i soggetti inseriti con riserva di riconoscimento del titolo estero. Deduceva, quindi, che la partecipazione con riserva alla procedura straordinaria era stata ammessa soltanto per l'a.s. 2021/2022, mentre, per gli anni successivi, era richiesto il titolo perfetto. In ogni caso, evidenziava che la normativa primaria richiedeva, per l'inserimento nella prima fascia, il possesso del titolo, sicché la possibilità di iscrizione con riserva avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di condizione di miglior favore. Riteneva, quindi, la piena legittimità del proprio operato, evidenziando che, nelle more del riconoscimento, la ricorrente aveva, comunque, ottenuto un contratto a tempo determinato.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del opponente e ). CP_1 CP_2 CP_3
Si deve, infatti, rammentare che gli Ambiti territoriali sono da ritenersi privi di qualsiasi “capacità processuale, neanche di rappresentanza”, mentre l _6
, quale ufficio dirigenziale generale, può comparire in giudizio quale
[...] legittimato ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo RO privo di autonoma soggettività (Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
Nel caso di specie, poi, è stato addirittura evocato in giudizio l Controparte_8 di una diversa provincia.
[...]
2. Va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte convenuta, in adesione al consolidato principio giurisprudenziale per cui “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va
4 attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)” (Cass., sez. un, 26.6.2019, n. 17123).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto l'annullamento degli atti amministrativi generali, che hanno disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle GPS, ma chiede di accertare l'illegittimità della preclusione alla stipulazione di un contratto di lavoro, sulla base dell'iscrizione in graduatoria con riserva.
3. Sulla base del principio della ragione più liquida, può senz'altro essere esaminato il merito della domanda, la quale è evidentemente infondata, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza, anche di questo Tribunale e della Corte d'appello di Torino.
In relazione a domanda in un caso simile a quello oggi in esame, in cui si lamentava l'illegittimità del rifiuto di stipulare contratti di lavoro con soggetti inseriti in graduatoria, con riserva di riconoscimento del titolo estero, con la sentenza n. (r.g. n. 529/2022), la cui motivazione in questa sede si richiama, il Tribunale ha statuito che:
“va condivisa l'osservazione del convenuto, per cui, ai fini delle procedure di CP_1 reclutamento straordinario, il titolo deve essere posseduto e riconosciuto alla data indicata dalle normative. In tal senso si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, in relazione alla previgente, ma sul punto analoga, normativa: “9. E difatti, per l'esercizio della professione di docente sul sostegno in Italia è necessario il possesso di un titolo di specializzazione conseguibile nei modi precisati dal d.m. n. 249/2010 e dalle discendenti disposizioni attuative. Prevede detto d.m. n. 249 del 2010 all'art. 13 che la specializzazione sul sostegno in Italia si consegue attraverso il superamento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), i cui corsi sono a numero programmato in relazione alle esigenze del sistema scolastico nazionale, con accesso subordinato al superamento di apposite procedure selettive di tipo comparativo indette dai singoli atenei nazionali. Il comma 5, inoltre, specifica che il possesso della specializzazione conseguita al termine del predetto percorso universitario (unitamente all'abilitazione all'insegnamento sul posto comune) consente l'iscrizione nelle specifiche graduatorie per il sostegno al fine dell'assunzione a tempo indeterminato. 10. Per coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, vi è la necessità di un riconoscimento in Italia del titolo estero, anche per verificare se per il relativo conseguimento sia stato seguito o meno un corso che presenti caratteristiche che lo rendono equiparabile a quello italiano e, comunque, previo il superamento delle misure compensative all'uopo predisposte. Tali soggetti, qualora vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono (e devono) quindi chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016, che ha modificato il d.lgs n. 276 del 2007.
5 11. Tanto premesso, si rileva che neppure all'esito delle produzioni effettuate in questo giudizio di reclamo (e indicate al punto 5), ed a prescindere dalla tempestività o meno delle stesse, la ricorrente ha fornito gli elementi che consentano di ritenere il suo diritto al ripristino e mantenimento del contratto stipulato in data 01.09.2021 con l' CP_9
di Milano per la classe di concorso ADSS – Sostegno ai fini dell'immissione in
[...] ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 e ss., del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 Luglio 2021 n. 106. Come ritenuto da questo Tribunale in plurimi precedenti su analoga questione (sentenza del 9/6/2022 n. 1513/2022; sentenza n. 1639/2922 del 29/06/2022 ), la normativa sopra richiamata ha consentito infatti di estendere la finestra temporale utile al conseguimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno al 31/7/21, con una “riserva di accertamento” che, dovendo sciogliersi entro il 1° agosto 2021, non poteva che inerire a titoli a quella data già acquisiti e considerati validi in Italia ai fini dell'insegnamento. Nel caso, nessun riconoscimento del titolo estero è stato fornito dalla ricorrente, né entro la data del 1 agosto del 2021, né successivamente” (Trib. Milano, ord. collegiale 25.8.2022, r.g. n. 6739/2022, pres. est. ). Per_1
(…) Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza volta all'accertamento del diritto all'idoneità alla chiamata contrattuale, previa disapplicazione della clausola preclusiva della stipulazione di contratti di lavoro, fino all'eventuale scioglimento della riserva in senso favorevole al ricorrente. A tal proposito, giova prendere le mosse proprio dalla decisione sopra citata del Giudice amministrativo d'appello, che, rispondendo ad alcune delle critiche sollevate anche in questa sede, ha così statuito: “ritenuto, ad un primo e sommario esame, giustificato dall'esigenza di celerità caratterizzante il rito cautelare, che – ferma la necessità di approfondire, nella sede di merito, la questione concernente la sussistenza della giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia nella quale parte ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti generali adottati dall'amministrazione e, al tempo stesso, agisce a tutela non dell'interesse legittimo all'inserimento in graduatoria, ma del diritto soggettivo al riconoscimento dello status di idoneo alla stipula di rapporti di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato a tempo determinato, in quanto già collocato in graduatoria – il ricorso non appare, allo stato, assistito da un fumus di fondatezza;
considerato, infatti, che la disciplina contemplata nell'Ordinanza Ministeriale impugnata si applica ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, quindi, interessa anche la posizione dei ricorrenti appellanti;
considerato, poi, che la disciplina prevista dall'art. 7 comma 4, lett. e) dell'Ordinanza Ministeriale impugnata consente, tramite l'inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all'estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del di evitare il pregiudizio che scaturirebbe dalla loro esclusione CP_1 dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il
6 chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria;
considerato, inoltre, che la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente;
Considerato, ancora, che tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
considerato, infine, che anche l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs. n.206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa, è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente” (Cons. St., sez. VII, ord. n. 4340/2022).
È vero, infatti, che rispetto alla previgente ordinanza ministeriale n. 60/2020, l'art. 7 dell'o.m. n. 122/2022 ha adottato un approccio più restrittivo, impedendo agli iscritti con riserva nella prima fascia delle GPS la stipulazione di contratti di lavoro. È, però, anche vero che, in assenza di una norma di legge che detti una diversa disciplina, la scelta regolamentare appare legittima: appare del tutto ragionevole la scelta dare prevalenza, rispetto al diritto degli aspiranti, a quello dei discenti di ricevere un servizio fornito da personale la cui preparazione è stata accertata nelle forme di legge e a quello degli aspiranti muniti di titolo sulla cui validità ed equivalenza non ci sono dubbi a non essere preferiti da soggetti il cui titolo non è ancora stato riconosciuto (v. in termini, tra le molte, Trib. Reggio Calabria, ord. 3.10.2022, r.g. n. 3774-1/2022 e 8.10.2022, r.g. n. 3843/2022; Trib. Venezia, ord. 30.9.2022, r.g. n. 1455/2022; Trib. Gorizia, ord. 6.10.2022, r.g. n. 305/2022; Trib. Locri, ord. 12.10.2022, r.g. n. 2800-1/2022).
Non è, poi, vero che la riserva resta così priva di qualsiasi effetto pratico, consentendo all'aspirante che ottenga il riconoscimento del titolo, di concorrere immediatamente alla stipulazione di contratti di lavoro, senza dover attendere l'apertura dei termini del successivo procedimento di formazione delle graduatorie”.
4. Con specifico riguardo alla procedura di stabilizzazione straordinaria va, invece, richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il più recente precedente della Corte d'appello di Torino n. 146/2024 (r.g. n. 633/2023), che ha confermato il rigetto del ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “Il secondo motivo d'appello, da cui è opportuno procedere per miglior ordine logico-espositivo, è infondato.
7 La pronuncia della magistratura amministrativa su cui si è fondata la sentenza gravata, in verità, è sufficientemente illuminante (e condivisibile) nella parte in cui ha precisato, con estrema chiarezza, da un lato, che la procedura straordinaria di reclutamento introdotta dall'art. 59, co. 4, d.l. n. 73/21 (conv. nella l. n. 106/21) «in via eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost., solo per l'anno scolastico 2021/2022», aveva fissato «perentoriamente il dies a quo entro cui sciogliere positivamente detta riserva [sul riconoscimento del titolo abilitativo, n.d.e.] al 31.7.2021», e, dall'altro, che la proroga di tale procedura all'a.s. 2022/23 era stata disposta dall'art.
5-ter l. n. 15/22 soltanto in favore degli «aspiranti che alla data della domanda di inserimento fossero già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno». Si osserva, dunque, che: a) non è vero, come invece ritenuto dall'appellante, che il primo Giudice non aveva «adeguatamente tenuto conto di come nell'ordinamento non esista in realtà una norma primaria che imponga il limite oggetto di scrutinio, vale a dire che la riserva sia da ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato» (ricorso, pag. 11): al contrario, la norma primaria integrante la ratio normativa ed esecutiva dell'art. 7, co. 4, lett. e), o.m. n. 112/22 era stata esattamente individuata proprio nell'art.
5-ter l. cit., che – con un'opzione discrezionale non sindacabile in questa sede, anche perché priva, come si dirà infra, n. 3, di profili di incostituzionalità o di incoerenza con i principi eurounionali in subiecta materia – aveva limitato la proroga all'a.s. 2022/23, come s'è visto, soltanto ai docenti già in effettivo e operativo possesso del titolo di abilitazione;
b) la sentenza amministrativa, infatti, conclude affermando la piena evidenza del fatto «che è la norma primaria a stabilire quale requisito per l'assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso i ricorrenti usufruiscono dell'inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di
“individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell'assunzione» (sottolineature dell'estensore); c) l'abilitazione al sostegno, oltretutto, avrebbe dovuto essere posseduta non oltre la data del 31/07/2021, dato che la proroga autorizzata dall'art.
5-ter l. cit. non aveva interessato il termine temporale già individuato dall'art. 59, co. 4, d.l. cit. – ed è pacifico che a tale data (omissis) non aveva neppure inoltrato la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania, risalente al 30/05/2022; d) se è vero che la partecipazione al reclutamento straordinario per l'a.s. 2021/22 era stata autorizzata anche nei confronti dei docenti ammessi con riserva, è pure vero che non altrettanto aveva disposto l'art.
5-ter l. cit. per l'a.s. successivo, limitato, come si è visto (in evidente e voluta discontinuità con la precedente norma), ai soli «soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali
8 per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno»; e) non è rilevante la prodotta sentenza del T.A.R. Lazio del 7/06/2023, che, nel riconoscere l'illiceità del silenzio serbato dall'Amministrazione ministeriale innanzi all'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo, ha soltanto disposto, anche con l'eventuale nomina di un commissario ad acta, affinché il MINISTERO provvedesse nel termine di 180 giorni;
f) non sussiste, infine, alcun profilo di discriminazione nella normativa suddetta (come recepita dall'o.m. n. 112/22), dal momento che la procedura reclutativa in rassegna, come si è visto, era straordinaria, «eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost.» (in quanto dettata per affrontare l'emergenza epidemica) e, pertanto, non passibile di alcuna interpretazione estensiva e analogica – meno che mai riguardo ad altre categorie di lavoratori, sicché il richiamo comparativo all'art. 5, co. 5, d.l. n. 44/23 sui docenti “precari” (oltre a essere nuovo e inammissibile ex art. 437, co. 2, c.p.c., non essendo mai stato tematizzato nelle scritture difensive di primo grado) è del tutto inconferente.
3. Tutte le suesposte osservazioni assorbono le altre ragioni di gravame (compresa l'invocata integrazione del contraddittorio con i controinteressati, del tutto inutile), osservandosi solamente, quanto alla terza censura, che l'ordinanza cautelare trascritta dal primo Giudice (con modalità perfettamente aderenti all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che parla di «precedenti conformi» e, quindi, non necessariamente di sentenze) ha comunque puntualizzato, come principio generale (su cui parte appellante non si è soffermata, ai limiti della tollerabilità ex art. 434 c.p.c.), che «la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente»”.
5. Analoghe considerazioni valgono, poi, anche per la procedura di reclutamento straordinario di cui all'art. 14, comma 1, lett. c bis del d.l. n. 19/2024, poiché, analogamente a quanto disposto dalla normativa previgente, la disposizione rinvia a “la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, la quale è testualmente riservata “ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi
9 alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale pari a euro 4.000.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e dell;
CP_2 CP_3
2) rigetta il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 del , liquidate in complessivi euro Controparte_1
4.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 15.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
10
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, all'udienza del 15.7.2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1323/2024 promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata presso il Parte_1 C.F._1 domicilio digitale dell'Avv. SOLIDORO SIRIO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), Controparte_1 P.IVA_1 convenuto anche nelle sue articolazioni territoriali e in CP_2 CP_3 persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato presso l'Ufficio scolastico provinciale di Novara, ivi, via Mario Greppi n. 7, rappresentato ex art. 417 c.p.c. dalla dipendente dott.ssa ; Controparte_4
- convenuto e contro
Tutti i docenti inseriti nella prima fascia delle GPS per la classe di concorso ADSS di Novara e che subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso
- convenuti contumaci
OGGETTO: Altre ipotesi i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER LA RICORRENTE : Parte_1
Nel merito: ACCERTARE E/O DICHIARARE il diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la riserva, in attesa del riconoscimento del proprio titolo estero, quale elemento che non sia di ostacolo ai fini della propria partecipazione ai piani di assunzione indetti dalla normativa speciale in relazione alle GPS Prima Fascia, classe di
1 concorso del sostegno per la scuola secondaria di secondo grado (ADSS) dell'USP di Novara, in quanto docente specializzata all'estero che già ha inviato istanza di riconoscimento, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia;
Ove occorra previa DISAPPLICAZIONE dei provvedimenti amministrativi allegati nei limiti dell'interesse della ricorrente e già indicati in epigrafe, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Per lo effetto: CONDANNARE la parte datoriale ad emanare tutti gli atti e provvedimenti utili affinché la stessa ricorrente possa partecipare effettivamente alla procedura di immissione in ruolo per la classe di concorso ADSS con mansione di docente ed alle dipendenze dell'ATP di Novara- USR Piemonte-
[...]
, in persona del p.t. e dei rispettivi rappresentati Controparte_1 CP_5 legali p.t. a decorrere dall'a.s. 2024/2025, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Nonché DISPORRE la notificazione per pubblici proclami telematici sul sito istituzionale del Controparte_1
In ogni caso, fatta salva ogni altra e diversa statuizione secondo giustizia. Con vittoria di spese oltre accessori come per legge.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO:
- Dichiarare il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo;
- Dichiarare il difetto di interesse a ricorrere in capo alla ricorrente;
- Rigettare la domanda del ricorrente perché infondata in fatto ed in diritto e non provata.
- Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio ai sensi dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 23.12.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva la ricorrente di possedere titolo di specializzazione sul sostegno, conseguito in Romania (doc. 8 ric.) e che il 20.12.2023 aveva domandato il suo riconoscimento in Italia (doc. 9 ric.). Non avendo ricevuto risposta, aveva promosso ricorso al TAR Lazio e il relativo giudizio era in corso. Deduceva di aspirare all'assunzione con la procedura straordinaria di cui al d.l. n. 73/2021, prorogato dall'art. 14, lett. c bis, d.l. n. 19/2024, previa stipulazione di un contratto di supplenza annuale. Sosteneva che la disposizione non limitasse l'assunzione dei docenti iscritti nella prima fascia delle GPS, con riserva di riconoscimento del titolo estero e allegava di esservi iscritta con riserva, nella posizione n. 11.
2 Lamentava che la normativa secondaria (art. 3, comma 2, d.m. n. 111/2024) consentiva l'immissione in ruolo dei soli docenti iscritti a pieno titolo nella prima fascia, con esclusione di quelli iscritti con riserva. Premesse considerazioni sulla giurisdizione del giudice ordinario, deduceva l'illegittimità della propria esclusione dalla possibilità di assunzione a tempo indeterminato. Deduceva che il comportamento dell'Amministrazione aveva, di fatto, reso inutile l'inserimento nella prima fascia, perché ciò le consentiva la sola stipulazione di contratti a tempo determinato, pretermettendo la ratio dell'istituto della riserva, consistente nella tutela del concorrente. Allegava che, nelle more, erano stati assunti soggetti in posizione inferiore alla propria (doc. 10 ric.). In subordine, deduceva che “sussistono seri dubbi circa la legittimità costituzionale della norma in argomento in relazione agli artt. 1,2,3,4,97 Cost.”, in quanto avrebbe determinato un'ingiustificata discriminazione degli aspiranti con titolo estero, rispetto a quelli con titolo italiano, facendo ricadere sui primi i tempi del procedimento amministrativo e distorcendo il sistema meritocratico. Sosteneva, inoltre, che essa contrastasse con la direttiva 35/2006/CE sulla libera circolazione dei titoli.
Si costituiva il , con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 4.7.2025. Eccepiva preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, rilevando che la ricorrente aveva chiesto direttamente la disapplicazione di vari atti amministrativi di macro organizzazione, di cui deduceva il contrasto con la normativa di legge. Eccepiva, inoltre, il difetto di interesse ad agire, evidenziando che la ricorrente non aveva presentato la domanda per la partecipazione al piano straordinario di assunzioni, di cui alla l. n. 15/2022, nel termine perentorio allo scopo previsto. Lamentava l'illegittimità della notificazione ex art. 151 c.p.c., deducendo che i controinteressati sarebbero stati facilmente individuabili. Nel merito, richiamava il disposto dell'art. 7, comma 4, lett. e, dell'o.m. n. 112/2022, evidenziando che i soggetti iscritti con riserva non avevano titolo alla stipulazione del contratto di lavoro ed erano, comunque, inseriti in graduatoria nella fascia spettante in base ai titoli posseduti pleno iure. Rammentava il disposto dell'art. 59, comma 4, d.l. n. 73/2021, che aveva previsto una procedura straordinaria di reclutamento per l'a.s. 2021/2022 e il d.l. n. 228/2021, art. 5 ter, che aveva prorogato il piano, limitatamente ai docenti che, alla data della domanda, erano già in possesso di titolo di specializzazione sul sostegno. Per i soggetti in possesso di titolo estero, occorreva che alla data della domanda vi fosse già stato il provvedimento di riconoscimento e il positivo superamento delle misure compensative previste.
3 Richiamava la giurisprudenza amministrativa, che aveva già ritenuto la legittimità della preclusione dell'accesso a incarichi, per i soggetti inseriti con riserva di riconoscimento del titolo estero. Deduceva, quindi, che la partecipazione con riserva alla procedura straordinaria era stata ammessa soltanto per l'a.s. 2021/2022, mentre, per gli anni successivi, era richiesto il titolo perfetto. In ogni caso, evidenziava che la normativa primaria richiedeva, per l'inserimento nella prima fascia, il possesso del titolo, sicché la possibilità di iscrizione con riserva avrebbe dovuto considerarsi alla stregua di condizione di miglior favore. Riteneva, quindi, la piena legittimità del proprio operato, evidenziando che, nelle more del riconoscimento, la ricorrente aveva, comunque, ottenuto un contratto a tempo determinato.
All'udienza odierna, udite le conclusioni delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. Il ricorso non è fondato e va respinto. Deve preliminarmente essere dichiarato il difetto di legittimazione delle articolazioni territoriali del opponente e ). CP_1 CP_2 CP_3
Si deve, infatti, rammentare che gli Ambiti territoriali sono da ritenersi privi di qualsiasi “capacità processuale, neanche di rappresentanza”, mentre l _6
, quale ufficio dirigenziale generale, può comparire in giudizio quale
[...] legittimato ad processum, ma soltanto in rappresentanza del , essendo RO privo di autonoma soggettività (Cass., sez. lav., 9.11.2021, n. 32938).
Nel caso di specie, poi, è stato addirittura evocato in giudizio l Controparte_8 di una diversa provincia.
[...]
2. Va disattesa l'eccezione di difetto di giurisdizione, sollevata da parte convenuta, in adesione al consolidato principio giurisprudenziale per cui “al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento in una graduatoria ad esaurimento nell'ambito del comparto scolastico, occorre avere riguardo al "petitum" sostanziale dedotto in giudizio. Ne consegue che se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto - di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria - l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta la domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice sia specificamente diretta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che potrebbe precluderlo, la giurisdizione va
4 attribuita al giudice ordinario. (Nella specie, la S.C. ha affermato la giurisdizione del g.o. in relazione ad una domanda con la quale il docente chiedeva l'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto, per gli anni 2017-2020, sulla base dell'equipollenza del titolo in suo possesso ai titoli utili alla collocazione in tale fascia ai sensi del d.m. n. 374 del 2017, di cui era invocata la disapplicazione)” (Cass., sez. un, 26.6.2019, n. 17123).
Nel caso di specie, il ricorrente non ha chiesto l'annullamento degli atti amministrativi generali, che hanno disciplinato l'istituzione e il funzionamento delle GPS, ma chiede di accertare l'illegittimità della preclusione alla stipulazione di un contratto di lavoro, sulla base dell'iscrizione in graduatoria con riserva.
3. Sulla base del principio della ragione più liquida, può senz'altro essere esaminato il merito della domanda, la quale è evidentemente infondata, alla luce dei consolidati orientamenti della giurisprudenza, anche di questo Tribunale e della Corte d'appello di Torino.
In relazione a domanda in un caso simile a quello oggi in esame, in cui si lamentava l'illegittimità del rifiuto di stipulare contratti di lavoro con soggetti inseriti in graduatoria, con riserva di riconoscimento del titolo estero, con la sentenza n. (r.g. n. 529/2022), la cui motivazione in questa sede si richiama, il Tribunale ha statuito che:
“va condivisa l'osservazione del convenuto, per cui, ai fini delle procedure di CP_1 reclutamento straordinario, il titolo deve essere posseduto e riconosciuto alla data indicata dalle normative. In tal senso si richiama, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la recente ordinanza collegiale resa dal Tribunale di Milano, sezione lavoro, in relazione alla previgente, ma sul punto analoga, normativa: “9. E difatti, per l'esercizio della professione di docente sul sostegno in Italia è necessario il possesso di un titolo di specializzazione conseguibile nei modi precisati dal d.m. n. 249/2010 e dalle discendenti disposizioni attuative. Prevede detto d.m. n. 249 del 2010 all'art. 13 che la specializzazione sul sostegno in Italia si consegue attraverso il superamento del Tirocinio Formativo Attivo (TFA), i cui corsi sono a numero programmato in relazione alle esigenze del sistema scolastico nazionale, con accesso subordinato al superamento di apposite procedure selettive di tipo comparativo indette dai singoli atenei nazionali. Il comma 5, inoltre, specifica che il possesso della specializzazione conseguita al termine del predetto percorso universitario (unitamente all'abilitazione all'insegnamento sul posto comune) consente l'iscrizione nelle specifiche graduatorie per il sostegno al fine dell'assunzione a tempo indeterminato. 10. Per coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, vi è la necessità di un riconoscimento in Italia del titolo estero, anche per verificare se per il relativo conseguimento sia stato seguito o meno un corso che presenti caratteristiche che lo rendono equiparabile a quello italiano e, comunque, previo il superamento delle misure compensative all'uopo predisposte. Tali soggetti, qualora vogliano esercitare in Italia la professione di docente, possono (e devono) quindi chiedere il riconoscimento del titolo professionale ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 15 del 28 gennaio 2016, che ha modificato il d.lgs n. 276 del 2007.
5 11. Tanto premesso, si rileva che neppure all'esito delle produzioni effettuate in questo giudizio di reclamo (e indicate al punto 5), ed a prescindere dalla tempestività o meno delle stesse, la ricorrente ha fornito gli elementi che consentano di ritenere il suo diritto al ripristino e mantenimento del contratto stipulato in data 01.09.2021 con l' CP_9
di Milano per la classe di concorso ADSS – Sostegno ai fini dell'immissione in
[...] ruolo ai sensi dell'art. 59, comma 4 e ss., del D.L. 73/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 23 Luglio 2021 n. 106. Come ritenuto da questo Tribunale in plurimi precedenti su analoga questione (sentenza del 9/6/2022 n. 1513/2022; sentenza n. 1639/2922 del 29/06/2022 ), la normativa sopra richiamata ha consentito infatti di estendere la finestra temporale utile al conseguimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno al 31/7/21, con una “riserva di accertamento” che, dovendo sciogliersi entro il 1° agosto 2021, non poteva che inerire a titoli a quella data già acquisiti e considerati validi in Italia ai fini dell'insegnamento. Nel caso, nessun riconoscimento del titolo estero è stato fornito dalla ricorrente, né entro la data del 1 agosto del 2021, né successivamente” (Trib. Milano, ord. collegiale 25.8.2022, r.g. n. 6739/2022, pres. est. ). Per_1
(…) Non può, invece, trovare accoglimento l'istanza volta all'accertamento del diritto all'idoneità alla chiamata contrattuale, previa disapplicazione della clausola preclusiva della stipulazione di contratti di lavoro, fino all'eventuale scioglimento della riserva in senso favorevole al ricorrente. A tal proposito, giova prendere le mosse proprio dalla decisione sopra citata del Giudice amministrativo d'appello, che, rispondendo ad alcune delle critiche sollevate anche in questa sede, ha così statuito: “ritenuto, ad un primo e sommario esame, giustificato dall'esigenza di celerità caratterizzante il rito cautelare, che – ferma la necessità di approfondire, nella sede di merito, la questione concernente la sussistenza della giurisdizione amministrativa, trattandosi di controversia nella quale parte ricorrente contesta la legittimità dei provvedimenti generali adottati dall'amministrazione e, al tempo stesso, agisce a tutela non dell'interesse legittimo all'inserimento in graduatoria, ma del diritto soggettivo al riconoscimento dello status di idoneo alla stipula di rapporti di lavoro di pubblico impiego contrattualizzato a tempo determinato, in quanto già collocato in graduatoria – il ricorso non appare, allo stato, assistito da un fumus di fondatezza;
considerato, infatti, che la disciplina contemplata nell'Ordinanza Ministeriale impugnata si applica ai procedimenti di formazione delle graduatorie per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024 e, quindi, interessa anche la posizione dei ricorrenti appellanti;
considerato, poi, che la disciplina prevista dall'art. 7 comma 4, lett. e) dell'Ordinanza Ministeriale impugnata consente, tramite l'inserimento in graduatoria con riserva, a coloro i quali abbiano conseguito un titolo all'estero ancora in attesa di riconoscimento ad opera del di evitare il pregiudizio che scaturirebbe dalla loro esclusione CP_1 dalla procedura, potendo concorrere per le supplenze disponibili una volta conseguito il
6 chiesto atto formale di riconoscimento anche dopo la scadenza del termine per presentare la domanda di inserimento in graduatoria;
considerato, inoltre, che la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art.97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente;
Considerato, ancora, che tale previsione è finalizzata a prevenire il possibile grave nocumento che si potrebbe prospettare sia nei riguardi dei discenti coinvolti, sia nei confronti degli altri docenti concorrenti iscritti (senza riserva) in graduatoria, qualora a questi ultimi fossero preferiti per il conferimento del conteso incarico di docenza soggetti che, poi, si rivelassero, in realtà, in possesso di un titolo non idoneo;
considerato, infine, che anche l'accesso parziale alle professioni regolamentate, di cui all'art. 5 septies D.Lgs. n.206/2007, anche prescindendo dalla dubbia rilevanza di tale istituto nella vicenda per cui è causa, è subordinato ad una determinazione positiva dell'autorità competente” (Cons. St., sez. VII, ord. n. 4340/2022).
È vero, infatti, che rispetto alla previgente ordinanza ministeriale n. 60/2020, l'art. 7 dell'o.m. n. 122/2022 ha adottato un approccio più restrittivo, impedendo agli iscritti con riserva nella prima fascia delle GPS la stipulazione di contratti di lavoro. È, però, anche vero che, in assenza di una norma di legge che detti una diversa disciplina, la scelta regolamentare appare legittima: appare del tutto ragionevole la scelta dare prevalenza, rispetto al diritto degli aspiranti, a quello dei discenti di ricevere un servizio fornito da personale la cui preparazione è stata accertata nelle forme di legge e a quello degli aspiranti muniti di titolo sulla cui validità ed equivalenza non ci sono dubbi a non essere preferiti da soggetti il cui titolo non è ancora stato riconosciuto (v. in termini, tra le molte, Trib. Reggio Calabria, ord. 3.10.2022, r.g. n. 3774-1/2022 e 8.10.2022, r.g. n. 3843/2022; Trib. Venezia, ord. 30.9.2022, r.g. n. 1455/2022; Trib. Gorizia, ord. 6.10.2022, r.g. n. 305/2022; Trib. Locri, ord. 12.10.2022, r.g. n. 2800-1/2022).
Non è, poi, vero che la riserva resta così priva di qualsiasi effetto pratico, consentendo all'aspirante che ottenga il riconoscimento del titolo, di concorrere immediatamente alla stipulazione di contratti di lavoro, senza dover attendere l'apertura dei termini del successivo procedimento di formazione delle graduatorie”.
4. Con specifico riguardo alla procedura di stabilizzazione straordinaria va, invece, richiamato, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., il più recente precedente della Corte d'appello di Torino n. 146/2024 (r.g. n. 633/2023), che ha confermato il rigetto del ricorso sulla scorta della seguente motivazione: “Il secondo motivo d'appello, da cui è opportuno procedere per miglior ordine logico-espositivo, è infondato.
7 La pronuncia della magistratura amministrativa su cui si è fondata la sentenza gravata, in verità, è sufficientemente illuminante (e condivisibile) nella parte in cui ha precisato, con estrema chiarezza, da un lato, che la procedura straordinaria di reclutamento introdotta dall'art. 59, co. 4, d.l. n. 73/21 (conv. nella l. n. 106/21) «in via eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost., solo per l'anno scolastico 2021/2022», aveva fissato «perentoriamente il dies a quo entro cui sciogliere positivamente detta riserva [sul riconoscimento del titolo abilitativo, n.d.e.] al 31.7.2021», e, dall'altro, che la proroga di tale procedura all'a.s. 2022/23 era stata disposta dall'art.
5-ter l. n. 15/22 soltanto in favore degli «aspiranti che alla data della domanda di inserimento fossero già in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno». Si osserva, dunque, che: a) non è vero, come invece ritenuto dall'appellante, che il primo Giudice non aveva «adeguatamente tenuto conto di come nell'ordinamento non esista in realtà una norma primaria che imponga il limite oggetto di scrutinio, vale a dire che la riserva sia da ostacolo all'assunzione a tempo indeterminato» (ricorso, pag. 11): al contrario, la norma primaria integrante la ratio normativa ed esecutiva dell'art. 7, co. 4, lett. e), o.m. n. 112/22 era stata esattamente individuata proprio nell'art.
5-ter l. cit., che – con un'opzione discrezionale non sindacabile in questa sede, anche perché priva, come si dirà infra, n. 3, di profili di incostituzionalità o di incoerenza con i principi eurounionali in subiecta materia – aveva limitato la proroga all'a.s. 2022/23, come s'è visto, soltanto ai docenti già in effettivo e operativo possesso del titolo di abilitazione;
b) la sentenza amministrativa, infatti, conclude affermando la piena evidenza del fatto «che è la norma primaria a stabilire quale requisito per l'assunzione nei ruoli – che si ha mediante stipula di contratto – il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno debitamente riconosciuto, laddove essendo il procedimento di riconoscimento ancora in corso i ricorrenti usufruiscono dell'inserimento nella GPS di prima fascia con riserva, ma senza la possibilità di
“individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” e cioè ai fini dell'assunzione» (sottolineature dell'estensore); c) l'abilitazione al sostegno, oltretutto, avrebbe dovuto essere posseduta non oltre la data del 31/07/2021, dato che la proroga autorizzata dall'art.
5-ter l. cit. non aveva interessato il termine temporale già individuato dall'art. 59, co. 4, d.l. cit. – ed è pacifico che a tale data (omissis) non aveva neppure inoltrato la domanda di riconoscimento del titolo abilitativo conseguito in Romania, risalente al 30/05/2022; d) se è vero che la partecipazione al reclutamento straordinario per l'a.s. 2021/22 era stata autorizzata anche nei confronti dei docenti ammessi con riserva, è pure vero che non altrettanto aveva disposto l'art.
5-ter l. cit. per l'a.s. successivo, limitato, come si è visto (in evidente e voluta discontinuità con la precedente norma), ai soli «soggetti iscritti nella prima fascia delle graduatorie provinciali
8 per le supplenze riservate ai docenti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno»; e) non è rilevante la prodotta sentenza del T.A.R. Lazio del 7/06/2023, che, nel riconoscere l'illiceità del silenzio serbato dall'Amministrazione ministeriale innanzi all'istanza di riconoscimento del titolo abilitativo, ha soltanto disposto, anche con l'eventuale nomina di un commissario ad acta, affinché il MINISTERO provvedesse nel termine di 180 giorni;
f) non sussiste, infine, alcun profilo di discriminazione nella normativa suddetta (come recepita dall'o.m. n. 112/22), dal momento che la procedura reclutativa in rassegna, come si è visto, era straordinaria, «eccezionale e derogatoria rispetto agli ordinari metodi di reclutamento e alla regola del pubblico concorso prevista dall'art. 97 Cost.» (in quanto dettata per affrontare l'emergenza epidemica) e, pertanto, non passibile di alcuna interpretazione estensiva e analogica – meno che mai riguardo ad altre categorie di lavoratori, sicché il richiamo comparativo all'art. 5, co. 5, d.l. n. 44/23 sui docenti “precari” (oltre a essere nuovo e inammissibile ex art. 437, co. 2, c.p.c., non essendo mai stato tematizzato nelle scritture difensive di primo grado) è del tutto inconferente.
3. Tutte le suesposte osservazioni assorbono le altre ragioni di gravame (compresa l'invocata integrazione del contraddittorio con i controinteressati, del tutto inutile), osservandosi solamente, quanto alla terza censura, che l'ordinanza cautelare trascritta dal primo Giudice (con modalità perfettamente aderenti all'art. 118, co. 1, disp. att. c.p.c., che parla di «precedenti conformi» e, quindi, non necessariamente di sentenze) ha comunque puntualizzato, come principio generale (su cui parte appellante non si è soffermata, ai limiti della tollerabilità ex art. 434 c.p.c.), che «la previsione dell'ordinanza ministeriale impugnata, secondo cui il conferimento dell'incarico e la relativa stipulazione del contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo abilitativo conseguito all'estero, risulta conforme tanto ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost., quanto alla disciplina nazionale di recepimento delle direttive europee in materia di riconoscimento, per l'accesso alle professioni regolamentate e il loro esercizio, delle qualifiche professionali già acquisite in uno o più Stati membri dell'Unione europea nella parte in cui si consente al titolare di tali qualifiche di esercitare nello Stato membro di origine la professione corrispondente»”.
5. Analoghe considerazioni valgono, poi, anche per la procedura di reclutamento straordinario di cui all'art. 14, comma 1, lett. c bis del d.l. n. 19/2024, poiché, analogamente a quanto disposto dalla normativa previgente, la disposizione rinvia a “la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”, la quale è testualmente riservata “ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi
9 alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023”.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile della causa, della sua natura documentale e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto che ne hanno costituito oggetto, in complessivi euro 5.000, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge.
Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale pari a euro 4.000.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede: 1) dichiara il difetto di legittimazione passiva dell e dell;
CP_2 CP_3
2) rigetta il ricorso;
3) condanna alla rifusione delle spese processuali a vantaggio Parte_1 del , liquidate in complessivi euro Controparte_1
4.000, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge. Così deciso il 15.7.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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